Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00091/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00373/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 373 del 2025, proposto da
MA AN DE TT, RA DE TT, RO DE TT, OL CH, IA ES CH, RA CH, rappresentati e difesi dall'avvocato Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Comune di Maglie, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato OL Montagna, con domicilio eletto presso lo studio LU AN in Lecce, via Imbriani, n.30;
per la declaratoria
della illegittimità dell’inerzia tenuta dal Comune di Maglie sull’istanza dei ricorrenti di adozione del piano di lottizzazione del comparto 15 del PRG comunale presentata il 07/08/12 prot. n. 17469 e da ultimo oggetto di istanza – diffida del 20/01/25
e per l’accertamento
dell’obbligo in capo al Comune di Maglie di concludere il procedimento mediante l’assunzione di tutti gli atti necessari all’adozione del piano di lottizzazione e per la condanna dello stesso a provvedere.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Maglie;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa LA SI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato e depositato in data 10.04.2025, i ricorrenti hanno agito, dinanzi a questo T.A.R., per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Maglie sulla richiesta di adozione del piano di lottizzazione del comparto n. 15 del P.R.G. comunale - prot. n. 17469 del 07.08.2012; istanza questa da ultimo sollecitata con diffida del 20.01.2025.
I ricorrenti, in particolare, hanno premesso in punto di fatto:
-di essere proprietari di suoli ricadenti nel comparto n. 15 del PRG del Comune di Maglie, approvato, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 56 del 1980, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 04.08.2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 142 del 09.09.2009;
-di aver depositato in data 07.08.2012, presso il Comune di Maglie il piano di lottizzazione del comparto di che trattasi per l’istruttoria di competenza;
-di aver ottemperato a tutte le richieste di integrazione documentale formulate dal Dirigente dell’Ufficio tecnico comunale;
- di aver il Comune di Maglie, con determinazioni n. 523 del 22.08.2023 e n. 529 del 31.08.2023, a dato l’avvio alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS per il “ Piano di Lottizzazione del Comparto 15 del P.R.G. di Maglie ”;
- di aver l’Unione dei Comuni “ OT NO ”, in qualità di Ente competente, con determinazione n. 35 del 21.05.2024, ritenuto di escludere dalla procedura di VAS il piano di lottizzazione di che trattasi;
-di aver, con nota del 20.01.2025, sollecitato invano il riscontro della pratica in esame e, quindi, l’adozione del proposto piano di lottizzazione in esame;
Alla luce dei fatti richiamati, ha dedotto le seguenti censure:
-Violazione dell’art. 2, comma 1, della Legge n. 241 del 1990. Violazione degli artt. 27, comma 1, e 21, comma 1, della L.R. n. 56 del 1980. Violazione del principio del buon andamento (art. 97 Cost. Rep.) ed efficienza dell’azione amministrativa.
Il Comune di Maglie, in data 16.12.2025, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 17.12.2025, i ricorrenti hanno chiesto un breve rinvio al fine di esaminare la documentazione prodotta dalla difesa comunale.
La causa è stata rinviata, pertanto, alla camera di consiglio del 14.01.2026.
Alla camera di consiglio del 14.01.2026 la causa è stata introitata in decisione.
Il ricorso è fondato.
Gli artt. 2 e 3 della Legge, 7 agosto 1990, n. 241 impongono all’amministrazione di concludere il procedimento avviato obbligatoriamente su istanza di parte mediante l’adozione, nel termine prescritto, di un provvedimento espresso adeguatamente motivato.
L’obbligo di concludere il procedimento in maniera espressa e motivata si impone anche là dove l’amministrazione ravvisi una manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda (art. 2, comma 1, Legge n. 241/1990).
Per quanto concerne, più nello specifico, la materia in esame, si è chiarito che “ È illegittimo il silenzio serbato dalla P.A. su di una istanza di approvazione di un piano di lottizzazione, nel caso in cui risulti che il Comune non abbia tempestivamente provveduto alla definitiva conclusione del procedimento, in aperto contrasto con l’obbligo imposto dall’art. 2 l. n. 241/1990, nel testo novellato dalla l. n. 15/2005, nonché dalla l. 18 giugno 2009 n. 69. Ovviamente, dalla constatazione dell’inerzia del Comune a porre in essere gli ulteriori adempimenti previsti dal Regolamento Regionale in materia non può discendere altro che l’ordine, all’ente, di concludere, sul piano formale, il procedimento già avviato e rimasto in situazione di stallo, laddove l’esito del procedimento medesimo non può che rimanere, altrettanto ovviamente, affidato alle determinazioni discrezionali della P.A. al riguardo ” (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 05/10/2020, n. 1311).
Nella specie, l’inerzia e l’omessa adozione di un provvedimento espresso sull’istanza di adozione del piano di lottizzazione del comparto n. 15 del P.R.G. comunale costituisce, alla luce delle evenienze documentali in atti, un comportamento violativo dell’obbligo di provvedere di cui all’art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
A nulla rileva in senso contrario il riferimento della difesa comunale alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 15.12.2025 da ultimo prodotta posto che la stessa nel rinviare “ sine die” l’approvazione della ivi richiamata proposta di deliberazione del piano di lottizzazione non può assurge a provvedimento idoneo ad interrompere l’inerzia di che trattasi.
Va, pertanto, dichiarato l’obbligo del Comune di Maglie di pronunciarsi espressamente sull’istanza presentata dai ricorrenti in data 07.08.2012 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione e/o comunicazione della presente sentenza.
Il Collegio riserva poi, su apposita istanza di parte, la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza da parte dell’Amministrazione intimata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
-dichiara l’obbligo del Comune di Maglie di pronunciarsi espressamente sull’istanza di adozione del piano di lottizzazione del comparto n. 15 del PRG comunale, presentata dai ricorrenti il 07.08.2012 nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza;
--riserva la nomina del Commissario ad acta, su istanza di parte, per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione comunale;
-condanna il Comune di Maglie al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, e al rimborso delle spese vive sostenute e del contributo unificato, se e nella misura in cui quest’ultimo risulti effettivamente corrisposto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN PA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
LA SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA SI | AN PA |
IL SEGRETARIO