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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/12/2025, n. 7553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7553 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 4967/2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente rel. dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4967/2019 R.G., vertente tra:
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Gianfelice, Parte_1
Appellante
e
in persona del Presidente legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Cecilia,
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del tribunale di Rieti n. 478/2019 pubblicata il 18.06.2019.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione la di citava in giudizio Controparte_1 CP_1 Parte_1 per far dichiarare che la stessa aveva tacitamente accettato l'eredità del de cuius, al Persona_1 fine di far valere la qualità di erede in una procedura esecutiva immobiliare in corso per un credito nei confronti di che aveva negato di aver mai accettato l'eredità di e di Parte_1 Persona_1 essere divenuta proprietaria degli immobili di questi, per i quali le era stato notificato il pignoramento immobiliare in detta procedura.
L'attrice deduceva in particolare di essere creditrice nei confronti di nella qualità di Parte_1 avallante della società Edilcolor snc, della somma di euro 18.534,22 oltre interessi, in virtù di otto
Pagina 1 titoli cambiari insoluti e della somma di euro 2.139,01 per le spese legali liquidate con ordinanza del 15/12/14 nella procedura esecutiva mobiliare n. 624/14, della somma di euro 200,00 per la registrazione di detta ordinanza e della somma di euro 36,86 per le copie esecutive. La Cooperativa, in data 4/03/2015, notificava l'atto di precetto alla convenuta dell'importo di euro 21.501,03 oltre interessi e successivamente, non avendo la provveduto al pagamento, le veniva notificato Pt_1
l'atto di pignoramento immobiliare relativamente alla quota di 1/3 di due fabbricati siti in alla Frazione IA e distinti al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 12, particelle CP_1
337 e 595. Il pignoramento anzidetto metteva capo alla procedura esecutiva immobiliare n. 83/15 del Tribunale di Rieti, nella quale la Cooperativa interveniva per un altro credito vantato nei confronti della odierna appellante di euro 2.387,58. L' attrice deduceva, altresì, che si Parte_1 costituiva nell'anzidetta procedura esecutiva immobiliare eccependo di non aver mai accettato
l'eredità. Il Giudice dell'esecuzione concedeva un rinvio del procedimento esecutivo per consentire alla di di promuovere il giudizio ordinario di Controparte_1 CP_1 accertamento della qualità di erede di , oggetto della causa in esame. La Parte_1
Cooperativa quindi deduce che la convenuta avrebbe accettato tacitamente l'eredità per aver effettuato la denuncia di successione, le volture catastali nonché per aver presentato al Comune di istanza di autorizzazione per procedere alla manutenzione straordinaria di un fabbricato sito in CP_1
IA - Rieti.
Si costituiva in giudizio la sig.ra eccependo, in via pregiudiziale l'improcedibilità Parte_1 della domanda per omesso espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito deduceva di non aver mai posto in essere alcun atto di accettazione tacita dell'eredità e chiedeva il rigetto della domanda. Il giudice respingeva l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione ritenendo il giudizio avente carattere incidentale del processo esecutivo in corso. Il giudice di primo grado accertava e dichiarava l'accettazione tacita di dell'eredità di e la condannava alla rifusione delle Parte_1 Persona_1 spese di lite in favore della di che liquidava in complessivi Controparte_1 CP_1 euro 5.384,67 oltre accessori di legge.
Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado con i motivi di seguito Parte_1 indicati, e concludendo per l'accoglimento dell'appello.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello in Controparte_1 quanto infondato.
All'esito dell'udienza cartolare del 24 aprile 2025, con ordinanza del 23 maggio 2025, la causa è stata assegnata in decisione.
Pagina 2 Preliminarmente la Corte rileva il mero errore materiale contenuto in detta ordinanza in data 23 maggio 2025 laddove reca, nella intestazione, il nominativo del presidente “dott.ssa Per_2
in luogo di “dott.ssa Mariarosaria Budetta”, il quale ultimo – effettivo componente e
[...] presidente relatore nella udienza in oggetto - è invece correttamente indicato nella firma stampata in calce quale presidente del collegio, nonché nella firma digitale con cui è stata sottoscritta l'ordinanza, come evincibile dalla stessa: pertanto, a correzione del nome indicato nella intestazione dell'ordinanza, il secondo (“dott.ssa Mariarosaria Budetta”) deve essere inteso in luogo del primo (“dott.ssa ”), così corretta l'ordinanza in questa sede. Persona_2
Con il primo motivo, viene chiesto dichiararsi l'improcedibilità della domanda svolta dall'attrice in primo grado: il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che il giudizio instaurato dalla volto a far accertare l'acquisto dell'eredità per accettazione tacita da parte CP_1 dell'appellante quale giudizio incidentale della procedura esecutiva, fosse sottratto all' obbligo del preventivo esperimento della procedura di mediazione ex art. 5 D.Lgs n. 28/2010.
Il motivo è infondato.
Risulta documentalmente che il giudice dell'esecuzione nella procedura 83/2015 del Tribunale di
Rieti concedeva un rinvio del procedimento esecutivo per consentire alla Controparte_1 di di promuovere il giudizio ordinario di accertamento della qualità di erede di
[...] CP_1 Pt_1
Il decreto legislativo n. 28 del 2010 in materia di mediazione prevede, all'art.5 comma 1 che
[...]
«chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di […] successioni ereditarie […] è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo». Tuttavia il medesimo articolo dispone al comma 6 che «Il comma 1 e
l'articolo 5-quater non si applicano: […] e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata». Poiché nel caso di specie trattasi appunto di un procedimento incidentale di cognizione relativo alla esecuzione forzata, non era necessario il preventivo esperimento della mediazione.
Con il secondo motivo, viene lamentata l'errata applicazione dell'art. 476 c.c. in quanto il giudice di primo grado avrebbe errato nel valutare la documentazione presente in atti, dalla quale ha rilevato l'accettazione tacita dell'eredità da parte della In particolare, secondo l'appellante, Pt_1 da un lato non sarebbe mai stata prodotta in atti la domanda di voltura catastale, dall'altro risulterebbe errata anche la valutazione effettuata dal giudice con riguardo all'istanza di autorizzazione per procedere alla manutenzione straordinaria dell'immobile, dalla quale nulla si evincerebbe quanto alla riferibilità alle particelle identificative degli immobili oggetto della procedura esecutiva.
Il motivo è infondato.
Pagina 3 L'art. 476 c.c. prevede che «l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede».
Risulta documentalmente che e successivamente alla Parte_1 Parte_2 Persona_3 denuncia di successione, hanno chiesto alla Conservatoria dei registri immobiliare di la CP_1 trascrizione contro l'eredità di degli immobili siti in fazione IA (allegato 5 Persona_1 CP_1 della costituzione di comparsa, documento n.8).
Tale condotta già costituisce prova della accettazione tacita, atteso che tale comportamento presuppone necessariamente la volontà di accettare. La giurisprudenza di legittimità conferma come
«l'accettazione tacita di eredità ex art. 476 cod. civ. ben può essere desunta dalla voltura catastale dei beni immobili appartenuti al "de cuius", trattandosi di atto rilevante non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, in quanto soltanto chi intenda accettare l'eredità assume l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio della proprietà dal "de cuius" a se stesso» Sez. 2, Sentenza n. 5226 del 12/04/2002.
Con riguardo alla valutazione della documentazione presentata preso il Comune di occorre CP_1 considerare quanto segue.
L'attestazione del Comune di Settore IV-Pianificazione e gestione del Territorio rileva la CP_1 presenza della pratica edilizia n. 825 del 1997 con riguardo all'immobile sito in loc. IA CP_1 contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio 12 particella 337 e 595 e di cui risulta proprietaria Pt_1
Tra i documenti è possibile ravvisare al n. 1 la richiesta presentata da ,
[...] Parte_2 Pt_1
e (quali comproprietari) per effettuare lavori di manutenzione straordinaria
[...] Persona_3 del fabbricato e, al n. 6, la conseguente comunicazione di accoglimento della domanda di concessione per lavori edili.
L'appellante sostiene che dalla domanda presentata non possa dedursi univocamente per quale immobile sia stata effettuata la richiesta. Dalla documentazione del Comune, così come indicata nella relazione del CTU (allegato 5 comparsa di costituzione) si rileva invece univocamente come l'immobile cui si fa riferimento sia proprio quello sito in frazione IA CP_1 corrispondente alla part. 337 foglio 12 NCEU.
Viene poi sottolineato come tale pratica non sia mai stata conclusa per rinuncia: va tuttavia rilevato, in primo luogo, che già la sola richiesta di manutenzione straordinaria dell'immobile integra un comportamento uti dominus, idoneo di per sé a configurare un'accettazione tacita dell'eredità. È tuttavia necessario rilevare che il procedimento amministrativo non si è arrestato, ma si è anzi concluso con l'accoglimento della domanda presentata. La successiva decisione di non procedere
Pagina 4 all'esecuzione dei lavori costituisce unicamente l'esercizio di una facoltà del proprietario e non incide in alcun modo sulla rilevanza del comportamento già posto in essere, né è idonea a elidere gli effetti dell'accettazione tacita.
I motivi di appello non appaiono quindi fondati, e va integralmente confermata la decisione del giudice di primo grado, che ha dichiarato l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte di
. Parte_1
Le spese del grado seguono la soccombenza, e si liquidano in misura inferiore ai valori medi, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dispone la correzione dell'ordinanza in data 23 maggio 2025 nel senso di cui in motivazione,
2) rigetta l'appello, condanna al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € Parte_1
4.000,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%.
Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante . Parte_1
Roma, 3 dicembre 2025 La Presidente est.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta
SENTENZA REDATTA CON LA COLLABORAZIONE DEL MAGISTRATO ORDINARIO IN
TIROCINIO DR. FRANCESCO GRASSELLI
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente rel. dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4967/2019 R.G., vertente tra:
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Gianfelice, Parte_1
Appellante
e
in persona del Presidente legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Cecilia,
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del tribunale di Rieti n. 478/2019 pubblicata il 18.06.2019.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione la di citava in giudizio Controparte_1 CP_1 Parte_1 per far dichiarare che la stessa aveva tacitamente accettato l'eredità del de cuius, al Persona_1 fine di far valere la qualità di erede in una procedura esecutiva immobiliare in corso per un credito nei confronti di che aveva negato di aver mai accettato l'eredità di e di Parte_1 Persona_1 essere divenuta proprietaria degli immobili di questi, per i quali le era stato notificato il pignoramento immobiliare in detta procedura.
L'attrice deduceva in particolare di essere creditrice nei confronti di nella qualità di Parte_1 avallante della società Edilcolor snc, della somma di euro 18.534,22 oltre interessi, in virtù di otto
Pagina 1 titoli cambiari insoluti e della somma di euro 2.139,01 per le spese legali liquidate con ordinanza del 15/12/14 nella procedura esecutiva mobiliare n. 624/14, della somma di euro 200,00 per la registrazione di detta ordinanza e della somma di euro 36,86 per le copie esecutive. La Cooperativa, in data 4/03/2015, notificava l'atto di precetto alla convenuta dell'importo di euro 21.501,03 oltre interessi e successivamente, non avendo la provveduto al pagamento, le veniva notificato Pt_1
l'atto di pignoramento immobiliare relativamente alla quota di 1/3 di due fabbricati siti in alla Frazione IA e distinti al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 12, particelle CP_1
337 e 595. Il pignoramento anzidetto metteva capo alla procedura esecutiva immobiliare n. 83/15 del Tribunale di Rieti, nella quale la Cooperativa interveniva per un altro credito vantato nei confronti della odierna appellante di euro 2.387,58. L' attrice deduceva, altresì, che si Parte_1 costituiva nell'anzidetta procedura esecutiva immobiliare eccependo di non aver mai accettato
l'eredità. Il Giudice dell'esecuzione concedeva un rinvio del procedimento esecutivo per consentire alla di di promuovere il giudizio ordinario di Controparte_1 CP_1 accertamento della qualità di erede di , oggetto della causa in esame. La Parte_1
Cooperativa quindi deduce che la convenuta avrebbe accettato tacitamente l'eredità per aver effettuato la denuncia di successione, le volture catastali nonché per aver presentato al Comune di istanza di autorizzazione per procedere alla manutenzione straordinaria di un fabbricato sito in CP_1
IA - Rieti.
