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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2486/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa nella camera di consiglio del 26.03.2025, promossa con ricorso congiunto depositato il 26.02.2025
DA
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Michele
Marchetti con studio in Gravina in Puglia (BA), Via Casale n. 38, presso il quale è elettivamente domiciliata, coma da procura in atti
E DA
(C.F. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
10.06.1977, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Fabio
Ingrilli con studio in Milano, Corso di Porta Nuova n. 15 presso il quale è elettivamente domiciliato, coma da procura in atti
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE Rilevato che le parti con ricorso congiunto depositato il 26.02.2025 hanno chiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi concordate, chiedendo fissarsi udienza, sostituita dal deposito di note scritte, evidenziando che la sentenza n. 272/2024 della Corte
d'Appello di Milano, pubblicata in data 30.01.2024, ha limitato la responsabilità genitoriale ad entrambe le parti, incaricando i Servizi Sociali del Comune di Minervino Murge in collaborazione con quelli del Comune di Milano per la regolamentazione degli incontri padre-figlia,
Rilevato che con decreto del 10.03.2025 è stato concesso termine fino al 26.03.2025 per il deposito di note scritte al fine di ottenere i chiarimenti necessari,
Rilevato che le parti hanno depositato note scritte insistendo sulle condizioni del ricorso, se pur limitatamente ad alcune condizioni ivi previste, eventualmente mantenendo l'affido all'Ente, a parziale modifica delle condizioni richieste in ricorso con l'affidamento condiviso della figlia minore nata il [...], con collocamento prevalente con la frequentazione paterna nelle modalità Per_1
e nei tempi espressamente sanciti sia nella sentenza di primo grado che in sede di appello.
Ritenuto che nell'ambito di procedimenti instaurati su istanza congiunta non è possibile procedere né al conferimento, né alla revoca, né alla conferma di incarichi e/o deleghe ai Servizi Sociali, essendo possibile adottare tali statuizioni solo con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e non in forza di accordo delle parti, che, in questi giudizi, viene solo omologato dal giudice nel suo complesso, senza quindi poter neppure accogliere e omologare solo alcune delle condizioni indicate.
Ritenuto, altresì, che in detti procedimenti non è possibile svolgere attività istruttoria,
Ritenuto, inoltre, che la complessa situazione del nucleo familiare come emergente dagli atti necessita di una valutazione approfondita sulla situazione dei minori, in assenza della quale non è possibile verificare se le condizioni, anche quelle modificate, siano conformi al loro interesse,
Ritenuto, pertanto, che il ricorso congiunto debba essere rigettato,
Ritenuto che le spese legali debbano essere interamente compensate,
P.Q.M.
Letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
1) Rigetta il ricorso
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Si comunichi.
Milano, 26.03.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa nella camera di consiglio del 26.03.2025, promossa con ricorso congiunto depositato il 26.02.2025
DA
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Michele
Marchetti con studio in Gravina in Puglia (BA), Via Casale n. 38, presso il quale è elettivamente domiciliata, coma da procura in atti
E DA
(C.F. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
10.06.1977, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Fabio
Ingrilli con studio in Milano, Corso di Porta Nuova n. 15 presso il quale è elettivamente domiciliato, coma da procura in atti
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE Rilevato che le parti con ricorso congiunto depositato il 26.02.2025 hanno chiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi concordate, chiedendo fissarsi udienza, sostituita dal deposito di note scritte, evidenziando che la sentenza n. 272/2024 della Corte
d'Appello di Milano, pubblicata in data 30.01.2024, ha limitato la responsabilità genitoriale ad entrambe le parti, incaricando i Servizi Sociali del Comune di Minervino Murge in collaborazione con quelli del Comune di Milano per la regolamentazione degli incontri padre-figlia,
Rilevato che con decreto del 10.03.2025 è stato concesso termine fino al 26.03.2025 per il deposito di note scritte al fine di ottenere i chiarimenti necessari,
Rilevato che le parti hanno depositato note scritte insistendo sulle condizioni del ricorso, se pur limitatamente ad alcune condizioni ivi previste, eventualmente mantenendo l'affido all'Ente, a parziale modifica delle condizioni richieste in ricorso con l'affidamento condiviso della figlia minore nata il [...], con collocamento prevalente con la frequentazione paterna nelle modalità Per_1
e nei tempi espressamente sanciti sia nella sentenza di primo grado che in sede di appello.
Ritenuto che nell'ambito di procedimenti instaurati su istanza congiunta non è possibile procedere né al conferimento, né alla revoca, né alla conferma di incarichi e/o deleghe ai Servizi Sociali, essendo possibile adottare tali statuizioni solo con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e non in forza di accordo delle parti, che, in questi giudizi, viene solo omologato dal giudice nel suo complesso, senza quindi poter neppure accogliere e omologare solo alcune delle condizioni indicate.
Ritenuto, altresì, che in detti procedimenti non è possibile svolgere attività istruttoria,
Ritenuto, inoltre, che la complessa situazione del nucleo familiare come emergente dagli atti necessita di una valutazione approfondita sulla situazione dei minori, in assenza della quale non è possibile verificare se le condizioni, anche quelle modificate, siano conformi al loro interesse,
Ritenuto, pertanto, che il ricorso congiunto debba essere rigettato,
Ritenuto che le spese legali debbano essere interamente compensate,
P.Q.M.
Letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
1) Rigetta il ricorso
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Si comunichi.
Milano, 26.03.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato