Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 20.2.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 7.2.2025, 13.2.2025, 17.2.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 175/2024 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dal . ET giusta procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliata ai sensi dell'art. 16 sexies DL 179/2012 presso l'indirizzo di posta certificata del primo;
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RICORRENTE Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Galante giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale di in p.za XXIV maggio Ancona;
CP_1
RESISTENTE CP_2
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Romei e dall'avv. Montenovo giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Ancona via Giannelli n. 36;
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente allega di aver svolto la propria attività in favore di
[...] in virtù di contratti di somministrazione a tempo deter Controparte_1 dal 2.7.2019 al 30.8.2020; lamenta la mancata corresponsione del premio di risultato, fondando la pretesa sul principio di parità di trattamento sancito dall'art. 35 comma 1 d.lgs. 81/2015 per i lavoratori somministrati e
1
Costituendosi in giudizio anche l' eccepisce l'infondatezza CP_2 del ricorso, affermando che il premio d spetta al ricorrente viste le chiare disposizioni del contratto collettivo. Osserva che in ogni caso nulla è dovuto per l'anno 2019 avendo prestato il ricorrente attività per meno di 6 mesi. Inoltre, nega la sussistenza di un obbligo solidale in capo alla società di somministrazione e chiede che in qualità di utilizzatrice sia Controparte_1 condannata a manlevare o di accoglimento parziale CP_2 del ricorso. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte, già illustrate in precedenti di questo Tribunale versati in atti (ex plurimis, Tribunale di Ancona n. 179/2023), che qui si riportano anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.. Si legge nella citata pronuncia: “L'art. 35, comma 1, del D.lgs. n. 81/15, invocato dai ricorrenti sancisce il diritto dei lavoratori somministrati, a parità di mansioni, di ricevere il medesimo trattamento economico e normativo del personale in forza alla utilizzatrice. L'art. 35, comma 3, del citato decreto demanda alla contrattazione collettiva osservata dall'utilizzatore le modalità ed i criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni collegate ai risultati dell'andamento economico della impresa. L'art. 30, comma 8, del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione del 27/2/14 e del 15/10/19, rubricato “Premi di produzione o di risultato”, dispone che
“In coerenza con il principio di parità di trattamento, i premi di produzione o di risultato previsti dalla contrattazione collettiva applicata presso l'utilizzatore sono corrisposti ai lavoratori somministrati in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo i tempi e le modalità previsti dagli accordi stessi. Qualora non fosse possibile erogare tali premi in costanza di missione in quanto legati a obiettivi e/o risultati non determinati nell'arco temporale della missione stessa ma comunque dovuti, i premi saranno corrisposti ai lavoratori somministrati sulla base di quanto erogato a tale titolo l'anno precedente ai dipendenti dell'utilizzatore [… “. Orbene, la normativa primaria anche alla luce delle fonti eurounitarie (art. 5 par. 3 Direttiva 2008/104/CE) deve essere letta nel senso che sancisce il diritto dei lavoratori somministrati a percepire gli emolumenti collegati ai risultati e alla produttività dell'impresa utilizzatrice, rinviando alla contrattazione collettiva soltanto per la determinazione delle modalità di corresponsione di tali emolumenti. Si aggiunga che l'art. 30 comma 8 CCNL Agenzie somministrazione è univoco nell'estendere anche ai lavoratori somministrati i premi di risultato previsti dalla contrattazione collettiva applicata dal soggetto utilizzatore per i propri dipendenti. La clausola contrattuale non può essere letta come intende parte
2 convenuta, per la quale il rinvio alla contrattazione collettiva vuol significare che il premio di produzione spetta ai lavoratori somministrati soltanto nell'ipotesi che tale categoria venga contemplata dal CCNL applicato dall'utilizzatrice. Ed infatti, il CCNL CP_1 necessariamente disciplina unicamente i rapporti di lavoro dei dipendenti di Controparte_1 sicché è per tale ragione che nella disciplina del premio di produzione
[...]
