Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 16/01/2026, n. 328
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Carenza della delega alla sottoscrizione e/o illegittimità della stessa per inammissibile reiterazione

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi fossero sottoscritti da un funzionario dirigente appositamente delegato, pertanto la contestazione è infondata.

  • Rigettato
    Carenza di potere del funzionario delegato per difetto della qualifica dirigenziale

    La Corte ha ritenuto che il funzionario fosse dirigente e munito di apposita delega.

  • Accolto
    Nullità degli avvisi di accertamento per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo

    La Corte ha accolto questo motivo, ritenendo che la mancata instaurazione del contraddittorio, in assenza di casi di urgenza, comporti la nullità dell'atto, poiché i ricorrenti avrebbero potuto dimostrare l'infondatezza della pretesa.

  • Accolto
    Carenza della motivazione per relationem per omessa allegazione degli atti richiamati

    La Corte ha ritenuto fondato questo motivo, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha provato la conoscenza legale degli atti da parte dei ricorrenti.

  • Accolto
    Carenza della motivazione per mancata individuazione delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio abbia strutturato la motivazione sulla base di dati non allegati e non puntualmente indicati, limitandosi a richiamare l'accertamento societario e la presunzione di utili extracontabili.

  • Accolto
    Infondatezza della presunzione di distribuzione di utili extracontabili e sussistenza della prova dei fatti impeditivi

    La Corte ha ritenuto che la presunzione di distribuzione di utili extracontabili non fosse fondata su elementi gravi, precisi e concordanti, ma basata unicamente sulla ristrettezza della base sociale, rendendo illegittimi gli avvisi.

  • Altro
    Illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione dell'art. 7, c. 5 bis, d.lgs. n. 546/1992

    Questo motivo è assorbito dagli altri accolti.

  • Altro
    Illegittimità dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni per carenza della motivazione

    Questo motivo è assorbito dagli altri accolti.

  • Rigettato
    Carenza della delega alla sottoscrizione e/o illegittimità della stessa per inammissibile reiterazione

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi fossero sottoscritti da un funzionario dirigente appositamente delegato, pertanto la contestazione è infondata.

  • Rigettato
    Carenza di potere del funzionario delegato per difetto della qualifica dirigenziale

    La Corte ha ritenuto che il funzionario fosse dirigente e munito di apposita delega.

  • Accolto
    Nullità degli avvisi di accertamento per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo

    La Corte ha accolto questo motivo, ritenendo che la mancata instaurazione del contraddittorio, in assenza di casi di urgenza, comporti la nullità dell'atto, poiché i ricorrenti avrebbero potuto dimostrare l'infondatezza della pretesa.

  • Accolto
    Carenza della motivazione per relationem per omessa allegazione degli atti richiamati

    La Corte ha ritenuto fondato questo motivo, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha provato la conoscenza legale degli atti da parte dei ricorrenti.

  • Accolto
    Carenza della motivazione per mancata individuazione delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio ha strutturato la motivazione sulla base di dati non allegati e non puntualmente indicati, limitandosi a richiamare l'accertamento societario e la presunzione di utili extracontabili.

  • Accolto
    Infondatezza della presunzione di distribuzione di utili extracontabili e sussistenza della prova dei fatti impeditivi

    La Corte ha ritenuto che la presunzione di distribuzione di utili extracontabili non fosse fondata su elementi gravi, precisi e concordanti, ma basata unicamente sulla ristrettezza della base sociale, rendendo illegittimi gli avvisi.

  • Altro
    Illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione dell'art. 7, c. 5 bis, d.lgs. n. 546/1992

    Questo motivo è assorbito dagli altri accolti.

  • Altro
    Illegittimità dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni per carenza della motivazione

    Questo motivo è assorbito dagli altri accolti.

  • Rigettato
    Carenza della delega alla sottoscrizione e/o illegittimità della stessa per inammissibile reiterazione

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi fossero sottoscritti da un funzionario dirigente appositamente delegato, pertanto la contestazione è infondata.

  • Rigettato
    Carenza di potere del funzionario delegato per difetto della qualifica dirigenziale

    La Corte ha ritenuto che il funzionario fosse dirigente e munito di apposita delega.

  • Accolto
    Nullità degli avvisi di accertamento per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo

    La Corte ha accolto questo motivo, ritenendo che la mancata instaurazione del contraddittorio, in assenza di casi di urgenza, comporti la nullità dell'atto, poiché i ricorrenti avrebbero potuto dimostrare l'infondatezza della pretesa.

  • Accolto
    Carenza della motivazione per relationem per omessa allegazione degli atti richiamati

    La Corte ha ritenuto fondato questo motivo, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha provato la conoscenza legale degli atti da parte dei ricorrenti.

  • Accolto
    Carenza della motivazione per mancata individuazione delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio ha strutturato la motivazione sulla base di dati non allegati e non puntualmente indicati, limitandosi a richiamare l'accertamento societario e la presunzione di utili extracontabili.

  • Accolto
    Infondatezza della presunzione di distribuzione di utili extracontabili e sussistenza della prova dei fatti impeditivi

    La Corte ha ritenuto che la presunzione di distribuzione di utili extracontabili non fosse fondata su elementi gravi, precisi e concordanti, ma basata unicamente sulla ristrettezza della base sociale, rendendo illegittimi gli avvisi.

  • Altro
    Illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione dell'art. 7, c. 5 bis, d.lgs. n. 546/1992

    Questo motivo è assorbito dagli altri accolti.

  • Altro
    Illegittimità dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni per carenza della motivazione

    Questo motivo è assorbito dagli altri accolti.

  • Rigettato
    Carenza della delega alla sottoscrizione e/o illegittimità della stessa per inammissibile reiterazione

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi fossero sottoscritti da un funzionario dirigente appositamente delegato, pertanto la contestazione è infondata.

  • Rigettato
    Carenza di potere del funzionario delegato per difetto della qualifica dirigenziale

    La Corte ha ritenuto che il funzionario fosse dirigente e munito di apposita delega.

  • Accolto
    Nullità degli avvisi di accertamento per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo

    La Corte ha accolto questo motivo, ritenendo che la mancata instaurazione del contraddittorio, in assenza di casi di urgenza, comporti la nullità dell'atto, poiché i ricorrenti avrebbero potuto dimostrare l'infondatezza della pretesa.

  • Accolto
    Carenza della motivazione per relationem per omessa allegazione degli atti richiamati

    La Corte ha ritenuto fondato questo motivo, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha provato la conoscenza legale degli atti da parte dei ricorrenti.

  • Accolto
    Carenza della motivazione per mancata individuazione delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio ha strutturato la motivazione sulla base di dati non allegati e non puntualmente indicati, limitandosi a richiamare l'accertamento societario e la presunzione di utili extracontabili.

  • Accolto
    Infondatezza della presunzione di distribuzione di utili extracontabili e sussistenza della prova dei fatti impeditivi

    La Corte ha ritenuto che la presunzione di distribuzione di utili extracontabili non fosse fondata su elementi gravi, precisi e concordanti, ma basata unicamente sulla ristrettezza della base sociale, rendendo illegittimi gli avvisi.

  • Altro
    Illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione dell'art. 7, c. 5 bis, d.lgs. n. 546/1992

    Questo motivo è assorbito dagli altri accolti.

  • Altro
    Illegittimità dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni per carenza della motivazione

    Questo motivo è assorbito dagli altri accolti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 16/01/2026, n. 328
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 328
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo