Art. 2.
La presente legge entrera' in vigore ai termini ed alle condizioni previsti dall'articolo 5 della Convenzione di cui all'articolo precedente.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 13 aprile 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - De Francisci.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
La presente legge entrera' in vigore ai termini ed alle condizioni previsti dall'articolo 5 della Convenzione di cui all'articolo precedente.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 13 aprile 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - De Francisci.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.