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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/09/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1305/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata da (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 P.IVA_2 dell'avv. GHELLI ANDREA ( C.F._1 appellante
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
IERITANO NICODEMO ( ) C.F._3 appellata e appellante incidentale
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3 appellata contumace Conclusioni per tramite la Parte_1 rappresentante «voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, Parte_2 previa eventuale estromissione della dal Controparte_2 presente giudizio:
1) in tesi: in accoglimento dell'appello, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Firenze 14.12.2022, n. 3482, resa inter partes, nella parte in cui ha accolto parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'appellata e revocato il decreto ingiuntivo n. 4745/2020 del Tribunale medesimo;
e, per l'effetto:
2) previ gli incombenti di rito, rigettare integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata in fatto e in diritto;
e conseguentemente:
3) confermare integralmente il decreto ingiuntivo 23-24.11.2020, n. 4745, del Tribunale di Firenze e comunque condannare la Sig.ra a CP_1 pagare alla in qualità di Parte_1 Parte_1 cessionaria del credito dalla la somma Controparte_2 di €. 141.455,90, oltre gli interessi, maturati e maturandi, al tasso legale con le seguenti decorrenze: - dalla chiusura del rapporto sino al saldo, con riferimento al conto corrente;
- dalle singole scadenze sino al saldo per le rate insolute e dal
30.6.2015 sino al saldo per il capitale residuo del finanziamento;
nonché al pagamento delle spese del procedimento di ingiunzione liquidate in complessivi
€ 2.135,00 a titolo di compensi, €. 406,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre C.A.P. ed I.V.A. come per legge e successive occorrende.
Con ogni consequenziale pronuncia, anche in ordine alle spese dei due gradi di giudizio.
In via istruttoria, si insiste, eventualmente previa rimessione della causa sul ruolo, in tutte le richieste formulate nella memoria ex art. 183, 6° comma, n.
pag. 2/21 2, c.p.c. e, in particolare, per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a
[...] relativamente agli estratti conto del c/c Controparte_2
7991/54»;
per «Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis CP_1 reiectis, previe le declaratorie tutte di legge e del caso, anche di inammissibilità e di improcedibilità delle domande di parte appellante, in parziale riforma della sentenza di primo grado e decidendo sulla presente impugnazione,
1) dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da PT
, per tutti i motivi rappresentati;
[...]
2) rigettare nel merito il gravame proposto da in quanto infondato in PT fatto ed in diritto e confermare la nullità e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 4745/2020;
3) in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la condanna della sig.ra al pagamento CP_1 della somma di € 98.835,25 oltre interessi di mora dalle rispettive scadenze sino al saldo per le rate insolute del finanziamento e dal 30.6.2015 sino al saldo per il capitale residuo in favore di e Controparte_3
4) accertare e dichiarare, che non è dovuta la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto e revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
5) accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, l'esatto dare avere tra le parti in causa in merito al contratto di finanziamento.
Con vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge, di entrambi
i gradi di giudizio».
Rilevato
Tramite la rappresentante Parte_2 Parte_1
(nel prosieguo ), succeduta nel credito vantato da
[...] PT [...]
Contr (nel prosieguo a seguito di scissione, ha Controparte_2 impugnato la sentenza n. 3482 del 2022 del Tribunale di Firenze, che, in pag. 3/21 parziale accoglimento dell'opposizione proposta da ha revocato il CP_1
Contr decreto ingiuntivo n. 4745 del 2020 – con il quale le aveva intimato, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale “Ristorante I sodi di Rossi
RL”, il pagamento di euro 141.455,90, oltre interessi – e condannato la medesima alla minor somma di euro 98.835,25, oltre interessi. CP_1
Contr Il giudice di prime cure ha preliminarmente rilevato che aveva intimato il pagamento del predetto importo di euro 141.455,90 frutto della sommatoria di euro 98.835,25, quale residuo dovuto in virtù del mutuo chirografario n. 741538917 del 14 maggio 2010, e di euro 42.620,65, quale saldo debitore del conto corrente n. 7991/54 alla data di estinzione del 9 marzo 2017.
Contr Ha poi riscontrato la legittimazione attiva sia di – per avere depositato il ricorso monitorio prima della cessione del credito – sia di , PT intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c., avendo essa dimostrato di essere succeduta nel credito controverso.
Ha inoltre respinto la richiesta di di emissione di ordine di PT
Contr esibizione ex art. 210 c.p.c., nei confronti di degli estratti periodici del conto corrente n. 7991/54, ritenendo che essa istante non potesse
«considerarsi terzo rispetto alla Banca convenuta, destinataria dell'ordine, essendo piuttosto l'effettivo titolare del diritto in contestazione al punto di assumere la stessa posizione del suo dante causa» e non avendo «dimostrato l'impossibilità di acquisire in altro modo i documenti».
Ha poi considerato non utilizzabili i medesimi estratti, comunque depositati dalla cessionaria, «poiché la produzione è avvenuta quando le preclusioni istruttorie erano già maturate» e ritenendo che non si trattasse di prove «sopravvenute», sia perché «comunque preesistenti» sia per non avere Contr
«fornito la prova di aver richiesto tali documenti ad prima che PT fossero maturate le preclusioni istruttorie».
pag. 4/21 Nel merito ha ritenuto non provato il credito azionato per l'importo riferito al saldo del conto corrente, risultando utilmente prodotta solo «la certificazione
[…] attestante le risultanze del saldo contabile dei conti correnti, la cui conformità ed autenticità è attestata ai sensi art. 50 D. Lgs. n. 385/1993», la quale «integra prova scritta del credito» unicamente nell'ambito del procedimento monitorio. Tale documento, invece, «nel giudizio a cognizione piena instaurato a seguito della proposizione dell'opposizione, può assumere mero valore indiziario, la cui portata è liberamente apprezzabile dal giudice, nel contesto degli altri elementi significativi» e la banca, essendo attore in senso sostanziale, «è invece onerata di depositare gli estratti conto completi […] la cui efficacia probatoria piena discende dalla specifica previsione dell'art. 1832 c.c.». Essa, quindi, da un lato, «non ha documentato, attraverso la tempestiva produzione degli estratti conto integrali, come tale credito si sia formato» e, dall'altro, ha prodotto un saldaconto che «non contiene una analitica registrazione delle singole partire in dare ed avere, neppure relative all'ultimo periodo oggetto di comunicazione, limitandosi a presentare una riassuntiva prospettazione del debito finale, non idonea ad assolvere l'onere probatorio gravante sul creditore in caso di opposizione».
Il Tribunale ha invece considerato dimostrato il credito relativo al mutuo, Contr avendo e «provato la fonte negoziale del diritto azionato e PT
l'erogazione della somma data a mutuo o a titolo di finanziamento», producendo il contratto – non contestato dalla controparte – e indicando le rate non onorate, incombendo sulla l'onere di «provare l'avvenuto fatto CP_1 estintivo, ovverosia il pagamento».
Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la al pagamento della somma di euro CP_1
98.835,25, «oltre interessi di mora dalle rispettive scadenze sino al saldo per le rate insolute del finanziamento e dal 30.6.2015 sino al saldo per il capitale residuo in favore di . Ha poi Controparte_3
pag. 5/21 compensato le spese per il 30% e condannato al pagamento della CP_1 quota residua del 70% in favore di . PT
Quest'ultima ha interposto appello avverso tale decisione, facendo valere i seguenti motivi di censura:
1. con il primo lamenta che il Tribunale abbia ritenuto non provato il credito relativo al rapporto di conto corrente sulla base dell'estratto conto ai sensi dell'art. 50 t.u.b.;
2. con il secondo lamenta la mancata emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., con riferimento agli estratti periodici del conto corrente;
3. con il terzo contesta che il Tribunale abbia ritenuto tardiva la produzione degli estratti conto e abbia rigettato l'istanza di rimessione in termini per il loro deposito;
4. con il quarto contesta la parziale compensazione delle spese di lite.
Contr Non si è costituita
Si è costituita la protestando l'infondatezza dell'appello principale e CP_1 proponendo impugnazione incidentale affidata a un unico motivo, con il quale lamenta la condanna al pagamento della somma di 98.835,25.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 9 settembre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 16 settembre.
Considerato
1. Va anzitutto dichiarata la contumacia di Controparte_2
non costituita in giudizio, pur ritualmente evocatavi.
[...]
pag. 6/21 2. Va poi respinta l'eccezione d'inammissibilità e d'improcedibilità all'appello di , sollevata dalla in quanto generica, non avendo essa PT CP_1 nemmeno indicato le ragioni a supporto di tale contestazione.
3. Con il primo motivo dell'appello principale lamenta che il PT
Tribunale abbia ritenuto non provato il credito relativo al rapporto di conto corrente in base all'estratto conto, formato ai sensi dell'art. 50 d.lgs. n. 385 del
1993 (testo unico bancario, nel prosieguo t.u.b.). Assume che il Tribunale abbia erroneamente considerato che tale documento «non fosse prova sufficiente perché la sarebbe in via generale “onerata di depositare gli CP_2 estratti conto completi con l'annotazione di tutte le poste di dare ed avere intercorrenti tra le parti, la cui efficacia probatoria piena discende dalla specifica previsione dell'art. 1832 c.c.”». Avrebbe invece dovuto considerare che l'esistenza del credito non era stata contestata dalla in quanto, nella CP_1 citazione in opposizione al d.i., questa si sarebbe «limitata genericamente ad asserire […] che “l'efficacia probatoria dell'estratto certificato conforme di cui all'art. 50 T.U.B. è limitata alla fase monitoria nella quale può essere posto a base della richiesta di ingiunzione”, senza nemmeno sviluppare detta contestazione con specifico riferimento all'estratto prodotto per il contratto di finanziamento o a quello relativo al contratto di conto corrente». La CP_1 avrebbe quindi formulato una «enunciazione di stile», che non potrebbe
«costituire una puntuale contestazione delle ragioni di credito», in particolare in un caso, come quello in esame, «in cui la aveva fornito all'opponente CP_2 ogni elemento fondante le ragioni del suo credito», tra cui il tasso d'interesse e le commissioni applicate, e non avrebbe «negato di aver ricevuto gli estratti conto inviati trimestralmente dalla dall'apertura sino alla chiusura del CP_2 rapporto». Sostiene inoltre che «di questa mancata contestazione aveva già preso atto» il Tribunale, nel dichiarare il d.i. provvisoriamente esecutivo.
Sostiene poi che l'estratto conto certificato non contestato dal cliente PT rappresenti un documento idoneo alla prova del credito azionato anche nel giudizio di opposizione a d.i. e che, anche in caso di contestazione, esso sia pag. 7/21 «prudenzialmente apprezzabile dal Giudice come elemento di prova ex artt. 115
e 116 c.p.c. […] congiuntamente agli altri elementi di causa. Infine sostiene ancora che, «volendo attribuire una qualche rilevanza alla generica PT contestazione avversaria», non sarebbe coretto porre a carico dell'attore «un onere generale di deposito degli estratti conto del rapporto di c/c», dovendo invece valutare «l'efficacia probatoria di tale documento, congiuntamente alle altre prove […]: il contratto di c/c […]; le raccomandate inviate alla correntista in corso di causa ove si riportava l'esposizione debitoria derivante dal c/c […]; infine, la messa in mora pure inviata alla correntista e recante il saldo debitore del c/c». In conclusione, domanda la riforma della sentenza, ritenendo provata
«l'esistenza e la consistenza del suo credito».
Il motivo è fondato.
Va anzitutto considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50
T.U.B. – che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento – può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte» (Cass. n. 12818 del 2024, in massima;
analogamente
Cass. n. 279 del 2019 e Cass. n. 25857 del 2011, in motivazione).
Va poi rilevato che la somma riportata nell'estratto conto certificato corrisponde esattamente all'importo indicato come a debito del rapporto di Contr conto corrente nella missiva con cui chiedeva il rientro (doc. 6 fascicolo monitorio), a cui non risulta che la abbia risposto, opponendo alcunché. CP_1
Nella specie, inoltre, pur nella consapevolezza della giurisprudenza di legittimità in merito agli oneri di contestazione in capo al preteso debitore, nessuna contestazione di conformità è intervenuta in modo specifico,
pag. 8/21 l'opponente concentrando le proprie difese sull'insufficienza probatoria da riconoscersi all'estratto conto certificato: sin dalla citazione in primo grado, la non ha contestato la corrispondenza del saldo negativo indicato CP_1 nell'estratto conto certificato ex art. 50 t.u.b. – prodotto dalla banca con il ricorso per ottenere il decreto ingiunto (doc. 3 fasc. monitorio) – rispetto a quello risultante dagli estratti conto. Ne ha invece chiesto ex art. 210 c.p.c. la produzione da parte dell'attrice sostanziale unicamente allo scopo di procedere al ricalcolo degli importi, eliminando gli addebiti non dovuti all'esito del prospettato accoglimento delle eccezioni di illegittimità dell'anatocismo – per difetto di reciprocità della capitalizzazione – e di usurarietà dei medesimi addebiti per superamento del tasso-soglia. Tanto emerge dalle pagine 6 e seguenti della citazione di primo grado, nella quale la dopo aver rilevato CP_1
Contr che pretendeva il pagamento di «€ 42.620,65 quale saldo debitore, comprensivo degli interessi, delle commissioni e delle spese alla data di chiusura del conto corrente n. 7991/54 effettuata il 9.3.2017», si è sostanzialmente limitata a contestare che, «per quanto concerne i criteri utilizzati per la capitalizzazione degli interessi, non si riscontra la condizione di reciprocità. Ciò comporta che l'applicazione dell'anatocismo bancario è illegittima e che pertanto gli addebiti imposti dalla banca a titolo di capitalizzazione degli interessi devono essere sottratti al saldo debitorio per tutta la durata dei rapporti e quindi anche per il periodo successivo al 30 giugno 2000 (termine ultimo stabilito dalla delibera CICR 9 febbraio 2000).
Inoltre, per quanto concerne la rilevazione di usura risulta che il TEG abbia superato il tasso soglia stabilito dalla legge». Nessuna ulteriore specificazione di dette contestazioni risulta né nella stessa citazione né nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c.
Tali doglianze sono tuttavia manifestamente infondate.
Quella relativa alla mancanza di reciprocità risulta confutata dall'esame diretto del contratto di apertura del conto (doc. 4 fasc. monitorio), dal quale – si veda la sezione dedicata alle condizioni giuridiche del conto corrente, a pag.
pag. 9/21 17 del relativo file telematico – emerge chiaramente che le parti hanno pattuito l'anatocismo e che esso è previsto con la medesima periodicità trimestrale per gli interessi attivi e per quelli passivi, come risulta dalla porzione del documento che di seguito si riproduce:
Dal medesimo documento emerge altresì, alle pagg. 28 e 29 dello stesso file, che tale voce di costo è stata approvata specificamente, in quanto separata sottoscrizione è stata apposta dalla in calce all'elenco delle clausole CP_1 vessatorie, porzione dove è contenuto anche il riferimento all'«art. 9, commi 1 e
2, (capitalizzazione degli interessi)», risultando quindi rispettati tutti i requisiti previsti dalla delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000, quali condizioni per la sua validità.
Il meccanismo anatocistico risulta quindi legittimamente pattuito.
Va parimenti esclusa l'esistenza di usura sul conto. A tal proposito la contestazione della va intesa come volta a denunciare l'originaria CP_1 pattuizione di condizioni contrattuali usurarie. Ciò in quanto la stessa non ha mai allegato che il superamento del tasso-soglia fosse avvenuto in corso di esecuzione del rapporto, né tantomeno che tale superamento fosse stato determinato dalla modifica del tasso di interesse, in conseguenza di nuova convenzione o dell'accettazione tacita della proposta di modifica della banca ai sensi dell'art. 118 t.u.b., circostanza che avrebbe qualificato il medesimo superamento come usura genetica e non sopravvenuta, essendo quest'ultima irrilevante.
Così intesa la prospettazione della va rilevato che la doglianza è CP_1 assolutamente generica, non avendo nemmeno indicato quale sarebbe il tasso effettivo globale (t.e.g.) risultante dal contratto da comparare con il tasso- soglia, con ciò precludendosi ogni possibilità di c.t.u., in quanto meramente pag. 10/21 esplorativa, rammentandosi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «[l]a consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati» (Cass. n. 8498 del 2025, in massima).
Di qui anche l'infondatezza dell'eccezione di usurarietà degli addebiti.
Ad ogni buon conto, l'esistenza di usura andrebbe esclusa anche ipotizzando che la abbia dedotto l'usurarietà del tasso indicato nel CP_1 contratto, del 12,90% – non risultando la pattuizione di alcuna commissione o spesa suscettibile di determinare un t.e.g. diverso dal tasso medesimo – così intendendosi l'affermazione contenuta nella citazione di primo grado, secondo cui «la rilevazione di usura risulta che il TEG abbia superato il tasso soglia stabilito dalla legge».
Ebbene, va considerato che il tasso-soglia va determinato facendo riferimento al t.e.g.m. contenuto nel decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 1° trimestre 2010 – trattandosi di contrato stipulato il 24 marzo
2010 – per la categoria “scoperti senza affidamento”, non essendo stata nemmeno allegata la pattuizione di linee di credito. Detto decreto indica, per gli scoperti fino a euro 1.500,00, un t.e.g.m. del 19,96% e per quelli superiori a tale importo, del 13,12%, percentuali che non sono superate dal predetto tasso di interesse debitore, come detto del 12,90%.
Alla luce di quanto fin qui complessivamente considerato, si deve Contr concludere che il credito vantato da e da quale suo successore, PT
pag. 11/21 risulti dimostrato e, di conseguenza, va accolto il primo motivo d'impugnazione.
4. Tanto determina l'assorbimento del secondo motivo d'appello, con il quale lamenta la mancata emissione dell'ordine di esibizione ai sensi PT dell'art. 210 c.p.c., con riferimento agli estratti periodici del conto corrente n.
7991/54.
Parimenti assorbito risulta il terzo motivo dell'impugnazione principale, con il quale lamenta che il Tribunale abbia ritenuto tardiva la PT produzione degli estratti conto e rigettato l'istanza di rimessione in termini per il loro deposito.
5. Passando all'unico motivo dell'appello incidentale, la lamenta di CP_1 essere stata ingiustamente condannata al pagamento della somma di euro
98.835,25. Assume che, secondo il Tribunale, «la in sede monitoria ha CP_2 prodotto il contratto di finanziamento la cui erogazione non è stat[a] oggetto di contestazione, ed ha indicato le rate insolute ed il credito residuo, mentre la sig.ra non avrebbe dato prova di aver adempiuto». Il giudice di prime CP_1 cure, invece, avrebbe dovuto ripartire «l'onere della prova» tenendo conto, «oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di Contr prova» e avrebbe dovuto considerare che e , «non hanno prodotto PT tutta la documentazione analitica […], in loro possesso, per permettere la verifica della correttezza degli importi richiesti». Sostiene a tal proposito che colui che agisce per la restituzione di somme «deve provare gli elementi costitutivi della domanda, quindi, non solo la consegna del denaro, ma anche il titolo da cui deriva l'obbligazione restitutoria». Inoltre, «[l]a validità di un contratto non può essere desunta dalla mera consegna di somme di denaro
[…] allorquando l'accipiens – pur non contestando la ricezione – non confermi altresì il titolo», come avvenuto nel caso in esame, avendo la negato «la CP_1 legittimità degli importi per come calcolati». Essa avrebbe infatti dedotto che pag. 12/21 Contr «non ha indicato e dimostrato la correttezza dei criteri utilizzati» e avrebbe applicato «illegittimamente la capitalizzazione di interessi che dovranno essere sottratti al saldo debitorio». Assume di aver altresì lamentato l'applicazione di
«interessi che superano il limite stabilito dalla legge» e sarebbero pertanto «da considerarsi nulli». Inoltre, sostiene di aver agito in qualità di consumatore, come sarebbe documentalmente dimostrato dal contratto, stipulato per un finanziamento non destinato all'attività svolta dalla stessa. A tal proposito evidenzia che, al fine della qualifica di consumatore, «l'elemento significativo non è il “non possesso”, da parte della “persona fisica” […], della qualifica di
“imprenditore commerciale”, bensì lo scopo (da intendersi, obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall'agente nel momento della conclusione del contratto». Ciò determinerebbe l'abusività, rilevabile d'ufficio, dell'art. 3 del contratto, che «non solo prevede interessi di mora da ritardo nel pagamento con tasso manifestamente eccessivo (3 punti percentuali pari al doppio del tasso applicato contrattualmente [del] 3,75% e, quindi, una penale pari al corrispettivo dell'intero contratto) ma anche la decadenza del consumatore dal beneficio del termine in mancanza di pagamento anche di una sola rata».
Pertanto, la ha chiesto «di accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto CP_1 dare avere tra le parti relativamente al finanziamento sulla base dell'intera documentazione e, se del caso di CTU contabile», non avendo «dato PT prova della debenza, della legittimità e della correttezza delle somme richieste».
Il motivo è infondato.
Va anzitutto disattesa la tesi della riguardo al principio di vicinanza CP_1 della prova.
A tal proposito va rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale principio «non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non pag. 13/21 offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativaprova»
(Cass. n. 12910 del 2022, in motivazione).
Nel caso in esame, non vi sono dubbi di sorta sulla distinzione tra i fatti costitutivi, che quindi devono essere provati dall'attore – ossia la stipulazione del contratto di mutuo con la dazione della somma – e quelli estintivi, tra cui la restituzione del capitale e il pagamento degli interessi entro le scadenze stabilite dal programma negoziale, impeditivi o modificativi, che devono essere allegati e dimostrati dal mutuatario.
Contr Va peraltro considerato che il credito azionato da (e oggi vantato da
, in qualità di successore a seguito di scissione) è stato dimostrato sin PT dalla fase monitoria del giudizio, avendo la ricorrente prodotto il contratto di Contr mutuo (doc. 2 fasc. monitorio) dal quale emerge, all'art. 1, che ha concesso all'impresa Ristorante I Sodi di Rossi RL «un finanziamento di euro
100.000,00», che questa «si obbliga a rimborsare in anni 5 mediante pagamento di n. 10 rate semestrali comprensive di capitali e di interessi alle scadenze del 30/6, 31/12 di ogni anno». Al medesimo articolo le parti hanno pattuito altresì che «l'ammortamento decorrerà a partire dal 01/07/2010, con scadenza della prima rata il 31/12/2010 immediatamente successivo», dando atto che è allegato «sotto la lettera “A”, un piano di ammortamento […] firmato dai comparenti stessi, nel quale sono evidenziate le quote capitale comprese nelle singole semestralità di ammortamento e da rimborsare gradualmente nel periodo di tempo convenuto. Dallo stesso piano di ammortamento risulta anche il capitale residuo che viene a determinarsi semestre per semestre a seguito di ammortamento». Le stesse parti hanno poi convenuto, all'art. 2, «di applicare alla presente operazione un tasso di interesse del 3,75% nominale pag. 14/21 annuo per la determinazione degli interessi», che «resterà invariato per tutta la durata del finanziamento». All'art. 3, infine, la ha rilasciato «ampia e CP_1 liberatoria quietanza» alla banca riguardo alla consegna della somma.
Il predetto piano di ammortamento è stato prodotto unitamente al contratto (sempre doc. 2 fasc. monitorio) e da esso emerge che le parti hanno effettivamente programmato il pagamento di n. 10 rate di importo ciascuna di euro 11.059,97, e per ogni rata è specificata la quota di rimborso del capitale e quella di pagamento degli interessi, come emerge dalla porzione di tale piano che di seguito si riproduce:
Contr Pertanto, già in sede monitoria aveva dimostrato il titolo in base al quale vantava il proprio credito, rammentandosi che, ai fini del rimborso della somma mutuata, «risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma» medesima (Cass. n. 21 del 2023, in motivazione).
La «documentazione analitica […], per permettere la verifica della correttezza degli importi richiesti», di cui la lamenta la mancata CP_1 produzione, è dunque presente in atti fin dall'origine ed è stata da essa completamente trascurata, mentre avrebbe potuto agevolmente farvi riferimento per eventualmente contrastare la correttezza di quanto dovuto, proponendo un calcolo alternativo o documentare potenziali pagamenti.
Le contestazioni della in tal senso vanno quindi respinte e anche CP_1 tale credito va ritenuto dimostrato.
pag. 15/21 Va poi disattesa la tesi secondo cui la avrebbe agito in qualità di CP_1 consumatore.
Tale circostanza è stata dedotta per la prima volta nel grado di appello e quindi tardivamente.
A ogni buon conto, la sussistenza di tale qualifica è smentita dal tenore letterale del contratto di mutuo, dal quale emerge chiaramente che il finanziamento è stato ottenuto per finalità imprenditoriali (doc. 2 fasc. monitorio). In tale documento è infatti indicato che la stipula è avvenuta tra Contr e «l'impresa RISTORANTE I SODI di SI RL iscritta al Registro delle imprese di FIRENZE in data 09/10/2009, numero di iscrizione/partita
IVA/codice fiscale » e che quest'ultima «ha chiesto alla un P.IVA_4 CP_2 finanziamento da destinare a ristrutturazione dei locali».
Ne consegue l'infondatezza della dedotta abusività delle clausole contrattuali in applicazione dell'invocata tutela consumeristica.
Solo per completezza va comunque escluso che la misura degli interessi di mora consista in una penale manifestamente eccessiva, come affermato dalla in tal senso dovendosi intendere l'asserzione relativa ad un «tasso CP_1 manifestamente eccessivo».
Tale tasso moratorio è del 6,75% (avendo le parti pattuito che fosse pari alla somma di quelli corrispettivi, del 3,75%, e ulteriori 3 punti percentuali) e quindi inferiore a quello medio rilevato dalla Banca d'Italia per analoghe operazioni, che è del 7,27%. Quest'ultimo va infatti calcolato considerando il tasso medio effettivo globale (t.e.g.m.) contenuto nel decreto del Ministero dell'economia del 2° trimestre 2010 – cui va fatto riferimento trattandosi di mutuo stipulato nel maggio di quell'anno – che, alla categoria “mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso”, riporta la misura del 5,17%, da incrementare del 2,1% – pari alla misura media della «maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardo» (art. 3, comma 4 del citato decreto) –
pag. 16/21 risultando così, come detto, un t.e.g.m. comprensivo degli interessi moratori del 7,27%.
In base a tali considerazioni va anche escluso che lo stesso tasso moratorio del 6,75% sia usurario. Esso è infatti inferiore al relativo tasso- soglia, che è pari al 10,905%, calcolato, quest'ultimo, incrementando il predetto t.e.g.m. moratorio del 7,27%, della metà, ossia di 3,635 punti percentuali, quale margine di tolleranza, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n 108 del 1996, nella versione applicabile fino al 12 luglio 2011.
Parimenti va esclusa l'usurarietà degli interessi corrispettivi in quanto il tasso annuo effettivo globale (t.a.e.g.) risultante dal contratto – cui va fatto riferimento non avendo la indicato una misura diversa – è pari al 3,88%, CP_1 quindi inferiore rispetto al tasso-soglia che è del 7,755%. Quest'ultimo va calcolato facendo riferimento, come detto, al decreto del Ministero dell'economia del 2° trimestre 2010 e alla categoria “mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso” – che indica il 5,17%, incrementandolo della metà, sempre quale margine di tolleranza previsto dal citato art. 2, comma 4, della legge n 108 del 1996, ossia 2,585 punti percentuali.
Va poi rilevata la legittimità della pattuizione della decadenza dal beneficio del termine per le rate non scadute, stabilita dall'art. 7 del contratto di mutuo in esame in caso di mancato «pagamento anche di una sola rata di rimborso», essendo sufficiente a tal proposito rammentare che, «come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la disposizione di carattere generale dell'art. 1186 cod. civ., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti (cfr. Cass. n. 9307 del 1994, ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 20042 del 2020)» (Cass. n.
2411 del 2022, in motivazione).
pag. 17/21 Parimenti va esclusa l'esistenza di anatocismo nel contratto in esame.
Rispetto a esso e al cosiddetto ammortamento alla francese, ossia a rate costanti (a tasso fisso), quale quello previsto nella specie – come emerge chiaramente dall'importo delle rate indicate nel piano di rimborso e dal citato art. 2 del contratto – la Corte di cassazione in sede nomofilattica ha chiarito che «[d]eve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura Generale, “l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile […] ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”. […] Non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti»
(Cass., sez. un., n. 15130 del 2024, in motivazione).
Nel caso in esame l'esistenza di tale “patologia” va esclusa in base al contenuto nel piano di ammortamento precedentemente riprodotto, che indica, quale valore sul quale per ogni periodo sono calcolati gli interessi, proprio il capitale residuo, circostanza che dimostra come essi non siano prodotti da altri interessi, né scaduti né a scadere.
pag. 18/21 Pertanto, l'unico motivo di gravame, pur articolato in plurimi profili di censura, è infondato.
6. Poiché «[l]'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello […] non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato» (Cass. n. 20868 del 2017, in massima), l'accoglimento dell'appello principale comporta che la venga condannata a pagare ad la somma di euro 141.455,90, CP_1 PT oltre interessi.
La misura e il computo degli interessi sulla somma di euro 98.835,25 – attinente al mutuo – sono quelli di cui alla sentenza di primo grado, in quanto la relativa statuizione non è stata oggetto d'impugnazione e su di essa è quindi sceso il giudicato. Invece, rispetto all'importo di euro 42.620,65, quale saldo debitore del conto corrente, vanno riconosciuti, dal 9 marzo 2017 (data di chiusura del conto, a cui si riferisce la richiesta monitoria) fino all'effettivo soddisfo, gli interessi in misura legale, dovendosi così interpretare la domanda contenuta nel ricorso per d.i., relativa agli «interessi maturati e maturandi come dovuti per legge», senza che tale quantificazione sia stata oggetto di opposizione.
7. Va quindi trattato il quarto motivo di gravame di , con il quale PT essa domanda, in conseguenza dell'accertamento del proprio credito, «la riforma della statuizione sulle spese con la conseguente condanna dell'appellata alla refusione integrale delle spese del doppio grado di giudizio, nonché alla condanna al pagamento per l'intero delle spese della fase monitoria».
Il motivo è assorbito, in quanto «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente pag. 19/21 l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale»
(Cass. n. 5890 del 2022, in motivazione, e Cass. n. 23877 del 2021, in motivazione).
Nel caso in esame risulta totalmente vittoriosa, in quanto è stata PT
Contr accertata la debenza dell'importo preteso da con ricorso monitorio, il cui credito è divenuto di titolarità di in virtù di scissione societaria. PT
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, devono dunque essere poste in capo alla e si quantificano in dispositivo: quanto alla fase monitoria, CP_1 secondo l'ammontare liquidato dal d.i.; quanto al giudizio di opposizione e quello d'appello, secondo i parametri minimi – alla luce della ridotta difficoltà delle questioni trattate – riferiti allo scaglione nel quale è ricompresa la somma oggetto di contesa (euro 52.001,00 – euro 260.000,00), con esclusione della fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente svoltasi.
Contr Mentre le spese del procedimento monitorio vanno rifuse a quale ricorrente in detta sede, quelle relative al giudizio di opposizione in primo Contr grado, così come per l'appello, occasioni in cui è rimasta contumace, vanno riconosciute ad . PT
8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a CP_1 quello dovuto per l'appello incidentale.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_2
2. accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l'appello principale proposto da rappresentata da Parte_1 [...]
e rigetta quello incidentale proposto da Parte_2 CP_1
pag. 20/21 entrambi avverso la sentenza n. 3482 del 2022 del Tribunale di Firenze;
per l'effetto, in parziale riforma della stessa, ridetermina in euro
141.455,90 – oltre interessi, come in motivazione – la somma al cui pagamento viene condannata a beneficio di CP_1 [...]
