Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/05/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 16/05/2025 ore 9,00 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 589 2024 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. MAZZAGLIA GIUSEPPE che discute la causa riportandosi alle difese di cui al ricorso introduttivo e successivi atti e verbali di causa e chiede la decisione della causa.
Per l' è presente l'Avv. Elena Amato in sostituzione dell'Avv. Caliò che discute la causa CP_1
a riportandosi alle difese di cui alla memoria di costituzione e successive difese.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio alle ore 12,15
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 16/05/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 589/2024 R.G. promossa da rappresentata e difesa dall'Avv. Mangiafico Concetta giusta procura in atti;
Parte_1
- ricorrente contro
–in persona del legale rappresentante p. tempore Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Caliò Marincola Sculco giusta procura in atti.
- resistente
CP_ Tribunale, l' al fine di sentire accertato il suo diritto alla percezione dell'assegno sociale ex L. 335/95; allegava, infatti, di possedere le condizioni per usufruire della prestazione, di essere separata, di percepire assegno di mantenimento pari all'importo di €. 100,00; deduceva
CP_ che l' aveva rigettato la domanda con la motivazione “Non si ritiene sussistere lo stato di bisogno economico richiesto quale requisito per la concessione della prestazione inteso come involontaria mancanza di concrete e possibili fonti di reddito. D alla documentazione prodotta si evince la ponderata valutazione di autosufficienza economica, avendo accettato un assegno di mantenimento esiguo”. Pertanto, insisteva per l'accoglimento del ricorso. CP_ Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che, nel contestare le difese avversarie, assumeva la legittimità dell'operato dell'istituto, assumeva che “Il 22.02.2023 , in prossimità del compimento dell'età pensionabile richiesta per usufruire dell'assegno, la ricorrente si separava con accordo consensuale dal marito, sig. che Persona_1 godeva di pensione, da considerarsi ai fini dell'assegno sociale e che avrebbe impedito il conseguimento della predetta prestazione per superamento del limite reddituale previsto;
- in data 22.02.2023 la ricorrente accettava un assegno di mantenimento di euro 100, nonostante il marito percepisse una pensione di euro 1.201,47 al mese e detenesse la casa di abitazione, mentre lei risultava totalmente priva di reddito, in sede di separazione;
- Il cambio di residenza non avveniva in occasione dell'accordo di separazione (22.02.2023) - ma il
20.07.2023, ovvero 7 giorni prima della presentazione della domanda di assegno sociale (
27.07.2023) ; - La comunicazione del rigetto del ricorso amministrativo all'indirizzo indicato dalla ricorrente – ovvero quello a cui si sarebbe dovuta trasferire a seguito della separazione
– non è andata a buon fine”. Pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante produzione documentale, all'udienza odierna la causa viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di diritto il decidente osserva:
A norma dell'art. 3 comma 6 L. 335/1995, "Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare.
I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
In tema di assegno sociale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, l'onere della prova va attribuito, secondo gli ordinari criteri, all'interessato che ne abbia fatto richiesta a cui spetta dimostrare lo stato di bisogno nonché il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge”(cfr. in tal senso Cass. civ. 19/11/2010 n. 23477 ; Trib. di
Bergamo sez. Lav. n. 101/19 e Trib. di Rieti n. 213/18 ).
La ricorrente in data 27.7.2023 ha inoltrato all' domanda di assegno sociale, l' CP_1 CP_2
convenuto ha respinto la domanda poiché “Non si ritiene sussistere lo stato di bisogno economico richiesto quale requisito per la concessione della prestazione inteso come involontaria mancanza di concrete e possibili fonti di reddito. Dalla documentazione prodotta si evince la ponderata valutazione di autosufficienza economica, avendo accettato un assegno di mantenimento esiguo”.
Giova osservare che la S.C. con la sentenza n. 6570/2010, ha stabilito il seguente principio di diritto, chiarendo l'interpretazione da attribuire all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge
335/1995: "E' lo stesso legislatore, quindi, che collegando il conguaglio ai redditi effettivamente percepiti attesta che, agli effetti di cui trattasi, non è irrilevante la concreta
"percezione" del reddito"… "l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti".
"Conseguentemente essendo il conguaglio strettamente connesso, non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva "percezione", è da ritenere che il reddito incompatibile intanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito".
"Tanto è, del resto, conforme ad una lettura costituzionalmente orientata della norma non potendo l'assegno in esame essere negato a quei soggetti che, pur essendo titolari di un reddito incompatibile con l'assegno sociale, si vengono a trovare, per non percepire di fatto tale reddito incompatibile, nella stessa situazione reddituale di coloro che hanno diritto all'assegno sociale".
