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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/03/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A nella causa civile iscritta al n. 457 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: C ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Angelo De Pascali, come da mandato in atti;
E
(c.f.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Alessandra De Carlo, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento matrimonio).
Per l'udienza del 22 gennaio 2025 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 13.6.2024, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 19.1.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio il 21.4.2012 in Vernole (LE), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione era nato il figlio il 13.6.2008; che Per_1 avevano stabilito la residenza coniugale in Vernole;
che la situazione economico-patrimoniale delle parti era quella indicata in atti;
che, a causa di progressive incomprensioni ed incompatibilità caratteriali, era venuta meno l'affectio coniugalis, con evidente pregiudizio anche per il figlio , e, pertanto, era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza. Per_1
Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni, specificate in ricorso:
1 “- affidare il minore alla madre, sig.ra ; Persona_2 Parte_1
- fissare la residenza abituale del figlio , presso la casa coniugale sita in Vernole Persona_2 alla Via Lecce, n° 93 ;
- assegnare la casa coniugale sita in Vernole alla Via Lecce n° 93 alla madre, sig.ra Parte_1
;
[...]
- regolamentare il diritto del padre sig. a vedere e frequentare il figlio come da Controparte_1
Piano Genitoriale sottoscritto da entrambi i coniugi;
- disporre a carico del padre, sig. , l'obbligo del versamento mensile della somma Controparte_1 pari ad € 300,00 in favore del figlio minore quale contributo al mantenimento ordinario, con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, da corrispondere entro 15 di ogni mese;
prevedere l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura percentuale pari al 50% ;
- disporre in favore della madre un assegno di mantenimento di € 100,00 con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT, da corrispondersi il giorno 15 di ogni mese.”.
Hanno chiesto, inoltre, che, nel rispetto dei termini di legge, fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza dell'11.3.2024 le parti hanno concordemente dichiarato di voler integrare le condizioni della separazione come da separato atto allegato al verbale di udienza e, quindi, nei seguenti termini:
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status depositata il 14.5.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con
2 contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti alla relatrice per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Per l'udienza 22.1.2025, infine, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, i difensori delle parti hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio alle stesse condizioni della separazione, e la causa è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso, con le modifiche concordate all'udienza di comparizione l'11.3.2024, sopra riportate, non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate all'interesse della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Controparte_1 provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Vernole (LE) il 21.4.2012 tra e trascritto nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civile di quel Comune al n. 1 parte I anno 2012, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) nulla per le spese;
3 c) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28.2.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
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