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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 11/06/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sez. civile
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2442/23 del Ruolo Generale dell'anno 2023, posta in deliberazione all'udienza del 28.5.2025 e vertente tra
, in atti gen.to, res.te in Golfo Aranci, el.te dom.to presso lo studio dell'Avvocato Parte_1
Nicola Di Benedetto del foro di Tempio Pausania con studio in Olbia (OT), che lo rappresenta e difende per mandato su foglio allegato telematicamente all'atto di citazione
Attore
contro
in atti gen.to, res.te in Cassine (AL), el.te dom.to presso lo studio TE
dell'Avvocato Alice Marlat del foro di Parma, con studio in Parma, che lo rappresenta e difende per mandato su foglio allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto
OGGETTO: azione di annullamento di testamento per dolo/captazione
CONCLUSIONI per entrambe le parti : come da atti introduttivi.
1 Motivi della decisione
Nel presente giudizio parte attrice ha proposto una domanda ex art. 624 c.c. di annullamento per dolo/captazione del testamento pubblico datato 31.3.2021 redatto dal Notaio di Persona_1
Acqui Terme al n. 310 di Repertorio, contenente le ultime volontà di , nata a Persona_2
EL MI (AL) il 19 gennaio 1931, residente in vita ivi. Ha esposto l'attore di essere cugino ed unico erede legittimo di la quale tuttavia aveva testato a favore di Persona_2
estraneo, tale di Cassine. L' - unitamente alla moglie - TE CP_1 Persona_3
nell'anno 2020 aveva avvicinato la de cuius e poi, nel giro di pochi mesi, nella primavera 2021, aveva indotto la stessa a porre in essere alcuni atti di disposizione del suo patrimonio con la quale l'aveva impoverita di buona parte di esso, da ultimo, con l'atto impugnato, facendosi anche nominare unico erede. Era evidente che i due coniugi avevano approfittato dello stato di vulnerabilità e minorata difesa di , la quale, all'epoca di anni 93 ad affetta da Persona_2
plurime patologie coinvolgenti anche la sfera mentale, era da alcuni anni, dopo la morte dei fratelli, rimasta completamente sola. Sempre nel 2021 c'era stato un episodio allarmante che aveva visto l'anziana lasciare una pentola sul fuoco con perdita di gas e pericolo di incendio;
era seguita segnalazione ai servizi sociali che avevano preso in carico la SI.ra , la quale Per_2
tuttavia come detto già dall'autunno 2020 era stata avvicinata dalla coppia , Persona_4
che aveva iniziato a farle dei piaceri, nella sostanza l'aiutavano nelle incombenze quotidiane essendo la stessa ormai divenuta non autosufficiente. Il tutto però a caro prezzo in quanto nel corso del 2021 l' era stata privata di 262.139 €uro di cui 250.950 erano transitati nelle Per_2
tasche di . In particolare questi era riuscito a indurre la de cuius a rilasciargli una TE
procura generale, ad accendere un nuovo conto corrente cointestato alla stessa e a sé, sul quale aveva fatto accreditare tutte le sostanze della stessa, ammontanti a quasi 500.000 Euro ( la donna aveva negli anni precedenti ereditato anche le sostanze dei fratelli premorti, anch'essi privi di discendenti diretti e coniuge) e poi si era impadronito di oltre 260.000 Euro accreditandoli su conti correnti di sua esclusiva spettanza. Altri importi erano stati utilizzati da per acquistare CP_1
un'auto, per beneficiare il figlio e infine la moglie. Infine a marzo 2021 avevano accompagnato la donna da notaio di Acqui Terme e si era fatto nominare erede. Chiedeva Per_1 CP_1
pertanto l'attore che il testamento pubblico in oggetto fosse dichiarato nullo ai sensi dell'art. 624
c.c. essendo evidentemente frutto di captazione posta in essere da al solo fine di CP_1
appropriarsi di tutte le sostanze della de cuius.
2 Si costituiva in giudizio il convenuto, affermando che la era una persona del tutto sola ed Per_2
abbandonata dai parenti;
che solo lui e sua moglie si erano preoccupati per lei;
che tra essi e la SI.ra era nato un rapporto di sincero affetto reciproco;
che la stessa fosse in parte non Per_2
autosufficiente ma perfettamente in grado di autodeterminarsi e di esprimere le sue volontà; che tutti gli atti di gestione del suo patrimonio erano stati fatti dalla de cuius in modo lucido e consapevole;
che la stessa, proprio con l'indicazione in come suo erede universale aveva CP_1
voluto compensarlo per averla assistita durante i suoi ultimi anni di vita. Allegava inoltre il convenuto una relazione medica da cui risultava la perfetta sanità mentale delle de cuius, e chiedeva il rigetto della domanda attorea.
La causa, dopo numerosi rinvii per trattative a seguito delle quali le parti sembra abbiano trovato un accordo avente ad oggetto la restituzione di (parte) dei beni ereditari – restituzione non oggetto di causa poiché non è stata proposta petitio ereditatis – è stata avviata alla fase decisionale senza svolgimento di istruttoria. Infatti parte attrice non ha insistito nelle proprie istanze istruttorie, affidando la prova dei fatti posti a fondamento della sua domanda (di annullamento del testamento), alla sentenza penale di condanna del convenuto per il reato di cui all'art. 643 c.p., circonvenzione di incapace, avente ad oggetto anche il testamento de quo. Si tratta della sentenza – prodotta da parte attrice all'udienza del 5 febbraio 2025 - pronunciata da questo Tribunale in data 7 giugno 4/settembre 2024, la n. 390/24, con cui e CP_1 Per_3
sono stati riconosciuti colpevole del reato di circonvenzione di incapace a danno di Per_2
, commesso tra marzo e settembre 2021, e condannati alla pena (sospesa) di mesi otto di
[...]
reclusione e € 280,00 di multa ciascuno.
All'esito il Tribunale decide come segue.
Preliminarmente si ricorda che per aversi dolo ai sensi dell'art. 624 c.c. deve essere provato che il de cuius si trovava in stato di minorata capacità psichica con compromissione del potere di critica e indebolimento della sfera volitiva, situazione questa nella quale ben può affermarsi la circonvenibilità di un soggetto anche in relazione alla volontà testamentaria. In altre parole va dimostrato che il de cuius era malato e in stato di minorata difesa e per questo suggestionabile e influenzabile.
Per quanto riguarda la giurisprudenza si registra nelle pronunce degli ultimi anni una notevole attenuazione dell'onere probatorio gravante su chi propone la domanda: mentre infatti fino al
3 primo decennio del nuovo millennio si insisteva sulla necessità di prova di mezzi aventi gli estremi della frode e dell'inganno i quali – avuto riguardo all'età, alle condizioni di salute e di spirito del de cuius - costituissero veri e propri raggiri o artifici posti in essere allo scopo di sviare la volontà del testatore in un senso verso il quale altrimenti non si sarebbe indirizzata, con evidente nesso di causa fra tali condotte e la disposizione patrimoniale (in questi termini vedi Cass. 28 maggio 2008
n. 14011; insiste in particolare sul nesso di causa fra attività del captatore e volontà espressa dal de cuius Cass. 16 gennaio 2014 n. 824; numerosi i precedenti fra cui Cass. 24 aprile 2003 n. 6396;
Cass. 19 luglio 1999 n. 7689) – negli ultimi anni la giurisprudenza della Suprema Corte richiede di meno. Si veda ad es. Cass. 30424/22 a mente della quale : La disposizione testamentaria può dirsi effetto di dolo, ai sensi dell'art. 624, comma 1, c.c., allorché vi sia prova dell'uso di mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale essa non si sarebbe spontaneamente indirizzata;
idoneità da valutarsi con criteri di larghezza nei casi in cui il testatore, affetto da malattie senili che causano debolezze decisionali ed affievolimenti della 'consapevolezza affettiva', sia più facilmente predisposto a subire l'influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorre la maggior parte delle sue giornate, costituendo tali valutazioni apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. .
