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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/07/2025, n. 2894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2894 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 04/07/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 9150 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappr. e dif. dall'avv. Michele Geronimo;
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. Maria Grimaldi;
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.9.2021 la ricorrente indicata in epigrafe premetteva: di essere dipendente dell' dal 03.01.2011; di essere stata inquadrata con profilo professionale di Parte_2
“Ausiliario Specializzato” e successivamente, a far data dal 01.03.2018 con profilo professionale di
“Commesso”, in categoria A del C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica;
di essere stata impiegata presso l'Ufficio
Protocollo fino al 15.09.2020 e successivamente presso l' ; di aver prestato, Parte_3 per tutta la durata del rapporto di lavoro, benché fosse inquadrata nella categoria A, le mansioni riconducibili alla categoria B di “Coadiutore amministrativo”; in particolare, di aver svolto, presso l'Ufficio Protocollo, mansioni amministrative, quali: archiviazione e protocollo informatizzato di atti e documenti anche mediante proprie credenziali, classificazione e catalogazione di atti e documenti di provenienza dell'Area Legale, supporto tecnico-amministrativo all'Area Legale, compilazione moduli e richieste di vario genere (ad es. per forniture dell'ufficio) e relativa trasmissione all'Ufficio competente;
di svolgere, dopo essere stata trasferita presso l' , attività di identificazione ed archiviazione - mediante codici a barre inseriti Controparte_2 sulle provette - delle analisi su campioni biologici;
da quando è impiegata presso tale U.O., di essere stata autorizzata al godimento dei giorni di ferie solo nel caso in cui fosse stata garantita la presenza di almeno un
Coadiutore Amministrativo nell'unità di appartenenza;
di svolgere le attività come sopra indicate in autonomia, nell'ambito di prescrizioni di massima e senza soluzione di continuità dal 21.02.2011 ad oggi.
1 Tanto premesso, adiva il giudice del lavoro presso il Tribunale di Bari al fine di: Parte_1 accertare e dichiarare il proprio diritto ad essere inquadrata nella superiore categoria B, con il profilo professionale di Coadiutore Amministrativo, di cui all'allegato 1 del CCNL 20/09/2001, integrativo del CCNL
07/04/1999, con decorrenza iniziale dal 21.02.2011; e per l'effetto, di sentire condannare l Controparte_1
al pagamento delle differenze retributive maturate per il differente inquadramento tra la categoria A
[...] di appartenenza e la categoria B di spettanza, oltre interessi e rivalutazione come per legge, nei limiti della prescrizione quinquennale dalla data di notifica a mezzo pec della lettera di messa in mora del 15/05/2021; il tutto con vittoria delle spese di lite, procuratore antistatario.
Ritualmente notificato il ricorso introduttivo, il convenuto si Controparte_1 costituiva in giudizio, contestando la fondatezza delle avverse pretese.
In via preliminare, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale.
Nel merito, dopo aver richiamato i tratti distintivi della disciplina dello svolgimento di mansioni superiori in materia di pubblico impiego, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'articolo 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonea a definire il giudizio, in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” (Cass., Sez Un., 08/05/2014, n. 9936). -
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In linea generale, sul tema del diritto all'ottenimento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, valgono le seguenti considerazioni.
La tesi secondo cui nel settore sanitario lo svolgimento di mansioni superiori non dà di per sé diritto al riconoscimento di differenze retributive è destituita di fondamento, a ciò ostandovi il disposto dell'art. 29 c. 2,
d.P.R. n. 761/1979. Al riguardo, la Corte di cassazione ha affermato che l'art. 56 del d.lgs. 29 del 1993 (oggi trasfuso nell'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, disposizione applicabile ratione temporis al caso in scrutinio) ha una portata generale nell'ambito della disciplina dei rapporti di lavoro pubblico privatizzati, evidenziando che le disposizioni del Testo unico sul pubblico impiego trovano applicazione nelle controversie che fanno riferimento a un periodo successivo alla data di decorrenza dell'efficacia del c.c.n.l. per il comparto sanità stipulato il 7.4.1999 (v. Cass. 20692/2004).
L'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 attribuisce in linea generale al pubblico dipendente che svolga mansioni proprie di una qualifica superiore il diritto al corrispondente trattamento economico e ciò sia nel caso in cui l'assegnazione sia stata legittima sia nel caso in cui sia stata illegittima.
Sebbene poi non sia espressamente previsto, questo diritto deve ritenersi riconosciuto anche nell'ipotesi di esercizio di mero fatto di mansioni superiori.