come rappresentata;
Parte_1
3. condanna a rifondere a CP_1 Controparte_2 le spese di lite del procedimento monitorio, nell'ammontare di
[...] compensi ed esborsi liquidati nel d.i. opposto, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. condanna a rifondere ad CP_1 Parte_1
come rappresentata, le spese processuali relative al
[...] giudizio di opposizione di primo grado, pari a euro 7.052,00 per compensi, e quelle afferenti al grado di appello, pari a euro 4.997,00 per compensi ed euro 1.165,50 per esborsi;
ciò oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
5. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo CP_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio telematica della seconda sezione civile, in data 19 settembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 21/21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata da (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 P.IVA_2 dell'avv. GHELLI ANDREA ( C.F._1 appellante
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
IERITANO NICODEMO ( ) C.F._3 appellata e appellante incidentale
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3 appellata contumace Conclusioni per tramite la Parte_1 rappresentante «voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, Parte_2 previa eventuale estromissione della dal Controparte_2 presente giudizio:
1) in tesi: in accoglimento dell'appello, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Firenze 14.12.2022, n. 3482, resa inter partes, nella parte in cui ha accolto parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'appellata e revocato il decreto ingiuntivo n. 4745/2020 del Tribunale medesimo;
e, per l'effetto:
2) previ gli incombenti di rito, rigettare integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata in fatto e in diritto;
e conseguentemente:
3) confermare integralmente il decreto ingiuntivo 23-24.11.2020, n. 4745, del Tribunale di Firenze e comunque condannare la Sig.ra a CP_1 pagare alla in qualità di Parte_1 Parte_1 cessionaria del credito dalla la somma Controparte_2 di €. 141.455,90, oltre gli interessi, maturati e maturandi, al tasso legale con le seguenti decorrenze: - dalla chiusura del rapporto sino al saldo, con riferimento al conto corrente;
- dalle singole scadenze sino al saldo per le rate insolute e dal
30.6.2015 sino al saldo per il capitale residuo del finanziamento;
nonché al pagamento delle spese del procedimento di ingiunzione liquidate in complessivi
€ 2.135,00 a titolo di compensi, €. 406,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre C.A.P. ed I.V.A. come per legge e successive occorrende.
Con ogni consequenziale pronuncia, anche in ordine alle spese dei due gradi di giudizio.
In via istruttoria, si insiste, eventualmente previa rimessione della causa sul ruolo, in tutte le richieste formulate nella memoria ex art. 183, 6° comma, n.
pag. 2/21 2, c.p.c. e, in particolare, per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a
[...] relativamente agli estratti conto del c/c Controparte_2
7991/54»;
per «Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis CP_1 reiectis, previe le declaratorie tutte di legge e del caso, anche di inammissibilità e di improcedibilità delle domande di parte appellante, in parziale riforma della sentenza di primo grado e decidendo sulla presente impugnazione,
1) dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da PT
, per tutti i motivi rappresentati;
[...]
2) rigettare nel merito il gravame proposto da in quanto infondato in PT fatto ed in diritto e confermare la nullità e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 4745/2020;
3) in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la condanna della sig.ra al pagamento CP_1 della somma di € 98.835,25 oltre interessi di mora dalle rispettive scadenze sino al saldo per le rate insolute del finanziamento e dal 30.6.2015 sino al saldo per il capitale residuo in favore di e Controparte_3
4) accertare e dichiarare, che non è dovuta la somma di cui al decreto ingiuntivo opposto e revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
5) accertare e dichiarare, per tutto quanto esposto in narrativa, l'esatto dare avere tra le parti in causa in merito al contratto di finanziamento.
Con vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge, di entrambi
i gradi di giudizio».
Rilevato
Tramite la rappresentante Parte_2 Parte_1
(nel prosieguo ), succeduta nel credito vantato da
[...] PT [...]
Contr (nel prosieguo a seguito di scissione, ha Controparte_2 impugnato la sentenza n. 3482 del 2022 del Tribunale di Firenze, che, in pag. 3/21 parziale accoglimento dell'opposizione proposta da ha revocato il CP_1
Contr decreto ingiuntivo n. 4745 del 2020 – con il quale le aveva intimato, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale “Ristorante I sodi di Rossi
RL”, il pagamento di euro 141.455,90, oltre interessi – e condannato la medesima alla minor somma di euro 98.835,25, oltre interessi. CP_1
Contr Il giudice di prime cure ha preliminarmente rilevato che aveva intimato il pagamento del predetto importo di euro 141.455,90 frutto della sommatoria di euro 98.835,25, quale residuo dovuto in virtù del mutuo chirografario n. 741538917 del 14 maggio 2010, e di euro 42.620,65, quale saldo debitore del conto corrente n. 7991/54 alla data di estinzione del 9 marzo 2017.
Contr Ha poi riscontrato la legittimazione attiva sia di – per avere depositato il ricorso monitorio prima della cessione del credito – sia di , PT intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c., avendo essa dimostrato di essere succeduta nel credito controverso.
Ha inoltre respinto la richiesta di di emissione di ordine di PT
Contr esibizione ex art. 210 c.p.c., nei confronti di degli estratti periodici del conto corrente n. 7991/54, ritenendo che essa istante non potesse
«considerarsi terzo rispetto alla Banca convenuta, destinataria dell'ordine, essendo piuttosto l'effettivo titolare del diritto in contestazione al punto di assumere la stessa posizione del suo dante causa» e non avendo «dimostrato l'impossibilità di acquisire in altro modo i documenti».
Ha poi considerato non utilizzabili i medesimi estratti, comunque depositati dalla cessionaria, «poiché la produzione è avvenuta quando le preclusioni istruttorie erano già maturate» e ritenendo che non si trattasse di prove «sopravvenute», sia perché «comunque preesistenti» sia per non avere Contr
«fornito la prova di aver richiesto tali documenti ad prima che PT fossero maturate le preclusioni istruttorie».
pag. 4/21 Nel merito ha ritenuto non provato il credito azionato per l'importo riferito al saldo del conto corrente, risultando utilmente prodotta solo «la certificazione
[…] attestante le risultanze del saldo contabile dei conti correnti, la cui conformità ed autenticità è attestata ai sensi art. 50 D. Lgs. n. 385/1993», la quale «integra prova scritta del credito» unicamente nell'ambito del procedimento monitorio. Tale documento, invece, «nel giudizio a cognizione piena instaurato a seguito della proposizione dell'opposizione, può assumere mero valore indiziario, la cui portata è liberamente apprezzabile dal giudice, nel contesto degli altri elementi significativi» e la banca, essendo attore in senso sostanziale, «è invece onerata di depositare gli estratti conto completi […] la cui efficacia probatoria piena discende dalla specifica previsione dell'art. 1832 c.c.». Essa, quindi, da un lato, «non ha documentato, attraverso la tempestiva produzione degli estratti conto integrali, come tale credito si sia formato» e, dall'altro, ha prodotto un saldaconto che «non contiene una analitica registrazione delle singole partire in dare ed avere, neppure relative all'ultimo periodo oggetto di comunicazione, limitandosi a presentare una riassuntiva prospettazione del debito finale, non idonea ad assolvere l'onere probatorio gravante sul creditore in caso di opposizione».
Il Tribunale ha invece considerato dimostrato il credito relativo al mutuo, Contr avendo e «provato la fonte negoziale del diritto azionato e PT
l'erogazione della somma data a mutuo o a titolo di finanziamento», producendo il contratto – non contestato dalla controparte – e indicando le rate non onorate, incombendo sulla l'onere di «provare l'avvenuto fatto CP_1 estintivo, ovverosia il pagamento».
Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la al pagamento della somma di euro CP_1
98.835,25, «oltre interessi di mora dalle rispettive scadenze sino al saldo per le rate insolute del finanziamento e dal 30.6.2015 sino al saldo per il capitale residuo in favore di . Ha poi Controparte_3
pag. 5/21 compensato le spese per il 30% e condannato al pagamento della CP_1 quota residua del 70% in favore di . PT
Quest'ultima ha interposto appello avverso tale decisione, facendo valere i seguenti motivi di censura:
1. con il primo lamenta che il Tribunale abbia ritenuto non provato il credito relativo al rapporto di conto corrente sulla base dell'estratto conto ai sensi dell'art. 50 t.u.b.;
2. con il secondo lamenta la mancata emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., con riferimento agli estratti periodici del conto corrente;
3. con il terzo contesta che il Tribunale abbia ritenuto tardiva la produzione degli estratti conto e abbia rigettato l'istanza di rimessione in termini per il loro deposito;
4. con il quarto contesta la parziale compensazione delle spese di lite.
Contr Non si è costituita
Si è costituita la protestando l'infondatezza dell'appello principale e CP_1 proponendo impugnazione incidentale affidata a un unico motivo, con il quale lamenta la condanna al pagamento della somma di 98.835,25.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis – precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 9 settembre 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento del successivo 16 settembre.