Ancora, con recente pronuncia la S.C. ha osservato che “…in carenza di qualsiasi previsione di legge (…)la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno (“ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 3 comma 6 legge 33511995”) dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosufficienza economica. (…) Così opinando, la Corte territoriale ha in realtà introdotto nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale conditio iuris,) dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato;
con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza;
pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale. (…) In definitiva la stessa Corte d'appello, invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo), ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia. Dato che, come risulta dalla menzionata disciplina, la legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro Paese.».
Come ulteriormente chiarito da Cass. Sez. L, n. 24954 del 2021, cit., «Non vi è, insomma, né nella lettera né nella ratio dell'art. 3, comma 6, l. n. 335/1995, alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole: al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno «è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento» dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, come appena ricordato, l'assegno «è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato [...] sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti»: vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti “effettivamente percepito”», aggiungendosi, assai incisivamente, che
«tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi: basti ricordare che l'art. 3, comma 2°, Cost. prefigura un generale impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
che l'art. 38 enuncia il diritto di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere al mantenimento e all'assistenza sociale;
che l'art. 32, nell'attribuire il diritto alla salute ad ogni individuo, assicura cure gratuite agli indigenti;
che l'art. 34 prevede che il diritto allo studio debba essere assicurato in modo che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i più alti gradi dell'istruzione; che gli artt. 31 e 37 delineano forme ampie e generalizzate di protezione per la maternità, l'infanzia e la gioventù, di aiuto e sostegno alla famiglia, nell'adempimento dei suoi compiti, e di tutela e garanzia per la madre lavoratrice e l'adolescente lavoratore. Ciò val quanto dire che il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla mercé delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità,
l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati.” ( cfr. Cass. Ord. N. 2109/2022, ed in tal senso Cass. Civ. n.
29109/2022, Cass. Civ. 23305/2022).
Pertanto, in ragione della pacifica elaborazione giurisprudenziale deve osservarsi che nella
CP_ fattispecie che ci occupa, contrariamente a quanto eccepito dall' l'istante ha provato di essere priva di redditi e che in ordine al censurato comportamento di accettare un assegno di mantenimento esiguo il Supremo Collegio ha espresso un importante principio, secondo il quale è la mera oggettività dello stato bisogno, non rilevando né la colpevole causazione dello stesso né l'esistenza di ulteriori obbligati al mantenimento e/o agli alimenti. (cfr. Cass. n.
7235/23).
In ogni caso, ciò che rileva ai fini del riconoscimento del diritto della prestazione è lo stato di bisogno del cittadino che riceve tale indennità, in quanto non ha i contributi previdenziali sufficienti per la pensione.
D'altronde, secondo la giurisprudenza di merito condivisa da questo decidente “…quello che conta ai fini dell'assegno è l'effettivo stato di bisogno non richiedendosi che l'interessato non abbia dato causa alla propria condizione di disagio economico. Tale principio introduce un opinabile criterio di discriminazione in base alla responsabilità dello stato di bisogno non previsto dalla disposizione dell'art. 3 co. 6 l. 335/95 e che si pone in palese violazione del principio di cui all'art. 38 della Cost.”(cfr. C.A. di Roma sent. 383 del 05.02.19; C.A. di
Roma sent. n. 4702/2022); “…Né, di contro, possono essere ritenute indicative dell'assenza dello stato di bisogno la rinuncia al mantenimento, ovvero eventuali dichiarazioni di autosufficienza economica rese in sede di separazione, o di concorde richiesta di divorzio, atteso che tali rinunce o affermazioni risultano molto spesso formulate per evitare l'alea e le spese di giudizio, in un contesto di tipo conciliativo e/o transattivo, non prettamente contenzioso” (cfr. in tal senso Tribunale di Catania sent. N. 4695/18).
Ciò posto nel caso che ci occupa, a parere di questo decidente, la ricorrente ha provato Pt_1
la sussistenza delle condizioni legittimanti la provvidenza economica, peraltro non sussistono in atti elementi che possano far ritenere che l'istante, separatasi innanzi all'ufficiale di stato civile all'ufficiale di stato civile ( modalità, in ogni caso, consentita dalla legge in presenza di determinate condizioni), abbia voluto intenzionalmente eludere le norme regolanti il diritto alla percezione dell'assegno sociale. CP_ Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso merita accoglimento e l' deve essere condannato a corrispondere alla ricorrente l'assegno sociale a far data dalla domanda amministrativa oltre interessi legali sui ratei. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 in ragione del valore della causa, delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta da liquidarsi in favore dell'Erario ex art.133 d.p.r 115/02
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e/o deduzione:
Accoglie il ricorso;
Accerta e dichiara il diritto di a percepire l'assegno sociale a far data dalla Parte_2
domanda amministrativa oltre interessi legali sui ratei;
-Condanna l' in persona del legale rappresentante Controparte_2
p. tempore al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in favore dell'Erario ex art.133 d.p.r
115/02, e che liquida in €. 1.348,50 (somma già dimidiata) per compensi professionali oltre
15% per spese generali oltre Iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale alle ore 12,15
Siracusa 16.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna