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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/12/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n.953/2025
N. R.G. 711/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa LV IN VA Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 5367/2025 del Tribunale di
Milano- sezione lavoro- est dr.ssa TOSONI, pubblicata il 10.01.2025, promossa da:
con l'avv. PAOLO GIOVANNI TURIANO, elettivamente domiciliato Parte_1 in S. Teresa di Riva (ME), via F. Crispi n. 131, presso lo studio del difensore
Contro
con l'avv. MARIA CONCETTA ANNA BARBERA e l'avv. Controparte_1
LO RT, elettivamente domiciliata in VIALE PIAVE 11 20129 MILANO, presso lo studio dei difensori
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE: si chiede che codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano – Sezione Lavoro - respinta ogni contraria eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione ed il termine per notifica del ricorso e del decreto, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
Pagina 1 1)-preliminarmente, disporre, per le ragioni esposte al n. I) del presente atto, il mutamento del rito da speciale a ordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 439 c.p.c.;
2)-annullare, o comunque riformare, con qualsiasi statuizione la sentenza n. 5367/2024 pubblicata in data 10 gennaio 2025 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano dott.ssa Claudia Tosoni nel procedimento iscritto al n. 9179/2023 R.G..
Con ogni altra statuizione necessaria e consequenziale anche in ordine alle spese ed ai compensi del presente giudizio.
Per la PARTE APPELLATA
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, e previa ogni opportuna eventuale necessaria declaratoria, così decidere:
1) rigettare l'appello per i motivi sopraindicati e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano, sez. lavoro, dott.ssa Tosoni, del 28.11.2024 n. 5367/2024 pubblicata il 10.01.2025.
2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, del doppio grado
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con la sentenza n. 5367 del 2024 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in accoglimento al ricorso proposto da ha così disposto: “1) accoglie il ricorso e, per Controparte_1
l'effetto, condanna a pagare a la complessiva Parte_1 Controparte_1 somma di euro 93.658,48 (pari alla somma degli ammanchi a lui addebitati, dedotto quanto portato in compensazione dalla ricorrente per emolumenti e quota monetizzata del TFR), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
2) dichiara parte resistente decaduta ex art 418 comma I c.p.c. dalla possibilità di svolgere la domanda riconvenzionale di cui alla memoria del 17.11.2023;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, Parte_1 spese che si liquidano in euro 8.500 per compensi, oltre IVA, CPA, C.U., oneri accessori dovuti per legge;
”
A sostegno del proprio ricorso, ha rappresentato che: Controparte_1
-OT, originariamente assunto dalla società “ dal 6.8.2018, a seguito di Parte_2 cessione del contratto di lavoro, era passato alle dipendenze di Controparte_1
Pagina 2 con inquadramento al quarto livello del CCNL Edilizia - Piccola e Media Industria e mansioni di impiegato contabile – addetto alla tesoreria;
-lo stesso si occupava di predisporre ed eseguire i bonifici/pagamenti verso i fornitori ed i dipendenti, avendo a tale scopo possibilità di operare online sui conti correnti e di CP_1 effettuare le relative operazioni tramite canale Home Banking ed era sostanzialmente l'unico addetto ai pagamenti per conto della società;
, nel periodo tra maggio 2019 e gennaio 2023 si era appropriato di somme depositate Pt_1 sui conti di effettuando ben 82 bonifici su conto corrente a lui intestato;
CP_1
-In particolare, in data 25.1.2023, in occasione di una verifica contabile era emerso che
, in data 23.1.2023, aveva immotivatamente disposto dal conto corrente di cceso Pt_1 CP_1 su e verso il proprio conto corrente personale un bonifico urgente della somma CP_2 di € 2.350,00;
-la datrice di lavoro, in data 26.01.2023, ha mosso ad una contestazione dal seguente Pt_1 tenore letterale: “Con la presente, ai sensi dell'art. 7 L. 300/70, nonché ai sensi degli artt. 100
e ss. del vigente CCNL, con nostro estremo disappunto Le contestiamo quanto segue: abbiamo verificato che in data 23/01/2023 Ella ha effettuato una disposizione di pagamento a mezzo bonifico “urgente” (e quindi istantaneo e non revocabile) dal conto corrente di
[...]
a Se stesso, come risulta dalla contabile del detto bonifico a nostre mani, di Controparte_1 importo pari ad euro 2.350,00 con causale “retr. 12.2022”. Il detto bonifico è stato da Lei effettuato a nostra totale insaputa, e certamente non è stato da noi autorizzato. Inoltre, la causale che parrebbe fare riferimento alla retribuzione di dicembre 2022, rende la detta disposizione ancora più ingiustificata, visto che ha regolarmente ricevuto quanto maturato a titolo retributivo per il mese di dicembre in data 10.1.2023, come tutti gli altri dipendenti di
Tale condotta, in palese violazione dei doveri del lavoratore, a prescindere dalla sua CP_1 rilevanza sotto il profilo penalistico, integra un gravissimo illecito disciplinare ledendo in modo irrimediabile il rapporto di fiducia tra Lei e il datore di lavoro. È evidente che la nostra società non può consentire il ripetersi di fatti di tale gravità. Pertanto, ai sensi dell'art. 101 del CCNL Ella è sospeso cautelarmente dal servizio per n. 10 giorni con effetto immediato dalla data di ricezione della presente contestazione. Inoltre, Le comunichiamo che vista la gravità del fatto contestatoLe, le credenziali di accesso ai sistemi di pagamento di
[...] sono state modificate e da oggi a titolo cautelare Le è interdetto l'accesso. […]”; CP_1
-il giorno 27.1.2023, il lavoratore ha riaccreditato sul conto corrente di a somma di € CP_1
2.350,00 e in data 31.1.2023 ha presentato le sue controdeduzioni, ammettendo di avere effettuato il bonifico contestatogli, scusandosi per l'errore commesso e giustificando la
Pagina 3 propria condotta con comunicazione del seguente tenore: “[…] mi rendo conto del grave errore commesso. Sono giorni che non riesco neanche a guardarmi in faccia e sono schifato di me stesso, soprattutto in questo momento che sto per diventare papà. Ho grossi problemi economici con la mia famiglia e non sapendo cosa fare ho cercato la via più semplice, ma con l'intenzione di restituire tutto, non ho mai fatto un errore del genere in vita mia e mi sento mortificato. Avrei potuto sicuramente potuto chiedere ma per l'imbarazzo non sono mai riuscito a parlane con nessuno. Vi chiedo perdonarmi, immagino che per un grave gesto come questo è difficile se non impossibile. Prometto di restituire quello che ho preso, vi chiedo ancora scusa”;
-in data 3.2.2023 ha intimato ad il licenziamento per giusta causa, informando lo CP_1 Pt_1 stesso che avrebbe trattenuto le spettanze retributive e di fine rapporto a titolo di acconto sui maggiori danni per un totale di € 14.746,77.
-il lavoratore non ha impugnato il licenziamento;
-successivamente, l'azienda aveva dato corso ad approfondite verifiche dalle quali era emerso che, a partire dal 2019 e sino al gennaio 2023, il dipendente si era appropriato, mediante disposizioni di bonifico in proprio favore, somme per un ammontare complessivo pari ad €
105.837,04, oltre ad aver sottratto dal fondo cassa della società € 2.200,00 in contanti (tale somma era stata consegnata al ricorrente dal dott. affinché venisse versata su un CP_3 conto corrente senza che il versamento fosse mai avvenuto); CP_1 con il ricorso introduttivo del giudizio ha, pertanto, chiesto accertarsi l'inadempimento di CP_1
, nonché in ogni caso la sua responsabilità extracontrattuale, con conseguente condanna Pt_1 al risarcimento del danno dalla società subito pari ad € 108.405,25, operando una compensazione atecnica con il controcredito di OT pari ad € 14.746,77 a titolo di spettanze di fine rapporto.
Il lavoratore, ritualmente costituitosi, ha lamentato che il provvedimento di licenziamento era stato adottato solo a seguito della sottrazione di € 2.350,00 formalmente contestatagli, ma che gli ulteriori ammanchi indicati nella contestazione, erano del tutto indimostrati, comunque emersi successivamente al licenziamento, e con riferimento a tali ulteriori condotte non era stato posto nelle condizioni di rendere le proprie giustificazioni. Ha contestato altresì la possibilità della datrice di operare compensazioni e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive per attività che asseriva di avere svolto per conto di ma in favore della MDB Architetture Controparte_1
S.r.l., in misura da quantificarsi.
Pagina 4 Il Tribunale con la sentenza impugnata ha in primo luogo dichiarato decaduto il resistente dalla possibilità di svolgere domande riconvenzionali per violazione dell'art. 418 c.p.c.
Nel merito, il primo giudice, ha in primo luogo ricordato che “l'appropriazione da parte del lavoratore, nell'esercizio delle sue mansioni, di somme affidategli dal datore, integra un illecito contrattuale e allo stesso tempo un illecito aquiliano poiché lede il diritto assoluto all'integrità del patrimonio di cui il datore di lavoro è titolare anche indipendentemente dal contratto di lavoro. Il datore di lavoro può pertanto agire in giudizio per il risarcimento del danno sia in via contrattuale sia in via extracontrattuale “a doppio titolo”.
Alla luce di tale consolidato orientamento il tribunale ha rilevato che nella fattispecie
[...]
“ha correttamente invocato il doppio titolo di responsabilità” , e sulla base Controparte_1 della documentazione prodotta e dell'esito dell'istruttoria testimoniale svolta, ha ritenuto che la società aveva “adeguatamente reso dimostrazione sia della materialità delle condotte distrattive denunciate -tutte certamente riconducibili al dipendente convenuto- sia del fatto che le condotte in questione siano illecite oltre che contrarie agli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro;
ciò senza che sia stato in alcun modo dimostrato, da parte del dipendente convenuto, che queste non sarebbero comunque dovute a causa a lui imputabile.
Sotto il profilo strettamente documentale la ricorrente ha infatti prodotto copiosa documentazione bancaria (cfr. docc. 10,11,13) da cui emerge in maniera palmare l'esistenza di 82 bonifici effettuati dai conti corrente della datrice ed immancabilmente in favore del conto intestato all' . Tali disposizioni hanno causale generica o comunque non possono Pt_1 in alcun modo dirsi giustificate da causale contrattuale poiché effettuate in aggiunta ai pagamenti che la datrice stessa era tenuta ad effettuare in adempimento della propria obbligazione retributiva.
Tanto appare evidente dal raffronto tra i cedolini emessi in corso di rapporto (parimenti prodotti dalla datrice quale doc. 9), i cui importi – e tanto appare pacifico anche a fronte della non contestazione del convenuto sul punto- risultano tutti saldati, e l'ammontare- esorbitante- degli ulteriori 82 bonifici disposti in favore del dipendente, pari al complessivo importo di euro 105.837,04; pagamenti in alcun modo giustificati dal dipendente (nemmeno nella presente sede).
Al riguardo appare peraltro altamente significativo il solo considerare come, da un lato tali disposizioni di pagamento non possano dirsi conseguenza dell'obbligo retributivo della datrice -già interamente assolto-, dall'altro rechino causali del tutto generiche (quali
'acconto' o 'saldo') o apertamente inverosimili nella misura in cui sembrano riferirsi al pagamento di retribuzioni, in forma di acconto o di saldo, già corrisposte.” Inoltre, “la
Pagina 5 situazione descritta da parte attrice risulta compiutamente riassunta nel documento 17 prodotto in uno al ricorso (che appunto riconduce a quadro unitario tutte le disposizioni di pagamento ingiustificate menzionate e documentate in quasi 4 anni di estratti conto versati in giudizio).”
Ha anche osservato che l'espletata istruttoria testimoniale aveva confermato la deduzione di parte attorea secondo cui all'epoca dei fatti , addetto contabile all'ufficio tesoreria, Pt_1 fosse il solo ad avere il compito di predisporre ed eseguire pagamenti tramite bonifico verso fornitori e dipendenti della datrice, operando on line sui conti correnti di e versando CP_1 denaro contante presso gli sportelli bancari della società.
Peraltro, lo stesso lavoratore, in sede di giustificazioni a seguito della contestazione disciplinare, aveva ammesso quanto contestatogli con riferimento al bonifico del 2 gennaio
2023.
Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso rilevando come “devesi senza dubbio ritenere provato che: quantomeno nel periodo intercorrente dal 17 maggio 2019 al 23 gennaio 2023, l' , Pt_1 in costanza di rapporto di lavoro, abbia, senza alcuna autorizzazione della datrice, disposto dai conti corrente intestati a bonifici in proprio favore per un complessivo e in alcun CP_1 modo dovuto importo di euro 105.837,04; sempre l' , a far data dal novembre 2022, Pt_1 abbia trattenuto per sé, in aperta violazione delle indicazioni ricevute dalla datrice, l'importo contante di euro 2.200 destinato ad essere invece versato su conto corrente riconducibile alla datrice.”
Quanto alla risarcibilità del danno, il giudice di prime cure ha precisato che non vi era dubbio che le condotte illecite contestate fossero sorrette quanto meno da colpa lieve del dipendente.
Da ultimo, ha affermato che nel caso di specie può operarsi la compensazione con le spettanze di fine rapporto dovute al lavoratore con conseguente condanna del convenuto al solo Pt_1 pagamento della differenza tra quanto spettantegli a titolo contrattuale ed il residuo maggiore danno patrimoniale cagionato alla datrice e qui accertato.
Con atto depositato in data 5/07/2025 ha proposto appello avverso la suddetta Parte_1 sentenza per due motivi.
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 427 c.p.c in relazione all'art. 409 c.p.c..
Con un primo motivo di appello censura la sentenza di primo grado per non aver il Pt_1 giudicante accolto la richiesta di mutamento del rito speciale in quello ordinario proposta in sede di discussione. Secondo la tesi del gravame ha introdotto una domanda di natura CP_1
Pagina 6 risarcitoria in data successiva alla cessazione del rapporto d lavoro, e dunque non rientrante tra le controversie indicate dall'art. 409 c.p.c.
Lamenta quindi la violazione del diritto di difesa, in virtù anche del fatto che l'odierno appellante non sarebbe stato messo nelle condizioni di poter debitamente esplicitare le proprie difese anche in relazione alle risultanze dell'istruttoria attraverso la fissazione di un'apposita udienza al fine di consentire il deposito di memorie conclusionali e repliche.
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 244 c.p.c. anche in relazione agli artt. 157 e
421 c.p.c. - Erronea valutazione della fattispecie concreta.
Con un secondo motivo di gravame, l'odierno appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudicante aveva a suo dire unilateralmente ritenuto di dover disattendere le doglianze del resistente che riguardavano l'ammissione della prova testimoniale con le modalità indicate nel ricorso introduttivo e, in ogni caso, la gestione del menzionato mezzo istruttorio da parte del Tribunale. Rammenta, in primo luogo, di aver sottolineato nella comparsa di costituzione in primo grado che l'accertamento della sussistenza del presunto ammanco contestato al predetto si fondava non tanto sulla documentazione allegata al ricorso ma piuttosto su una prova testimoniale la cui richiesta veniva avanzata, con modalità palesemente inammissibili, “sulle circostanze indicate in narrativa da n. 1 a 29 emendate da giudizi e precedute dalle parole vero che…..”, senza far riferimento a fatti storici precisi.
Peraltro, era stato lo stesso primo giudice “con l'ordinanza emessa in data 1.12.2023 a scioglimento della riserva assunta in sede di prima comparizione, ad individuare i capitoli di prova su cui interrogare i testi una volta ammessi, manifestando inconfutabilmente di sostituirsi alla parte nello svolgimento di un compito al medesimo certamente preclusa. Nella predetta ordinanza, inoltre, non viene fornita alcuna indicazione sulle ragioni per le quali, in disparte ogni questione concernente l'ammissibilità o meno della domanda riconvenzionale, non è stata ammessa la prova diretta sulle circostanze dedotte dal resistente in comparsa di risposta chiaramente e sicuramente utili anche per determinare con precisione l'ammontare dei presunti ammanchi addebitati ad e dunque la eventuale somma effettiva da Parte_1 corrispondere alla Insiste sul fatto che l'esercizio dei poteri istruttori Controparte_1 del giudice ex art. 421 c.p.c. non possa supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda e non possa, quindi sopperire alle carenze probatorie delle parti.
Sotto altro, profilo, l'odierno appellante si duole del fatto che il primo giudice “dopo avere ammesso nella prima udienza i testi indicati da parte ricorrente ripulendo indebitamente i
“capitoli” e limitando l'esame “ai capi sopra indicati”, ha anche ammesso il resistente alla prova contraria sui medesimi “capi”. Nulla ha detto in ordine alla mancata ammissione della
Pagina 7 prova diretta chiesta da nella comparsa di costituzione ma ha ritenuto Parte_1 ammissibile anche l'audizione dei testi da questi indicati ( e . Testimone_1 Testimone_2
Senonchè, dopo avere escusso alcuni testi di parte ricorrente nel corso di varie udienze resesi necessarie per consentire l'esame anche di quelli temporaneamente non presenti (per la testa si è dovuto ricorrere a disporre l'accompagnamento coattivo), all'udienza Testimone_1 dell'11 aprile 2024 il Giudice, escusso il teste ha disposto un ulteriore Testimone_3 rinvio per dare corso, ritenuta l'opportunità, all'esame della sola testimone Nessuna Tes_1 motivazione, tale non potendosi certo considerare la tautologica frase “ ritenuta l'opportunità
“, sulle ragioni che determinavano una siffatta sibillina decisione che, comunque, si pone come una gravissima carenza in virtù di ciò che avrebbe potuto dire la teste, la cui audizione era già stata più volte consentita dal Giudice, in particolare sui rapporti con la
[...]
e la MDB Architetture che, in ogni caso, a prescindere dall'ammissibilità della CP_1 domanda riconvenzionale, avrebbe permesso di avere un quadro indubbiamente più trasparente della situazione e dei comportamenti dell'odierno appellante.”
Da ultimo rammenta che la decisione del primo giudice si sarebbe fondata principalmente sulle risultanze dell'istruttoria testimoniale, istruttoria di fatto inammissibile.
Con atto depositato in data 7/11/2025 si è costituita chiedendo la Controparte_1 conferma integrale della sentenza di primo grado.
Sostiene l'infondatezza del primo motivo di appello sottolineando che, in base al tenore letterale dell'art. 409 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 413 c.p.c., tutte le controversie relative a un rapporto di lavoro subordinato sono sottoposte pacificamente alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale in funzione di Giudice del lavoro. Secondo costante giurisprudenza di legittimità nel disposto normativo di cui agli artt. 409 e 413 c.p.c. rientrerebbero pacificamente anche le controversie di natura risarcitoria per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, anche in via concorrente tra loro (come nel caso di specie) per inadempimenti e/o fatti illeciti commessi dal lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, esattamente come nel caso di specie.
In relazione al secondo motivo di appello, sottolinea che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, i fatti allegati nella narrativa del ricorso di primo grado sono articolati in maniera specifica in capitoli separati e numerati.
Per il resto, difende l'operato del primo giudice.
All'udienza del 18.11.2025 la causa è stata discussa dai difensori e la Corte ha deciso come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Pagina 8 **********************
L'appello è fondato limitatamente all'importo liquidato dal primo giudice a titolo di danno, che deve essere ridotto alla misura di cui al dispositivo, dovendosi per il resto confermare la sentenza n. 5376/2024 del tribunale di Milano sulla base delle osservazioni che di seguito si espongono.
Infondato è in primo luogo il primo motivo di gravame con cui il signor censura la Pt_1 sentenza appellata per violazione dell'art. 427 c.p.c. in relazione all'art. 409 c.p.c., in quanto il tribunale non aveva accolto la richiesta di mutamento del rito da speciale ad ordinario.
Va premesso che nella fattispecie ha svolto nei confronti di , dipendente della CP_1 Pt_1 società, un'azione di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale conseguente alla violazione del dovere di fedeltà da parte del dipendente e un'azione di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale per atto illecito.
Si legge, infatti, nelle conclusioni del ricorso ex art 414 cpc: “nel merito:- accertato e dichiarato l'inadempimento del sig. , nonché in ogni caso la sua responsabilità Pt_1 extracontrattuale per tutte le ragioni di cui in narrativa, nonché accertato e dichiarato che in conseguenza di ciò ha subito un danno quantificato quantomeno in € 108.405,25, per CP_1
l'effetto dichiarare tenuto e conseguentemente condannare per le causali di cui in narrativa il signor al pagamento in favore di uantomeno della predetta somma o di Parte_1 CP_1 quella maggiore e/o minore accertanda in corso di causa,….”
Come evidenziato dal primo giudice, il datore di lavoro ha agito “a doppio titolo”, sia per responsabilità contrattuale sia per responsabilità aquiliana.
Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata anche dal primo giudice
“… è indiscutibile che la domanda volta ad ottenere la restituzione delle "somme indebitamente sottratte alla gestione" della filiale nello svolgimento della detta attività, trova titolo in detto rapporto in quanto attiene alle modalità di adempimento delle obbligazioni in capo al prestatore delle attività. E alla stessa conclusione deve pervenirsi per quanto riguarda la lamentata attività di concorrenza sleale posta in essere in pendenza di rapporto
(sul punto la giurisprudenza è costante, v., da ultimo, Cass. 23 agosto 1990, n. 8584). La competenza del giudice ordinario è stata, invece, affermata dalla Corte di Cassazione per il comportamento illecito posto in essere successivamente alla estinzione del rapporto (v., da ultimo Cass. 26 maggio 1992, n. 6279).”
Il Collegio condivide quanto sostenuto dal tribunale che ha affermato che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità le controversie di natura risarcitoria per
Pagina 9 responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, anche in via concorrente tra loro (come nel caso di specie) per inadempimenti e/o fatti illeciti commessi dal lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, rientrano nella competenza del giudice del lavoro.
Va rilevato, peraltro, che nel presente procedimento la domanda di risarcimento dei danni
(così come formulata nell'atto introduttivo del giudizio) si fonda su di una serie di condotte poste in essere da nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di Pt_1 CP_1
Deve pertanto affermarsi la competenza del giudice del lavoro a conoscere della domanda di risarcimento del danno per una attività illecita che si assume resa possibile del rapporto esistente tra le parti e posta prevalentemente in essere in pendenza del medesimo.(vedi
Cass.9513/95), cfr anche (Cass sent 3512/80) secondo cui “La domanda del datore di lavoro volta ad ottenere il risarcimento dei danni sofferti a causa della violazione, da parte del dipendente e nel corso del rapporto di lavoro, dell'obbligo di fedeltà sancito dall'art 2105 cod civ, appartiene, in ragione della sua causa petendi, alla competenza inderogabile ratione materiae del pretore in funzione di giudice del lavoro.. “
Quanto al secondo motivo di appello, con il quale contesta sotto plurimi profili la Pt_1 gestione dei mezzi di prova da parte del Tribunale, la Corte condivide in primo luogo il giudizio di ammissibilità della prova testimoniale dedotta dalla parte ricorrente nel ricorso
414 cpc.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, a cui il Collegio ritiene di doversi attenere, la disposizione dell'art. 244 c.p.c. sulla necessità di un'indicazione specifica dei fatti da provare per testimoni non va intesa in modo rigorosamente formalistico, ma in relazione all'oggetto della prova, di guisa che, qualora questa riguardi un comportamento o un'attività che si frazioni in circostanze molteplici, è sufficiente precisare la natura di detto comportamento o di detta attività in modo da permettere alla controparte di contrastarne la prova, attraverso la deduzione e l'accertamento di attività o comportamenti di carattere diverso, spettando peraltro al difensore e al giudice, durante l'esperimento del mezzo istruttorio, una volta che i fatti siano stati indicati nei loro estremi essenziali, l'eventuale individuazione dei dettagli (cfr. Cass. n.
11844/06; Cass. n. 5842/02) e dovendosi utilizzare, ai fini del giudizio di specificità o genericità della prova, tutte le circostanze di fatto comunque esposte nell'atto (Cass. n.
139/2019).
L'applicazione di tale insegnamento conferma l'ammissibilità delle prove orali richieste da le istanze istruttorie formulate dalla società nel ricorso 414 cpc e prima ancora le CP_1 allegazioni in fatto ad esse sottese, consentono infatti, ove confermate:
Pagina 10 i cap 4,5,6,7 di individuare nel concreto le mansioni svolte da nel periodo in cui si sono Pt_1 verificati gli ammanchi contestati, la composizione dell'ufficio amministrativo a cui apparteneva il dipendente, la presenza di altri soggetti adibiti in particolare al pagamento verso fornitori e dipendenti.
i cap 25,26,27 di accertare la consegna ad di somme in contanti specificamente Pt_1 indicate nel loro importo e temporalmente individuate e i successivi versamenti nel conto corrente aziendale da parte di . Pt_1
Condivisibilmente il tribunale ha pertanto ammesso i capitoli di prova per testi sopra indicati.
Infondata è poi la critica alla sentenza per aver invece il primo giudice omesso di motivare in ordine alla mancata ammissione delle prove per testi dedotte dal dipendente nella memoria di costituzione. Nell'ordinanza di ammissione dei mezzi di prova in data 1.12.2023 il primo giudice si è limitato ad ammettere i capitoli del ricorso ritenuti rilevanti ai fini della decisione, implicitamente rigettando le ulteriori istanze. Il provvedimento appare corretto, i capitoli di prova formulati da sub lettere da a) a d) a pag.9 della memoria di costituzione Pt_1 concernono l'attività che asserisce di avere svolto per conto di e a favore di MDB Pt_1 CP_1
Architettura e sono pertanto volti a dimostrare la fondatezza della domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento del “diritto ad essere retribuito per l'attività svolta per conto di favore della MDB Architetture s.r.l. in quella misura che potrà essere quantificata CP_1 in corso di causa in base alla documentazione prodotta e da produrre ed all'esito della prova testimoniale articolata al riguardo”
Il primo giudice, dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza ai sensi dell'art 418 cpc la domanda riconvenzionale, ha correttamente ritenuto inammissibili in quanto irrilevanti ai fini della decisione i capitoli di parte resistente.
Quanto poi alla censura di violazione di diritto di difesa per non avere il primo giudice sentito la teste di parte resistente Arch. ammessa e non comparsa all' udienza del Testimone_2
16.04.2024, il giudice di prime cure “ritenuta l'opportunità di dare corso all'esame della sola testimone ha fissato per la sua escussione l'udienza del 25.6.2024, in seguito rinviata Tes_1 al 26.09.2024 per consentire il richiesto accompagnamento della testimone non comparsa.
A tale udienza, all'esito della escussione della teste il difensore di non ha Tes_1 Pt_1 impugnato la precedente ordinanza di limitazione dei testi ammessi e non ha formulato istanza di rinvio per sentire la teste si legge infatti nel verbale “Esaurito l'esame Tes_2 della teste, prendono parola i difensori. Le parti chiedono sia fissata udienza di discussione,
Pagina 11 anche da remoto” (verbale di udienza del 26.09.2024). La difesa di ha in tal modo Pt_1 implicitamente rinunciato alla escussione del proprio testimone, che ha invece tardivamente formulato solo all'udienza fissata per la discussione.
Nessuna violazione del diritto di difesa è pertanto riscontrabile.
Anche nel merito il provvedimento di limitazione dei testi, con esclusione della teste Tes_2 appare corretto, essendo la teste – individuata quale responsabile MDB Architetture- stata indicata specificatamente sui capitoli di prova di parte resistente relativi alla domanda riconvenzionale e non ammessi. (vedi memoria di costituzione pag. 9)
Quanto, infine, al lamentato malgoverno dei mezzi istruttori, la censura si ritiene fondata limitatamente alla parte della sentenza in cui il Tribunale, sulla base delle dichiarazioni testimoniali assunte, ha ritenuto provato il mancato versamento sul conto corrente di
[...]
da parte di della somma a lui pervenuta in contanti, dovendosi Parte_3 Pt_1 confermare per il resto la decisione del Tribunale.
L'azione risarcitoria avanzata da si fonda sulla condotta inadempiente Parte_3 del suo dipendente, il quale poneva in essere ripetute violazioni dei doveri nascenti dal rapporto di lavoro e, nello specifico, del dovere di fedeltà e correttezza, con una serie di operazioni, emissioni di bonifici in suo favore non autorizzati, delle quali è chiamato a rispondere sul piano della responsabilità contrattuale.
Sulla base della documentazione prodotta gli addebiti emersi a seguito dell'accertamento interno effettuato dalla società e poi genericamente contestati, risultano fondati, quantomeno quelli relativi alle disposizioni di bonifico emesse da nel periodo dal 17 maggio 2019 Pt_1 al 23 gennaio 2023, quando era dipendente di , elencate nel documento Parte_3
17 fasc. ammontanti all'importo complessivo di euro 105.837,04. CP_1
In particolare, si osserva che:
- il doc 9 di conferma l'avvenuto pagamento ad delle retribuzioni ed esclude che i CP_1 Pt_1 bonifici di cui è causa fossero riferibili all'obbligo retributivo della datrice;
-i documenti 10,11, di (estratti del conto corrente della società) individuano 82 bonifici CP_1 disposti in favore del beneficiario , Pt_1
- il doc. 13 (disposizione di restituzione dell'importo di cui all'ultimo bonifico) prova che tale somma era stata accreditata sul conto corrente del predetto senza essere a lui dovuta.
La riferibilità a delle suddette operazioni emerge peraltro con chiarezza dalle Pt_1 dichiarazioni dei testimoni esaminati in primo grado, sigg. , , Tes_4 Testimone_5
e e trascritte nella sentenza impugnata, i quali hanno riferito che nel CP_3 Tes_1
Pagina 12 periodo dal 2019 al 2023 era ad operare sull'home banking di per eseguire i Pt_1 CP_1 pagamenti a fornitori e dipendenti, ad eccezione di un breve periodo , inferiore all'anno, da
2021, nel quale vi ha provveduto anche Tes_4
Ulteriore conferma della riferibilità all'appellato delle operazioni elencate nel doc 17 (schema riassuntivo dei bonifici) si ricava dalla mancanza di contestazioni specifiche da parte del dipendente , dalla genericità delle causali apposte a detti bonifici “acconto” “saldo” comunque riferibili a retribuzioni già corrisposte come emerge dal cit. doc 13, dalla ammissione di responsabilità di quanto all'ultimo bonifico, di cui ha restituito l'importo dichiarando Pt_1 peraltro di avere “ grossi problemi economici “ .
Deve pertanto ritenersi accertata la responsabilità per illecito contrattuale dell'odierno appellante e il diritto della banca al risarcimento dei danni cagionati quantomeno limitatamente all'importo degli indicati bonifici pari a complessivi euro 105.837,04 (Vedi doc
17 . CP_1
Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, ritiene la Corte che non sia stata provata con sufficiente certezza l'ulteriore condotta contestata ad e consistita nel mancato Pt_1 versamento della somma a lui prevenuta in contanti e pari ad euro 2.200.00.
Le dichiarazioni dei testimoni esaminati sulla circostanza in esame, sig.ri Testimone_5
e ono a parere della Corte generiche e indeterminate. CP_3
Il primo si è infatti limitato a riferire Confermo il capo 25 nel senso che mi è capitato più volte di assistere poiché la mia postazione – specifico che ho a disposizione una postazione fissa in – si trova al piano dirigenti affianco alla cassaforte gestita dal il CP_1 CP_3 quale, all'atto del prelievo, mi specificava “sto dando dei soldi ad perché provveda a Pt_1 versarli sul conto in banca”; ho assistito a questa scena almeno due volte, credo potesse essere durante il periodo estivo del 2022 ma non so essere più preciso” ha poi dichiarato “Preciso che accadde che vi fosse la necessità di versare allo CP_3 sportello l'incasso in denaro contante derivato dalla vendita di una moto, i contanti furono da me prelevati dalla cassaforte dell'amministratore delegato e consegnati all' perché Pt_1 provvedesse a versarli presso lo sportello di uno degli istituti di credito ove erano accesi uno dei conti della società. Erano importi non consistenti, sotto il migliaio di euro. Ricordo che la fattura era di 8000 euro, e dunque a tranches questi 8000 euro dovevano essere versati e per
i versamenti fu incaricato l' ; nel complesso l' non fu incaricato di versare Pt_1 Pt_1
l'intero importo di 8000 poiché alcune di queste somme erano state utilizzate per effettuare pagamenti nei confronti dei dipendenti. Non ricordo un importo in un'unica soluzione di 1600 euro, posso dire si trattasse di svariate centinaia ogni mese, ma non ricordo di preciso. Da
Pagina 13 quel che so l' fece alcuni di questi versamenti, ma altri no. Il fatto che alcuni Pt_1 versamenti non fossero stati fatti non l'ho appurato io in prima persona, ma i contabili della società.”.
infine, ha riferito” “Che io sappia il resistente si occupava anche, di tanto in tanto, Tes_1 di fare versamenti in banca alla cassa automatica. […] Il resistente era comunque il solo che facesse versamenti al bancomat e dunque gli ammanchi derivavano per forza da mancati versamenti fatti da lui.”
Nessuno dei testi ha pertanto confermato la circostanza specifica dedotta in ricorso, secondo cui , ricevuti in data 9.11.2022 e 12.12.2022 da complessivi 2.200 Pt_1 CP_3
(600+1200) euro in contanti con disposizione di versarli sul conto corrente della società, non aveva dato esecuzione all'ordine e aveva trattenuto l'importo.
I testi pur riferito che era capitato nel corso degli anni tale tipo di situazione, non hanno potuto confermare tale specifica condotta.
L'importo di € 2200 va pertanto sottratto dalla somma complessiva dovuta a titolo di risarcimento per mancanza di prova dell'operazione attribuita ad . Pt_1
L'ammontare del danno va quindi ridotto ad € 103.637,04, così calcolato: importo dei bonifici illegittimamente disposti € 105.837,04- 2.200
In conclusione, sulla base delle osservazioni svolte, in parziale riforma della sentenza impugnata, va condannato al pagamento a favore della della somma di cui al Pt_1 CP_2 dispositivo oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, confermate le ulteriori statuizioni.
Le spese del grado, seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano a carico di Pt_1
e in favore di come da dispositivo, applicati i parametri di cui al
[...] Parte_3
DM 147/2022, in considerazione del valore della causa (scaglione 52.0001-260.000,00), della assenza di attività istruttoria nel grado di appello e della complessità della lite, dovendosi confermare in mancanza di specifico motivo di appello le spese già liquidate nel giudizio di primo grado in favore di . Parte_3
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n 5367/2024 del Tribunale di Milano- sezione lavoro- riduce la condanna di al pagamento della minor somma complessiva di euro Parte_1
Pagina 14 103.637,04 (105.837,04 – 2.200) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ferme le ulteriori statuizioni di merito e in punto spese di lite;
condanna la parte appellante a rimborsare alla le spese di lite Controparte_1 del grado che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre oneri accessori di legge e spese generali forfettarie al 15%
Milano, 18/11/2025
Presidente est.
