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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 393/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VIRZI' SALVATORE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 609/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 10 Siracusa - 91007400897
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240048650580 CONTRIBUTI CONS 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 122/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe, notificato all'A.d.E.R. Siracusa e al Consorzio di Bonifica n. 10 in data
21.03.2025, il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento 293.2024.0048650580, notificata il
21.01.2025, per la parte relativa ai Contributi consortili per l'anno 2019 per € 508,00, oltre accessori, deducendo i seguenti vizi di illegittimità: a) Mancanza del presupposto impositivo;
b) Errata determinazione dei contributi richiesti.
Ha concluso per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- In data 14.11.2025 si è costituita A.d.E.R. Siracusa la quale ha contestato la tesi del ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso siccome infondato con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- Non si è costituito il Consorzio di Bonifica n. 10, sebbene la notifica del ricorso sia stata regolarmente eseguita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Il ricorso è infondato e va accolto.
4.1.- Con la prima censura il ricorrente contesta la debenza del contributo irriguo perchè il proprio fondo non avrebbe ricevuto alcun beneficio fondiario, spettando così al Consorzio (non costituito in giudizio) fornire la prova contraria come in tutti i casi in cui non sia in essere un Piano di Classifica regolarmente approvato.
In tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e dall'avventa approvazione del piano di classifica. Peraltro, il giudice tributario, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, può in ogni caso avvalersi dei poteri ufficiosi se ritenga necessario indagare sulle modalità di liquidazione del contributo da parte dell'ente e provvedere alla disapplicazione del piano di classifica, in quanto illegittimo, quando sia soddisfatto l'onere probatorio gravante sul contribuente (V. Cass. sez. trib.: (1) 11.03.2020, n. 6839 e (2) 23.04.2020,
n. 8079).
Nel caso in questione, la stessa delibera n. 29 del 19.12.2019 da atto che il Piano di Classifica del 2009 assume i caratteri di uno Schema sul quale calibrare gli effettivi indici applicativi, per cui nelle more dell'aggiornamento del Piano di Classifica ha ritenuto «che non è applicabile alla contribuenza un Piano di
Classifica non correttamente ed equamente calibrato» (v. pag. 2 della delibera n. 29 del 19.12.2019).
Il che val quanto dire, che i contributi richiesti in cartella di pagamento non rispecchiano i parametri approvati nel vigente Piano di Classifica del 2009 e tale circostanza è idonea ad invertire l'onere della prova circa della la sussistenza del beneficio fondiario in capo al fondo del ricorrente, che non spetta più a quest'ultimo, bensì al Consorzio.
Quest'ultimo non si è costituito in giudizio per cui l'onere della prova della sussistenza del beneficio fondiario sul fondo del ricorrente non è stato soddisfatto e consegue l'accoglimento della censura e l'annullamento dell'atto impugnato
5.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, in considerazione del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie e annulla l'atto impugnato.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura di euro 278,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 19.01.2026.
Il Presidente: dott. Salvatore Virzì
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VIRZI' SALVATORE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 609/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 10 Siracusa - 91007400897
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240048650580 CONTRIBUTI CONS 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 122/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe, notificato all'A.d.E.R. Siracusa e al Consorzio di Bonifica n. 10 in data
21.03.2025, il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento 293.2024.0048650580, notificata il
21.01.2025, per la parte relativa ai Contributi consortili per l'anno 2019 per € 508,00, oltre accessori, deducendo i seguenti vizi di illegittimità: a) Mancanza del presupposto impositivo;
b) Errata determinazione dei contributi richiesti.
Ha concluso per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- In data 14.11.2025 si è costituita A.d.E.R. Siracusa la quale ha contestato la tesi del ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso siccome infondato con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- Non si è costituito il Consorzio di Bonifica n. 10, sebbene la notifica del ricorso sia stata regolarmente eseguita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Il ricorso è infondato e va accolto.
4.1.- Con la prima censura il ricorrente contesta la debenza del contributo irriguo perchè il proprio fondo non avrebbe ricevuto alcun beneficio fondiario, spettando così al Consorzio (non costituito in giudizio) fornire la prova contraria come in tutti i casi in cui non sia in essere un Piano di Classifica regolarmente approvato.
In tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e dall'avventa approvazione del piano di classifica. Peraltro, il giudice tributario, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, può in ogni caso avvalersi dei poteri ufficiosi se ritenga necessario indagare sulle modalità di liquidazione del contributo da parte dell'ente e provvedere alla disapplicazione del piano di classifica, in quanto illegittimo, quando sia soddisfatto l'onere probatorio gravante sul contribuente (V. Cass. sez. trib.: (1) 11.03.2020, n. 6839 e (2) 23.04.2020,
n. 8079).
Nel caso in questione, la stessa delibera n. 29 del 19.12.2019 da atto che il Piano di Classifica del 2009 assume i caratteri di uno Schema sul quale calibrare gli effettivi indici applicativi, per cui nelle more dell'aggiornamento del Piano di Classifica ha ritenuto «che non è applicabile alla contribuenza un Piano di
Classifica non correttamente ed equamente calibrato» (v. pag. 2 della delibera n. 29 del 19.12.2019).
Il che val quanto dire, che i contributi richiesti in cartella di pagamento non rispecchiano i parametri approvati nel vigente Piano di Classifica del 2009 e tale circostanza è idonea ad invertire l'onere della prova circa della la sussistenza del beneficio fondiario in capo al fondo del ricorrente, che non spetta più a quest'ultimo, bensì al Consorzio.
Quest'ultimo non si è costituito in giudizio per cui l'onere della prova della sussistenza del beneficio fondiario sul fondo del ricorrente non è stato soddisfatto e consegue l'accoglimento della censura e l'annullamento dell'atto impugnato
5.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, in considerazione del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie e annulla l'atto impugnato.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura di euro 278,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 19.01.2026.
Il Presidente: dott. Salvatore Virzì