Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 25/02/2026, n. 2869
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Remissione in termini per difetto indicazione autorità e termine competenti

    La Corte ritiene superata la richiesta di riunione dei ricorsi, in quanto gli altri ricorsi proposti dalla ricorrente avverso la medesima comunicazione sono stati già respinti. Inoltre, parte delle doglianze formulate dalla ricorrente non sono inerenti a questo giudizio.

  • Rigettato
    Difetto preventiva notifica sollecito di pagamento

    La Corte ritiene che l'agente della riscossione abbia adeguatamente provato la notifica della cartella di pagamento impugnata, ricevuta da soggetto abilitato e fatta seguire dalla comunicazione di avvenuta notifica. Il procedimento di notifica è quindi ritenuto corretto ed efficace.

  • Rigettato
    Inesistenza e/o nullità notifica cartella di pagamento

    La Corte ritiene che l'agente della riscossione abbia adeguatamente provato la notifica della cartella di pagamento impugnata, ricevuta da soggetto abilitato e fatta seguire dalla comunicazione di avvenuta notifica. Il procedimento di notifica è quindi ritenuto corretto ed efficace.

  • Rigettato
    Difetto di prova notifica modello cartella

    La Corte ritiene che l'agente della riscossione abbia adeguatamente provato la notifica della cartella di pagamento impugnata. La cartella non è stata impugnata nei termini di legge e la comunicazione successivamente ricevuta non può considerarsi il primo atto conosciuto dalla contribuente.

  • Rigettato
    Difetto di esistenza e sottoscrizione del ruolo

    La Corte ritiene che l'agente della riscossione abbia adeguatamente provato la notifica della cartella di pagamento impugnata. Le eccezioni relative al difetto di indicazione del responsabile del procedimento e di sottoscrizione del ruolo sono infondate.

  • Rigettato
    Nullità/inesistenza preavviso di fermo per difetto indicazione data esecutività ruolo

    La Corte ritiene che l'agente della riscossione abbia adeguatamente provato la notifica della cartella di pagamento impugnata. La cartella non è stata impugnata nei termini di legge e la comunicazione successivamente ricevuta non può considerarsi il primo atto conosciuto dalla contribuente.

  • Rigettato
    Difetto e/o nullità notifica atti presupposti

    La Corte ritiene che l'agente della riscossione abbia adeguatamente provato la notifica della cartella di pagamento impugnata. La cartella non è stata impugnata nei termini di legge e la comunicazione successivamente ricevuta non può considerarsi il primo atto conosciuto dalla contribuente.

  • Rigettato
    Decadenza/prescrizione

    La Corte ritiene che la cartella esattoriale sia stata notificata nel 2023 e si riferisca a tributo (bollo auto) del 2021, pertanto alcuna prescrizione risulta decorsa. La cartella non è stata impugnata nei termini di legge.

  • Rigettato
    Contestazione produzione copie non conformi

    La Corte ritiene che l'agente della riscossione abbia adeguatamente provato la notifica della cartella di pagamento impugnata, producendo copia dell'avviso redatto dal messo notificatore e la distinta di accompagnamento di dispaccio speciale.

  • Rigettato
    Nullità intimazione per difetto indicazione nominativo responsabile procedimento e sottoscrizione

    Le eccezioni relative al difetto di indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e di sottoscrizione del ruolo sono infondate.

  • Rigettato
    Richiesta esibizione copia cartella di pagamento

    La Corte ritiene che l'agente della riscossione abbia adeguatamente provato la notifica della cartella di pagamento impugnata. La cartella non è stata impugnata nei termini di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 25/02/2026, n. 2869
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2869
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo