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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/10/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 787/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. NL ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. FI GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 27.10.2022 da
, elettivamente Parte_1
domiciliato presso l'avv. Maria Melograni che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso l'avv. Emanuele CP_1
Spata che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellata- Corte d'Appello di Venezia
Oggetto: appello avverso sentenza n. 546/2022 del Tribunale di
Padova
In punto: indennità PI
Causa trattata all'udienza del 9.10.2025
Conclusioni per parte appellante: “Nel merito: riformare la sentenza impugnata rigettando il ricorso di primo grado con vittoria di spese del doppio grado;
in via subordinata: condannare la ricorrente di primo grado alla restituzione in favore dell' di tutte le somme Pt_1
percepite in esecuzione della sentenza di primo grado al lordo delle ritenute fiscali operate, per capitale, accessori, spese e competenze legali”
Conclusioni per parte appellata: “Disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, voglia rigettare l'appello proposto dall e per l'effetto Pt_1
confermarsi la sentenza del Tribunale di Padova, n. 546/2022, pubblicata in data 13/10/2022 e notificata in data 14/10/2022, e nella sola ipotesi di riforma della sentenza, si insiste per l'accoglimento delle domande, istanze e conclusioni come formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado che di seguito si riportano pedissequamente: “In principalità e di merito: accertato e dichiarato il diritto della Sig.ra alla percezione dell'indennità CP_1
NASPI, in forza della domanda presentata in data 01/02/2021, a vedersi riconosciute 65 settimane PI, pari a 455 giornate complessive, per le ragioni esposte in fatto ed in diritto;
per l'effetto dichiararsi l'obbligo e condannarsi l' ad erogare la conseguente Pt_1
prestazione richiesta nella misura dovuta che risulterà da giustizia”.
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito
Collegio ritenesse per l'effetto della decadenza della prestazione
NASpI, la cessazione della materia del contendere, dichiararsi
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
cessata la materia del contendere, con conseguente condanna dell' alle spese di cui al presente giudizio, con favore del Pt_1
procuratore dichiaratosi antistatario. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi con favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, si relativamente al primo grado di giudizio che per la presente fase di gravame”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 27.10.2022 l' ha Pt_1
proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il
Tribunale di Padova ha accolto la domanda proposta da CP_1
relativa alla prestazione della indennità di disoccupazione – la c.d.
PI – che l' aveva riconosciuto con decorrenza 8.02.2021 in Pt_1
misura pari a 288 giornate mentre, ad avviso dell'interessata, la misura spettante sarebbe stata pari a 455 giornate.
Il giudice riteneva contraria alla disciplina normativa l'interpretazione dell'ente di previdenza che, dopo aver riconosciuto il diritto rispetto a una domanda antecedente, riteneva che la decadenza dalla prestazione conseguente alla nuova occupazione rinvenuta dalla lavoratrice incidesse sulla durata della successiva PI richiesta. Ai fini del calcolo della nuova prestazione, ad avviso dell' i periodi Pt_1
contributivi calcolati per attribuire la prima prestazione non potevano più essere presi in considerazione, potendo essere valorizzata esclusivamente la contribuzione versata successivamente.
Interpretazione incongrua secondo il Tribunale, poiché l'art. 5 d.lgs. n.
22/2015, nello stabilire che non possono essere computati ai fini del calcolo della durata i periodi contributivi che hanno dato luogo ad erogazione della prestazione di disoccupazione, si doveva interpretare come facente riferimento all'effettiva fruizione della PI. Dunque,
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
in caso di interruzione della percezione, i periodi di contribuzione rientranti nel quadriennio mobile possono essere nuovamente computati ai fini della determinazione della durata in caso di nuova domanda, ad eccezione dei periodi che siano già stati usufruiti per l'indennità precedentemente erogata. Sarebbe poi irrilevante la decadenza comunicata dall' ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 22/2015 Pt_1
perché l'effetto della decadenza sarebbe solo la sospensione della prestazione, ma non anche la perdita della contribuzione utile. Ha quindi accertato, all'esito di CTU, la fondatezza della quantificazione delle giornate di PI spettanti indicata in ricorso e ha condannato l' al pagamento della relativa prestazione. Pt_1
Propone appello l' sulla base di un unico articolato motivo con Pt_1
cui censura la sentenza sotto un duplice profilo:
a) In primo luogo, per non aver tenuto conto che con la seconda domanda di PI si poteva tener conto esclusivamente dei contributi versati nei precedenti quattro anni che non avevano dato origine all'erogazione della precedente PI, nonostante l'erogazione della stessa fosse stata interrotta a seguito di decadenza d'ufficio per aver la lavoratrice trovato medio tempore un'occupazione protrattasi per oltre sei mesi. Richiama la circolare n. 94/2015 rilevando che, a fronte del disposto normativo di cui all'art. 5 decreto legislativo n. 22/15, il periodo di contribuzione che era stato preso in considerazione ai fini della determinazione del primo periodo di PI non poteva essere nuovamente valutato ai fini della seconda domanda amministrativa.
b) Sotto altro, concorrente, profilo per non aver valorizzato – ed anzi, aver ritenuto irrilevante – la perdita del diritto alla seconda
PI (oggetto di statuizione di condanna) per intervenuta
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
decadenza conseguente alla nuova occupazione della lavoratrice che, anche in questo caso, si era protratta per oltre sei mesi.
Conseguentemente, la prestazione era dovuta solo sino al
14.04.2021, data di inizio della nuova attività lavorativa protrattasi per oltre sei mesi.
Si è costituita in giudizio l'originaria ricorrente affermando la correttezza della decisione del Tribunale laddove si afferma che l'effetto della decadenza è la sospensione d'ufficio della prestazione, ma non anche la perdita della contribuzione utile. La decadenza non avrebbe inciso sul diritto della lavoratrice di veder correttamente accertato il numero di giornate vantate, anche in ragione di una eventuale futura domanda di PI. Inoltre, al momento del deposito del ricorso la stessa era ancora legittimamente percettrice dell'indennità e, pertanto, aveva diritto di veder riconosciuto il numero corretto di giornate da indennizzare, superiore a quello indicato dall' in via amministrativa. Rileva che, a seguito della Pt_1
rioccupazione a tempo indeterminato non aveva comunque rivendicato il pagamento della prestazione non più spettante. In via subordinata, laddove si riconoscessero le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere, sostiene la debenza delle spese di lite in ragione del principio di soccombenza virtuale, considerando la fondatezza della domanda al momento della sua proposizione.
La causa, dopo la celebrazione della prima udienza, due rinvii d'ufficio e la riassegnazione ad un diverso consigliere relatore, è stata calendarizzata all'udienza del 9.10.2025, da celebrarsi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c.. Le parti hanno depositato le note autorizzate e, letti gli atti e le note, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – È dato pacifico in causa – sul punto concordano sia l' che la Pt_1
difesa della sig.ra – che la prestazione oggetto del giudizio è CP_1
stata legittimamente percepita sino al 14.04.2021. Da tale data la lavoratrice ha reperito una nuova occupazione – comunicata dal datore di lavoro tramite l'invio del modello UN (ritenuto dall' Pt_1
idoneo a soddisfare l'onere di comunicazione) – e tale occupazione ha avuto un orizzonte temporale superiore a sei mesi in virtù dell'ultima proroga del contratto. Per tale ragione la prestazione è stata posta in decadenza d'ufficio con provvedimento dell'agosto 2021 e la lavoratrice, come rilevato nelle note da ultimo dimesse, ha spontaneamente restituito gli importi non spettanti percepiti successivamente al 14.04.2021.
1.1 – La lavoratrice, inoltre, nonostante la pronuncia di condanna emessa dal giudice di prime cure a carico dell' in relazione ad un Pt_1
periodo complessivo di 455 giornate di PI, non ha richiesto l'esecuzione della sentenza atteso il pagamento da parte dell' Pt_1
della prestazione sino a quando era effettivamente dovuta.
1.2 – Tenuto conto che l'oggetto del giudizio era il riconoscimento dell'indennità PI nella maggior misura ritenuta corretta;
tenuto conto altresì che, all'esito del reperimento di nuova occupazione protrattasi oltre sei mesi, l'indennità PI è stata concretamente percepita nella misura effettivamente spettante (sino al 14.04.2021) che rientrava nei limiti – pur ritenuti inesatti dalla lavoratrice – di cui al provvedimento di liquidazione adottato dall'Istituto (atteso che le giornate di indennità spettanti sono state inferiori a quelle che l' Pt_1
aveva inizialmente riconosciuto); considerato che la domanda attorea era funzionale ad ottenere la condanna dell' “ad erogare la Pt_1
conseguente prestazione richiesta nella misura dovuta che risulterà
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
da giustizia” il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere.
1.3 – La sentenza gravata, pertanto, va riformata atteso che, nonostante la pacifica decadenza dalla prestazione per intervenuta occupazione oltre il semestre che, come noto, determina la perdita del diritto a percepire ulteriormente la prestazione (la decadenza era stata dedotta dall' in memoria difensiva e non era stata sollevata Pt_1
specifica contestazione sul punto in prima udienza), non si è limitato ad accertare il numero di giornate per cui avrebbe dovuto sin dall'inizio essere riconosciuta la prestazione ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, ma ha condannato l ad erogare la Pt_1
prestazione per quel complessivo numero di giornate.
2 – Ferma la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rimane da decidere in merito alle spese di lite.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. sez. II, n. 30251 del 31/10/2023).
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
2.1 – Nel caso di specie, alla data di deposito del ricorso (cioè, prima che intervenissero i presupposti per la decadenza dalla prestazione per intervenuta occupazione rappresentati dal superamento dei sei mesi di occupazione a seguito della proroga del contratto a termine stipulato),
l'originaria domanda della lavoratrice era da ritenersi fondata per le ragioni già espresse da questa Corte in diversi precedenti aventi ad oggetto la medesima questione di diritto in ordine all'effettiva portata dell'art. 5 d.lgs. n. 22/2015 (Corte App. Venezia sez. lav., n. 21/2022;
n. 212/2025). La norma in parola dispone che “La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione”.
Questa Corte territoriale, nei citati precedenti, aveva ritenuto errata l'interpretazione normativa seguita dall' osservando in punto di Pt_1
diritto quanto segue. :”… secondo l' posto che ai fini della durata Pt_1
della prestazione è presa in considerazione la contribuzione antecedente nel quadriennio, nel momento in cui il lavoratore ottenesse la prestazione calcolata per durata in ragione della contribuzione utile nel quadriennio ma – a fronte del reperimento di nuova occupazione anche di breve durata – ne fruisse soltanto in parte, ciò nonostante l'intera contribuzione “ teorica” dovrebbe essere neutralizzata e risulterebbe inutilizzabile ai fini del calcolo per durata di eventuali richieste successive di prestazione. Interpretazione che risulta in contrasto con la circolare n. 94/15 invocata Pt_1
dall'appellante – che come è noto non ha valore normativo ma può essere utilizzata a fini interpretativi- ove sul tema della durata della naspi era indicato quanto segue:”:.. “ai fini del non computo dei
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione sono presi in considerazione, per esserne esclusi, i periodi di contribuzione precedenti la prestazione della quale hanno costituito base di calcolo”. Inoltre nel determinare la durata della prestazione qualora preceduta dai diversi istituti della
DSP e ASPI – al punto B nella stessa circolare lo stesso istituto stabiliva che: “il numero di settimane da escludere viene ridotto proporzionalmente in ragione del rapporto esistente tra la durata della prestazione effettivamente fruita e la durata teorica che quest'ultima avrebbe potuto avere”. D'altra parte il legislatore nella norma citata ai fini dell'esclusione dal calcolo della durata dei periodi di contribuzione utilizzava il termine “erogazione” che ad avviso del Collegio rafforza l'interpretazione del giudicante che aveva ritenuto di decurtare esclusivamente i periodi di contribuzione che avevano costituito la base di calcolo per la prestazione effettivamente fruita dal [nome del lavoratore in quella causa]” (Corte
App. Venezia, sez. lav., 14.02.2022, n. 21 – rel. Multari)
L'art. 5 d.lgs. n. 22/2015, infatti, esclude dal computo della nuova prestazione richiesta i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Il riferimento all'erogazione rende manifesta l'intenzione del legislatore di sottrarre dal computo solamente i periodi contributivi corrispondenti alla misura della prestazione concretamente erogata e non tutti i periodi contributivi posti a base del provvedimento di liquidazione, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia stata erogata in misura inferiore (ad esempio, in ragione della sopravvenuta nuova occupazione a tempo indeterminato del beneficiario che, nell'ipotesi di una rioccupazione dopo brevissimo tempo dalla concessione della
PI, si troverebbe, in caso di repentina perdita di tale occupazione,
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
nella condizione di non poter più fruire della naspi a causa della neutralizzazione di tutti i periodi contributivi che erano stati posti a base del precedente provvedimento di riconoscimento dell'indennità, fruita solo per brevissimo tempo).
2.2 – Per le ragioni esposte, dichiarata cessata la materia del contendere, tenuto conto della soccombenza virtuale dell' alla Pt_1
data di proposizione della domanda in primo grado e valorizzando la circostanza che parte appellata già nel corso del giudizio di primo grado era consapevole dell'intervenuto provvedimento di decadenza dalla prestazione che l aveva chiesto di produrre (e, ciò Pt_1
nonostante, ha insistito per il riconoscimento della spettanza di 564 giornate di PI e in sede di gravame ha chiesto in principalità la conferma della sentenza di primo grado che ha condannato l' al Pt_1
pagamento della prestazione in misura superiore al dovuto), le spese di lite vengono compensate per metà per entrambi i gradi di giudizio e poste a carico dell' per la metà residua, da liquidarsi come in Pt_1
dispositivo sulla base di valori minimi di scaglione. Parimenti, vengono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% anche le spese di CTU già liquidate in primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In riforma della sentenza di primo grado, dichiara cessata la materia del contendere;
− Compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi e condanna l' al pagamento della metà residua che si liquida Pt_1
per il primo grado in Euro 1.348,50 e in Euro 992,00 per il
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
grado d'appello, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore dell'appellata dichiaratosi antistatario;
− Pone le spese di CTU, già liquidate in primo grado, definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del
50%.
Venezia, 9.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
FI AN NL SI
~ 11 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. NL ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. FI GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 27.10.2022 da
, elettivamente Parte_1
domiciliato presso l'avv. Maria Melograni che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso l'avv. Emanuele CP_1
Spata che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellata- Corte d'Appello di Venezia
Oggetto: appello avverso sentenza n. 546/2022 del Tribunale di
Padova
In punto: indennità PI
Causa trattata all'udienza del 9.10.2025
Conclusioni per parte appellante: “Nel merito: riformare la sentenza impugnata rigettando il ricorso di primo grado con vittoria di spese del doppio grado;
in via subordinata: condannare la ricorrente di primo grado alla restituzione in favore dell' di tutte le somme Pt_1
percepite in esecuzione della sentenza di primo grado al lordo delle ritenute fiscali operate, per capitale, accessori, spese e competenze legali”
Conclusioni per parte appellata: “Disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, voglia rigettare l'appello proposto dall e per l'effetto Pt_1
confermarsi la sentenza del Tribunale di Padova, n. 546/2022, pubblicata in data 13/10/2022 e notificata in data 14/10/2022, e nella sola ipotesi di riforma della sentenza, si insiste per l'accoglimento delle domande, istanze e conclusioni come formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado che di seguito si riportano pedissequamente: “In principalità e di merito: accertato e dichiarato il diritto della Sig.ra alla percezione dell'indennità CP_1
NASPI, in forza della domanda presentata in data 01/02/2021, a vedersi riconosciute 65 settimane PI, pari a 455 giornate complessive, per le ragioni esposte in fatto ed in diritto;
per l'effetto dichiararsi l'obbligo e condannarsi l' ad erogare la conseguente Pt_1
prestazione richiesta nella misura dovuta che risulterà da giustizia”.
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito
Collegio ritenesse per l'effetto della decadenza della prestazione
NASpI, la cessazione della materia del contendere, dichiararsi
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
cessata la materia del contendere, con conseguente condanna dell' alle spese di cui al presente giudizio, con favore del Pt_1
procuratore dichiaratosi antistatario. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi con favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, si relativamente al primo grado di giudizio che per la presente fase di gravame”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 27.10.2022 l' ha Pt_1
proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il
Tribunale di Padova ha accolto la domanda proposta da CP_1
relativa alla prestazione della indennità di disoccupazione – la c.d.
PI – che l' aveva riconosciuto con decorrenza 8.02.2021 in Pt_1
misura pari a 288 giornate mentre, ad avviso dell'interessata, la misura spettante sarebbe stata pari a 455 giornate.
Il giudice riteneva contraria alla disciplina normativa l'interpretazione dell'ente di previdenza che, dopo aver riconosciuto il diritto rispetto a una domanda antecedente, riteneva che la decadenza dalla prestazione conseguente alla nuova occupazione rinvenuta dalla lavoratrice incidesse sulla durata della successiva PI richiesta. Ai fini del calcolo della nuova prestazione, ad avviso dell' i periodi Pt_1
contributivi calcolati per attribuire la prima prestazione non potevano più essere presi in considerazione, potendo essere valorizzata esclusivamente la contribuzione versata successivamente.
Interpretazione incongrua secondo il Tribunale, poiché l'art. 5 d.lgs. n.
22/2015, nello stabilire che non possono essere computati ai fini del calcolo della durata i periodi contributivi che hanno dato luogo ad erogazione della prestazione di disoccupazione, si doveva interpretare come facente riferimento all'effettiva fruizione della PI. Dunque,
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
in caso di interruzione della percezione, i periodi di contribuzione rientranti nel quadriennio mobile possono essere nuovamente computati ai fini della determinazione della durata in caso di nuova domanda, ad eccezione dei periodi che siano già stati usufruiti per l'indennità precedentemente erogata. Sarebbe poi irrilevante la decadenza comunicata dall' ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 22/2015 Pt_1
perché l'effetto della decadenza sarebbe solo la sospensione della prestazione, ma non anche la perdita della contribuzione utile. Ha quindi accertato, all'esito di CTU, la fondatezza della quantificazione delle giornate di PI spettanti indicata in ricorso e ha condannato l' al pagamento della relativa prestazione. Pt_1
Propone appello l' sulla base di un unico articolato motivo con Pt_1
cui censura la sentenza sotto un duplice profilo:
a) In primo luogo, per non aver tenuto conto che con la seconda domanda di PI si poteva tener conto esclusivamente dei contributi versati nei precedenti quattro anni che non avevano dato origine all'erogazione della precedente PI, nonostante l'erogazione della stessa fosse stata interrotta a seguito di decadenza d'ufficio per aver la lavoratrice trovato medio tempore un'occupazione protrattasi per oltre sei mesi. Richiama la circolare n. 94/2015 rilevando che, a fronte del disposto normativo di cui all'art. 5 decreto legislativo n. 22/15, il periodo di contribuzione che era stato preso in considerazione ai fini della determinazione del primo periodo di PI non poteva essere nuovamente valutato ai fini della seconda domanda amministrativa.
b) Sotto altro, concorrente, profilo per non aver valorizzato – ed anzi, aver ritenuto irrilevante – la perdita del diritto alla seconda
PI (oggetto di statuizione di condanna) per intervenuta
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decadenza conseguente alla nuova occupazione della lavoratrice che, anche in questo caso, si era protratta per oltre sei mesi.
Conseguentemente, la prestazione era dovuta solo sino al
14.04.2021, data di inizio della nuova attività lavorativa protrattasi per oltre sei mesi.
Si è costituita in giudizio l'originaria ricorrente affermando la correttezza della decisione del Tribunale laddove si afferma che l'effetto della decadenza è la sospensione d'ufficio della prestazione, ma non anche la perdita della contribuzione utile. La decadenza non avrebbe inciso sul diritto della lavoratrice di veder correttamente accertato il numero di giornate vantate, anche in ragione di una eventuale futura domanda di PI. Inoltre, al momento del deposito del ricorso la stessa era ancora legittimamente percettrice dell'indennità e, pertanto, aveva diritto di veder riconosciuto il numero corretto di giornate da indennizzare, superiore a quello indicato dall' in via amministrativa. Rileva che, a seguito della Pt_1
rioccupazione a tempo indeterminato non aveva comunque rivendicato il pagamento della prestazione non più spettante. In via subordinata, laddove si riconoscessero le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere, sostiene la debenza delle spese di lite in ragione del principio di soccombenza virtuale, considerando la fondatezza della domanda al momento della sua proposizione.
La causa, dopo la celebrazione della prima udienza, due rinvii d'ufficio e la riassegnazione ad un diverso consigliere relatore, è stata calendarizzata all'udienza del 9.10.2025, da celebrarsi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c.. Le parti hanno depositato le note autorizzate e, letti gli atti e le note, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – È dato pacifico in causa – sul punto concordano sia l' che la Pt_1
difesa della sig.ra – che la prestazione oggetto del giudizio è CP_1
stata legittimamente percepita sino al 14.04.2021. Da tale data la lavoratrice ha reperito una nuova occupazione – comunicata dal datore di lavoro tramite l'invio del modello UN (ritenuto dall' Pt_1
idoneo a soddisfare l'onere di comunicazione) – e tale occupazione ha avuto un orizzonte temporale superiore a sei mesi in virtù dell'ultima proroga del contratto. Per tale ragione la prestazione è stata posta in decadenza d'ufficio con provvedimento dell'agosto 2021 e la lavoratrice, come rilevato nelle note da ultimo dimesse, ha spontaneamente restituito gli importi non spettanti percepiti successivamente al 14.04.2021.
1.1 – La lavoratrice, inoltre, nonostante la pronuncia di condanna emessa dal giudice di prime cure a carico dell' in relazione ad un Pt_1
periodo complessivo di 455 giornate di PI, non ha richiesto l'esecuzione della sentenza atteso il pagamento da parte dell' Pt_1
della prestazione sino a quando era effettivamente dovuta.
1.2 – Tenuto conto che l'oggetto del giudizio era il riconoscimento dell'indennità PI nella maggior misura ritenuta corretta;
tenuto conto altresì che, all'esito del reperimento di nuova occupazione protrattasi oltre sei mesi, l'indennità PI è stata concretamente percepita nella misura effettivamente spettante (sino al 14.04.2021) che rientrava nei limiti – pur ritenuti inesatti dalla lavoratrice – di cui al provvedimento di liquidazione adottato dall'Istituto (atteso che le giornate di indennità spettanti sono state inferiori a quelle che l' Pt_1
aveva inizialmente riconosciuto); considerato che la domanda attorea era funzionale ad ottenere la condanna dell' “ad erogare la Pt_1
conseguente prestazione richiesta nella misura dovuta che risulterà
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
da giustizia” il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere.
1.3 – La sentenza gravata, pertanto, va riformata atteso che, nonostante la pacifica decadenza dalla prestazione per intervenuta occupazione oltre il semestre che, come noto, determina la perdita del diritto a percepire ulteriormente la prestazione (la decadenza era stata dedotta dall' in memoria difensiva e non era stata sollevata Pt_1
specifica contestazione sul punto in prima udienza), non si è limitato ad accertare il numero di giornate per cui avrebbe dovuto sin dall'inizio essere riconosciuta la prestazione ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, ma ha condannato l ad erogare la Pt_1
prestazione per quel complessivo numero di giornate.
2 – Ferma la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rimane da decidere in merito alle spese di lite.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. sez. II, n. 30251 del 31/10/2023).
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2.1 – Nel caso di specie, alla data di deposito del ricorso (cioè, prima che intervenissero i presupposti per la decadenza dalla prestazione per intervenuta occupazione rappresentati dal superamento dei sei mesi di occupazione a seguito della proroga del contratto a termine stipulato),
l'originaria domanda della lavoratrice era da ritenersi fondata per le ragioni già espresse da questa Corte in diversi precedenti aventi ad oggetto la medesima questione di diritto in ordine all'effettiva portata dell'art. 5 d.lgs. n. 22/2015 (Corte App. Venezia sez. lav., n. 21/2022;
n. 212/2025). La norma in parola dispone che “La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione”.
Questa Corte territoriale, nei citati precedenti, aveva ritenuto errata l'interpretazione normativa seguita dall' osservando in punto di Pt_1
diritto quanto segue. :”… secondo l' posto che ai fini della durata Pt_1
della prestazione è presa in considerazione la contribuzione antecedente nel quadriennio, nel momento in cui il lavoratore ottenesse la prestazione calcolata per durata in ragione della contribuzione utile nel quadriennio ma – a fronte del reperimento di nuova occupazione anche di breve durata – ne fruisse soltanto in parte, ciò nonostante l'intera contribuzione “ teorica” dovrebbe essere neutralizzata e risulterebbe inutilizzabile ai fini del calcolo per durata di eventuali richieste successive di prestazione. Interpretazione che risulta in contrasto con la circolare n. 94/15 invocata Pt_1
dall'appellante – che come è noto non ha valore normativo ma può essere utilizzata a fini interpretativi- ove sul tema della durata della naspi era indicato quanto segue:”:.. “ai fini del non computo dei
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periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione sono presi in considerazione, per esserne esclusi, i periodi di contribuzione precedenti la prestazione della quale hanno costituito base di calcolo”. Inoltre nel determinare la durata della prestazione qualora preceduta dai diversi istituti della
DSP e ASPI – al punto B nella stessa circolare lo stesso istituto stabiliva che: “il numero di settimane da escludere viene ridotto proporzionalmente in ragione del rapporto esistente tra la durata della prestazione effettivamente fruita e la durata teorica che quest'ultima avrebbe potuto avere”. D'altra parte il legislatore nella norma citata ai fini dell'esclusione dal calcolo della durata dei periodi di contribuzione utilizzava il termine “erogazione” che ad avviso del Collegio rafforza l'interpretazione del giudicante che aveva ritenuto di decurtare esclusivamente i periodi di contribuzione che avevano costituito la base di calcolo per la prestazione effettivamente fruita dal [nome del lavoratore in quella causa]” (Corte
App. Venezia, sez. lav., 14.02.2022, n. 21 – rel. Multari)
L'art. 5 d.lgs. n. 22/2015, infatti, esclude dal computo della nuova prestazione richiesta i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Il riferimento all'erogazione rende manifesta l'intenzione del legislatore di sottrarre dal computo solamente i periodi contributivi corrispondenti alla misura della prestazione concretamente erogata e non tutti i periodi contributivi posti a base del provvedimento di liquidazione, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia stata erogata in misura inferiore (ad esempio, in ragione della sopravvenuta nuova occupazione a tempo indeterminato del beneficiario che, nell'ipotesi di una rioccupazione dopo brevissimo tempo dalla concessione della
PI, si troverebbe, in caso di repentina perdita di tale occupazione,
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nella condizione di non poter più fruire della naspi a causa della neutralizzazione di tutti i periodi contributivi che erano stati posti a base del precedente provvedimento di riconoscimento dell'indennità, fruita solo per brevissimo tempo).
2.2 – Per le ragioni esposte, dichiarata cessata la materia del contendere, tenuto conto della soccombenza virtuale dell' alla Pt_1
data di proposizione della domanda in primo grado e valorizzando la circostanza che parte appellata già nel corso del giudizio di primo grado era consapevole dell'intervenuto provvedimento di decadenza dalla prestazione che l aveva chiesto di produrre (e, ciò Pt_1
nonostante, ha insistito per il riconoscimento della spettanza di 564 giornate di PI e in sede di gravame ha chiesto in principalità la conferma della sentenza di primo grado che ha condannato l' al Pt_1
pagamento della prestazione in misura superiore al dovuto), le spese di lite vengono compensate per metà per entrambi i gradi di giudizio e poste a carico dell' per la metà residua, da liquidarsi come in Pt_1
dispositivo sulla base di valori minimi di scaglione. Parimenti, vengono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% anche le spese di CTU già liquidate in primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In riforma della sentenza di primo grado, dichiara cessata la materia del contendere;
− Compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi e condanna l' al pagamento della metà residua che si liquida Pt_1
per il primo grado in Euro 1.348,50 e in Euro 992,00 per il
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grado d'appello, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore dell'appellata dichiaratosi antistatario;
− Pone le spese di CTU, già liquidate in primo grado, definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del
50%.
Venezia, 9.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
FI AN NL SI
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