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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 16/01/2026, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 328/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Presidente e Relatore
NATALE GABRIELLA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4581/2023 depositato il 21/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 60 90142 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H101757/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H101757/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_2 - Cf.Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF.Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF.Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 60 90142 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H101908/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H101908/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.09.2023, Rgr n. 4581/23, Ricorrente_1, Ricorrente_4, Ricorrente_3, e Ricorrente_2, nella qualità di eredi di Nominativo_1, rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Difensore_2 impugnvano l'avviso di accertamento n. TY301H101757/2022 notificato a mezzo raccomandata a/r in data 5 dicembre 2022, avente per oggetto il controllo della posizione fiscale della sig.ra Ricorrente_1 in materia di IRPEF, addizionale regionale e comunale all'IRPEF per l'anno d'imposta 2016 e il contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
nonché l'avviso di accertamento n. TY301H101908/2022 (doc. n. 6), notificato a mezzo raccomandata a/r in data 6 dicembre 2022 agli eredi del sig. Nominativo_1, impersonalmente e collettivamente, avente per oggetto il controllo della posizione fiscale del de cuius in materia di IRPEF, addizionale regionale e comunale all'IRPEF per l'anno d'imposta 2016, ritenendoli illegittimi.
Assumono i ricorrenti la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 42, c. 1, d.P.R. n. 600 del 1973: a) carenza della delega alla sottoscrizione e/o illegittimità della stessa per inammissibile reiterazione;
b) carenza di potere del funzionario delegato che ha sottoscritto gli atti di accertamento per difetto della qualifica dirigenziale;
la nullità degli avvisi di accertamento impugnati per mancata instaurazione del contraddittorio prima dell'emissione degli atti impugnati e conseguente violazione e falsa applicazione dell'art.
5-ter, d.lgs. n. 218 del 1997, oltre che dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.e., degli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione e dell'art. 10 della legge n. 212 del 2000; la Violazione dell'art. 7, c.
1, legge n. 212 del 2000: A) carenza della motivazione per relationem per omessa allegazione degli atti richiamati;
B) carenza della motivazione per mancata individuazione delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto posti a fondamento della pretesa impositiva;
la Infondatezza della presunzione di distribuzione di utili extracontabili e la sussistenza della prova dei fatti impeditivi alla configurazione della presunzione avversaria;
la Illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, c. 5 bis, d.lgs. n. 546/1992; la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 17, c. 1, del d.lgs.
n. 472 del 1997: La illegittimità dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni per carenza della motivazione.
Chiedevano, pertanto, in accoglimento del ricorso l'annullamento degli atti impugnati.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate insistendo nel proprio operato.
All'udienza del 08.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato è va accolto.
Gli avvisi di accertamenti impugnati derivano dall'avviso di accertamento n. TY303H101320/2022, con il quale, nei confronti della “Società_1 Srl” (società di capitali “a ristretta base azionaria” partecipata in misura paritaria dai sigg. Ricorrente_1 e Nominativo_1), a seguito di apposito contraddittorio instaurato con la società, veniva accertato a carico della stessa per l'anno d'imposta 2016, per ciò che qui rileva, un reddito d'impresa pari a € 374.638,00.
In conseguenza di tale atto impositivo, impugnato dalla società e tuttora pendente avanti codesta Corte di Giustizia (R.G.R. 1096/2023), venivano notificati alla sig. Ricorrente_1 (socio con una quota di partecipazione al 50%) e agli eredi del sig. Nominativo_1 (deceduto in data 21/07/2016 e socio per il residuo 50%) gli avvisi di accertamento in oggetto, con i quali veniva accertato a carico di entrambi un reddito di capitale di € 93.135,00 (pari al 49,72% degli utili extra bilancio accertati in capo alla società, attribuiti agli stessi per l'identico ammontare di € 187.638,00, in proporzione alla quota di partecipazione del 50% da questi vantata nella società partecipata).
Orbene non fondati sono le eccezioni di nullità degli avvisi per carenza di potere e difetto di sottoscrizione.
Gli avvisi di accertamento opposti non risultano, infatti, sottoscritti da funzionario appartenente alla terza area funzionale, privo di legittimazione e non titolare della qualifica dirigenziale, bensì dal Capo Ufficio Controlli, dott. Nominativo_2, appartenente al ruolo dei dirigenti e, oltretutto, appositamente delegato dal Direttore Provinciale con apposito atto dispositivo. Come da tto dispositivo n. 28/2022, prot.