Il caso che ci occupa rientra proprio fra quelli presi in considerazione da tale ultima pronuncia: la circonvenuta era una donna davvero anziana ( ben 93 anni), molto sola (nessun parente a meno di centinaia di chilometri, inoltre i fatti oggetto di causa sono avvenuti fra il 2020 e il 2021, quando tutti dovevano rimanere ancora più isolati a causa della pandemia da Covid 19) ed anche molto malata ( involuzione senile su base aterosclerotica di grado severo, associata a disturbi comportamentali, ed altro, come accertato da certificato di invalidità INPS 27.11.21 doc. 3 fascicolo attore, vedi anche certificazione 4.6.21 dott.ssa doc. 8) e quindi senza alcun Per_5
dubbio predisposta a subire l'influenza di soggetti che l'accudivano e con cui da ultimo trascorreva la maggior parte del suo tempo. Tali soggetti erano proprio e sua moglie TE
, i quali non si sono fatti tanti scrupoli e pochissimo tempo dopo aver avvicinato Persona_3
la , hanno subito cominciato a proporle e fare effettuare alcuni atti di disposizione Per_2
patrimoniale, tutti risoltisi a loro favore e a danno della stessa.
4 Per quanto concerne la prova di quanto accaduto va precisato che, non constando che la sentenza penale prodotta da parte attrice sia passata in giudicato (ed inoltre essendo la stessa stata pronunciata senza che l'attore si sia costituito parte civile nel processo penale), non Parte_1
appare applicabile l'art. 654 c.p.p. sull'efficacia di giudicato della stessa. Tuttavia va osservato come la sentenza penale sia in ogni caso una valida fonte di prova, le cui risultanze ben possono concorrere, anche laddove si neghi l'efficacia di giudicato, alla formazione del convincimento del giudice civile.
Si veda ad es. Cass. civile n. 3523/23 , in materia appunto di circonvenzione di incapace e disposizione testamentaria secondo cui “ I giudici di appello sono pervenuti, a parziale modificazione del contenuto della sentenza di primo grado, a dichiarare la nullità delle schede testamentarie poste in essere dal de cuius, ritenendo che, come peraltro accertato in maniera irrevocabile in sede penale, le stesse fossero frutto della circonvenzione di incapace compiuta dal
in danno del testatore. La sanzione della nullità risulta quindi tratta dall'applicazione dei Parte_2
principi costantemente seguiti da questa Corte secondo cui il contratto stipulato per effetto diretto del reato di circonvenzione d'incapace è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle eSIenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti (Cass.
n. 10609 del 28/04/2017; Cass. n. 17568/2022, con generico riferimento all'ipotesi di contratto concluso in violazione di una norma penale, ove il bene giuridico protetto dalla norma violata abbia una connotazione pubblicistica, con riferimento al reato di estorsione;
Cass. n. 2860/2008; Cass. n.
1427/2004). Ne consegue che correttamente, in applicazione della suddetta regola, è stata tratta la conclusione della nullità delle schede testamentarie stante l'avvenuto accertamento della commissione del reato di circonvenzione di incapace posto in essere dal ricorrente in danno del Per_
proprio in occasione della redazione di tali atti” (omissis) … “Infine, non può trascurarsi
l'ulteriore rilievo che il giudice di appello, senza arrestarsi al solo richiamo all'efficacia del giudicato penale, alle pagg. 18 e ss., ha ricordato come la sentenza penale sia in ogni caso una valida fonte di prova, le cui risultanze ben possono concorrere, anche laddove si neghi l'efficacia di giudicato, alla formazione del convincimento del giudice. Ha quindi richiamato gli esiti delle prove raccolte in sede penale, riportando in maniera integrale il testo delle dichiarazioni rese dal Per_ in sede di incidente probatorio, dalle quali inferire con rassicurante certezza l'effettiva idoneità della condotta del ricorrente a coartare e menomare la libera espressione della volontà