Considerato
1. Va anzitutto dichiarata la contumacia di Controparte_2
non costituita in giudizio, pur ritualmente evocatavi.
[...]
pag. 6/21 2. Va poi respinta l'eccezione d'inammissibilità e d'improcedibilità all'appello di , sollevata dalla in quanto generica, non avendo essa PT CP_1 nemmeno indicato le ragioni a supporto di tale contestazione.
3. Con il primo motivo dell'appello principale lamenta che il PT
Tribunale abbia ritenuto non provato il credito relativo al rapporto di conto corrente in base all'estratto conto, formato ai sensi dell'art. 50 d.lgs. n. 385 del
1993 (testo unico bancario, nel prosieguo t.u.b.). Assume che il Tribunale abbia erroneamente considerato che tale documento «non fosse prova sufficiente perché la sarebbe in via generale “onerata di depositare gli CP_2 estratti conto completi con l'annotazione di tutte le poste di dare ed avere intercorrenti tra le parti, la cui efficacia probatoria piena discende dalla specifica previsione dell'art. 1832 c.c.”». Avrebbe invece dovuto considerare che l'esistenza del credito non era stata contestata dalla in quanto, nella CP_1 citazione in opposizione al d.i., questa si sarebbe «limitata genericamente ad asserire […] che “l'efficacia probatoria dell'estratto certificato conforme di cui all'art. 50 T.U.B. è limitata alla fase monitoria nella quale può essere posto a base della richiesta di ingiunzione”, senza nemmeno sviluppare detta contestazione con specifico riferimento all'estratto prodotto per il contratto di finanziamento o a quello relativo al contratto di conto corrente». La CP_1 avrebbe quindi formulato una «enunciazione di stile», che non potrebbe
«costituire una puntuale contestazione delle ragioni di credito», in particolare in un caso, come quello in esame, «in cui la aveva fornito all'opponente CP_2 ogni elemento fondante le ragioni del suo credito», tra cui il tasso d'interesse e le commissioni applicate, e non avrebbe «negato di aver ricevuto gli estratti conto inviati trimestralmente dalla dall'apertura sino alla chiusura del CP_2 rapporto». Sostiene inoltre che «di questa mancata contestazione aveva già preso atto» il Tribunale, nel dichiarare il d.i. provvisoriamente esecutivo.
Sostiene poi che l'estratto conto certificato non contestato dal cliente PT rappresenti un documento idoneo alla prova del credito azionato anche nel giudizio di opposizione a d.i. e che, anche in caso di contestazione, esso sia pag. 7/21 «prudenzialmente apprezzabile dal Giudice come elemento di prova ex artt. 115
e 116 c.p.c. […] congiuntamente agli altri elementi di causa. Infine sostiene ancora che, «volendo attribuire una qualche rilevanza alla generica PT contestazione avversaria», non sarebbe coretto porre a carico dell'attore «un onere generale di deposito degli estratti conto del rapporto di c/c», dovendo invece valutare «l'efficacia probatoria di tale documento, congiuntamente alle altre prove […]: il contratto di c/c […]; le raccomandate inviate alla correntista in corso di causa ove si riportava l'esposizione debitoria derivante dal c/c […]; infine, la messa in mora pure inviata alla correntista e recante il saldo debitore del c/c». In conclusione, domanda la riforma della sentenza, ritenendo provata
«l'esistenza e la consistenza del suo credito».
Il motivo è fondato.
Va anzitutto considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50
T.U.B. – che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento – può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte» (Cass. n. 12818 del 2024, in massima;
analogamente
Cass. n. 279 del 2019 e Cass. n. 25857 del 2011, in motivazione).
Va poi rilevato che la somma riportata nell'estratto conto certificato corrisponde esattamente all'importo indicato come a debito del rapporto di Contr conto corrente nella missiva con cui chiedeva il rientro (doc. 6 fascicolo monitorio), a cui non risulta che la abbia risposto, opponendo alcunché. CP_1
Nella specie, inoltre, pur nella consapevolezza della giurisprudenza di legittimità in merito agli oneri di contestazione in capo al preteso debitore, nessuna contestazione di conformità è intervenuta in modo specifico,
pag. 8/21 l'opponente concentrando le proprie difese sull'insufficienza probatoria da riconoscersi all'estratto conto certificato: sin dalla citazione in primo grado, la non ha contestato la corrispondenza del saldo negativo indicato CP_1 nell'estratto conto certificato ex art. 50 t.u.b. – prodotto dalla banca con il ricorso per ottenere il decreto ingiunto (doc. 3 fasc. monitorio) – rispetto a quello risultante dagli estratti conto. Ne ha invece chiesto ex art. 210 c.p.c. la produzione da parte dell'attrice sostanziale unicamente allo scopo di procedere al ricalcolo degli importi, eliminando gli addebiti non dovuti all'esito del prospettato accoglimento delle eccezioni di illegittimità dell'anatocismo – per difetto di reciprocità della capitalizzazione – e di usurarietà dei medesimi addebiti per superamento del tasso-soglia. Tanto emerge dalle pagine 6 e seguenti della citazione di primo grado, nella quale la dopo aver rilevato CP_1
Contr che pretendeva il pagamento di «€ 42.620,65 quale saldo debitore, comprensivo degli interessi, delle commissioni e delle spese alla data di chiusura del conto corrente n. 7991/54 effettuata il 9.3.2017», si è sostanzialmente limitata a contestare che, «per quanto concerne i criteri utilizzati per la capitalizzazione degli interessi, non si riscontra la condizione di reciprocità. Ciò comporta che l'applicazione dell'anatocismo bancario è illegittima e che pertanto gli addebiti imposti dalla banca a titolo di capitalizzazione degli interessi devono essere sottratti al saldo debitorio per tutta la durata dei rapporti e quindi anche per il periodo successivo al 30 giugno 2000 (termine ultimo stabilito dalla delibera CICR 9 febbraio 2000).
Inoltre, per quanto concerne la rilevazione di usura risulta che il TEG abbia superato il tasso soglia stabilito dalla legge». Nessuna ulteriore specificazione di dette contestazioni risulta né nella stessa citazione né nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c.
Tali doglianze sono tuttavia manifestamente infondate.
Quella relativa alla mancanza di reciprocità risulta confutata dall'esame diretto del contratto di apertura del conto (doc. 4 fasc. monitorio), dal quale – si veda la sezione dedicata alle condizioni giuridiche del conto corrente, a pag.
pag. 9/21 17 del relativo file telematico – emerge chiaramente che le parti hanno pattuito l'anatocismo e che esso è previsto con la medesima periodicità trimestrale per gli interessi attivi e per quelli passivi, come risulta dalla porzione del documento che di seguito si riproduce:
Dal medesimo documento emerge altresì, alle pagg. 28 e 29 dello stesso file, che tale voce di costo è stata approvata specificamente, in quanto separata sottoscrizione è stata apposta dalla in calce all'elenco delle clausole CP_1 vessatorie, porzione dove è contenuto anche il riferimento all'«art. 9, commi 1 e
2, (capitalizzazione degli interessi)», risultando quindi rispettati tutti i requisiti previsti dalla delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000, quali condizioni per la sua validità.
Il meccanismo anatocistico risulta quindi legittimamente pattuito.
Va parimenti esclusa l'esistenza di usura sul conto. A tal proposito la contestazione della va intesa come volta a denunciare l'originaria CP_1 pattuizione di condizioni contrattuali usurarie. Ciò in quanto la stessa non ha mai allegato che il superamento del tasso-soglia fosse avvenuto in corso di esecuzione del rapporto, né tantomeno che tale superamento fosse stato determinato dalla modifica del tasso di interesse, in conseguenza di nuova convenzione o dell'accettazione tacita della proposta di modifica della banca ai sensi dell'art. 118 t.u.b., circostanza che avrebbe qualificato il medesimo superamento come usura genetica e non sopravvenuta, essendo quest'ultima irrilevante.
Così intesa la prospettazione della va rilevato che la doglianza è CP_1 assolutamente generica, non avendo nemmeno indicato quale sarebbe il tasso effettivo globale (t.e.g.) risultante dal contratto da comparare con il tasso- soglia, con ciò precludendosi ogni possibilità di c.t.u., in quanto meramente pag. 10/21 esplorativa, rammentandosi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «[l]a consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati» (Cass. n. 8498 del 2025, in massima).
Di qui anche l'infondatezza dell'eccezione di usurarietà degli addebiti.
Ad ogni buon conto, l'esistenza di usura andrebbe esclusa anche ipotizzando che la abbia dedotto l'usurarietà del tasso indicato nel CP_1 contratto, del 12,90% – non risultando la pattuizione di alcuna commissione o spesa suscettibile di determinare un t.e.g. diverso dal tasso medesimo – così intendendosi l'affermazione contenuta nella citazione di primo grado, secondo cui «la rilevazione di usura risulta che il TEG abbia superato il tasso soglia stabilito dalla legge».
Ebbene, va considerato che il tasso-soglia va determinato facendo riferimento al t.e.g.m. contenuto nel decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 1° trimestre 2010 – trattandosi di contrato stipulato il 24 marzo
2010 – per la categoria “scoperti senza affidamento”, non essendo stata nemmeno allegata la pattuizione di linee di credito. Detto decreto indica, per gli scoperti fino a euro 1.500,00, un t.e.g.m. del 19,96% e per quelli superiori a tale importo, del 13,12%, percentuali che non sono superate dal predetto tasso di interesse debitore, come detto del 12,90%.
Alla luce di quanto fin qui complessivamente considerato, si deve Contr concludere che il credito vantato da e da quale suo successore, PT
pag. 11/21 risulti dimostrato e, di conseguenza, va accolto il primo motivo d'impugnazione.
4. Tanto determina l'assorbimento del secondo motivo d'appello, con il quale lamenta la mancata emissione dell'ordine di esibizione ai sensi PT dell'art. 210 c.p.c., con riferimento agli estratti periodici del conto corrente n.
7991/54.
Parimenti assorbito risulta il terzo motivo dell'impugnazione principale, con il quale lamenta che il Tribunale abbia ritenuto tardiva la PT produzione degli estratti conto e rigettato l'istanza di rimessione in termini per il loro deposito.
5. Passando all'unico motivo dell'appello incidentale, la lamenta di CP_1 essere stata ingiustamente condannata al pagamento della somma di euro
98.835,25. Assume che, secondo il Tribunale, «la in sede monitoria ha CP_2 prodotto il contratto di finanziamento la cui erogazione non è stat[a] oggetto di contestazione, ed ha indicato le rate insolute ed il credito residuo, mentre la sig.ra non avrebbe dato prova di aver adempiuto». Il giudice di prime CP_1 cure, invece, avrebbe dovuto ripartire «l'onere della prova» tenendo conto, «oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di Contr prova» e avrebbe dovuto considerare che e , «non hanno prodotto PT tutta la documentazione analitica […], in loro possesso, per permettere la verifica della correttezza degli importi richiesti». Sostiene a tal proposito che colui che agisce per la restituzione di somme «deve provare gli elementi costitutivi della domanda, quindi, non solo la consegna del denaro, ma anche il titolo da cui deriva l'obbligazione restitutoria». Inoltre, «[l]a validità di un contratto non può essere desunta dalla mera consegna di somme di denaro
[…] allorquando l'accipiens – pur non contestando la ricezione – non confermi altresì il titolo», come avvenuto nel caso in esame, avendo la negato «la CP_1 legittimità degli importi per come calcolati». Essa avrebbe infatti dedotto che pag. 12/21 Contr «non ha indicato e dimostrato la correttezza dei criteri utilizzati» e avrebbe applicato «illegittimamente la capitalizzazione di interessi che dovranno essere sottratti al saldo debitorio». Assume di aver altresì lamentato l'applicazione di
«interessi che superano il limite stabilito dalla legge» e sarebbero pertanto «da considerarsi nulli». Inoltre, sostiene di aver agito in qualità di consumatore, come sarebbe documentalmente dimostrato dal contratto, stipulato per un finanziamento non destinato all'attività svolta dalla stessa. A tal proposito evidenzia che, al fine della qualifica di consumatore, «l'elemento significativo non è il “non possesso”, da parte della “persona fisica” […], della qualifica di
“imprenditore commerciale”, bensì lo scopo (da intendersi, obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall'agente nel momento della conclusione del contratto». Ciò determinerebbe l'abusività, rilevabile d'ufficio, dell'art. 3 del contratto, che «non solo prevede interessi di mora da ritardo nel pagamento con tasso manifestamente eccessivo (3 punti percentuali pari al doppio del tasso applicato contrattualmente [del] 3,75% e, quindi, una penale pari al corrispettivo dell'intero contratto) ma anche la decadenza del consumatore dal beneficio del termine in mancanza di pagamento anche di una sola rata».
Pertanto, la ha chiesto «di accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto CP_1 dare avere tra le parti relativamente al finanziamento sulla base dell'intera documentazione e, se del caso di CTU contabile», non avendo «dato PT prova della debenza, della legittimità e della correttezza delle somme richieste».
Il motivo è infondato.
Va anzitutto disattesa la tesi della riguardo al principio di vicinanza CP_1 della prova.
A tal proposito va rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale principio «non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non pag. 13/21 offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativaprova»
(Cass. n. 12910 del 2022, in motivazione).
Nel caso in esame, non vi sono dubbi di sorta sulla distinzione tra i fatti costitutivi, che quindi devono essere provati dall'attore – ossia la stipulazione del contratto di mutuo con la dazione della somma – e quelli estintivi, tra cui la restituzione del capitale e il pagamento degli interessi entro le scadenze stabilite dal programma negoziale, impeditivi o modificativi, che devono essere allegati e dimostrati dal mutuatario.
Contr Va peraltro considerato che il credito azionato da (e oggi vantato da
, in qualità di successore a seguito di scissione) è stato dimostrato sin PT dalla fase monitoria del giudizio, avendo la ricorrente prodotto il contratto di Contr mutuo (doc. 2 fasc. monitorio) dal quale emerge, all'art. 1, che ha concesso all'impresa Ristorante I Sodi di Rossi RL «un finanziamento di euro
100.000,00», che questa «si obbliga a rimborsare in anni 5 mediante pagamento di n. 10 rate semestrali comprensive di capitali e di interessi alle scadenze del 30/6, 31/12 di ogni anno». Al medesimo articolo le parti hanno pattuito altresì che «l'ammortamento decorrerà a partire dal 01/07/2010, con scadenza della prima rata il 31/12/2010 immediatamente successivo», dando atto che è allegato «sotto la lettera “A”, un piano di ammortamento […] firmato dai comparenti stessi, nel quale sono evidenziate le quote capitale comprese nelle singole semestralità di ammortamento e da rimborsare gradualmente nel periodo di tempo convenuto. Dallo stesso piano di ammortamento risulta anche il capitale residuo che viene a determinarsi semestre per semestre a seguito di ammortamento». Le stesse parti hanno poi convenuto, all'art. 2, «di applicare alla presente operazione un tasso di interesse del 3,75% nominale pag. 14/21 annuo per la determinazione degli interessi», che «resterà invariato per tutta la durata del finanziamento». All'art. 3, infine, la ha rilasciato «ampia e CP_1 liberatoria quietanza» alla banca riguardo alla consegna della somma.
Il predetto piano di ammortamento è stato prodotto unitamente al contratto (sempre doc. 2 fasc. monitorio) e da esso emerge che le parti hanno effettivamente programmato il pagamento di n. 10 rate di importo ciascuna di euro 11.059,97, e per ogni rata è specificata la quota di rimborso del capitale e quella di pagamento degli interessi, come emerge dalla porzione di tale piano che di seguito si riproduce:
Contr Pertanto, già in sede monitoria aveva dimostrato il titolo in base al quale vantava il proprio credito, rammentandosi che, ai fini del rimborso della somma mutuata, «risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma» medesima (Cass. n. 21 del 2023, in motivazione).
La «documentazione analitica […], per permettere la verifica della correttezza degli importi richiesti», di cui la lamenta la mancata CP_1 produzione, è dunque presente in atti fin dall'origine ed è stata da essa completamente trascurata, mentre avrebbe potuto agevolmente farvi riferimento per eventualmente contrastare la correttezza di quanto dovuto, proponendo un calcolo alternativo o documentare potenziali pagamenti.
Le contestazioni della in tal senso vanno quindi respinte e anche CP_1 tale credito va ritenuto dimostrato.
pag. 15/21 Va poi disattesa la tesi secondo cui la avrebbe agito in qualità di CP_1 consumatore.
Tale circostanza è stata dedotta per la prima volta nel grado di appello e quindi tardivamente.
A ogni buon conto, la sussistenza di tale qualifica è smentita dal tenore letterale del contratto di mutuo, dal quale emerge chiaramente che il finanziamento è stato ottenuto per finalità imprenditoriali (doc. 2 fasc. monitorio). In tale documento è infatti indicato che la stipula è avvenuta tra Contr e «l'impresa RISTORANTE I SODI di SI RL iscritta al Registro delle imprese di FIRENZE in data 09/10/2009, numero di iscrizione/partita
IVA/codice fiscale » e che quest'ultima «ha chiesto alla un P.IVA_4 CP_2 finanziamento da destinare a ristrutturazione dei locali».
Ne consegue l'infondatezza della dedotta abusività delle clausole contrattuali in applicazione dell'invocata tutela consumeristica.
Solo per completezza va comunque escluso che la misura degli interessi di mora consista in una penale manifestamente eccessiva, come affermato dalla in tal senso dovendosi intendere l'asserzione relativa ad un «tasso CP_1 manifestamente eccessivo».
Tale tasso moratorio è del 6,75% (avendo le parti pattuito che fosse pari alla somma di quelli corrispettivi, del 3,75%, e ulteriori 3 punti percentuali) e quindi inferiore a quello medio rilevato dalla Banca d'Italia per analoghe operazioni, che è del 7,27%. Quest'ultimo va infatti calcolato considerando il tasso medio effettivo globale (t.e.g.m.) contenuto nel decreto del Ministero dell'economia del 2° trimestre 2010 – cui va fatto riferimento trattandosi di mutuo stipulato nel maggio di quell'anno – che, alla categoria “mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso”, riporta la misura del 5,17%, da incrementare del 2,1% – pari alla misura media della «maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardo» (art. 3, comma 4 del citato decreto) –
pag. 16/21 risultando così, come detto, un t.e.g.m. comprensivo degli interessi moratori del 7,27%.
In base a tali considerazioni va anche escluso che lo stesso tasso moratorio del 6,75% sia usurario. Esso è infatti inferiore al relativo tasso- soglia, che è pari al 10,905%, calcolato, quest'ultimo, incrementando il predetto t.e.g.m. moratorio del 7,27%, della metà, ossia di 3,635 punti percentuali, quale margine di tolleranza, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n 108 del 1996, nella versione applicabile fino al 12 luglio 2011.
Parimenti va esclusa l'usurarietà degli interessi corrispettivi in quanto il tasso annuo effettivo globale (t.a.e.g.) risultante dal contratto – cui va fatto riferimento non avendo la indicato una misura diversa – è pari al 3,88%, CP_1 quindi inferiore rispetto al tasso-soglia che è del 7,755%. Quest'ultimo va calcolato facendo riferimento, come detto, al decreto del Ministero dell'economia del 2° trimestre 2010 e alla categoria “mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso” – che indica il 5,17%, incrementandolo della metà, sempre quale margine di tolleranza previsto dal citato art. 2, comma 4, della legge n 108 del 1996, ossia 2,585 punti percentuali.
Va poi rilevata la legittimità della pattuizione della decadenza dal beneficio del termine per le rate non scadute, stabilita dall'art. 7 del contratto di mutuo in esame in caso di mancato «pagamento anche di una sola rata di rimborso», essendo sufficiente a tal proposito rammentare che, «come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la disposizione di carattere generale dell'art. 1186 cod. civ., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti (cfr. Cass. n. 9307 del 1994, ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 20042 del 2020)» (Cass. n.
2411 del 2022, in motivazione).
pag. 17/21 Parimenti va esclusa l'esistenza di anatocismo nel contratto in esame.
Rispetto a esso e al cosiddetto ammortamento alla francese, ossia a rate costanti (a tasso fisso), quale quello previsto nella specie – come emerge chiaramente dall'importo delle rate indicate nel piano di rimborso e dal citato art. 2 del contratto – la Corte di cassazione in sede nomofilattica ha chiarito che «[d]eve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura Generale, “l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile […] ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”. […] Non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti»
(Cass., sez. un., n. 15130 del 2024, in motivazione).
Nel caso in esame l'esistenza di tale “patologia” va esclusa in base al contenuto nel piano di ammortamento precedentemente riprodotto, che indica, quale valore sul quale per ogni periodo sono calcolati gli interessi, proprio il capitale residuo, circostanza che dimostra come essi non siano prodotti da altri interessi, né scaduti né a scadere.
pag. 18/21 Pertanto, l'unico motivo di gravame, pur articolato in plurimi profili di censura, è infondato.
6. Poiché «[l]'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello […] non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato» (Cass. n. 20868 del 2017, in massima), l'accoglimento dell'appello principale comporta che la venga condannata a pagare ad la somma di euro 141.455,90, CP_1 PT oltre interessi.
La misura e il computo degli interessi sulla somma di euro 98.835,25 – attinente al mutuo – sono quelli di cui alla sentenza di primo grado, in quanto la relativa statuizione non è stata oggetto d'impugnazione e su di essa è quindi sceso il giudicato. Invece, rispetto all'importo di euro 42.620,65, quale saldo debitore del conto corrente, vanno riconosciuti, dal 9 marzo 2017 (data di chiusura del conto, a cui si riferisce la richiesta monitoria) fino all'effettivo soddisfo, gli interessi in misura legale, dovendosi così interpretare la domanda contenuta nel ricorso per d.i., relativa agli «interessi maturati e maturandi come dovuti per legge», senza che tale quantificazione sia stata oggetto di opposizione.
7. Va quindi trattato il quarto motivo di gravame di , con il quale PT essa domanda, in conseguenza dell'accertamento del proprio credito, «la riforma della statuizione sulle spese con la conseguente condanna dell'appellata alla refusione integrale delle spese del doppio grado di giudizio, nonché alla condanna al pagamento per l'intero delle spese della fase monitoria».
Il motivo è assorbito, in quanto «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente pag. 19/21 l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale»
(Cass. n. 5890 del 2022, in motivazione, e Cass. n. 23877 del 2021, in motivazione).
Nel caso in esame risulta totalmente vittoriosa, in quanto è stata PT
Contr accertata la debenza dell'importo preteso da con ricorso monitorio, il cui credito è divenuto di titolarità di in virtù di scissione societaria. PT
Le spese di lite, seguendo la soccombenza, devono dunque essere poste in capo alla e si quantificano in dispositivo: quanto alla fase monitoria, CP_1 secondo l'ammontare liquidato dal d.i.; quanto al giudizio di opposizione e quello d'appello, secondo i parametri minimi – alla luce della ridotta difficoltà delle questioni trattate – riferiti allo scaglione nel quale è ricompresa la somma oggetto di contesa (euro 52.001,00 – euro 260.000,00), con esclusione della fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente svoltasi.
Contr Mentre le spese del procedimento monitorio vanno rifuse a quale ricorrente in detta sede, quelle relative al giudizio di opposizione in primo Contr grado, così come per l'appello, occasioni in cui è rimasta contumace, vanno riconosciute ad . PT
8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a CP_1 quello dovuto per l'appello incidentale.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_2
2. accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l'appello principale proposto da rappresentata da Parte_1 [...]
e rigetta quello incidentale proposto da Parte_2 CP_1
pag. 20/21 entrambi avverso la sentenza n. 3482 del 2022 del Tribunale di Firenze;
per l'effetto, in parziale riforma della stessa, ridetermina in euro
141.455,90 – oltre interessi, come in motivazione – la somma al cui pagamento viene condannata a beneficio di CP_1 [...]
come rappresentata;
Parte_1
3. condanna a rifondere a CP_1 Controparte_2 le spese di lite del procedimento monitorio, nell'ammontare di
[...] compensi ed esborsi liquidati nel d.i. opposto, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. condanna a rifondere ad CP_1 Parte_1
come rappresentata, le spese processuali relative al
[...] giudizio di opposizione di primo grado, pari a euro 7.052,00 per compensi, e quelle afferenti al grado di appello, pari a euro 4.997,00 per compensi ed euro 1.165,50 per esborsi;
ciò oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
5. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo CP_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio telematica della seconda sezione civile, in data 19 settembre 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
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