LV IN VA
Pagina 15
N. R.G. 711/2025
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa LV IN VA Presidente est. dott.ssa Susanna Mantovani Consigliera dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 5367/2025 del Tribunale di
Milano- sezione lavoro- est dr.ssa TOSONI, pubblicata il 10.01.2025, promossa da:
con l'avv. PAOLO GIOVANNI TURIANO, elettivamente domiciliato Parte_1 in S. Teresa di Riva (ME), via F. Crispi n. 131, presso lo studio del difensore
Contro
con l'avv. MARIA CONCETTA ANNA BARBERA e l'avv. Controparte_1
LO RT, elettivamente domiciliata in VIALE PIAVE 11 20129 MILANO, presso lo studio dei difensori
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE: si chiede che codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano – Sezione Lavoro - respinta ogni contraria eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione ed il termine per notifica del ricorso e del decreto, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
Pagina 1 1)-preliminarmente, disporre, per le ragioni esposte al n. I) del presente atto, il mutamento del rito da speciale a ordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 439 c.p.c.;
2)-annullare, o comunque riformare, con qualsiasi statuizione la sentenza n. 5367/2024 pubblicata in data 10 gennaio 2025 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano dott.ssa Claudia Tosoni nel procedimento iscritto al n. 9179/2023 R.G..
Con ogni altra statuizione necessaria e consequenziale anche in ordine alle spese ed ai compensi del presente giudizio.
Per la PARTE APPELLATA
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, e previa ogni opportuna eventuale necessaria declaratoria, così decidere:
1) rigettare l'appello per i motivi sopraindicati e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano, sez. lavoro, dott.ssa Tosoni, del 28.11.2024 n. 5367/2024 pubblicata il 10.01.2025.
2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, del doppio grado
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con la sentenza n. 5367 del 2024 il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in accoglimento al ricorso proposto da ha così disposto: “1) accoglie il ricorso e, per Controparte_1
l'effetto, condanna a pagare a la complessiva Parte_1 Controparte_1 somma di euro 93.658,48 (pari alla somma degli ammanchi a lui addebitati, dedotto quanto portato in compensazione dalla ricorrente per emolumenti e quota monetizzata del TFR), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
2) dichiara parte resistente decaduta ex art 418 comma I c.p.c. dalla possibilità di svolgere la domanda riconvenzionale di cui alla memoria del 17.11.2023;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, Parte_1 spese che si liquidano in euro 8.500 per compensi, oltre IVA, CPA, C.U., oneri accessori dovuti per legge;
”
A sostegno del proprio ricorso, ha rappresentato che: Controparte_1
-OT, originariamente assunto dalla società “ dal 6.8.2018, a seguito di Parte_2 cessione del contratto di lavoro, era passato alle dipendenze di Controparte_1
Pagina 2 con inquadramento al quarto livello del CCNL Edilizia - Piccola e Media Industria e mansioni di impiegato contabile – addetto alla tesoreria;
-lo stesso si occupava di predisporre ed eseguire i bonifici/pagamenti verso i fornitori ed i dipendenti, avendo a tale scopo possibilità di operare online sui conti correnti e di CP_1 effettuare le relative operazioni tramite canale Home Banking ed era sostanzialmente l'unico addetto ai pagamenti per conto della società;
, nel periodo tra maggio 2019 e gennaio 2023 si era appropriato di somme depositate Pt_1 sui conti di effettuando ben 82 bonifici su conto corrente a lui intestato;
CP_1
-In particolare, in data 25.1.2023, in occasione di una verifica contabile era emerso che
, in data 23.1.2023, aveva immotivatamente disposto dal conto corrente di cceso Pt_1 CP_1 su e verso il proprio conto corrente personale un bonifico urgente della somma CP_2 di € 2.350,00;
-la datrice di lavoro, in data 26.01.2023, ha mosso ad una contestazione dal seguente Pt_1 tenore letterale: “Con la presente, ai sensi dell'art. 7 L. 300/70, nonché ai sensi degli artt. 100
e ss. del vigente CCNL, con nostro estremo disappunto Le contestiamo quanto segue: abbiamo verificato che in data 23/01/2023 Ella ha effettuato una disposizione di pagamento a mezzo bonifico “urgente” (e quindi istantaneo e non revocabile) dal conto corrente di
[...]
a Se stesso, come risulta dalla contabile del detto bonifico a nostre mani, di Controparte_1 importo pari ad euro 2.350,00 con causale “retr. 12.2022”. Il detto bonifico è stato da Lei effettuato a nostra totale insaputa, e certamente non è stato da noi autorizzato. Inoltre, la causale che parrebbe fare riferimento alla retribuzione di dicembre 2022, rende la detta disposizione ancora più ingiustificata, visto che ha regolarmente ricevuto quanto maturato a titolo retributivo per il mese di dicembre in data 10.1.2023, come tutti gli altri dipendenti di
Tale condotta, in palese violazione dei doveri del lavoratore, a prescindere dalla sua CP_1 rilevanza sotto il profilo penalistico, integra un gravissimo illecito disciplinare ledendo in modo irrimediabile il rapporto di fiducia tra Lei e il datore di lavoro. È evidente che la nostra società non può consentire il ripetersi di fatti di tale gravità. Pertanto, ai sensi dell'art. 101 del CCNL Ella è sospeso cautelarmente dal servizio per n. 10 giorni con effetto immediato dalla data di ricezione della presente contestazione. Inoltre, Le comunichiamo che vista la gravità del fatto contestatoLe, le credenziali di accesso ai sistemi di pagamento di
[...] sono state modificate e da oggi a titolo cautelare Le è interdetto l'accesso. […]”; CP_1
-il giorno 27.1.2023, il lavoratore ha riaccreditato sul conto corrente di a somma di € CP_1
2.350,00 e in data 31.1.2023 ha presentato le sue controdeduzioni, ammettendo di avere effettuato il bonifico contestatogli, scusandosi per l'errore commesso e giustificando la
Pagina 3 propria condotta con comunicazione del seguente tenore: “[…] mi rendo conto del grave errore commesso. Sono giorni che non riesco neanche a guardarmi in faccia e sono schifato di me stesso, soprattutto in questo momento che sto per diventare papà. Ho grossi problemi economici con la mia famiglia e non sapendo cosa fare ho cercato la via più semplice, ma con l'intenzione di restituire tutto, non ho mai fatto un errore del genere in vita mia e mi sento mortificato. Avrei potuto sicuramente potuto chiedere ma per l'imbarazzo non sono mai riuscito a parlane con nessuno. Vi chiedo perdonarmi, immagino che per un grave gesto come questo è difficile se non impossibile. Prometto di restituire quello che ho preso, vi chiedo ancora scusa”;
-in data 3.2.2023 ha intimato ad il licenziamento per giusta causa, informando lo CP_1 Pt_1 stesso che avrebbe trattenuto le spettanze retributive e di fine rapporto a titolo di acconto sui maggiori danni per un totale di € 14.746,77.
-il lavoratore non ha impugnato il licenziamento;
-successivamente, l'azienda aveva dato corso ad approfondite verifiche dalle quali era emerso che, a partire dal 2019 e sino al gennaio 2023, il dipendente si era appropriato, mediante disposizioni di bonifico in proprio favore, somme per un ammontare complessivo pari ad €
105.837,04, oltre ad aver sottratto dal fondo cassa della società € 2.200,00 in contanti (tale somma era stata consegnata al ricorrente dal dott. affinché venisse versata su un CP_3 conto corrente senza che il versamento fosse mai avvenuto); CP_1 con il ricorso introduttivo del giudizio ha, pertanto, chiesto accertarsi l'inadempimento di CP_1
, nonché in ogni caso la sua responsabilità extracontrattuale, con conseguente condanna Pt_1 al risarcimento del danno dalla società subito pari ad € 108.405,25, operando una compensazione atecnica con il controcredito di OT pari ad € 14.746,77 a titolo di spettanze di fine rapporto.
Il lavoratore, ritualmente costituitosi, ha lamentato che il provvedimento di licenziamento era stato adottato solo a seguito della sottrazione di € 2.350,00 formalmente contestatagli, ma che gli ulteriori ammanchi indicati nella contestazione, erano del tutto indimostrati, comunque emersi successivamente al licenziamento, e con riferimento a tali ulteriori condotte non era stato posto nelle condizioni di rendere le proprie giustificazioni. Ha contestato altresì la possibilità della datrice di operare compensazioni e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della datrice di lavoro al pagamento di differenze retributive per attività che asseriva di avere svolto per conto di ma in favore della MDB Architetture Controparte_1
S.r.l., in misura da quantificarsi.
Pagina 4 Il Tribunale con la sentenza impugnata ha in primo luogo dichiarato decaduto il resistente dalla possibilità di svolgere domande riconvenzionali per violazione dell'art. 418 c.p.c.
Nel merito, il primo giudice, ha in primo luogo ricordato che “l'appropriazione da parte del lavoratore, nell'esercizio delle sue mansioni, di somme affidategli dal datore, integra un illecito contrattuale e allo stesso tempo un illecito aquiliano poiché lede il diritto assoluto all'integrità del patrimonio di cui il datore di lavoro è titolare anche indipendentemente dal contratto di lavoro. Il datore di lavoro può pertanto agire in giudizio per il risarcimento del danno sia in via contrattuale sia in via extracontrattuale “a doppio titolo”.
Alla luce di tale consolidato orientamento il tribunale ha rilevato che nella fattispecie
[...]
“ha correttamente invocato il doppio titolo di responsabilità” , e sulla base Controparte_1 della documentazione prodotta e dell'esito dell'istruttoria testimoniale svolta, ha ritenuto che la società aveva “adeguatamente reso dimostrazione sia della materialità delle condotte distrattive denunciate -tutte certamente riconducibili al dipendente convenuto- sia del fatto che le condotte in questione siano illecite oltre che contrarie agli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro;
ciò senza che sia stato in alcun modo dimostrato, da parte del dipendente convenuto, che queste non sarebbero comunque dovute a causa a lui imputabile.
Sotto il profilo strettamente documentale la ricorrente ha infatti prodotto copiosa documentazione bancaria (cfr. docc. 10,11,13) da cui emerge in maniera palmare l'esistenza di 82 bonifici effettuati dai conti corrente della datrice ed immancabilmente in favore del conto intestato all' . Tali disposizioni hanno causale generica o comunque non possono Pt_1 in alcun modo dirsi giustificate da causale contrattuale poiché effettuate in aggiunta ai pagamenti che la datrice stessa era tenuta ad effettuare in adempimento della propria obbligazione retributiva.
Tanto appare evidente dal raffronto tra i cedolini emessi in corso di rapporto (parimenti prodotti dalla datrice quale doc. 9), i cui importi – e tanto appare pacifico anche a fronte della non contestazione del convenuto sul punto- risultano tutti saldati, e l'ammontare- esorbitante- degli ulteriori 82 bonifici disposti in favore del dipendente, pari al complessivo importo di euro 105.837,04; pagamenti in alcun modo giustificati dal dipendente (nemmeno nella presente sede).
Al riguardo appare peraltro altamente significativo il solo considerare come, da un lato tali disposizioni di pagamento non possano dirsi conseguenza dell'obbligo retributivo della datrice -già interamente assolto-, dall'altro rechino causali del tutto generiche (quali
'acconto' o 'saldo') o apertamente inverosimili nella misura in cui sembrano riferirsi al pagamento di retribuzioni, in forma di acconto o di saldo, già corrisposte.” Inoltre, “la
Pagina 5 situazione descritta da parte attrice risulta compiutamente riassunta nel documento 17 prodotto in uno al ricorso (che appunto riconduce a quadro unitario tutte le disposizioni di pagamento ingiustificate menzionate e documentate in quasi 4 anni di estratti conto versati in giudizio).”
Ha anche osservato che l'espletata istruttoria testimoniale aveva confermato la deduzione di parte attorea secondo cui all'epoca dei fatti , addetto contabile all'ufficio tesoreria, Pt_1 fosse il solo ad avere il compito di predisporre ed eseguire pagamenti tramite bonifico verso fornitori e dipendenti della datrice, operando on line sui conti correnti di e versando CP_1 denaro contante presso gli sportelli bancari della società.
Peraltro, lo stesso lavoratore, in sede di giustificazioni a seguito della contestazione disciplinare, aveva ammesso quanto contestatogli con riferimento al bonifico del 2 gennaio
2023.
Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso rilevando come “devesi senza dubbio ritenere provato che: quantomeno nel periodo intercorrente dal 17 maggio 2019 al 23 gennaio 2023, l' , Pt_1 in costanza di rapporto di lavoro, abbia, senza alcuna autorizzazione della datrice, disposto dai conti corrente intestati a bonifici in proprio favore per un complessivo e in alcun CP_1 modo dovuto importo di euro 105.837,04; sempre l' , a far data dal novembre 2022, Pt_1 abbia trattenuto per sé, in aperta violazione delle indicazioni ricevute dalla datrice, l'importo contante di euro 2.200 destinato ad essere invece versato su conto corrente riconducibile alla datrice.”
Quanto alla risarcibilità del danno, il giudice di prime cure ha precisato che non vi era dubbio che le condotte illecite contestate fossero sorrette quanto meno da colpa lieve del dipendente.
Da ultimo, ha affermato che nel caso di specie può operarsi la compensazione con le spettanze di fine rapporto dovute al lavoratore con conseguente condanna del convenuto al solo Pt_1 pagamento della differenza tra quanto spettantegli a titolo contrattuale ed il residuo maggiore danno patrimoniale cagionato alla datrice e qui accertato.
Con atto depositato in data 5/07/2025 ha proposto appello avverso la suddetta Parte_1 sentenza per due motivi.
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 427 c.p.c in relazione all'art. 409 c.p.c..
Con un primo motivo di appello censura la sentenza di primo grado per non aver il Pt_1 giudicante accolto la richiesta di mutamento del rito speciale in quello ordinario proposta in sede di discussione. Secondo la tesi del gravame ha introdotto una domanda di natura CP_1
Pagina 6 risarcitoria in data successiva alla cessazione del rapporto d lavoro, e dunque non rientrante tra le controversie indicate dall'art. 409 c.p.c.
Lamenta quindi la violazione del diritto di difesa, in virtù anche del fatto che l'odierno appellante non sarebbe stato messo nelle condizioni di poter debitamente esplicitare le proprie difese anche in relazione alle risultanze dell'istruttoria attraverso la fissazione di un'apposita udienza al fine di consentire il deposito di memorie conclusionali e repliche.
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 244 c.p.c. anche in relazione agli artt. 157 e
421 c.p.c. - Erronea valutazione della fattispecie concreta.
Con un secondo motivo di gravame, l'odierno appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudicante aveva a suo dire unilateralmente ritenuto di dover disattendere le doglianze del resistente che riguardavano l'ammissione della prova testimoniale con le modalità indicate nel ricorso introduttivo e, in ogni caso, la gestione del menzionato mezzo istruttorio da parte del Tribunale. Rammenta, in primo luogo, di aver sottolineato nella comparsa di costituzione in primo grado che l'accertamento della sussistenza del presunto ammanco contestato al predetto si fondava non tanto sulla documentazione allegata al ricorso ma piuttosto su una prova testimoniale la cui richiesta veniva avanzata, con modalità palesemente inammissibili, “sulle circostanze indicate in narrativa da n. 1 a 29 emendate da giudizi e precedute dalle parole vero che…..”, senza far riferimento a fatti storici precisi.
Peraltro, era stato lo stesso primo giudice “con l'ordinanza emessa in data 1.12.2023 a scioglimento della riserva assunta in sede di prima comparizione, ad individuare i capitoli di prova su cui interrogare i testi una volta ammessi, manifestando inconfutabilmente di sostituirsi alla parte nello svolgimento di un compito al medesimo certamente preclusa. Nella predetta ordinanza, inoltre, non viene fornita alcuna indicazione sulle ragioni per le quali, in disparte ogni questione concernente l'ammissibilità o meno della domanda riconvenzionale, non è stata ammessa la prova diretta sulle circostanze dedotte dal resistente in comparsa di risposta chiaramente e sicuramente utili anche per determinare con precisione l'ammontare dei presunti ammanchi addebitati ad e dunque la eventuale somma effettiva da Parte_1 corrispondere alla Insiste sul fatto che l'esercizio dei poteri istruttori Controparte_1 del giudice ex art. 421 c.p.c. non possa supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda e non possa, quindi sopperire alle carenze probatorie delle parti.
Sotto altro, profilo, l'odierno appellante si duole del fatto che il primo giudice “dopo avere ammesso nella prima udienza i testi indicati da parte ricorrente ripulendo indebitamente i
“capitoli” e limitando l'esame “ai capi sopra indicati”, ha anche ammesso il resistente alla prova contraria sui medesimi “capi”. Nulla ha detto in ordine alla mancata ammissione della
Pagina 7 prova diretta chiesta da nella comparsa di costituzione ma ha ritenuto Parte_1 ammissibile anche l'audizione dei testi da questi indicati ( e . Testimone_1 Testimone_2
Senonchè, dopo avere escusso alcuni testi di parte ricorrente nel corso di varie udienze resesi necessarie per consentire l'esame anche di quelli temporaneamente non presenti (per la testa si è dovuto ricorrere a disporre l'accompagnamento coattivo), all'udienza Testimone_1 dell'11 aprile 2024 il Giudice, escusso il teste ha disposto un ulteriore Testimone_3 rinvio per dare corso, ritenuta l'opportunità, all'esame della sola testimone Nessuna Tes_1 motivazione, tale non potendosi certo considerare la tautologica frase “ ritenuta l'opportunità
“, sulle ragioni che determinavano una siffatta sibillina decisione che, comunque, si pone come una gravissima carenza in virtù di ciò che avrebbe potuto dire la teste, la cui audizione era già stata più volte consentita dal Giudice, in particolare sui rapporti con la
[...]
e la MDB Architetture che, in ogni caso, a prescindere dall'ammissibilità della CP_1 domanda riconvenzionale, avrebbe permesso di avere un quadro indubbiamente più trasparente della situazione e dei comportamenti dell'odierno appellante.”
