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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/10/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3611/2023
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3611/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 8 ottobre 2025, innanzi al dott. LE UC, sono comparsi: l'avv. BRONTINI in sost. avv. AURELI FRANCA per parte ricorrente Parte_1 che contesta la CTU.
Nonché, per parte resistente l'avv. IMBRIACI SILVANO. CP_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
LE UC
pagina 1 di 3 N. R.G. 3611/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LE UC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3611/2023 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. AURELI FRANCA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. IMBRIACI SILVANO e dall'Avv. ZAFFINA ANTONELLO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: pensione di reversibilità
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di aver richiesto inutilmente all' la pensione di CP_1 reversibilità ai superstiti, agiva in questa sede, all'esito sfavorevole del ricorso amministrativo, per sentir accertare il suo diritto al conseguimento del beneficio in questione, con accessori di legge e vittoria di spese.
pagina 2 di 3 L previa costituzione, resisteva alla domanda, eccependo la carenza CP_1 dei due presupposti richiesti dalla normativa.
Espletata CTU, la causa è stata decisa all'udienza odierna.
Il ricorso non può essere accolto, poiché, dal punto di vista sanitario, il CTU ha accertato come effettivamente la ricorrente non presentasse uno stato di totale inabilità lavorativa al momento del decesso della madre.
Nulla di decisivo è stato opposto per contrastare tale accertamento, che pare raggiunto con approfondito esame del caso e discussione con i CT di parte,
e può essere dunque assunto a base dell'odierna decisione senza alcuna riserva.
Nulla sulle spese di lite, stante la dichiarazione di esenzione. C.T.U. liquidata a parte definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
a) Respinge il ricorso.
b) Nulla sulle spese di lite. CTU liquidata a parte.
Firenze, il 08/10/2025
Il Giudice
LE UC
pagina 3 di 3
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3611/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 8 ottobre 2025, innanzi al dott. LE UC, sono comparsi: l'avv. BRONTINI in sost. avv. AURELI FRANCA per parte ricorrente Parte_1 che contesta la CTU.
Nonché, per parte resistente l'avv. IMBRIACI SILVANO. CP_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
LE UC
pagina 1 di 3 N. R.G. 3611/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LE UC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3611/2023 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. AURELI FRANCA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. IMBRIACI SILVANO e dall'Avv. ZAFFINA ANTONELLO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: pensione di reversibilità
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di aver richiesto inutilmente all' la pensione di CP_1 reversibilità ai superstiti, agiva in questa sede, all'esito sfavorevole del ricorso amministrativo, per sentir accertare il suo diritto al conseguimento del beneficio in questione, con accessori di legge e vittoria di spese.
pagina 2 di 3 L previa costituzione, resisteva alla domanda, eccependo la carenza CP_1 dei due presupposti richiesti dalla normativa.
Espletata CTU, la causa è stata decisa all'udienza odierna.
Il ricorso non può essere accolto, poiché, dal punto di vista sanitario, il CTU ha accertato come effettivamente la ricorrente non presentasse uno stato di totale inabilità lavorativa al momento del decesso della madre.
Nulla di decisivo è stato opposto per contrastare tale accertamento, che pare raggiunto con approfondito esame del caso e discussione con i CT di parte,
e può essere dunque assunto a base dell'odierna decisione senza alcuna riserva.
Nulla sulle spese di lite, stante la dichiarazione di esenzione. C.T.U. liquidata a parte definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
a) Respinge il ricorso.
b) Nulla sulle spese di lite. CTU liquidata a parte.
Firenze, il 08/10/2025
Il Giudice
LE UC
pagina 3 di 3