Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 00767/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01454/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la PU
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1454 del 2024, proposto da
RT VI, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabino Carpagnano e Alessia De Finis, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, Ufficio Scolastico Regionale PU -Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di AR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AR, domiciliataria ex lege in AR, via Melo, n. 97;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 1529 del 12 aprile 2024, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di AR, notificata, in copia conforme ai fini dell’esecuzione forzata, al Ministero dell’Istruzione e del Merito ed all’Ufficio Scolastico Regionale per la PU il 17 aprile 2024, a mezzo p.e.c.;
- per l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta ;
- e per la fissazione della c.d. penalità di mora, ex art. 114, 4° comma, lett. e) del D. Lgs. n.104/2010, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura che l’On. T.A.R. PU - Sede di AR riterrà più opportuna.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale PU -Ufficio III - Ambito Territoriale per la Provincia di AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 27 novembre 2024 e depositato il 28 novembre 2024, la signora RT VI chiede l’esecuzione della sentenza del Tribunale di AR - Sezione Lavoro n. 1529/2024 del 12 aprile 2024, notificata all’Amministrazione in data 17 aprile 2024 e passata in giudicato, che ha accolto il ricorso promosso dall’interessata, così disponendo:
- dichiara il diritto della docente ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di euro 500,00 per ciascuno dei seguenti anni scolastici di servizio: a.s. 2018/2019, a.s. 2021/2022, a.s. 2022/2023;
- condanna, per l’effetto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, all’attribuzione in favore della ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (3 annualità pari ad euro 1.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione .
1.1 - In data 13 maggio 2025, l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di stile.
1.2 - All’udienza in camera di consiglio del 14 maggio 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Sul presupposto del lamentato persistente inadempimento dell’Amministrazione, il ricorso di ottemperanza è fondato, nei sensi di seguito indicati.
3. - In via del tutto preliminare, osserva il Collegio che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma lettera c), Cod. proc. amm., secondo cui il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario; con la precisazione che il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque, correlata al giudicato stesso.
4. - Orbene, la succitata sentenza n. 1529/2024 del Tribunale di AR - Sezione Lavoro, come detto:
- è stata trasmessa all’Amministrazione in copia attestata conforme al corrispondente atto informatico in data 17 aprile 2024; sicchè sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo;
- ha comprovata valenza di cosa giudicata, ex art. 114, comma 2 Cod. proc. amm., come da certificazione del Tribunale di AR - Sezione Lavoro del 4 novembre 2024.
5. - A fronte del giudicato promanante dalla sentenza del Giudice del lavoro di cui si chiede esecuzione, l’Amministrazione non ha eccepito in giudizio l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale né ha fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata.
Sul presupposto della dedotta persistente omessa esecuzione dell’Amministrazione deve, pertanto, essere ordinato all’Amministrazione intimata di dare integrale esecuzione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, alla sentenza del Giudice del lavoro per cui si agisce, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore di parte ricorrente.
6. - La richiesta nomina del Commissario ad acta viene riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento: tanto in considerazione del comportamento esecutivo rilevato, dopo l’adozione della sentenza di ottemperanza, in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’Amministrazione.
7. - La richiesta condanna alle astreintes non può trovare accoglimento, in ossequio alla giurisprudenza della Sezione.
8. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore dei difensori costituiti, in solido, per loro dichiarazione antistatari.
9. - Da ultimo, si dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la PU, Sede di AR (sezione prima) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge, in favore di parte ricorrente e, per essa, dei difensori costituiti, in solido, per loro dichiarazione antistatari.
Dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AR nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO