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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/04/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alex
Costanza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1855 R.G.A.C. dell'anno 2022
T R A
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in in via Parte_1
Francesco Petrarca, n. 86 rappresentato e difeso dall'Avv. Angela
Coviello, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Fiore, giusta procura in atti;
APPELLATO
Part
, nato a [...][...], CP_2 Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Aiello, giusta procura in atti;
APPELLATO E APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso sentenza n. 238/2022 emessa il 12 luglio
2022 dal Giudice di Pace di Caltanissetta;
opposizione a decreto ingiuntivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'ingiunzione e sul giudizio di primo grado.
Con ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto n.
238/2021 emesso dal Giudice di Pace di Caltanissetta, il in persona Parte_1
dell'amministratore, intimava a , proprietario Controparte_1
di un immobile sito nel detto Condominio, il pagamento della somma di euro 3.681,33 per oneri condominiali scaduti e impagati, oltre interessi legali, accessori e spese.
Avverso tale ingiunzione, proponeva Controparte_1
opposizione e rappresentava che il pagamento non era dovuto.
Sosteneva, infatti, che l'adempimento era già avvenuto in parte mediante cessione di credito a scopo solutorio pro soluto per l'importo di euro 3.044,88, stipulata in data 11 ottobre 2018 tra l'amministratore del ed il proprio padre Parte_1
, detentore dell'immobile per cui erano dovuti PE
gli oneri condominiali in questione.
Inoltre, l'opponente sosteneva che il credito fosse prescritto o, comunque, non dovuto, anche ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., in quanto trattavasi di credito molto risalente.
Preso atto delle difese svolte da il Controparte_1
chiedeva di autorizzare la chiamata in Parte_1
giudizio del terzo , soggetto stipulante la PE
cessione di credito a scopo solutorio invocata da parte opponente.
Nella prospettazione dell'opposto Condominio creditore, il cedente era tenuto a “manlevare” il PE
in caso di accoglimento dell'opposizione e riduzione Parte_1
dell'importo del decreto ingiuntivo, in quanto non era stato
2 possibile riscuotere il credito dal debitore ceduto, ossia dalla
“ Controparte_3
.
[...]
Autorizzata la chiamata in causa del terzo e integrato il contraddittorio, riteneva inammissibile e PE
infondata la pretesa nei propri confronti.
All'esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace di
Caltanissetta emetteva la sentenza n. 238/2022 del 12 luglio 2022, con la quale, in accoglimento dell'opposizione, dichiarava inammissibile la chiamata in causa del terzo , PE
revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava CP_1
al pagamento della minor somma di euro 635,42, oltre
[...]
interessi e compensava le spese di lite tra le parti.
Al riguardo, il giudice di prime cure argomentava che il cessionario non poteva dolersi della difficoltà di Parte_1
riscossione del credito, trattandosi di cessione a scopo solutorio con efficacia pro soluto e che tale difficoltà, comunque, non risultava provata in giudizio (cfr. pag. 4, 5 e 6 della sentenza di prime cure).
2. Il giudizio di appello.
Avverso detta sentenza del Giudice di Pace, il
[...]
proponeva appello esponendo Parte_1
preliminarmente che il giudicante non aveva statuito nulla circa la responsabilità di in relazione all'omessa Controparte_1
comunicazione del trasferimento dell'unità immobiliare sita nel
Condominio e riteneva applicabile l'art. 63 disp. att. c.c. che statuisce la solidarietà del precedente proprietario dell'immobile con il nuovo acquirente per gli oneri condominiali pregressi, per
3 il periodo di due anni (cfr. pag. 8 dell'atto di appello).
Inoltre, il Condominio rappresentava, quale fatto scoperto solo successivamente alla sentenza appellata, che non era stato possibile riscuotere le somme oggetto di cessione in virtù dell'inesistenza del credito stesso.
Nella prospettazione di parte appellante, infatti, la debenza non era riconosciuta effettivamente dal debitore ceduto, ossia dal commissario liquidatore della a Controparte_3
e comunque non era stato notificato
[...]
tempestivamente dal cedente ai sensi dell'art. 1264 c.c. (cfr. pag.
9 e 10 dell'atto di appello), il che aveva determinato l'inefficacia della cessione.