5 del de cuius, proprio in occasione della redazione delle schede oggetto di causa. Ha, infine, Per_ evidenziato come anche la documentazione sanitaria relativa alla persona del deponesse per la sua fragilità piscologica, sottolineando che non potessero deporre in senso contrario i documenti invece richiamati dall'appellante, palesandosi prive di rilevanza le modeste contraddizioni rimarcate dalla difesa del . Parte_2
Ciò premesso occorre rilevare che dagli accertamenti svolti in sede penale - peraltro corroborati da tutte la copiosa documentazione prodotta da parte attrice in questo processo, tra cui si annoverano in particolare, a) le già citate certificazioni mediche attestanti le precarie condizioni di salute fisica e mentale della de cuius, b) gli atti (apertura conto corrente cointestato, rilascio di procura generale, contabili di trasferimento ad di circa la metà dei depositi) di disposizione CP_1
delle sue sostanze, che non avrebbero avuto alcun senso se non nell'ottica di arricchire smodatamente gli imputati c) gli atti del Giudice Tutelare di nomina di amministratore di sostegno,
d) la relazione dell'amministratore di sostegno Avv.to Balestrino che riporta anche l'intervista alla SI.ra la quale si dimostrò del tutto ignara degli spostamenti patrimoniali avvenuti a Per_2
favore dei coniugi dopo che ella aveva acconsentito alla cointestazione a del conto CP_1 CP_1
corrente su cui erano state accreditate tutte le sue sostanze mobili e) gli atti relativi al procedimento cautelare per sequestro conservativo e giudiziario che hanno proceduto questo giudizio, e f) non da ultimo le ricevute di acquisto di lingotti d'oro, chiaramente effettuati con il denaro sottratto alla de cuius, con il che i due imputati hanno portato a compimento il loro disegno criminoso sottraendo anche al sequestro conservativo/giudiziario i proventi del loro illecito – emerge incontestabilmente la commissione del reato di circonvenzione di incapace e il conseguente illecito civile previsto dall'art. 624 c.c.
Infatti in base al materiale probatorio di cui sopra, ivi comprese le deposizioni testimoniali raccolte il sede penale, è possibile ricostruire un quadro che vede la malcapitata SI.ra , come Per_2
detto malata, molto anziana e molto sola anche a causa della pandemia che non le permetteva di vedere l'unico cugino rimastole il SI. , divenire oggetto di attenzioni da parte di una coppia di Pt_1
coniugi che magari inizialmente non avevano cattive intenzioni ma – in ogni caso – una volta venuti a sapere che l'anziana donna aveva delle sostanze si sono poi via via ingolositi e hanno chiaramente architettato un piano per impadronirsene. La sottrazione del denaro è avvenuta già tramite cointestazione con di un conto corrente ( vedi capo di imputazione) alimentato CP_1
solo con proventi della de cuius (vedi sentenza penale) e il successivo trasferimento di tali beni, ad
6 opera dell' , mediante gli atti negoziali elencati a pag. 5 della sentenza penale. Da tale CP_1
piano non era escluso anche il rilascio di una procura generale e, in ultimo, la redazione di un testamento pubblico in cui la de cuius nominava suo unico erede sempre l'Olivero.
Quanto all'approfittamento esso è insito da un lato nella situazione di minorata (se non inesistente) capacità della de cuius a tutelare i propri interessi a causa delle gravi patologie, anche mentali, di cui soffriva e dalla sua situazione di vulnerabilità, dall'altro nella quantità e qualità di negozi giuridici posti in essere da per portare a termine il piano di progressivo spoglio CP_1
della de cuius e contemporaneo suo arricchimento: oltre agli atti sopra elencati, di cui alcuni posti in essere con l'apparente contributo della SI.ra , stupisce il numero e anche la Per_2
consistenza di appropriazioni operate da e da che, in tutto hanno sottratto oltre CP_1 Per_3
260.000 Euro, ben 202.000 in una volta sola, trasferendo tali denari dal conto corrente della de cuius al proprio. A tal proposito non risulta che gli imputati, né in questa sede nè nel processo penale, abbiano neppure mai tentato di giustificare in qualche modo tali trasferimenti con eSIenze dell'anziana SInora, limitandosi a sostenere che la stessa fosse perfettamente in grado di intendere e di volere e che tale fosse la sua volontà