Si costituiva in giudizio la sig.ra eccependo, in via pregiudiziale l'improcedibilità Parte_1 della domanda per omesso espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione. Nel merito deduceva di non aver mai posto in essere alcun atto di accettazione tacita dell'eredità e chiedeva il rigetto della domanda. Il giudice respingeva l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione ritenendo il giudizio avente carattere incidentale del processo esecutivo in corso. Il giudice di primo grado accertava e dichiarava l'accettazione tacita di dell'eredità di e la condannava alla rifusione delle Parte_1 Persona_1 spese di lite in favore della di che liquidava in complessivi Controparte_1 CP_1 euro 5.384,67 oltre accessori di legge.
Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado con i motivi di seguito Parte_1 indicati, e concludendo per l'accoglimento dell'appello.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello in Controparte_1 quanto infondato.
All'esito dell'udienza cartolare del 24 aprile 2025, con ordinanza del 23 maggio 2025, la causa è stata assegnata in decisione.
Pagina 2 Preliminarmente la Corte rileva il mero errore materiale contenuto in detta ordinanza in data 23 maggio 2025 laddove reca, nella intestazione, il nominativo del presidente “dott.ssa Per_2
in luogo di “dott.ssa Mariarosaria Budetta”, il quale ultimo – effettivo componente e
[...] presidente relatore nella udienza in oggetto - è invece correttamente indicato nella firma stampata in calce quale presidente del collegio, nonché nella firma digitale con cui è stata sottoscritta l'ordinanza, come evincibile dalla stessa: pertanto, a correzione del nome indicato nella intestazione dell'ordinanza, il secondo (“dott.ssa Mariarosaria Budetta”) deve essere inteso in luogo del primo (“dott.ssa ”), così corretta l'ordinanza in questa sede. Persona_2
Con il primo motivo, viene chiesto dichiararsi l'improcedibilità della domanda svolta dall'attrice in primo grado: il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che il giudizio instaurato dalla volto a far accertare l'acquisto dell'eredità per accettazione tacita da parte CP_1 dell'appellante quale giudizio incidentale della procedura esecutiva, fosse sottratto all' obbligo del preventivo esperimento della procedura di mediazione ex art. 5 D.Lgs n. 28/2010.
Il motivo è infondato.
Risulta documentalmente che il giudice dell'esecuzione nella procedura 83/2015 del Tribunale di
Rieti concedeva un rinvio del procedimento esecutivo per consentire alla Controparte_1 di di promuovere il giudizio ordinario di accertamento della qualità di erede di
[...] CP_1 Pt_1
Il decreto legislativo n. 28 del 2010 in materia di mediazione prevede, all'art.5 comma 1 che
[...]
«chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di […] successioni ereditarie […] è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo». Tuttavia il medesimo articolo dispone al comma 6 che «Il comma 1 e
l'articolo 5-quater non si applicano: […] e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata». Poiché nel caso di specie trattasi appunto di un procedimento incidentale di cognizione relativo alla esecuzione forzata, non era necessario il preventivo esperimento della mediazione.