Pertanto, in riforma della sentenza di prime cure, il Parte_1
appellante chiedeva di rigettare la domanda di parte attrice, ossia l'opposizione a decreto ingiuntivo, e di statuire che _1
fosse tenuto a “manlevare” il per
[...] Parte_1
l'accoglimento dell'eccezione proposta da Controparte_1
ostativa alla condanna al pagamento del credito per gli oneri condominiali per l'intero importo di euro 3.681,33, oltre interessi e spese.
Si costituivano separatamente nel giudizio di appello CP_1
(originario opponente e proprietario dell'immobile) e
[...]
(cedente del credito e detentore PE
dell'immobile), rilevando entrambi l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza.
Peraltro, proponeva appello incidentale sul PE
capo inerente alle spese del giudizio di primo grado, non condividendo la statuizione di compensazione delle spese, alla
4 luce del tenore del merito della sentenza di prime cure.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 19/20 dicembre 2024, a seguito di scambio di note a trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti concludevano come da comparse conclusionali e repliche agli atti.
3. Sull'appello principale. L'obbligazione dedotta in giudizio.
La vicenda in questione trae origine dal fatto che il Parte_1
appellante vantava un credito per oneri condominiali nei confronti di proprietario dell'immobile a Controparte_1
partire dal 2020 (cfr. pag. 3 dell'atto di appello).
Per le annualità 2020 e precedenti è allegato che anche _1
fosse tenuto al pagamento, in qualità di precedente
[...]
proprietario e detentore dell'immobile (cfr. pag. 3 dell'atto di appello e cfr. pag. 6 della comparsa in appello di _1
), nonché in base al tenore letterale della stessa cessione
[...]
di credito dell'ottobre del 2018, nella quale, in premessa, si legge:
“… il Palazzo ER è creditore nei confronti del sig. Parte_1
della complessiva somma di euro 3.044,88 per quote PE
condominiali non pagate e/o pagati in parte dei locali posti … e occupati dallo stesso con regolare contratto di affitto con i proprietari sin dal
01.01.1997. “
Le parti di questo giudizio hanno sempre ritenuto pacifico che gli oneri condominiali fossero riferiti al medesimo immobile, ossia a quello detenuto da e di cui è divenuto PE
proprietario nel 2020, non essendo mai sorte Controparte_1
contestazioni al riguardo.
5 Al contempo, non appare chiaro dalle allegazioni delle parti se
[...]
fosse mai stato effettivamente proprietario PE
dell'immobile, dato che talvolta è citato come tale, mentre il più delle volte è considerato dalle parti come mero “detentore”.
In ogni caso, il debitore ingiunto, ossia ha Controparte_1
eccepito in primo grado l'avvenuto adempimento tramite la cessione del credito a scopo solutorio dell'11 ottobre 2018, stipulata da e dall'amministratore del PE
, per la somma di euro 3.044,88. Parte_1
Il fatto che si trattasse di una cessione pro soluto (non oggetto di specifico motivo di appello da parte del Parte_1
e pertanto ormai coperta dal giudicato) si evince dal tenore stesso della cessione, come già evidenziato dal giudice di prime cure
(cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), con la conseguenza che risulta applicabile la disciplina di cui all'art. 1266 c.c. e non quella di cui all'art. 1267 c.c.
Chiarito questo primo aspetto, trattandosi di una cessione pro soluto il cedente non è tenuto a garantire la buona riuscita della riscossione del credito (art. 1267 c.c.), ma solamente l'esistenza dello stesso (cfr. art. 1266 c.c.).
La difficoltà o l'impossibilità di riscuotere il credito ceduto gravano interamente in capo al nuovo creditore cessionario, ossia, nel caso di specie, in capo al Condominio cessionario e, pertanto, tutte le questioni relative alla riscossione del pagamento dalla
Controparte_3
(debitore ceduto) sono irrilevanti e non possono
[...]
trovare accoglimento.
Altresì, con riguardo alla nuova circostanza dedotta solamente in
6 sede di appello, relativa all'asserita inesistenza del credito ceduto ai sensi dell'art. 1266 c.c., si osserva che il mancato inserimento del credito tra i crediti oggetto del riparto di somme da parte del commissario liquidatore della Società “ ” non depone CP_3
nel senso dell'inesistenza dello stesso.
Infatti, il commissario liquidatore, nella pec del 13 gennaio 2020, affermava che non era possibile liquidare in quel momento il credito, essendo già stati liquidati altri crediti, ma non escludeva che ciò potesse avvenire in futuro. Pertanto, il commissario non contestava l'esistenza di detto credito, ma semplicemente rimandava la possibilità di un eventuale pagamento.
Inoltre, il mancato inserimento del credito nell'elenco di quelli da liquidare non è una circostanza di segno univoco per affermare l'inesistenza del detto credito.
Sotto tale profilo, peraltro, si evidenzia l'inammissibilità delle richieste istruttorie formulate in appello, in quanto irrilevanti ai fini del decidere.
In secondo luogo, la mancata notifica della cessione del credito non è motivo di invalidità della cessione stessa a discapito del dato letterale dell'art. 1264 c.c., a differenza di quanto sostenuto dall'appellante (ex plurimis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9195 del
30/08/1995 - Rv. 493818 – 01, ma anche Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 11436 del 30/04/2021 - Rv. 661194 – 01; ed anche Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 4713 del 19/02/2019 - Rv. 652988 - 01).
Peraltro, si evidenzia come la giurisprudenza ritenga implicitamente che sia onere del cessionario del credito notificare della cessione al debitore ceduto (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 20495 del 29/09/2020 - Rv. 659146 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza
7 n. 18016 del 09/07/2018 - Rv. 649587 - 03) e tale aspetto è confermato anche dallo stesso art. 1267, comma 2, c.c., il quale addirittura nella cessione pro solvendo richiede che sia il cessionario ad attivarsi prontamente per riscuotere il credito.
Pertanto, alla luce del fatto che il credito vantato dal Parte_1
nei confronti di è stato oggetto di parziale Controparte_1
adempimento in virtù dell'avvenuta cessione del credito a scopo solutorio con effetto pro soluto, stipulata da , la PE
sentenza di primo grado è corretta e va confermata nel merito.
Peraltro, anche la domanda relativa alla condanna alla “manleva” nei confronti di (cedente), deve essere PE
rigettata.
Infatti, , da un lato, non è tenuto a rispondere PE
in caso di mancato adempimento da parte del debitore ceduto (la
Società edilizia il , trattandosi di una cessione pro soluto. CP_3
Dall'altro lato, non può essere tenuto a PE
rispondere nel caso in cui un soggetto abbia efficacemente opposto l'avvenuta cessione, come nel caso di specie CP_1
[...]
3. Sull'appello incidentale. Le spese di lite del giudizio di primo grado.
Per quanto attiene alle spese del giudizio di primo grado,
[...]
ha proposto appello incidentale sul capo relativo. PE
Il motivo è fondato.
Infatti, seppur la pretesa del in primo grado è stata Parte_1
accolta per la minor somma di euro 635,42 (peraltro fortemente ridotta), è pur vero che parte appellante ha subito la soccombenza contro l'appellante incidentale.
8 Sulla scorta di ciò, il capo della sentenza di primo grado relativo alla compensazione fra tutte le spese del giudizio va riformato: di conseguenza il deve essere condannato Parte_1
alla rifusione delle spese di lite sostenute da PE
in primo grado, secondo i parametri del D.M. 55/2014, applicata una riduzione dei compensi in ragione della attività processuale in concreto svolta.
4. Sulle spese di lite in grado di appello.
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo, venendo poste in capo al appellante, in base ai Parte_1
parametri del D.M. 55/2014, tenendo conto dell'assenza della fase istruttoria.
Atteso il rigetto dell'impugnazione principale, si dispone, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo Parte_1
di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia in appello, in parziale riforma della sentenza n. 238/2022 emessa il
12 luglio 2022 dal Giudice di Pace di Caltanissetta, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dal
[...]
; Parte_1
2) accoglie l'appello incidentale proposto da _1
in relazione al capo relativo alle spese di lite del
[...]
giudizio di primo grado;
per l'effetto, in riforma della
9 sentenza appellata, condanna il Parte_1
al pagamento delle spese di lite sostenute nel giudizio di primo grado da , liquidate in € 624,50, PE
oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, come per legge;
3) condanna il al pagamento delle Parte_1
spese di lite del presente giudizio d'appello sostenute da e , liquidate in € Controparte_1 PE
1.276,00 ciascuno, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, come per legge;
4) dispone il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Caltanissetta, 19 aprile 2025
IL GIUDICE
Alex Costanza
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