al personale somministrato. Pertanto, l'art. 30 comma 8 non può che rinviare alla disciplina che i premi di produzione hanno nei CCNL applicati dalle utilizzatrici ai propri lavoratori dipendenti, in tal modo attuando il principio di parità di trattamento imposto sia dalla normativa primaria nazionale che da quella eurounitaria. Né può ritenersi che il premio di produzione non rientri tra le condizioni di base e di occupazione tutelate per i lavoratori somministrati dall'art. 5 della Direttiva n. 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale (recepita dal D. Lgs. n. 24/2012) allorquando dispone che “Per tutta la durata della missione presso un'impresa utilizzatrice, le condizioni di base di lavoro e d'occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale sono almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati dalla stessa impresa per svolgervi il medesimo lavoro”. Ed infatti, per condizioni di base anche alla luce delle norme nazionali sopra individuate deve intendersi il trattamento retributivo complessivamente garantito dal CCNL che include anche il trattamento accessorio a parità di mansioni espletate. D'altro canto, il principio è chiaramente sancito dall'art. 35 comma 3 d.lgs. 81/2015 che precisa con riferimento ai premi di risultato che l'andamento economico dell'impresa utilizzatrice rileva anche per i lavoratori somministrati che nel caso in cui abbiano contribuito al raggiungimento degli obiettivi vanno remunerati al pari di quanto previsto per i lavoratori dipendenti dell'utilizzatrice. Né può diversamente argomentarsi dal fatto che per alcune annualità il ricorrente abbia prestato attività per un periodo inferiore a sei mesi, tenuto conto che l'art. 21 d.lgs. 81/2015 sancisce che “al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato”. Orbene, come già osservato in precedente di questo Tribunale:
“- tale assunto si fonda infatti, (evidentemente) sulla analogia tra la durata temporanea della utilizzazione, e quella del rapporto di lavoro a tempo determinato: e (dichiaratamente) sulla disposizione collettiva (v doc. 6 prodotto a POSTE) che esclude dal diritto al premio i dipendenti assunti a termine, qualora il rapporto di lavoro non abbia raggiunto i 6 mesi «anche non continuativi» nell'anno di riferimento;
- tuttavia tale clausola, considerati anche gli esposti criteri di erogazione del
“premio”, appare priva di senso, ed in ogni caso discriminatoria nei confronti dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, i quali sono invece inclusi («in ragione dei giorni di servizio e effettivamente prestati») purchè assunti comunque prima della fine dell'anno di riferimento (ovvero «in forza alla data del 31 dicembre»; e anche, per quanto si evince, se il rapporto poi di fatto duri meno di sei mesi complessivi);
3 - tale discriminazione (che appare ancora più evidente in casi analoghi a quello del ricorrente, rimasto «in forza» senza soluzione di continuità per quasi 2 anni dopo il 31 dicembre 2018) è espressamente vietata dall'art.25 D. L.vo 81/15;
- la clausola collettiva relativa alla citata soglia dei 6 mesi si deve pertanto ritenere illegittima e come tale inapplicabile”.
La sentenza risulta confermata con integrazione della motivazione anche dalla locale Corte di Appello, la quale afferma che, pur potendo la contrattazione collettiva stabilire modalità e criteri per la determinazione delle erogazioni correlate ai risultati, in ogni caso deve essere garantita la parità di trattamento economico complessivo tra lavoratori somministrati e dipendenti come sancita dalla legge ordinaria. La Corte di Appello osserva, altresì, che il CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione del Lavoro, applicato da ai propri dipendenti, riconosce la spettanza dei premi di CP_2 produzione isultato previsti dalla contrattazione applicata presso l'utilizzatore anche ai dipendenti somministrati proporzionalmente al lavoro svolto e secondo tempi e modalità previsti negli accordi (Corte di Appello di Ancona n. 140/2024).
In ordine al quantum dell'emolumento e alla spettanza di esso per l'anno 2019 in cui la prestazione si è protratta per un periodo inferiore a 6 mesi, si rinvia alle considerazioni sopra esposte che permettono di superare l'eccezione in esame. Nessuna ulteriore specifica contestazione sull'ammontare preteso è contenuta negli atti delle convenute.
Quanto alle reciproche domande di regresso dei resistenti, ai sensi dell'art. 35 comma 2 d.lgs. 81/2015 in qualità di Controparte_1 utilizzatore ha diritto di regresso nei conf re, cui rimane a carico, in quanto datore di lavoro, il debito retributivo e contributivo, permanendo comunque un vincolo solidale tra utilizzatore e somministratore in favore del lavoratore ai sensi della norma da ultimo citata.
Anche sul punto le precedenti pronunce sono state confermate dalla locale Corte di Appello nella sentenza citata, laddove afferma che “il Collegio condivide l'interpretazione di tale disposizione normativa recepita dal Tribunale, che correttamente assegna funzione di garanzia all'obbligazione solidale ivi prevista, con espressa salvezza del diritto di rivalsa dell'utilizzatore verso il somministratore rispetto ai trattamenti retributivi corrisposti al lavoratore.
Ed infatti, fuori del caso, contemplato al successivo quinto comma della norma citata, in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, senza darne immediata comunicazione scritta al somministratore e senza consegnarne copia al lavoratore medesimo, l'utilizzatore non è personalmente responsabile, dal momento che non è parte datoriale, né risulta avere assunto in proprio, a qualsiasi altro titolo, l'obbligo di soddisfare i crediti retributivi. maturati in capo al lavoratore utilizzato, laddove quest'ultimo, se non fosse intervenuto il legislatore a sancire la responsabilità solidale in argomento, potrebbe far valere la pretesa azionata unicamente attraverso la spendita del contratto concluso con la Società somministratrice, nel cui testo, innanzi riportato, si legge che egli “…sarà retribuito direttamente ed interamente da - che provvederà anche al CP_2
4 versamento dei contributi previdenziali - e non dovrà ricevere alcuna retribuzione e/o compenso ovvero somme di denaro dall'Utilizzatore….”.
È evidente, dunque, che l'art. 35, secondo comma, d.lvo n.81/2015 consacra una fattispecie di solidarietà passiva all'esclusivo scopo di rafforzare la tutela del credito del lavoratore, prescindendo da qualsiasi forma di responsabilità personale dell'utilizzatore rispetto al fatto generatore dell'obbligazione pecuniaria”.
Prendendo espressamente posizione sull'appello proposto da
[...] precipuamente sulla domanda di manleva nei confronti di CP_3 [...]
la Corte di Appello di Ancona nella pronuncia n. 351/20 Controparte_1
argomentato che “il legislatore abbia assegnato al secondo comma dell'art.35 d.lvo n.81/2015 una funzione di garanzia rispetto all'obbligazione solidale ivi prevista, con espressa salvezza del diritto di rivalsa dell'utilizzatore verso il somministratore rispetto ai trattamenti retributivi corrisposti al lavoratore.
E', inoltre, fermo convincimento di questa Corte che la disposizione di cui al successivo quinto comma della norma citata, in combinato disposto con il precedente art. 33, secondo comma, non sancisca una regola di carattere generale bensì disciplini la sola ipotesi, affatto particolare, in cui l'utilizzatore adibisca il lavoratore a mansioni diverse, di livello superiore o inferiore, rispetto a quelle dedotte in contratto, senza darne immediata comunicazione scritta al somministratore e senza consegnarne copia al lavoratore medesimo. Al di fuori di tale specifica ipotesi, l'utilizzatore non è personalmente responsabile del complessivo trattamento stipendiale spettante al prestatore utilizzato, dal momento che egli non è parte datoriale di costui, né risulta avere assunto in proprio nei suoi confronti, a qualsiasi altro titolo, l'obbligo di soddisfarne i crediti retributivi, laddove il lavoratore somministrato, se non fosse intervenuto il legislatore a sancire la responsabilità solidale in argomento, potrebbe far valere la pretesa azionata unicamente attraverso la spendita del contratto concluso con la Società somministratrice, nel cui testo, innanzi riportato, si legge che egli “…sarà retribuito direttamente ed interamente da - che provvederà anche al CP_2 versamento dei contributi previdenziali - e non dovrà ricevere alcuna retribuzione e/o compenso ovvero somme di denaro dall'Utilizzatore….”
E' evidente, dunque, che l'art. 35, secondo comma, d.lvo n.81/2015 consacra una fattispecie di solidarietà passiva all'esclusivo scopo di rafforzare la tutela del credito del lavoratore, prescindendo da qualsiasi forma di responsabilità personale dell'utilizzatore rispetto al fatto generatore dell'obbligazione pecuniaria. Al contrario, l'unica ed eccezionale ipotesi in cui il legislatore fa carico in via esclusiva a della retribuzione CP_1 spettante al lavoratore utilizzato scaturisce dalla violazi di detta Società, univocamente sancito all'art.35, quinto comma, d.lvo n.81/2015, di informazione circa l'adibizione del lavoratore a mansioni diverse da quelle pattuite in seno al contratto di somministrazione.