Da ultimo rammenta che la decisione del primo giudice si sarebbe fondata principalmente sulle risultanze dell'istruttoria testimoniale, istruttoria di fatto inammissibile.
Con atto depositato in data 7/11/2025 si è costituita chiedendo la Controparte_1 conferma integrale della sentenza di primo grado.
Sostiene l'infondatezza del primo motivo di appello sottolineando che, in base al tenore letterale dell'art. 409 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 413 c.p.c., tutte le controversie relative a un rapporto di lavoro subordinato sono sottoposte pacificamente alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale in funzione di Giudice del lavoro. Secondo costante giurisprudenza di legittimità nel disposto normativo di cui agli artt. 409 e 413 c.p.c. rientrerebbero pacificamente anche le controversie di natura risarcitoria per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, anche in via concorrente tra loro (come nel caso di specie) per inadempimenti e/o fatti illeciti commessi dal lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, esattamente come nel caso di specie.
In relazione al secondo motivo di appello, sottolinea che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, i fatti allegati nella narrativa del ricorso di primo grado sono articolati in maniera specifica in capitoli separati e numerati.
Per il resto, difende l'operato del primo giudice.
All'udienza del 18.11.2025 la causa è stata discussa dai difensori e la Corte ha deciso come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Pagina 8 **********************
L'appello è fondato limitatamente all'importo liquidato dal primo giudice a titolo di danno, che deve essere ridotto alla misura di cui al dispositivo, dovendosi per il resto confermare la sentenza n. 5376/2024 del tribunale di Milano sulla base delle osservazioni che di seguito si espongono.
Infondato è in primo luogo il primo motivo di gravame con cui il signor censura la Pt_1 sentenza appellata per violazione dell'art. 427 c.p.c. in relazione all'art. 409 c.p.c., in quanto il tribunale non aveva accolto la richiesta di mutamento del rito da speciale ad ordinario.
Va premesso che nella fattispecie ha svolto nei confronti di , dipendente della CP_1 Pt_1 società, un'azione di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale conseguente alla violazione del dovere di fedeltà da parte del dipendente e un'azione di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale per atto illecito.
Si legge, infatti, nelle conclusioni del ricorso ex art 414 cpc: “nel merito:- accertato e dichiarato l'inadempimento del sig. , nonché in ogni caso la sua responsabilità Pt_1 extracontrattuale per tutte le ragioni di cui in narrativa, nonché accertato e dichiarato che in conseguenza di ciò ha subito un danno quantificato quantomeno in € 108.405,25, per CP_1
l'effetto dichiarare tenuto e conseguentemente condannare per le causali di cui in narrativa il signor al pagamento in favore di uantomeno della predetta somma o di Parte_1 CP_1 quella maggiore e/o minore accertanda in corso di causa,….”
Come evidenziato dal primo giudice, il datore di lavoro ha agito “a doppio titolo”, sia per responsabilità contrattuale sia per responsabilità aquiliana.
Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata anche dal primo giudice
“… è indiscutibile che la domanda volta ad ottenere la restituzione delle "somme indebitamente sottratte alla gestione" della filiale nello svolgimento della detta attività, trova titolo in detto rapporto in quanto attiene alle modalità di adempimento delle obbligazioni in capo al prestatore delle attività. E alla stessa conclusione deve pervenirsi per quanto riguarda la lamentata attività di concorrenza sleale posta in essere in pendenza di rapporto
(sul punto la giurisprudenza è costante, v., da ultimo, Cass. 23 agosto 1990, n. 8584). La competenza del giudice ordinario è stata, invece, affermata dalla Corte di Cassazione per il comportamento illecito posto in essere successivamente alla estinzione del rapporto (v., da ultimo Cass. 26 maggio 1992, n. 6279).”
Il Collegio condivide quanto sostenuto dal tribunale che ha affermato che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità le controversie di natura risarcitoria per
Pagina 9 responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, anche in via concorrente tra loro (come nel caso di specie) per inadempimenti e/o fatti illeciti commessi dal lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, rientrano nella competenza del giudice del lavoro.
Va rilevato, peraltro, che nel presente procedimento la domanda di risarcimento dei danni
(così come formulata nell'atto introduttivo del giudizio) si fonda su di una serie di condotte poste in essere da nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di Pt_1 CP_1
Deve pertanto affermarsi la competenza del giudice del lavoro a conoscere della domanda di risarcimento del danno per una attività illecita che si assume resa possibile del rapporto esistente tra le parti e posta prevalentemente in essere in pendenza del medesimo.(vedi
Cass.9513/95), cfr anche (Cass sent 3512/80) secondo cui “La domanda del datore di lavoro volta ad ottenere il risarcimento dei danni sofferti a causa della violazione, da parte del dipendente e nel corso del rapporto di lavoro, dell'obbligo di fedeltà sancito dall'art 2105 cod civ, appartiene, in ragione della sua causa petendi, alla competenza inderogabile ratione materiae del pretore in funzione di giudice del lavoro.. “
Quanto al secondo motivo di appello, con il quale contesta sotto plurimi profili la Pt_1 gestione dei mezzi di prova da parte del Tribunale, la Corte condivide in primo luogo il giudizio di ammissibilità della prova testimoniale dedotta dalla parte ricorrente nel ricorso
414 cpc.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, a cui il Collegio ritiene di doversi attenere, la disposizione dell'art. 244 c.p.c. sulla necessità di un'indicazione specifica dei fatti da provare per testimoni non va intesa in modo rigorosamente formalistico, ma in relazione all'oggetto della prova, di guisa che, qualora questa riguardi un comportamento o un'attività che si frazioni in circostanze molteplici, è sufficiente precisare la natura di detto comportamento o di detta attività in modo da permettere alla controparte di contrastarne la prova, attraverso la deduzione e l'accertamento di attività o comportamenti di carattere diverso, spettando peraltro al difensore e al giudice, durante l'esperimento del mezzo istruttorio, una volta che i fatti siano stati indicati nei loro estremi essenziali, l'eventuale individuazione dei dettagli (cfr. Cass. n.
11844/06; Cass. n. 5842/02) e dovendosi utilizzare, ai fini del giudizio di specificità o genericità della prova, tutte le circostanze di fatto comunque esposte nell'atto (Cass. n.
139/2019).
L'applicazione di tale insegnamento conferma l'ammissibilità delle prove orali richieste da le istanze istruttorie formulate dalla società nel ricorso 414 cpc e prima ancora le CP_1 allegazioni in fatto ad esse sottese, consentono infatti, ove confermate:
Pagina 10 i cap 4,5,6,7 di individuare nel concreto le mansioni svolte da nel periodo in cui si sono Pt_1 verificati gli ammanchi contestati, la composizione dell'ufficio amministrativo a cui apparteneva il dipendente, la presenza di altri soggetti adibiti in particolare al pagamento verso fornitori e dipendenti.
i cap 25,26,27 di accertare la consegna ad di somme in contanti specificamente Pt_1 indicate nel loro importo e temporalmente individuate e i successivi versamenti nel conto corrente aziendale da parte di . Pt_1
Condivisibilmente il tribunale ha pertanto ammesso i capitoli di prova per testi sopra indicati.
Infondata è poi la critica alla sentenza per aver invece il primo giudice omesso di motivare in ordine alla mancata ammissione delle prove per testi dedotte dal dipendente nella memoria di costituzione. Nell'ordinanza di ammissione dei mezzi di prova in data 1.12.2023 il primo giudice si è limitato ad ammettere i capitoli del ricorso ritenuti rilevanti ai fini della decisione, implicitamente rigettando le ulteriori istanze. Il provvedimento appare corretto, i capitoli di prova formulati da sub lettere da a) a d) a pag.9 della memoria di costituzione Pt_1 concernono l'attività che asserisce di avere svolto per conto di e a favore di MDB Pt_1 CP_1
Architettura e sono pertanto volti a dimostrare la fondatezza della domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'accertamento del “diritto ad essere retribuito per l'attività svolta per conto di favore della MDB Architetture s.r.l. in quella misura che potrà essere quantificata CP_1 in corso di causa in base alla documentazione prodotta e da produrre ed all'esito della prova testimoniale articolata al riguardo”
Il primo giudice, dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza ai sensi dell'art 418 cpc la domanda riconvenzionale, ha correttamente ritenuto inammissibili in quanto irrilevanti ai fini della decisione i capitoli di parte resistente.