La circostanza che la norma limiti l'irrilevanza dell'esercizio di fatto ai fini dell'inquadramento del lavoratore
2 (comma 1) consente infatti di ritenere, con interpretazione a contrario, che esso esercizio possa rilevare ai fini economici. In tema, infatti, è stato osservato che “il diritto a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento formale, ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla legittimità, né all' esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico, e trova un unico limite nei casi in cui l'espletamento sia avvenuto all' insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento” (Cass. civ., sez. lav., 29/11/2016, n. 24266).
Ciò posto, deve evidenziarsi che, sempre in linea generale, quando l'oggetto della controversia sia rappresentato dall'esercizio di mansioni corrispondenti ad inquadramenti superiori ai sensi dell'art. 2103 c.c.
(ma lo stesso vale anche nel caso di pubblico impiego contrattualizzato), il giudice è chiamato a compiere una valutazione trifasica (da ultimo Cass. n.33233/2022).
In particolare, occorre, nell'ordine:
1) l'accertamento in fatto della posizione di lavoro, in relazione alle mansioni effettivamente espletate;
2) l'individuazione delle categorie o qualifiche o livelli previsti dalla norma collettiva;
3) il raffronto tra i risultati delle due indagini.
Il procedimento analitico ivi applicato, pertanto, mira, da un lato, all'accertamento dell'attività lavorativa di fatto svolta dal ricorrente nel corso del periodo lavorativo indicato e, d'altra parte, a un confronto puntuale e diretto con il contratto collettivo nazionale di categoria, allo scopo di indagare la sussistenza o meno del corretto inquadramento e, conseguentemente, l'adeguata e puntuale corresponsione di compensi da parte del datore di lavoro, in maniera proporzionata e corrispondente alla mansione espletata.
Ad ogni modo, nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. Criterio trifasico, da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (così, da ultimo, Cass. n.18660/2020 e Cass.
n.27/9/2016 n. 18943).
Dal punto di vista della ripartizione degli oneri probatori, infine, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
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Nel caso di specie, i testi escussi sono - Collaboratore Direttivo presso l'area Gestione Testimone_1
Economico finanziaria dal 1981 fino al 30.9.2020, che ha lavorato a contatto diretto e quotidiano con la
3 ricorrente - – coadiutore amministrativo presso la Struttura Burocratico Legale, Privacy e Testimone_2
Affari Generali dal 1979 al 30.11.2019 - - dipendente presso la Struttura Burocratico Legale, Testimone_3 privacy e Affari Generali dal novembre 2019 - – assistente amministrativo da giugno 2018 – e Testimone_4
– Assistente amministrativo presso la Struttura Legale dell'Istituto dal 1981 al Testimone_5
30.10.2020.
Segnatamente, la teste indifferente, ha confermato la circostanza oggetto del capitolo n. 4, e cioè Tes_1 che la ricorrente “(…) dalla data di assegnazione presso l'Ufficio Protocollo, avvenuta con nota prot. n. 2488 del 21.01.2011 fino al 14.09.20, ha svolto attività amministrative quali: archiviazione e protocollo di atti e documenti, dapprima mediante l'utilizzo di credenziali dei due Coadiutori Amministrativi ivi impiegati, i sigg.ri e , specie in situazioni di maggiore afflusso documentale o in caso Testimone_2 Controparte_3 di loro assenza e successivamente mediante proprie credenziali;
classificazione e catalogazione di atti e documenti di provenienza dell'Area Legale;
supporto tecnico-amministrativo all'Area Legale;
compilazione moduli e richieste di vario genere (ed es. richieste di materiale di ufficio, suppellettili, arredi etc.) e relativa trasmissione all'Ufficio competente per i successivi adempimenti;
ricerche di documenti protocollati;
registrazione in appositi archivi di dati di aziende quali ragione sociale, titolarità dei rappresentanti legali, domicilio fiscale e legale, codice fiscale, indirizzo e-mail e pec, numero partita iva;
ricezione atti giudiziali a propria firma e consegna all'Ufficio competente. La stesura dei vari testi predisposti dalla avveniva Pt_1 mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura (ovvero pc)”.
La teste aggiungeva che “la ricorrente gestiva la catalogazione e l'archiviazione sia telematica che cartacea dei documenti e tutta l'attività istituzionale dell'Istituto utilizzando il computer con le sue credenziali;
circa il supporto tecnico-amministrativo all'Area Legale ho personalmente contezza della trasmissione di comunicazioni (anche via email) della ricorrente all'Ufficio Legale”.
La medesima teste confermava anche la circostanza sub. 7) del ricorso introduttivo [“Tali attività amministrative, dunque, vengono svolte in autonomia, nell'ambito di prescrizioni di massima e senza soluzione di continuità a decorrere dal 21.01.2011 a tutt'oggi”] fino alla data del suo pensionamento, avvenuto l'1.10.2020.