RCI n. 1821 del 01/07/2022, relativo al conferimento delle deleghe di firma per il secondo semestre dell'anno 2022, allegato agli atti e non contestato dai ricorrenti.
Nel merito il ricorso appare fondato
L'art.
5-ter stabilisce che l'ufficio, fuori dai casi di particolare urgenza o di rilascio di verbale di chiusura operazioni (PVC), deve invitare il contribuente a comparire per avviare il procedimento di adesione prima di emettere l'avviso. La violazione dell'obbligo di invito comporta la nullità dell'atto, a condizione che il contribuente possa dimostrare (la cosiddetta "prova di resistenza") che, se fosse stato sentito, avrebbe potuto addurre ragioni non puramente pretestuose.
Il contraddittorio è un principio informatore dell'ordinamento e, pur richiamando la necessità della "prova di resistenza" per i tributi non armonizzati (come le imposte dirette IRPEF/IRES, la sua inosservanza determina l'invalidità dell'avviso di accertamento ( Cass. Ord. 14903/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti avrebbero potuto evidenziare l'assoluta infondatezza della pretesa formulata a loro carico dall'Ufficio, dimostrando, già in sede di contraddittorio endoprocedimentale, la loro estraneità rispetto alla gestione della Società_1 s.r.l. nonché l'obiettiva carenza probatoria degli elementi raccolti dall'Amministrazione, e, conseguentemente, la totale infondatezza dell'asserita distribuzione di utili extracontabili.
Già sotto tale profilo gli avvisi non sono conformi a dettati legislativi nazionali e comunitari.
Fondato è anche il motivo relativo alla omessa allegazione degli atti richiamati non conosciti dai ricorrenti.
Sul punto l'Agenzia delle Entrate non ha dato prova della conoscenza legale degli atti e principalmente dell'avviso di accertamento contro la società nonché tutti gli atti istruttori a carico della società Società_1 srl.
Non è dato verificare le gravi incongruenze per le quali l'Ufficio ha ritenuto di disattendere il contenuto della documentazione contabile prodotta dai contribuenti e delle giustificazioni relative alle movimentazioni finanziarie contestate.
L'Ufficio ha poi operato «ulteriori controlli incrociati … tramite la banca dati “Spesometro integrato”» dalla quale risulta che la stessa società ha svolto operazioni attive, in qualità di “cedente”, per un ammontare complessivo di ricavi pari a euro 176.047,00 e operazioni passive, in qualità di cessionario per complessivi euro 55.068,00 (che lo stesso Ufficio ha riconosciuto come “costi da spesometro” deducibili) senza tuttavia allegare a nessun avviso di accertamento il documento recante i dati desunti dall'applicativo “spesometro integrato” con riguardo all'anno d'imposta oggetto di accertamento, non consentendo neanche a questo giudice di verificare la correttezza delle operazioni.
Già questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi su fattispecie simile affermando che «appare evidente che la pretesa patrimoniale avanzata dall'Amministrazione nei confronti degli odierni ricorrenti, non è supportata da alcuna prova sostanziale, non potendosi ritenere tale un riscontro con il cosiddetto
"spesometro" … documento, peraltro, non meglio specificato, trasmesso all'Anagrafe tributaria da parte di soggetti obbligati in maniera globalizzata, unitamente ad altri dati, attraverso massivi flussi annuali. Da tale documento riprodotto nelle linee essenziali in motivazione all'accertamento in questione, non è dato comprendere con certezza quali flussi di dati sarebbero dovuti confluire nella dichiarazione dei redditi dei contribuenti versandosi, peraltro, in compensi … aventi varia natura e per i quali vigono differenti regimi dichiarativi ed impositivi … il tutto con evidente compressione del diritto alla difesa dei destinatari della pretesa» (Commissione tributaria provinciale di Palermo, sez. VI, con la sentenza n. 528/06/20, depositata il 31 gennaio 2020).
In definitiva, l'Ufficio ha strutturato la motivazione degli avvisi di accertamento sulla base di dati e informazioni di cui è stata del tutto omessa non solo l'allegazione ma anche l'opportuna, puntuale, indicazione nella motivazione dell'atto. L'Ufficio, limitandosi a richiamare l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, ha accertato il reddito asseritamente conseguito dai soci esclusivamente avvalendosi della presunzione semplice di distribuzione di utili extracontabili.