In coerenza con il chiaro ed inequivocabile contenuto delle disposizioni di legge richiamate, in seno al punto 8 del contratto individuale di lavoro a termine intercorso tra ed il ricorrente, a quest'ultimo vien fatto presente che “…L'Utilizzatore è CP_2 mborsare ad gli oneri retributivi e previdenziali da quest'ultima CP_2 sostenuti in Suo favore nonc aso di inadempimento di a corrisponderLe il CP_2 trattamento economico e contributivo cui Lei ha diritto…”. Si tratta, con ogni evidenza, del
5 riferimento agli oneri che, in ossequio alla finalità consacrata dal citato art. 35, secondo comma, d.lvo n. 81/2015, deve sopportare in funzione di garanzia, per il caso CP_2 in cui non adempia al avante su di sé in via esclusiva - di Controparte_1 adibire il lavoratore utilizzato alle mansioni contrattualmente pattuite, e che, dal canto suo, deve sostenere in funzione della medesima garanzia, per il caso in cui Controparte_1 sia la datrice ll'obbligo di corrispondere l'intero trattamento economico e contributivo complessivamente spettante al dipendente, in forza del contratto individuale di lavoro a termine con il medesimo concluso e dell'ivi richiamato CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro.
Non si potrebbe, del resto, ragionevolmente affermare che la clausola del contratto di lavoro a termine da ultimo richiamata possa produrre effetti vincolanti nella sfera giuridica di rimasta estranea alla sua conclusione, se non nella misura in cui Controparte_1 tal n quelli che la fonte legale (in specie, le disposizioni del decreto legislativo più volte citato) pone a carico della Società utilizzatrice.
Pertanto, il caso in esame integra senza dubbio la vicenda patologica, alla quale nei propri scritti fa riferimento la Società odierna appellante come al titolo legittimante il diritto di rivalsa di ex art.35 d.lvo n. 81/2015: è, infatti, indiscutibilmente emerso CP_1 che la Socie strazione ha omesso di retribuire esattamente il lavoratore suo dipendente, in tal modo violando le disposizioni inderogabili di legge e di contratto;
tale anomalia nel funzionamento del sinallagma contrattuale, tradotta in termini di inadempimento della parte datoriale agli obblighi suoi propri, fa scattare, in funzione di garanzia del prestatore, il meccanismo della solidarietà passiva tra datrice di lavoro e utilizzatrice, al tempo stesso consentendo a quest'ultima di ottenere il rimborso di quanto eventualmente costretta a versare al lavoratore, senza esservi direttamente obbligata. Si è, quindi, realizzata la condizione, paventata in seno al gravame, dell'ingiusta ritenzione da parte di di somme che la stessa è, invece, tenuta a pagare al lavoratore a titolo CP_2 di debit quest'ottica, la considerazione che il premio di risultato abbia natura retributiva non può che rappresentare ulteriore argomento a conferma della correttezza della decisione del Tribunale”.
Infine, con riguardo alle spese di lite, esse seguono la regola della soccombenza con condanna di entrambe le società convenute in solido tra loro a rifondere le spese in favore del ricorrente;
si ritiene al contrario che la presenza di orientamenti non univoci sulla domanda di manleva legittimi la compensazione delle spese di lite tra le due convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) In accoglimento del ricorso, condanna e Controparte_1 [...] in solido tra loro a corrispondere a la CP_3 Parte_1 uro 1.507,21 a titolo di premio di risu 19 e 2020, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo;
2) Condanna e in solido tra loro a Controparte_1 CP_2
6 rifondere a le spese di lite che liquida in Euro Parte_1
1.079,00, di esborsi ed Euro 1.030,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
3) Condanna a tenere indenne delle CP_2 Controparte_1 somme che ondere ad ione Parte_1 della presente sentenza;
4) Rigetta la domanda di manleva proposta da CP_2
5) Compensa integralmente le spese di lite tra e CP_2 [...]
Controparte_1
Ancona, il 23.2.2025 all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sino al 20.2.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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