La teste , alle dipendenze dell dal 15.7.2019 - in servizio dapprima presso la Testimone_3 CP_1
Segreteria della Direzione Amministrativa e, a decorrere dal novembre 2019, presso la Struttura Burocratico
Legale, Privacy e Affari Generali - ha confermato la circostanza n. 1 della memoria difensiva di parte resistente, relativa alla composizione dell'organigramma della Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali di riferimento nel periodo 2016-2020, pur se con riferimento al solo periodo successivo alla sua assunzione, nonché la circostanza sub 5), per cui la ricorrente avrebbe svolto mansioni meramente esecutive (ricezione e consegna della posta, protocollazione, fotocopie), precisando tuttavia che “la stessa alternava la sua attività utilizzando il computer anche per il protocollo”.
La testimone indifferente, ha confermato tutte le circostanze di cui al ricorso introduttivo di Testimone_2 parte attrice, ad eccezione della n. 6, relativa alle mansioni di fatto svolte dalla ricorrente a seguito del trasferimento presso l' , circostanza della quale non ha potuto riferire in quanto, Controparte_2 all'epoca dei fatti, era già collocata in quiescenza. 4 Il teste , indifferente, in servizio presso l'Istituto dal giugno 2018 con la qualifica di assistente Testimone_4 amministrativo, pur confermando, per quanto di sua conoscenza, il contenuto elementare delle mansioni per come dedotto da parte resistente nella propria memoria di costituzione, aggiungeva “posso riferire che portavo documentazione da protocollare e la consegnavo a lei (la , n.d.r.) e all'altro personale addetto al Pt_1 protocollo”. Il predetto teste ha, inoltre, confermato la circostanza n. 6 della memoria di costituzione di parte resistente, relativa alla collaborazione della ricorrente con la struttura legale per attività di catalogazione di atti e supporto tecnico-amministrativo.
Infine, il teste affermava che “la ricorrente svolgeva attività di protocollo ma non di Testimone_5 archiviazione” e che “predisponeva i moduli e le richieste di vario genere da sottoporre ai Dirigenti, svolgeva ricerca di documenti protocollati, si occupava della ricezione di atti giudiziali a propria firma e consegna all'ufficio competente (Area Legale e/o Ragioneria)”.
Con riferimento alla circostanza sub 5 del ricorso introduttivo, il precisava che “le ferie erano Tes_5 concesse dal Dirigente e non dal Direttore Amministrativo, previa presenza in servizio di almeno una unità tra i tre presenti in ufficio: , e ”. Il teste confermava anche la circostanza n. 7 del CP_3 Tes_2 Pt_1 ricorso introduttivo, secondo cui le attività amministrative, vengono svolte in autonomia dalla ricorrente, nell'ambito di prescrizioni di massima e senza soluzione di continuità a decorrere dal 21.01.2011 a tutt'oggi.
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Secondo il C.C.N.L. del 20.9.2001 Comparto Sanità Pubblica, allegato dalla ricorrente e la cui applicabilità al caso di specie è pacifica, appartengono alla Categoria A «I lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività».
In particolare, secondo il C.C.N.L. del 20.9.2001 Comparto Sanità Pubblica l'Ausiliario Specializzato, ovvero il profilo professionale in cui l'odierna parte ricorrente è stata inquadrata fino al 28.02.2018, “Svolge attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa.”
Risulta, invece, che il profilo di “Commesso”, in cui la è attualmente inquadrata, prevede lo Pt_1 svolgimento di “attività di servizio e di supporto nell'ambito dell'unità di assegnazione, quali, ad esempio,
l'apertura e la chiusura degli uffici secondo gli orari stabiliti, il servizio telefonico e di anticamera, l'accesso del pubblico, il prelievo e la distribuzione della corrispondenza, la riproduzione e il trasporto di fascicoli, documenti, materiale e oggetti vari di ufficio, nonché il mantenimento dell'ordine dei locali e delle suppellettili, con mansioni elementari di manovra di macchine ed apparecchiature”.
Nella categoria B (nella quale chiede di essere inquadrata la parte ricorrente) rientrano «i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima». 5 Tra i profili professionali inseriti all'interno del livello B vi è anche quello di Coadiutore Amministrativo, il quale “Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, l'attività di sportello.”
Come può notarsi dal raffronto tra le riportate declaratorie, la differenza tra i profili professionali di “Ausiliario
Specializzato” e “Commesso” da un lato e quello di “Coadiutore Amministrativo” dall'altro, risiede, principalmente, nel fatto che i primi due comportano lo svolgimento di attività pressoché manuali, mentre l'ultimo involge prettamente attività di tipo amministrativo che, seppur nell'ambito di prescrizioni di massima, consistono nella ricezione e compilazione di documenti, nella protocollazione, nonché nell'archiviazione e classificazione di atti.
