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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 25/02/2026, n. 2869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2869 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2869/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BENEDETTI ROBERTO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1874/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230157611882000 BOLLO 2021 contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09780202400102626000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2049/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti. Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso depositato in data 17/01/2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'ingiunzione di pagamento (recte: comunicazione preventiva di fermo amministrativo) n. 09780202400102626000, notificatale in data 22/10/2024, con la quale le è stato intimato il pagamento della somma di euro 387,19 oltre accessori, in riferimento, fra le altre, alla cartella di pagamento n. 097 2023 0157611882 000 presuntivamente notificatale il 20/12/2023 (tassa automobilistica anno 2021). Valore dichiarato della controversia: euro 387,19. 2. La ricorrente ne ha eccepito l'illegittimità, sostenendo:
2.1) il proprio diritto alla remissione in termini limitatamente alle eccezioni soggette a termini decadenziali attesa la circostanza che l'intimazione opposta difetta della puntuale indicazione della autorità e del termine competenti a conoscere della presente controversia;
2.2) si eccepisce il difetto della preventiva notifica del sollecito di pagamento ai sensi dell'art. 1 commi 705 e 804 della legge 160/19, necessario in caso di riscossione di importi sino ad euro 10.000,00;
2.3) con riferimento alla cartella di pagamento indicata in premessa, si eccepisce l'inesistenza e/o nullità della notifica per il mancato espletamento delle ricerche dovute per legge in caso di soggetto dichiarato dall'agente notificatore, all'indirizzo indicato in relata,
“sconosciuto”, “trasferito”, o “irreperibile”;
2.4) in caso di consegna a soggetto “terzo” (portiere, familiare, vicino etc…), la notifica è da considerarsi nulla/inesistente nel caso di mancata spedizione, al destinatario, della II racc. a/r contenente il relativo avviso;
2.5) il difetto di prova circa la notifica, al contribuente, del modello di cartella approvata dal Ministero delle Finanze e quindi l'istante in ogni caso chiede di essere rimessa nei termini, innanzi al giudice competente, per l'impugnazione delle cartelle di cui al dettaglio addebiti in atti;
2.6) si eccepisce il difetto di esistenza e difetto di sottoscrizione del ruolo e pertanto difetto di esistenza del titolo esecutivo;
2.7) si evidenzia la nullità/inesistenza del preavviso di fermo per difetto di indicazione della data di esecutività del ruolo;
2.8) si eccepisce, altresì, il difetto e/o la nullità della notifica di qualsivoglia atto presupposto la cartella di pagamento;
2.9) si eccepisce altresì l'intervenuta decadenza/prescrizione; 2.10) si evidenzia l'obbligo del concessionario di depositare gli originali degli atti notificati ovvero copie rese conformi, contestando fin d'ora quelli prodotti non resi conformi;
2.11) si eccepisce la nullità della intimazione di pagamento per difetto di indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e difetto di sottoscrizione. Conclude chiedendo: - nel merito, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare nulla con ogni miglior formula, illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico, la cartella di pagamento in contestazione e, per l'effetto, revocare il detto atto con ogni conseguenza;
si chiede dichiararsi prescritto e/o estinto il diritto degli enti impositori e del concessionario alla riscossione delle somme ingiunte;
si chiede la nullità dell'intimazione per violazione della legge 160/2019, stante il difetto di notifica, da parte dell'ente impositore, del sollecito di pagamento;
si formula richiesta di esibizione di copia della cartella di pagamento ex art. 26 DPR 602/73 che configura un diritto del contribuente ed un obbligo all'esibizione per il concessionario. Vinte le spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore.
3. Resiste la convenuta Agenzia delle Entrate - Riscossione con atto di controdeduzioni prodotto in data 18/04/2025, con il quale contrasta le avverse motivazioni, sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato, in quanto: 3.1) la controparte solleva una serie di doglianze che sono del tutto estranee all'odierno giudizio;
per sgombrare il campo da ogni equivoco deve evidenziarsi che oggetto del presente giudizio è un preavviso di fermo e che la controparte lo impugna relativamente ad una sola cartella, la n. 09720230157611882000; 3.2) in primo luogo, si evidenzia come in merito al medesimo preavviso di fermo la controparte abbia proposto più ricorsi, “spacchettando” le singole cartelle di pagamento ad esso sottese. Infatti, risultano pendenti i seguenti procedimenti:
- 1874/2025 cartella 09720230157611882000
- 1878/2025 cartella 09720230023932773001
- 1869/2025 cartella 09720230196645000000 Pertanto, si chiede la riunione del presente procedimento a quello iscritto precedentemente ovvero il n. 1869/2025. Nel caso di specie, inoltre, non si ravvisano validi motivi per cui la ricorrente ha proposto tre giudizi avverso il medesimo preavviso di fermo, con identità di richieste e stesse parti processuali;
3.3) sono infondate le eccezioni relative all'asserita mancata indicazione della autorità e del termine competenti a conoscere della presente controversia;
3.4) è infondata l'obiezione di difetto della preventiva notifica del sollecito di pagamento ai sensi dell'art. 1 commi 705 e 804 della legge 160/19. 3.5) sull'asserita inesistenza e/o nullità della notifica della cartella di cui è causa, si evidenzia come la stessa sia stata correttamente notificata in data 20/12/2023 mediante consegna a soggetti autorizzati (all. 1) e la procedura eseguita è stata del tutto corretta;
3.6) non sussiste un onere in capo all'ente della riscossione di produrre in giudizio anche la copia integrale della cartella stessa, peraltro in unico esemplare;
3.7) dalla disamina della relata che si produce, emerge che la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 139 c.p.c., tramite ufficiale della riscossione/messo notificatore, mediante consegna dell'atto nelle mani di (scegliere una delle seguenti opzioni: persona di famiglia;
addetto alla casa/ufficio/azienda; portiere;
vicino); dell'avvenuta notifica è stata data notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata;
3.8) appare evidente, quindi, la tardività del ricorso, stante la regolare notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato;
non essendo stata impugnata la cartella esattoriale nei termini e nei modi di legge, la controparte è ormai decaduta dalla possibilità di sollevare eccezioni concernenti fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione, stante l'avvenuta cristallizzazione del diritto di credito, quali la prescrizione e la notifica degli atti sottesi al preavviso di fermo;
3.9) la cartella esattoriale è stata notificata nel 2023 e si riferisce a tributo (bollo auto) del 2021. Pertanto, alcuna prescrizione risulta decorsa;
3.10) sono infondate anche le eccezioni relative a difetto di indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e a quello di esistenza e di sottoscrizione del ruolo. Conclude chiedendo: - in via preliminare: riunire il presente procedimento con il n. n. 1869/2025. - sempre in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
- onerare la ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore Regione Lazio ex 6-bis, all'articolo 14, D.Lgs. 546/1992; - in ogni caso, nel merito, rigettare la domanda nei confronti di Equitalia Servizi di riscossione S.p.A., oggi Agenzia delle Entrate Riscossione, poiché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
4. Con successiva nota depositata il 28/01/2026, la controparte resistente ha prodotto in atti le sentenze di questa Corte n. 7988/2025 dell'11/06/2025 e n. 331/2026 del 9/01/2026 con le quali sono stati respinti con spese a carico, rispettivamente, i ricorsi della contribuente iscritti ai numeri RG 001878/2025 e RG 001869/2025.
5. Replica la ricorrente con memoria prodotta in data 17/02/2026, con la quale obietta la nullità della notifica effettuata per mancata prova dell'invio della raccomandata informativa, producendo numerosa giurisprudenza di legittimità e di merito a sostegno della propria ragione. Conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso.
6. All'odierna Camera di consiglio, la causa è passata in decisione allo stato degli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso proposto dalla contribuente è da ritenersi infondato e va quindi respinto per i motivi di seguito esposti. La controversia concerne una comunicazione preventiva di fermo amministrativo, contestata dalla ricorrente per le ragioni sopra riassunte;
resiste l'agente della riscossione. Non risulta convenuto l'ente impositore: per economia processuale, si prescinde tuttavia dal disporre l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, in quanto le obiezioni della ricorrente riguardano per lo più attività di competenza del concessionario della riscossione.
8. In via preliminare va ritenuta superata la richiesta della controparte resistente di riunire il presente ricorso con gli altri due separatamente proposti dalla stessa ricorrente avverso la medesima comunicazione, in quanto gli altri due gravami – come dimostrato dalla difesa dell'agente della riscossione – sono stati già decisi e respinti.
9. Come parimenti eccepito dalla controparte resistente, inoltre, una parte delle doglianze formulate dalla ricorrente non sembrano inerenti a questo giudizio e pertanto delle stesse non si potrà tener conto nella valutazione della controversia. 10. Per la restante parte, si osserva che l'agente della riscossione ha adeguatamente provato di aver a suo tempo notificato la cartella di pagamento impugnata, ricevuta da soggetto abilitato (persona addetta alla casa) e fatta seguire dalla comunicazione di avvenuta notifica. Al riguardo il concessionario ha prodotto sia copia dell'avviso redatto dal messo notificatore, sia la “distinta di accompagnamento di dispaccio speciale” rilasciata da Posteitaliane in data 8/01/2024 dove alla seconda pagina dell'elenco figura l'indicazione della spedizione della relativa raccomandata. Trattandosi di atti che fanno parte del procedimento notificatorio, godono della qualità fidefacente di quanto attestato e non possono quindi essere contestati in maniera del tutto generica, né agli atti sussiste un qualche elemento che possa far dubitare delle operazioni compiute. Il procedimento di notifica va quindi ritenuto corretto ed efficace, la cartella non è stata impugnata nei termini di legge e la comunicazione successivamente ricevuta non può considerarsi il primo atto conosciuto dalla contribuente, che, del resto, non ha fornito alcuna spiegazione sull'omesso pagamento della tassa automobilistica richiestale.
11. Ne consegue, in definitiva, che il ricorso proposto dalla contribuente va respinto per quanto fin qui esposto. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta a questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis per le affermazioni più risalenti Cass. Civile - Sezione II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. Civile - Sezione V 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c. e art. 15 d.lgs. n. 546/1992), sono liquidate come da dispositivo e poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 150,00, oltre oneri accessori, se dovuti. Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2026. Il Giudice monocratico (R. Benedetti)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BENEDETTI ROBERTO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1874/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230157611882000 BOLLO 2021 contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09780202400102626000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2049/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti. Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso depositato in data 17/01/2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'ingiunzione di pagamento (recte: comunicazione preventiva di fermo amministrativo) n. 09780202400102626000, notificatale in data 22/10/2024, con la quale le è stato intimato il pagamento della somma di euro 387,19 oltre accessori, in riferimento, fra le altre, alla cartella di pagamento n. 097 2023 0157611882 000 presuntivamente notificatale il 20/12/2023 (tassa automobilistica anno 2021). Valore dichiarato della controversia: euro 387,19. 2. La ricorrente ne ha eccepito l'illegittimità, sostenendo:
2.1) il proprio diritto alla remissione in termini limitatamente alle eccezioni soggette a termini decadenziali attesa la circostanza che l'intimazione opposta difetta della puntuale indicazione della autorità e del termine competenti a conoscere della presente controversia;
2.2) si eccepisce il difetto della preventiva notifica del sollecito di pagamento ai sensi dell'art. 1 commi 705 e 804 della legge 160/19, necessario in caso di riscossione di importi sino ad euro 10.000,00;
2.3) con riferimento alla cartella di pagamento indicata in premessa, si eccepisce l'inesistenza e/o nullità della notifica per il mancato espletamento delle ricerche dovute per legge in caso di soggetto dichiarato dall'agente notificatore, all'indirizzo indicato in relata,
“sconosciuto”, “trasferito”, o “irreperibile”;
2.4) in caso di consegna a soggetto “terzo” (portiere, familiare, vicino etc…), la notifica è da considerarsi nulla/inesistente nel caso di mancata spedizione, al destinatario, della II racc. a/r contenente il relativo avviso;
2.5) il difetto di prova circa la notifica, al contribuente, del modello di cartella approvata dal Ministero delle Finanze e quindi l'istante in ogni caso chiede di essere rimessa nei termini, innanzi al giudice competente, per l'impugnazione delle cartelle di cui al dettaglio addebiti in atti;
2.6) si eccepisce il difetto di esistenza e difetto di sottoscrizione del ruolo e pertanto difetto di esistenza del titolo esecutivo;
2.7) si evidenzia la nullità/inesistenza del preavviso di fermo per difetto di indicazione della data di esecutività del ruolo;
2.8) si eccepisce, altresì, il difetto e/o la nullità della notifica di qualsivoglia atto presupposto la cartella di pagamento;