Tra l'altro detta presunzione è priva dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.
Infatti la ristretta base societaria non è di per sé sufficiente a legittimare la presunzione di distribuzione di utili extracontabili, dovendo l'Ufficio– a differenza di quanto avviene per la presunzione legale prevista ex art. 5 T.U.I.R. per le società di persone– fornire ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti a supporto della presunzione semplice.
Infatti, la ristretta base societaria ed i vincoli di parentela, nel silenzio del legislatore, non sono elementi sufficienti a legittimare la presunzione della distribuzione ai soci del maggior reddito accertato, in capo alla società di capitali, richiedendosi invece altri riscontri gravi, precisi e concordanti, a supporto della presunzione semplice di distribuzione degli utili extra contabili.
L'ufficio non ha provato a titolo esemplificativo il rinvenimento di una contabilità parallela rispetto a quella ufficiale, l'accertamento di movimentazioni bancarie sui conti o l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, o l'avvenuta erogazione delle risorse con riferimento al socio, l'acquisto di determinati beni mobili (significativi) o immobili nel periodo oggetto di accertamento, l'effettuazione di determinate operazioni finanziarie, la sottoscrizione di polizze o rendite vitalizie, l'emersione di determinati rapporti bancari o, più in generale, la verifica di indici sintetici di un diverso tenore di vita dei soci, l'eventuale ingerenza dei soci nell'amministrazione della società.
L'Agenzia delle entrate ha, in buona sostanza, fondato la presunzione di distribuzione di utili fuori bilancio su un singolo elemento di fatto, costituito dalla ristrettezza della base sociale, con la conseguenza che la presunzione non è basata su una pluralità di “elementi, gravi, precisi e concordanti”, come richiede l'art. 2729 c.c. e ciò rende, anche per tale motivo illegittimi gli avvisi impugnati.
Assorbiti gli altri motivi di ricorso, esso, pertanto, può essere accolto.
Per la complessità della materia trattata e i labili confini elle prove indiziaria suggeriscono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla gli avvisi di accertamento impugnati. Spese compensate.
Così deciso in Palermo addì 08.01.2026
Il Presidente-Relatore
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Presidente e Relatore
NATALE GABRIELLA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4581/2023 depositato il 21/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 60 90142 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H101757/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H101757/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_2 - Cf.Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF.Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF.Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 60 90142 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H101908/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H101908/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.09.2023, Rgr n. 4581/23, Ricorrente_1, Ricorrente_4, Ricorrente_3, e Ricorrente_2, nella qualità di eredi di Nominativo_1, rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Difensore_2 impugnvano l'avviso di accertamento n. TY301H101757/2022 notificato a mezzo raccomandata a/r in data 5 dicembre 2022, avente per oggetto il controllo della posizione fiscale della sig.ra Ricorrente_1 in materia di IRPEF, addizionale regionale e comunale all'IRPEF per l'anno d'imposta 2016 e il contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
nonché l'avviso di accertamento n. TY301H101908/2022 (doc. n. 6), notificato a mezzo raccomandata a/r in data 6 dicembre 2022 agli eredi del sig. Nominativo_1, impersonalmente e collettivamente, avente per oggetto il controllo della posizione fiscale del de cuius in materia di IRPEF, addizionale regionale e comunale all'IRPEF per l'anno d'imposta 2016, ritenendoli illegittimi.
Assumono i ricorrenti la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 42, c. 1, d.P.R. n. 600 del 1973: a) carenza della delega alla sottoscrizione e/o illegittimità della stessa per inammissibile reiterazione;
b) carenza di potere del funzionario delegato che ha sottoscritto gli atti di accertamento per difetto della qualifica dirigenziale;
la nullità degli avvisi di accertamento impugnati per mancata instaurazione del contraddittorio prima dell'emissione degli atti impugnati e conseguente violazione e falsa applicazione dell'art.
5-ter, d.lgs. n. 218 del 1997, oltre che dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.e., degli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione e dell'art. 10 della legge n. 212 del 2000; la Violazione dell'art. 7, c.
1, legge n. 212 del 2000: A) carenza della motivazione per relationem per omessa allegazione degli atti richiamati;
B) carenza della motivazione per mancata individuazione delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto posti a fondamento della pretesa impositiva;
la Infondatezza della presunzione di distribuzione di utili extracontabili e la sussistenza della prova dei fatti impeditivi alla configurazione della presunzione avversaria;
la Illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, c. 5 bis, d.lgs. n. 546/1992; la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 17, c. 1, del d.lgs.
n. 472 del 1997: La illegittimità dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni per carenza della motivazione.
Chiedevano, pertanto, in accoglimento del ricorso l'annullamento degli atti impugnati.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate insistendo nel proprio operato.
All'udienza del 08.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato è va accolto.
Gli avvisi di accertamenti impugnati derivano dall'avviso di accertamento n. TY303H101320/2022, con il quale, nei confronti della “Società_1 Srl” (società di capitali “a ristretta base azionaria” partecipata in misura paritaria dai sigg. Ricorrente_1 e Nominativo_1), a seguito di apposito contraddittorio instaurato con la società, veniva accertato a carico della stessa per l'anno d'imposta 2016, per ciò che qui rileva, un reddito d'impresa pari a € 374.638,00.
In conseguenza di tale atto impositivo, impugnato dalla società e tuttora pendente avanti codesta Corte di Giustizia (R.G.R. 1096/2023), venivano notificati alla sig. Ricorrente_1 (socio con una quota di partecipazione al 50%) e agli eredi del sig. Nominativo_1 (deceduto in data 21/07/2016 e socio per il residuo 50%) gli avvisi di accertamento in oggetto, con i quali veniva accertato a carico di entrambi un reddito di capitale di € 93.135,00 (pari al 49,72% degli utili extra bilancio accertati in capo alla società, attribuiti agli stessi per l'identico ammontare di € 187.638,00, in proporzione alla quota di partecipazione del 50% da questi vantata nella società partecipata).
Orbene non fondati sono le eccezioni di nullità degli avvisi per carenza di potere e difetto di sottoscrizione.
Gli avvisi di accertamento opposti non risultano, infatti, sottoscritti da funzionario appartenente alla terza area funzionale, privo di legittimazione e non titolare della qualifica dirigenziale, bensì dal Capo Ufficio Controlli, dott. Nominativo_2, appartenente al ruolo dei dirigenti e, oltretutto, appositamente delegato dal Direttore Provinciale con apposito atto dispositivo. Come da tto dispositivo n. 28/2022, prot.
RCI n. 1821 del 01/07/2022, relativo al conferimento delle deleghe di firma per il secondo semestre dell'anno 2022, allegato agli atti e non contestato dai ricorrenti.
Nel merito il ricorso appare fondato
L'art.
5-ter stabilisce che l'ufficio, fuori dai casi di particolare urgenza o di rilascio di verbale di chiusura operazioni (PVC), deve invitare il contribuente a comparire per avviare il procedimento di adesione prima di emettere l'avviso. La violazione dell'obbligo di invito comporta la nullità dell'atto, a condizione che il contribuente possa dimostrare (la cosiddetta "prova di resistenza") che, se fosse stato sentito, avrebbe potuto addurre ragioni non puramente pretestuose.
Il contraddittorio è un principio informatore dell'ordinamento e, pur richiamando la necessità della "prova di resistenza" per i tributi non armonizzati (come le imposte dirette IRPEF/IRES, la sua inosservanza determina l'invalidità dell'avviso di accertamento ( Cass. Ord. 14903/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti avrebbero potuto evidenziare l'assoluta infondatezza della pretesa formulata a loro carico dall'Ufficio, dimostrando, già in sede di contraddittorio endoprocedimentale, la loro estraneità rispetto alla gestione della Società_1 s.r.l. nonché l'obiettiva carenza probatoria degli elementi raccolti dall'Amministrazione, e, conseguentemente, la totale infondatezza dell'asserita distribuzione di utili extracontabili.
Già sotto tale profilo gli avvisi non sono conformi a dettati legislativi nazionali e comunitari.
Fondato è anche il motivo relativo alla omessa allegazione degli atti richiamati non conosciti dai ricorrenti.
Sul punto l'Agenzia delle Entrate non ha dato prova della conoscenza legale degli atti e principalmente dell'avviso di accertamento contro la società nonché tutti gli atti istruttori a carico della società Società_1 srl.
Non è dato verificare le gravi incongruenze per le quali l'Ufficio ha ritenuto di disattendere il contenuto della documentazione contabile prodotta dai contribuenti e delle giustificazioni relative alle movimentazioni finanziarie contestate.