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Le attività svolte dalla ricorrente - così come descritte in ricorso e confermate dai testimoni – appaiono evidentemente riconducibili al profilo professionale di “Coadiutore Amministrativo”, di cui alla categoria B, e non già a quello di “Ausiliario Specializzato” o di “Commesso”, di cui alla categoria A.
Tutti i testi escussi hanno confermato lo svolgimento delle mansioni di carattere amministrativo dedotte dalla ricorrente e, cioè, quelle di: protocollazione, catalogazione, classificazione, registrazione in appositi archivi, supporto tecnico-amministrativo all'Area Legale, compilazione moduli e richieste di vario genere, ricerche di documenti protocollati, archiviazione.
Anche le dichiarazioni dei due testi di parte resistente, pur se di limitata valenza probatoria, atteso che essi sono stati assunti solo di recente, hanno confermato lo svolgimento delle mansioni di protocollo, costantemente svolte dalla lavoratrice istante, così confermando che la espletava compiti tipici del Coadiutore Pt_1 amministrativo, e non certo dell'Ausiliario o del Commesso.
Dunque, i testimoni hanno concordemente riferito non solo che la ricorrente ha svolto esattamente le attività riconducibili alla superiore categoria B, ma anche che l'espletamento di dette mansioni si è protratto ininterrottamente per l'intero periodo indicato e che lo svolgimento è avvenuto in via esclusiva.
La domanda attorea risulta comprovata non solo dalle dichiarazioni testimoniali, ma anche dalla documentazione versata in atti.
In particolare, i documenti n. 3 e 4 del fascicolo di parte attrice attestano sia il sistematico svolgimento dell'attività di protocollazione, sia il possesso, da parte della ricorrente, dei titoli formativi richiesti per l'inquadramento rivendicato.
Va peraltro rilevato che la documentazione prodotta all'allegato n. 4 del fascicolo di parte attrice si riferisce a un arco temporale pluriennale, confermando così, per implicito, la genuinità delle dichiarazioni testimoniali.
Numerosi atti, infatti, recano la sottoscrizione della ricorrente quale operatrice addetta alla registrazione in protocollo di documenti di varia natura in ingresso all'Istituto, in particolare: la protocollazione di fatture emesse da fornitori dell'Istituto e destinate all'Ufficio Liquidazione;
la ricezione e protocollazione di documentazione relativa a gara di appalto per la gestione della logistica di magazzino farmaceutico dell'IRCCS
6 Istituto Tumori "Giovanni Paolo II”; la protocollazione e trasmissione di documentazione relativa a programma di ricerca svolto dall' . CP_1
Quanto al requisito della prevalenza, postulato dall'art. 52 cit., risulta che le mansioni assegnate, per quantità
e qualità, sarebbero state in sostanza senz'altro assorbenti nell'ambito dell'attività complessivamente svolta dalla parte ricorrente.
Pertanto, accertato che, sin dal 21.02.2011, la parte ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al livello economico B del C.C.N.L. comparto Sanità del 20 settembre 2001, il convenuto
[...]
dev'essere condannato al pagamento delle differenze retributive rispetto al Controparte_1 livello d'inquadramento assegnatole (“A”).
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Circa, poi, la decorrenza del diritto alla percezione delle differenze retributive, giova considerare l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente Controparte_1
Posto che il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla richiesta - ricevuta il giorno
15.05.2021 dalla resistente, ed allegata quale doc. n. 2 al fascicolo di parte ricorrente – di riconoscimento e pagamento delle differenze salariali, la pretesa di corresponsione delle differenze retributive dovrà essere considerata a decorrere dal quinquennio anteriore a siffatta data (15.05.2016).
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Le spese processuali seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico della parte resistente, in considerazione dell'accoglimento totale della domanda. Esse vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività istruttoria e processuale svolta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il Parte_1
7.9.2021 nei confronti di , in persona del l.r.p.t., così Controparte_1 provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, previo accertamento che la ricorrente ha svolto sin dalla data di assunzione mansioni corrispondenti al profilo professionale di Coadiutore Amministrativo, riconducibili al livello economico B del C.C.N.L. comparto Sanità del 20 settembre 2001, condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle relative differenze retributive, a decorrere dal 15.05.2016, oltre ad accessori di legge;
- condanna la resistente al pagamento, in distrazione, delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, che liquida in euro 3.500,00, oltre accessori come per legge;
Così deciso in Bari, il 4.7.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del ott. Felice Forte CP_4
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