2.9) si eccepisce altresì l'intervenuta decadenza/prescrizione; 2.10) si evidenzia l'obbligo del concessionario di depositare gli originali degli atti notificati ovvero copie rese conformi, contestando fin d'ora quelli prodotti non resi conformi;
2.11) si eccepisce la nullità della intimazione di pagamento per difetto di indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e difetto di sottoscrizione. Conclude chiedendo: - nel merito, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare nulla con ogni miglior formula, illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico, la cartella di pagamento in contestazione e, per l'effetto, revocare il detto atto con ogni conseguenza;
si chiede dichiararsi prescritto e/o estinto il diritto degli enti impositori e del concessionario alla riscossione delle somme ingiunte;
si chiede la nullità dell'intimazione per violazione della legge 160/2019, stante il difetto di notifica, da parte dell'ente impositore, del sollecito di pagamento;
si formula richiesta di esibizione di copia della cartella di pagamento ex art. 26 DPR 602/73 che configura un diritto del contribuente ed un obbligo all'esibizione per il concessionario. Vinte le spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore.
3. Resiste la convenuta Agenzia delle Entrate - Riscossione con atto di controdeduzioni prodotto in data 18/04/2025, con il quale contrasta le avverse motivazioni, sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato, in quanto: 3.1) la controparte solleva una serie di doglianze che sono del tutto estranee all'odierno giudizio;
per sgombrare il campo da ogni equivoco deve evidenziarsi che oggetto del presente giudizio è un preavviso di fermo e che la controparte lo impugna relativamente ad una sola cartella, la n. 09720230157611882000; 3.2) in primo luogo, si evidenzia come in merito al medesimo preavviso di fermo la controparte abbia proposto più ricorsi, “spacchettando” le singole cartelle di pagamento ad esso sottese. Infatti, risultano pendenti i seguenti procedimenti:
- 1874/2025 cartella 09720230157611882000
- 1878/2025 cartella 09720230023932773001
- 1869/2025 cartella 09720230196645000000 Pertanto, si chiede la riunione del presente procedimento a quello iscritto precedentemente ovvero il n. 1869/2025. Nel caso di specie, inoltre, non si ravvisano validi motivi per cui la ricorrente ha proposto tre giudizi avverso il medesimo preavviso di fermo, con identità di richieste e stesse parti processuali;
3.3) sono infondate le eccezioni relative all'asserita mancata indicazione della autorità e del termine competenti a conoscere della presente controversia;
3.4) è infondata l'obiezione di difetto della preventiva notifica del sollecito di pagamento ai sensi dell'art. 1 commi 705 e 804 della legge 160/19. 3.5) sull'asserita inesistenza e/o nullità della notifica della cartella di cui è causa, si evidenzia come la stessa sia stata correttamente notificata in data 20/12/2023 mediante consegna a soggetti autorizzati (all. 1) e la procedura eseguita è stata del tutto corretta;
3.6) non sussiste un onere in capo all'ente della riscossione di produrre in giudizio anche la copia integrale della cartella stessa, peraltro in unico esemplare;
3.7) dalla disamina della relata che si produce, emerge che la notificazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 139 c.p.c., tramite ufficiale della riscossione/messo notificatore, mediante consegna dell'atto nelle mani di (scegliere una delle seguenti opzioni: persona di famiglia;
addetto alla casa/ufficio/azienda; portiere;
vicino); dell'avvenuta notifica è stata data notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata;
3.8) appare evidente, quindi, la tardività del ricorso, stante la regolare notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato;
non essendo stata impugnata la cartella esattoriale nei termini e nei modi di legge, la controparte è ormai decaduta dalla possibilità di sollevare eccezioni concernenti fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione, stante l'avvenuta cristallizzazione del diritto di credito, quali la prescrizione e la notifica degli atti sottesi al preavviso di fermo;
3.9) la cartella esattoriale è stata notificata nel 2023 e si riferisce a tributo (bollo auto) del 2021. Pertanto, alcuna prescrizione risulta decorsa;
3.10) sono infondate anche le eccezioni relative a difetto di indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e a quello di esistenza e di sottoscrizione del ruolo. Conclude chiedendo: - in via preliminare: riunire il presente procedimento con il n. n. 1869/2025. - sempre in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
- onerare la ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore Regione Lazio ex 6-bis, all'articolo 14, D.Lgs. 546/1992; - in ogni caso, nel merito, rigettare la domanda nei confronti di Equitalia Servizi di riscossione S.p.A., oggi Agenzia delle Entrate Riscossione, poiché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
4. Con successiva nota depositata il 28/01/2026, la controparte resistente ha prodotto in atti le sentenze di questa Corte n. 7988/2025 dell'11/06/2025 e n. 331/2026 del 9/01/2026 con le quali sono stati respinti con spese a carico, rispettivamente, i ricorsi della contribuente iscritti ai numeri RG 001878/2025 e RG 001869/2025.
5. Replica la ricorrente con memoria prodotta in data 17/02/2026, con la quale obietta la nullità della notifica effettuata per mancata prova dell'invio della raccomandata informativa, producendo numerosa giurisprudenza di legittimità e di merito a sostegno della propria ragione. Conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso.
6. All'odierna Camera di consiglio, la causa è passata in decisione allo stato degli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso proposto dalla contribuente è da ritenersi infondato e va quindi respinto per i motivi di seguito esposti. La controversia concerne una comunicazione preventiva di fermo amministrativo, contestata dalla ricorrente per le ragioni sopra riassunte;
resiste l'agente della riscossione. Non risulta convenuto l'ente impositore: per economia processuale, si prescinde tuttavia dal disporre l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, in quanto le obiezioni della ricorrente riguardano per lo più attività di competenza del concessionario della riscossione.
8. In via preliminare va ritenuta superata la richiesta della controparte resistente di riunire il presente ricorso con gli altri due separatamente proposti dalla stessa ricorrente avverso la medesima comunicazione, in quanto gli altri due gravami – come dimostrato dalla difesa dell'agente della riscossione – sono stati già decisi e respinti.
9. Come parimenti eccepito dalla controparte resistente, inoltre, una parte delle doglianze formulate dalla ricorrente non sembrano inerenti a questo giudizio e pertanto delle stesse non si potrà tener conto nella valutazione della controversia. 10. Per la restante parte, si osserva che l'agente della riscossione ha adeguatamente provato di aver a suo tempo notificato la cartella di pagamento impugnata, ricevuta da soggetto abilitato (persona addetta alla casa) e fatta seguire dalla comunicazione di avvenuta notifica. Al riguardo il concessionario ha prodotto sia copia dell'avviso redatto dal messo notificatore, sia la “distinta di accompagnamento di dispaccio speciale” rilasciata da Posteitaliane in data 8/01/2024 dove alla seconda pagina dell'elenco figura l'indicazione della spedizione della relativa raccomandata. Trattandosi di atti che fanno parte del procedimento notificatorio, godono della qualità fidefacente di quanto attestato e non possono quindi essere contestati in maniera del tutto generica, né agli atti sussiste un qualche elemento che possa far dubitare delle operazioni compiute. Il procedimento di notifica va quindi ritenuto corretto ed efficace, la cartella non è stata impugnata nei termini di legge e la comunicazione successivamente ricevuta non può considerarsi il primo atto conosciuto dalla contribuente, che, del resto, non ha fornito alcuna spiegazione sull'omesso pagamento della tassa automobilistica richiestale.
11. Ne consegue, in definitiva, che il ricorso proposto dalla contribuente va respinto per quanto fin qui esposto. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta a questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis per le affermazioni più risalenti Cass. Civile - Sezione II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. Civile - Sezione V 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c. e art. 15 d.lgs. n. 546/1992), sono liquidate come da dispositivo e poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 150,00, oltre oneri accessori, se dovuti. Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2026. Il Giudice monocratico (R. Benedetti)