L'Ufficio ha poi operato «ulteriori controlli incrociati … tramite la banca dati “Spesometro integrato”» dalla quale risulta che la stessa società ha svolto operazioni attive, in qualità di “cedente”, per un ammontare complessivo di ricavi pari a euro 176.047,00 e operazioni passive, in qualità di cessionario per complessivi euro 55.068,00 (che lo stesso Ufficio ha riconosciuto come “costi da spesometro” deducibili) senza tuttavia allegare a nessun avviso di accertamento il documento recante i dati desunti dall'applicativo “spesometro integrato” con riguardo all'anno d'imposta oggetto di accertamento, non consentendo neanche a questo giudice di verificare la correttezza delle operazioni.
Già questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi su fattispecie simile affermando che «appare evidente che la pretesa patrimoniale avanzata dall'Amministrazione nei confronti degli odierni ricorrenti, non è supportata da alcuna prova sostanziale, non potendosi ritenere tale un riscontro con il cosiddetto
"spesometro" … documento, peraltro, non meglio specificato, trasmesso all'Anagrafe tributaria da parte di soggetti obbligati in maniera globalizzata, unitamente ad altri dati, attraverso massivi flussi annuali. Da tale documento riprodotto nelle linee essenziali in motivazione all'accertamento in questione, non è dato comprendere con certezza quali flussi di dati sarebbero dovuti confluire nella dichiarazione dei redditi dei contribuenti versandosi, peraltro, in compensi … aventi varia natura e per i quali vigono differenti regimi dichiarativi ed impositivi … il tutto con evidente compressione del diritto alla difesa dei destinatari della pretesa» (Commissione tributaria provinciale di Palermo, sez. VI, con la sentenza n. 528/06/20, depositata il 31 gennaio 2020).
In definitiva, l'Ufficio ha strutturato la motivazione degli avvisi di accertamento sulla base di dati e informazioni di cui è stata del tutto omessa non solo l'allegazione ma anche l'opportuna, puntuale, indicazione nella motivazione dell'atto. L'Ufficio, limitandosi a richiamare l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, ha accertato il reddito asseritamente conseguito dai soci esclusivamente avvalendosi della presunzione semplice di distribuzione di utili extracontabili.
Tra l'altro detta presunzione è priva dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.
Infatti la ristretta base societaria non è di per sé sufficiente a legittimare la presunzione di distribuzione di utili extracontabili, dovendo l'Ufficio– a differenza di quanto avviene per la presunzione legale prevista ex art. 5 T.U.I.R. per le società di persone– fornire ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti a supporto della presunzione semplice.
Infatti, la ristretta base societaria ed i vincoli di parentela, nel silenzio del legislatore, non sono elementi sufficienti a legittimare la presunzione della distribuzione ai soci del maggior reddito accertato, in capo alla società di capitali, richiedendosi invece altri riscontri gravi, precisi e concordanti, a supporto della presunzione semplice di distribuzione degli utili extra contabili.
L'ufficio non ha provato a titolo esemplificativo il rinvenimento di una contabilità parallela rispetto a quella ufficiale, l'accertamento di movimentazioni bancarie sui conti o l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, o l'avvenuta erogazione delle risorse con riferimento al socio, l'acquisto di determinati beni mobili (significativi) o immobili nel periodo oggetto di accertamento, l'effettuazione di determinate operazioni finanziarie, la sottoscrizione di polizze o rendite vitalizie, l'emersione di determinati rapporti bancari o, più in generale, la verifica di indici sintetici di un diverso tenore di vita dei soci, l'eventuale ingerenza dei soci nell'amministrazione della società.
L'Agenzia delle entrate ha, in buona sostanza, fondato la presunzione di distribuzione di utili fuori bilancio su un singolo elemento di fatto, costituito dalla ristrettezza della base sociale, con la conseguenza che la presunzione non è basata su una pluralità di “elementi, gravi, precisi e concordanti”, come richiede l'art. 2729 c.c. e ciò rende, anche per tale motivo illegittimi gli avvisi impugnati.
Assorbiti gli altri motivi di ricorso, esso, pertanto, può essere accolto.
Per la complessità della materia trattata e i labili confini elle prove indiziaria suggeriscono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla gli avvisi di accertamento impugnati. Spese compensate.
Così deciso in Palermo addì 08.01.2026
Il Presidente-Relatore