Articolo 2 della Legge 13 aprile 1933, n. 379
Articolo 1
Versione
23 maggio 1933
Art. 2.

La presente legge entrera' in vigore ai termini ed alle condizioni previsti dall'articolo 5 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 13 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - De Francisci.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Entrata in vigore il 23 maggio 1933