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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/10/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ES - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1049 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DUCI CARMELO ANTONIO, come da procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
26/03/2025, , nata a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], premesso: CP_1
- che da una relazione di convivenza era nato il figlio nato a [...] il Persona_1
18/05/2014; - che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole alle seguenti condizioni:
“1) Il regime previsto sarà quello dell'affidamento condiviso, con collocazione presso la madre e pertanto presso l'abitazione inVia Giovanni di Giovanni - Santo Rione
Aldisio n.7 Messina. 2) il minore starà con il padre 3 (tre) giorni la settimana, preferibilmente, lunedì, mercoledì e venerdì, con i seguenti orari: 13,00 (uscita di scuola)- 20,30; a settimane alterne, quando è previsto il pernottamento, il minore starà con il padre 2(due) giorni a settimana, martedì e giovedì (sempre con i medesimi orari);
a settimane alterne, infatti, il piccolo pernotterà nella notte tra il sabato e la Per_1 domenica, presso l'abitazione del padre e, particolarmente, resterà con quest'ultimo dalle ore 13,00 del sabato fino alle ore 20,30 della domenica. 3)il minore trascorrerà con il padre: a) giorni 20 (venti) consecutivi o dilazionati (10+10) durante il periodo estivo;
b) giorni 5 (cinque) a Natale o a Capodanno ad anni alterni;
c) giorni 3 (tre) comprensivi della domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
d) il giorno del compleanno del genitore e il pranzo o la cena e, ad anni alterni, per il compleanno del minore;
e) tutte le altre festività verranno via via concordate;
4) La madre delega, per ogni necessità i propri genitori e, tal riguardo, verrà consentito ai nonni materni di condurre il minore presso le proprie abitazioni per ogni esigenza della madre;
il padre delega a propria volta i propri genitori per ogni necessità che dovesse insorgere in relazione alle giornate di permanenza del figlio presso di lui;
5) Si stabilisce che il padre verserà entro il 27 di ogni mese euro 150,00 (centocinquanta) mensili, da rivalutare secondo gli indici ISTAT, a decorrere da aprile 2025, per il mantenimento del figlio oltre al pagamento di tutte le spese straordinarie. 6) I genitori concordano sin d'ora di collaborare fattivamente nell'interesse del minore anche favorendo, nel reciproco rispetto, i rapporti con i parenti dell'altro genitore”. Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data
11/09/2025.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare.
Alla suddetta udienza dell'01/10/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e il figlio, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti
, nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...], con ricorso depositato in data 26/03/2025, trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 02/10/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ES - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1049 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DUCI CARMELO ANTONIO, come da procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
26/03/2025, , nata a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], premesso: CP_1
- che da una relazione di convivenza era nato il figlio nato a [...] il Persona_1
18/05/2014; - che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole alle seguenti condizioni:
“1) Il regime previsto sarà quello dell'affidamento condiviso, con collocazione presso la madre e pertanto presso l'abitazione inVia Giovanni di Giovanni - Santo Rione
Aldisio n.7 Messina. 2) il minore starà con il padre 3 (tre) giorni la settimana, preferibilmente, lunedì, mercoledì e venerdì, con i seguenti orari: 13,00 (uscita di scuola)- 20,30; a settimane alterne, quando è previsto il pernottamento, il minore starà con il padre 2(due) giorni a settimana, martedì e giovedì (sempre con i medesimi orari);
a settimane alterne, infatti, il piccolo pernotterà nella notte tra il sabato e la Per_1 domenica, presso l'abitazione del padre e, particolarmente, resterà con quest'ultimo dalle ore 13,00 del sabato fino alle ore 20,30 della domenica. 3)il minore trascorrerà con il padre: a) giorni 20 (venti) consecutivi o dilazionati (10+10) durante il periodo estivo;
b) giorni 5 (cinque) a Natale o a Capodanno ad anni alterni;
c) giorni 3 (tre) comprensivi della domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
d) il giorno del compleanno del genitore e il pranzo o la cena e, ad anni alterni, per il compleanno del minore;
e) tutte le altre festività verranno via via concordate;
4) La madre delega, per ogni necessità i propri genitori e, tal riguardo, verrà consentito ai nonni materni di condurre il minore presso le proprie abitazioni per ogni esigenza della madre;
il padre delega a propria volta i propri genitori per ogni necessità che dovesse insorgere in relazione alle giornate di permanenza del figlio presso di lui;
5) Si stabilisce che il padre verserà entro il 27 di ogni mese euro 150,00 (centocinquanta) mensili, da rivalutare secondo gli indici ISTAT, a decorrere da aprile 2025, per il mantenimento del figlio oltre al pagamento di tutte le spese straordinarie. 6) I genitori concordano sin d'ora di collaborare fattivamente nell'interesse del minore anche favorendo, nel reciproco rispetto, i rapporti con i parenti dell'altro genitore”. Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data
11/09/2025.
Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare.
Alla suddetta udienza dell'01/10/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e il figlio, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti
, nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...], con ricorso depositato in data 26/03/2025, trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 02/10/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.