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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice - Gop
dott. Corrado Celeste , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 51 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, Anf,, promossa da
nato in [...] il giorno 22.3.1986 CF , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappto e difeso dall'Avv Ferdinando Manenti
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Ugo Nucciarone
Resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta del 10.2.2025, che qui si intende integralmente trascritto.
Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Pagina 1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 8.1.2019, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento degli assegni familiari da erogare CP_1
unitamente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016.
CP_ provvedeva al pagamento della sola indennità di disoccupazione ma non degli assegni familiari.
CP_ si costituiva in giudizio eccependo la carenza di documentazione nella domanda presentata dal ricorrente, in particolare la risposta dello stato di residenza dei familiari del ricorrente, la , in ordine alla posizione soggettiva dei singoli componenti;
Per_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Per come stabilito anche dalla Giurisprudenza di merito (v. C App Palermo n. 53/2022)
se è pur vero che il TN 6 è uno strumento di agevolazione probatoria e non di una prova legale, la mancata disponibilità delle notizie – dipendente da ritardi imputabili al corrispondente Istituto di previdenza tunisino - non può risolversi in un danno per il lavoratore;
è altrettanto vero che quest'ultimo è ammesso a provare, con mezzi alternativi idonei, la sussistenza dei requisiti in parola (v anche Cass. n.12131 del
26/05/2009; Cass. SS.UU. 3 aprile 2003 n. 5167)”.
Parte ricorrente nel caso di specie, pur avendone l'onere, non ha dimostrato di possedere i requisiti per l'ottenimento degli ANF, non avendo prodotto né il TN6 né l'attestato dell'autorità consolare di cui vi è in atti la sola richiesta .
Né può concedersi un ulteriore rinvio, essendo il giudizio ormai pendente da oltre cinque anni il che ne impone la definizione.
Pagina 2 Le spese possono essere compensate, stante il tenore della decisione
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Rigetta il ricorso
1) Compensa le spese tra le parti
Così deciso in Ragusa il 13.2.2025
Il Giudice – Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice - Gop
dott. Corrado Celeste , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 51 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, Anf,, promossa da
nato in [...] il giorno 22.3.1986 CF , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappto e difeso dall'Avv Ferdinando Manenti
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Ugo Nucciarone
Resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta del 10.2.2025, che qui si intende integralmente trascritto.
Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Pagina 1 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 8.1.2019, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento degli assegni familiari da erogare CP_1
unitamente all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016.
CP_ provvedeva al pagamento della sola indennità di disoccupazione ma non degli assegni familiari.
CP_ si costituiva in giudizio eccependo la carenza di documentazione nella domanda presentata dal ricorrente, in particolare la risposta dello stato di residenza dei familiari del ricorrente, la , in ordine alla posizione soggettiva dei singoli componenti;
Per_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Per come stabilito anche dalla Giurisprudenza di merito (v. C App Palermo n. 53/2022)
se è pur vero che il TN 6 è uno strumento di agevolazione probatoria e non di una prova legale, la mancata disponibilità delle notizie – dipendente da ritardi imputabili al corrispondente Istituto di previdenza tunisino - non può risolversi in un danno per il lavoratore;
è altrettanto vero che quest'ultimo è ammesso a provare, con mezzi alternativi idonei, la sussistenza dei requisiti in parola (v anche Cass. n.12131 del
26/05/2009; Cass. SS.UU. 3 aprile 2003 n. 5167)”.
Parte ricorrente nel caso di specie, pur avendone l'onere, non ha dimostrato di possedere i requisiti per l'ottenimento degli ANF, non avendo prodotto né il TN6 né l'attestato dell'autorità consolare di cui vi è in atti la sola richiesta .
Né può concedersi un ulteriore rinvio, essendo il giudizio ormai pendente da oltre cinque anni il che ne impone la definizione.
Pagina 2 Le spese possono essere compensate, stante il tenore della decisione
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
1) Rigetta il ricorso
1) Compensa le spese tra le parti
Così deciso in Ragusa il 13.2.2025
Il Giudice – Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3