Tali difese sono evidentemente infondate: come detto la compromessa situazione mentale e psicologica della de cuius risulta provata dai certificati medici in atti;
inoltre alcuni testi in sede penale hanno riferito di comportamenti assurdi tenuti dall' , ad esempio che conservava Per_2
in casa i pannoloni usati;
in tale situazione è evidente che la de cuius mai avrebbe potuto non solo disporre ma neppure ideare di disporre delle sue sostanze così come è avvenuto. Né parte convenuta può in qualche modo sostenere che la SI.ra volesse semplicemente Per_2
ricompensare i coniugi dell'assistenza ricevuta: i trasferimenti a favore della coppia sono CP_1
tanti e di tale consistenza che vanno ben oltre qualsiasi eventuale intenzione di ricompensarli, basti pensare che, come già accennato, hanno privato la de cuius di oltre la metà delle sue sostanze e che, se non fosse stata nominata – dietro segnalazione dell'amministratore condominiale a poi dei Servizi sociali – un amministratrice di sostegno che ha finalmente sottratto i beni dalla disponibilità dell'amministrata e dei suoi “ assistenti”, probabilmente gli atti di spoliazione sarebbero continuati. In tale situazione è chiaro che anche la redazione del testamento si inserisce in un ben preciso piano che vede la devoluzione all' anche dei (probabilmente CP_1
pochi) beni che sarebbero rimasti alla de cuius al momento del decesso.
7 In conclusione appare sufficientemente chiaro che e la moglie, approfittando della CP_1
situazione di bisogno assoluto di compagnia e di assistenza di un'anziana SInora sola e malata, probabilmente prospettandole in cambio un aiuto di cui la SI.ra non poteva e non voleva Per_2
in alcun modo fare a meno, l'hanno indotta a disporre dei suoi averi in modo sconsiderato, così impoverendola ed arricchendosi a sue spese, e, da ultimo, inducendola a testare a favore di
. TE
Non resta quindi che, in applicazione dell'art. 624 c.c. annullare il testamento pubblico 31.3.2021 redatto dal Notaio di Acqui Terme al n. 310 di Repertorio, contenente le ultime Persona_1
volontà di , nata a [...] il [...], e Persona_2
conseguentemente dichiarare che erede della stessa è l'attore e cugino , nato a Parte_1
Genova il 31 maggio 1955.
Non è possibile statuire che il è l'unico erede, non essendovi prove certe in tal senso. Pt_1
Le spese, seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, tabella 2, causa di valore fino a € 520.000, valori medi.
Non si liquidano le spese del sequestro giudiziario disposto nell'ambito del procedimento n.
1324/23 ( vedi doc. 42) in quanto tale sequestro appare divenuto inefficace non avendo il SI.
avanzato nei confronti di alcuna domanda di merito di petizione dell'eredità (e cioè Pt_1 CP_1
di condanna di alla restituzione dei beni ereditari in suo possesso). CP_1
p.q.m.
Il Tribunale, definitamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni altra istanza disattesa:
1) Visto l'art. 624 c.c. annulla il testamento pubblico datato 31.3.2021 redatto dal Notaio di Acqui Terme al n. 310 di Repertorio, contenente le ultime volontà di Persona_1
, nata a [...] il [...], e Persona_2
conseguentemente dichiara che erede della stessa è l'attore e cugino , nato a Parte_1
Genova il 31 maggio 1955.
2) Ordina ad Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Alessandria – Ufficio del
Territorio, la cancellazione della trascrizione dell'atto di registrazione del testamento sopra indicato - nota n. 2456 Reg Gen., n. 1816 Reg. Part., presentazione del 30 marzo 2023; e la cancellazione della trascrizione dell'atto di accettazione dell'eredità rogato in data 24 marzo 2023 dal notaio di Acqui Terme, Rep. 17473, Racc. 11898, con esenzione Per_1
8 da ogni responsabilità in capo al Conservatore;
3) Pone le spese per le cancellazioni di cui al punto 2) a carico di;
TE
4) Condanna a rifondere a le spese del procedimento che TE Parte_1
liquida in € 545 per esborsi ed € 22.457 per compensi, oltre Iva e Cassa Previdenza Avvocati nelle percentuali di legge.
Così deciso in Alessandria, il 10 giugno 2025.
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
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