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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/11/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 4 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2263/2024
TRA
, ( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.to Stefania
Virelli, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Corigliano-AN A.U.
AN (CS) alla Piazza Abate Gimma, 17, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale e Umberto Ferrato ed elettivamente domiciliato in Castrovillari,
Corso Calabria presso gli uffici dell , giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.06.2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' e, CP_2 premesso che l'istituto previdenziale con avviso di addebito n. n. 334 2024 00007013 74 000 depositato in atti l' le chiedeva la restituzione delle somme corrisposte a titolo di CP_2 indennità di malattia riferita al periodo dal 01/2014 al 02/2014, non spettante a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, chiedeva la declaratoria dell'insussistenza del diritto dell' di ripetere le somme CP_2 corrisposte.
A fondamento della propria domanda evidenziava l'illegittimità del provvedimento dell' CP_2 perché immotivato ed in ogni caso infondato. Eccepiva la prescrizione del diritto dell' e CP_2 la decadenza in cui era incorso l'istituto. Costituitasi la parte resistente in via preliminare, eccepiva la inammissibilità della CP_2 promossa azione giudiziale.
Nel merito, domandava il rigetto di tutte le domande promosse per omessa prova dello status di bracciante agricolo vantato dalla parte ricorrente e per l'accertata irregolarità del dedotto rapporto in agricoltura secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo versato in atti, con il favore delle spese di lite.
All'odierna udienza la controversia viene decisa, dopo le conclusioni formulate dalle parti in udienza.
***
Si osserva che l'odierna domanda deve essere qualificata come di accertamento negativo del diritto dell' alla ripetizione di somme già corrisposte sul presupposto del carattere CP_2 indebito del pagamento effettuato;
a tali rilievi consegue l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità/improcedibilità sollevate dall'istituto in quanto parte ricorrente non chiede una prestazione previdenziale ma reagisce ad una pretesa restitutoria dell'istituto.
1. Sulla regolarità degli avvisi di addebito.
Infondato si rivela l'eccepito difetto di motivazione essendo l'avviso di addebito conforme al modello legale quale delineato dall'art. 30, comma 2, d.l. n. 78/2020. Del tutto conforme al dettato normativo risultano essere anche le notifiche dei predetti avvisi di addebito.
2. Sulla decadenza.
Con riferimento alla eccepita decadenza, va evidenziato che la normativa richiamata ex adverso è del tutto inconferente al caso che ci occupa. La disposizione, infatti, fa riferimento alla procedura esattoriale in vigore sino al dicembre 2010 che, in forza del D.Lgs.46/99, imponeva all'Istituto di iscrivere a ruolo i crediti contributivi ed all'Esattoria di emettere la relativa cartella esattoriale fino al 2011.
Successivamente, invece, in base all'art. 30 D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in legge 122/2010 la formazione del titolo esecutivo viene effettuata direttamente dall'Istituto che provvede anche alla notifica dell'avviso di addebito al contribuente.
Ed infatti, l'atto che controparte impugna non è una cartella esattoriale, ma un avviso. Ne consegue che non vi è più alcuna iscrizione a ruolo né alcun termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo.
In ogni caso, si rammenta che la decadenza per l'iscrizione a ruolo delle cartelle esattoriali era stata soppressa dalla D.L.78/2010 del 31.5.2010 convertito in L.122/2010 del 30.7.2010, che all'articolo 30 intitolato “ Potenziamento dei processi di riscossione dell' ” al comma CP_2
10 ha stabilito che “l'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è abrogato.” Mentre l'art. 38 è dedicato alle “Altre disposizioni in materia Tributaria” ed al comma 12 stabilisce che le disposizioni contenute nell'art. 25 del d. lgs 46/99 non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l' 1.1.2010 e il 31.12.2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati dall'Ente creditore successivamente alla data dell'1.1.2004.
Ancora si osserva che l'art. 38 D.L. 31.5.2010 n. 78 conv. Con modificazioni della legge
30.7.2010 n. 122 laddove si legge: “(Altre disposizioni in materia tributaria Omissis) 12. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra 1'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.
Inoltre, non è intervenuta alcuna decadenza dall'iscrizione a ruolo, in virtù della normativa di cui all'articolo 36, comma 6, del Decreto Legislativo 46/99 modificato dall'art.38 della legge
27.12.2002 n.289 che ha sostituito il termine del “1° gennaio 2001” con il “1° gennaio 2003”
e dall'art.4 della legge 24.12.2003 n.350 (legge finanziaria per il 2004), che ha sostituito il termine del “1° gennaio 2003” con il “1° gennaio 2004”, nonché del successivo articolo 38 comma 12 del D.L.78/2010 convertito in legge 122/2010.
La decadenza è stata, poi, soppressa dalla legge 122/2010, che all'art. 38 comma 12 stabilisce che le disposizioni contenute nell'art. 25 del d. lgs 45/99 non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1-1-2010 e il 31-12-2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati dall'Ente creditore successivamente alla data dell'1-1-2004.
Ad ogni modo, si ricorda che la decadenza non ha natura sostanziale, ma meramente processuale, e dunque non estingue il diritto dell'ente creditore (per tutte Cass. 3486/16). Ne consegue che l'eventuale intervenuta decadenza comporterebbe l'annullamento della singola cartella, ma non inciderebbe sul diritto di credito dell' , che può essere riscosso con le CP_2 ordinarie modalità giudiziarie.
3. Sulla prescrizione.
Nel merito, va premesso che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della comunicazione.
In ragione di ciò, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è infondata, atteso che l' ha notificato l'odierno provvedimento impugnato in data 13.5.2024, pertanto prima CP_2 dello spirare del termine di prescrizione decennale, dovendo aversi riguardo alla data di erogazione delle somme, avvenuta, per come documentato dall' , a giugno 2014. CP_2
4. Sulla assenza dei requisiti richiesti per ottenere le prestazioni previdenziali indebite.
Va inoltre evidenziato che parte ricorrente non ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento delle prestazioni oggetto dell'avviso di addebito impugnato.
Ed anzi, l' ha prodotto agli atti del giudizio la prova dell'avvenuta cancellazione dagli CP_2 elenchi dei lavoratori agricoli del ricorrente per le annualità in contestazione.
Ed allora, non sussistendo il requisito dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, da cui il ricorrente risulta cancellato, non è possibile che lo stesso trattenga le prestazioni previdenziali ottenute in ragione della precedente iscrizione negli elenchi.
Sul punto, pare opportuno segnalare che la Corte d'Appello di Catanzaro si è espressa negli stessi termini (sent. 620/2023), sebbene con riferimento alla mancata impugnazione dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi, evidenziando che: “… Tanto consente di apprezzare … le conseguenze ostative che, in merito al riconoscimento del credito controverso, derivano dalla perdita, in capo all'odierna appellata, del requisito di iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli.
8. Della perdita di tale requisito non può più farsi questione, stante l'intervenuta decadenza che, con incensurata statuizione, il tribunale ha dichiarato e dalla quale – si noti – l' fa CP_2 discendere nelle conclusioni del suo atto di appello (“conseguentemente”) proprio il rigetto della domanda di prestazione.
9. La decadenza che ha precluso l'accoglimento della domanda di reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoli comporta, invero, anche la perdita dello status di lavoratore agricolo, senza il quale non si giustifica l'ammissione dell'appellata alla provvidenza economica della cui restituzione si controverte4. Ed invero, l'iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli:
- "è il presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo fra l'ente previdenziale e il lavoratore" (Cass. n. 42/1980);
- "costituisce il presupposto per il riconoscimento della prestazione previdenziale" (Cass. n.
15147/2007).
- "oltre a costituire elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative" (Cass. n. 4297/2003).
10. La cancellazione dagli elenchi comporta il venir meno di tale elemento costitutivo e, pertanto, osta al conseguimento della prestazione previdenziale in assenza del presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo. Alla definitività del provvedimento di cancellazione consegue, quindi, la decadenza sostanziale dal diritto alle prestazioni economiche che presuppongono lo status di lavoratore agricolo5. 11. In senso contrario non varrebbe sostenere che il giudice può disapplicare l'intervenuta cancellazione dagli elenchi agricoli allorché accerti – come ha fatto il tribunale – l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura, perché tale principio non contraddice
l'esigenza che della cancellazione si faccia questione, comunque, nel termine decadenziale che il tribunale ha verificato scaduto6.
D'altronde, opinare diversamente e ammettere che il giudice possa in ogni caso entrare nel merito della controversia avente ad oggetto le prestazioni economiche previdenziali che spettano agli iscritti nei ridetti elenchi, a dispetto della mancata impugnazione della cancellazione dagli stessi nel termine di legge, significherebbe ammettere che il relativo termine decadenziale possa essere sistematicamente eluso e posto sostanzialmente nel nulla.”
In sostanza, deve evidenziarsi che la mancanza del requisito dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, impedisce che possa riconoscersi il diritto di godere delle prestazioni previdenziali che sono state erogate;
prestazioni che, essendo indebite, devono essere restituite all' . CP_2
In conseguenza di ciò, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese, in ragione dell'ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari- in composizione monocratica nella persona del dott. Giordano
Avallone in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 4 novembre 2025
Il Giudice dott. Giordano Avallone