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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/03/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 68 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
nata a [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Lo Giudice Maria, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1
presso lo studio dell'avv. Strazzeri Orazio, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. dell'11 marzo 2025.
DEL PM: cfr. visto del 28 gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso ex Parte_1 Controparte_1
art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16 gennaio
2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronun- cia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 marzo
2025 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'ac- coglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è di- venuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori e e ravvisato che le clausole relative ai medesimi non sono in con- Per_1 Per_2
trasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età degli stessi e dei contenuti dell'accordo.
- 2 - La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto re- golamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti econo- mici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, si osserva come le stesse non siano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio ad Acireale, in data Controparte_1
12 giugno 2014, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Pavia al n. 62, parte II, sez. B, dell'anno 2014 alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al compe- tente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 20 marzo 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 3 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 68 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
nata a [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Lo Giudice Maria, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1
presso lo studio dell'avv. Strazzeri Orazio, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. dell'11 marzo 2025.
DEL PM: cfr. visto del 28 gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso ex Parte_1 Controparte_1
art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16 gennaio
2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronun- cia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 marzo
2025 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'ac- coglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è di- venuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori e e ravvisato che le clausole relative ai medesimi non sono in con- Per_1 Per_2
trasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età degli stessi e dei contenuti dell'accordo.
- 2 - La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto re- golamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti econo- mici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, si osserva come le stesse non siano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio ad Acireale, in data Controparte_1
12 giugno 2014, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Pavia al n. 62, parte II, sez. B, dell'anno 2014 alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al compe- tente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 20 marzo 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 3 -