Con il secondo motivo, viene lamentata l'errata applicazione dell'art. 476 c.c. in quanto il giudice di primo grado avrebbe errato nel valutare la documentazione presente in atti, dalla quale ha rilevato l'accettazione tacita dell'eredità da parte della In particolare, secondo l'appellante, Pt_1 da un lato non sarebbe mai stata prodotta in atti la domanda di voltura catastale, dall'altro risulterebbe errata anche la valutazione effettuata dal giudice con riguardo all'istanza di autorizzazione per procedere alla manutenzione straordinaria dell'immobile, dalla quale nulla si evincerebbe quanto alla riferibilità alle particelle identificative degli immobili oggetto della procedura esecutiva.
Il motivo è infondato.
Pagina 3 L'art. 476 c.c. prevede che «l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede».
Risulta documentalmente che e successivamente alla Parte_1 Parte_2 Persona_3 denuncia di successione, hanno chiesto alla Conservatoria dei registri immobiliare di la CP_1 trascrizione contro l'eredità di degli immobili siti in fazione IA (allegato 5 Persona_1 CP_1 della costituzione di comparsa, documento n.8).
Tale condotta già costituisce prova della accettazione tacita, atteso che tale comportamento presuppone necessariamente la volontà di accettare. La giurisprudenza di legittimità conferma come
«l'accettazione tacita di eredità ex art. 476 cod. civ. ben può essere desunta dalla voltura catastale dei beni immobili appartenuti al "de cuius", trattandosi di atto rilevante non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, in quanto soltanto chi intenda accettare l'eredità assume l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio della proprietà dal "de cuius" a se stesso» Sez. 2, Sentenza n. 5226 del 12/04/2002.
Con riguardo alla valutazione della documentazione presentata preso il Comune di occorre CP_1 considerare quanto segue.
L'attestazione del Comune di Settore IV-Pianificazione e gestione del Territorio rileva la CP_1 presenza della pratica edilizia n. 825 del 1997 con riguardo all'immobile sito in loc. IA CP_1 contraddistinto al N.C.E.U. al Foglio 12 particella 337 e 595 e di cui risulta proprietaria Pt_1
Tra i documenti è possibile ravvisare al n. 1 la richiesta presentata da ,
[...] Parte_2 Pt_1
e (quali comproprietari) per effettuare lavori di manutenzione straordinaria
[...] Persona_3 del fabbricato e, al n. 6, la conseguente comunicazione di accoglimento della domanda di concessione per lavori edili.
L'appellante sostiene che dalla domanda presentata non possa dedursi univocamente per quale immobile sia stata effettuata la richiesta. Dalla documentazione del Comune, così come indicata nella relazione del CTU (allegato 5 comparsa di costituzione) si rileva invece univocamente come l'immobile cui si fa riferimento sia proprio quello sito in frazione IA CP_1 corrispondente alla part. 337 foglio 12 NCEU.
Viene poi sottolineato come tale pratica non sia mai stata conclusa per rinuncia: va tuttavia rilevato, in primo luogo, che già la sola richiesta di manutenzione straordinaria dell'immobile integra un comportamento uti dominus, idoneo di per sé a configurare un'accettazione tacita dell'eredità. È tuttavia necessario rilevare che il procedimento amministrativo non si è arrestato, ma si è anzi concluso con l'accoglimento della domanda presentata. La successiva decisione di non procedere
Pagina 4 all'esecuzione dei lavori costituisce unicamente l'esercizio di una facoltà del proprietario e non incide in alcun modo sulla rilevanza del comportamento già posto in essere, né è idonea a elidere gli effetti dell'accettazione tacita.
I motivi di appello non appaiono quindi fondati, e va integralmente confermata la decisione del giudice di primo grado, che ha dichiarato l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte di
. Parte_1
Le spese del grado seguono la soccombenza, e si liquidano in misura inferiore ai valori medi, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dispone la correzione dell'ordinanza in data 23 maggio 2025 nel senso di cui in motivazione,
2) rigetta l'appello, condanna al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € Parte_1
4.000,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%.
Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante . Parte_1
Roma, 3 dicembre 2025 La Presidente est.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta
SENTENZA REDATTA CON LA COLLABORAZIONE DEL MAGISTRATO ORDINARIO IN
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