Quanto poi alla censura di violazione di diritto di difesa per non avere il primo giudice sentito la teste di parte resistente Arch. ammessa e non comparsa all' udienza del Testimone_2
16.04.2024, il giudice di prime cure “ritenuta l'opportunità di dare corso all'esame della sola testimone ha fissato per la sua escussione l'udienza del 25.6.2024, in seguito rinviata Tes_1 al 26.09.2024 per consentire il richiesto accompagnamento della testimone non comparsa.
A tale udienza, all'esito della escussione della teste il difensore di non ha Tes_1 Pt_1 impugnato la precedente ordinanza di limitazione dei testi ammessi e non ha formulato istanza di rinvio per sentire la teste si legge infatti nel verbale “Esaurito l'esame Tes_2 della teste, prendono parola i difensori. Le parti chiedono sia fissata udienza di discussione,
Pagina 11 anche da remoto” (verbale di udienza del 26.09.2024). La difesa di ha in tal modo Pt_1 implicitamente rinunciato alla escussione del proprio testimone, che ha invece tardivamente formulato solo all'udienza fissata per la discussione.
Nessuna violazione del diritto di difesa è pertanto riscontrabile.
Anche nel merito il provvedimento di limitazione dei testi, con esclusione della teste Tes_2 appare corretto, essendo la teste – individuata quale responsabile MDB Architetture- stata indicata specificatamente sui capitoli di prova di parte resistente relativi alla domanda riconvenzionale e non ammessi. (vedi memoria di costituzione pag. 9)
Quanto, infine, al lamentato malgoverno dei mezzi istruttori, la censura si ritiene fondata limitatamente alla parte della sentenza in cui il Tribunale, sulla base delle dichiarazioni testimoniali assunte, ha ritenuto provato il mancato versamento sul conto corrente di
[...]
da parte di della somma a lui pervenuta in contanti, dovendosi Parte_3 Pt_1 confermare per il resto la decisione del Tribunale.
L'azione risarcitoria avanzata da si fonda sulla condotta inadempiente Parte_3 del suo dipendente, il quale poneva in essere ripetute violazioni dei doveri nascenti dal rapporto di lavoro e, nello specifico, del dovere di fedeltà e correttezza, con una serie di operazioni, emissioni di bonifici in suo favore non autorizzati, delle quali è chiamato a rispondere sul piano della responsabilità contrattuale.
Sulla base della documentazione prodotta gli addebiti emersi a seguito dell'accertamento interno effettuato dalla società e poi genericamente contestati, risultano fondati, quantomeno quelli relativi alle disposizioni di bonifico emesse da nel periodo dal 17 maggio 2019 Pt_1 al 23 gennaio 2023, quando era dipendente di , elencate nel documento Parte_3
17 fasc. ammontanti all'importo complessivo di euro 105.837,04. CP_1
In particolare, si osserva che:
- il doc 9 di conferma l'avvenuto pagamento ad delle retribuzioni ed esclude che i CP_1 Pt_1 bonifici di cui è causa fossero riferibili all'obbligo retributivo della datrice;
-i documenti 10,11, di (estratti del conto corrente della società) individuano 82 bonifici CP_1 disposti in favore del beneficiario , Pt_1
- il doc. 13 (disposizione di restituzione dell'importo di cui all'ultimo bonifico) prova che tale somma era stata accreditata sul conto corrente del predetto senza essere a lui dovuta.
La riferibilità a delle suddette operazioni emerge peraltro con chiarezza dalle Pt_1 dichiarazioni dei testimoni esaminati in primo grado, sigg. , , Tes_4 Testimone_5
e e trascritte nella sentenza impugnata, i quali hanno riferito che nel CP_3 Tes_1
Pagina 12 periodo dal 2019 al 2023 era ad operare sull'home banking di per eseguire i Pt_1 CP_1 pagamenti a fornitori e dipendenti, ad eccezione di un breve periodo , inferiore all'anno, da
2021, nel quale vi ha provveduto anche Tes_4
Ulteriore conferma della riferibilità all'appellato delle operazioni elencate nel doc 17 (schema riassuntivo dei bonifici) si ricava dalla mancanza di contestazioni specifiche da parte del dipendente , dalla genericità delle causali apposte a detti bonifici “acconto” “saldo” comunque riferibili a retribuzioni già corrisposte come emerge dal cit. doc 13, dalla ammissione di responsabilità di quanto all'ultimo bonifico, di cui ha restituito l'importo dichiarando Pt_1 peraltro di avere “ grossi problemi economici “ .
Deve pertanto ritenersi accertata la responsabilità per illecito contrattuale dell'odierno appellante e il diritto della banca al risarcimento dei danni cagionati quantomeno limitatamente all'importo degli indicati bonifici pari a complessivi euro 105.837,04 (Vedi doc
17 . CP_1
Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, ritiene la Corte che non sia stata provata con sufficiente certezza l'ulteriore condotta contestata ad e consistita nel mancato Pt_1 versamento della somma a lui prevenuta in contanti e pari ad euro 2.200.00.
Le dichiarazioni dei testimoni esaminati sulla circostanza in esame, sig.ri Testimone_5
e ono a parere della Corte generiche e indeterminate. CP_3
Il primo si è infatti limitato a riferire Confermo il capo 25 nel senso che mi è capitato più volte di assistere poiché la mia postazione – specifico che ho a disposizione una postazione fissa in – si trova al piano dirigenti affianco alla cassaforte gestita dal il CP_1 CP_3 quale, all'atto del prelievo, mi specificava “sto dando dei soldi ad perché provveda a Pt_1 versarli sul conto in banca”; ho assistito a questa scena almeno due volte, credo potesse essere durante il periodo estivo del 2022 ma non so essere più preciso” ha poi dichiarato “Preciso che accadde che vi fosse la necessità di versare allo CP_3 sportello l'incasso in denaro contante derivato dalla vendita di una moto, i contanti furono da me prelevati dalla cassaforte dell'amministratore delegato e consegnati all' perché Pt_1 provvedesse a versarli presso lo sportello di uno degli istituti di credito ove erano accesi uno dei conti della società. Erano importi non consistenti, sotto il migliaio di euro. Ricordo che la fattura era di 8000 euro, e dunque a tranches questi 8000 euro dovevano essere versati e per
i versamenti fu incaricato l' ; nel complesso l' non fu incaricato di versare Pt_1 Pt_1
l'intero importo di 8000 poiché alcune di queste somme erano state utilizzate per effettuare pagamenti nei confronti dei dipendenti. Non ricordo un importo in un'unica soluzione di 1600 euro, posso dire si trattasse di svariate centinaia ogni mese, ma non ricordo di preciso. Da
Pagina 13 quel che so l' fece alcuni di questi versamenti, ma altri no. Il fatto che alcuni Pt_1 versamenti non fossero stati fatti non l'ho appurato io in prima persona, ma i contabili della società.”.
infine, ha riferito” “Che io sappia il resistente si occupava anche, di tanto in tanto, Tes_1 di fare versamenti in banca alla cassa automatica. […] Il resistente era comunque il solo che facesse versamenti al bancomat e dunque gli ammanchi derivavano per forza da mancati versamenti fatti da lui.”
Nessuno dei testi ha pertanto confermato la circostanza specifica dedotta in ricorso, secondo cui , ricevuti in data 9.11.2022 e 12.12.2022 da complessivi 2.200 Pt_1 CP_3
(600+1200) euro in contanti con disposizione di versarli sul conto corrente della società, non aveva dato esecuzione all'ordine e aveva trattenuto l'importo.
I testi pur riferito che era capitato nel corso degli anni tale tipo di situazione, non hanno potuto confermare tale specifica condotta.
L'importo di € 2200 va pertanto sottratto dalla somma complessiva dovuta a titolo di risarcimento per mancanza di prova dell'operazione attribuita ad . Pt_1
L'ammontare del danno va quindi ridotto ad € 103.637,04, così calcolato: importo dei bonifici illegittimamente disposti € 105.837,04- 2.200
In conclusione, sulla base delle osservazioni svolte, in parziale riforma della sentenza impugnata, va condannato al pagamento a favore della della somma di cui al Pt_1 CP_2 dispositivo oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, confermate le ulteriori statuizioni.
Le spese del grado, seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano a carico di Pt_1
e in favore di come da dispositivo, applicati i parametri di cui al
[...] Parte_3
DM 147/2022, in considerazione del valore della causa (scaglione 52.0001-260.000,00), della assenza di attività istruttoria nel grado di appello e della complessità della lite, dovendosi confermare in mancanza di specifico motivo di appello le spese già liquidate nel giudizio di primo grado in favore di . Parte_3
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n 5367/2024 del Tribunale di Milano- sezione lavoro- riduce la condanna di al pagamento della minor somma complessiva di euro Parte_1
Pagina 14 103.637,04 (105.837,04 – 2.200) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo ferme le ulteriori statuizioni di merito e in punto spese di lite;
condanna la parte appellante a rimborsare alla le spese di lite Controparte_1 del grado che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre oneri accessori di legge e spese generali forfettarie al 15%
Milano, 18/11/2025
Presidente est.
LV IN VA
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