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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/09/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1456/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1456/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICHARD MARTINI Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIRELLA GELMI CP_1 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come precisate entro il termine del 15.9.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate CONCLUSIONI CONGIUNTE
Il signor continuerà a vivere nell'abitazione già coniugale, sita in Lecco, CP_1 Corso Monte San Gabriele n. 31, di proprietà esclusiva dello stesso e già assegnata allo stesso.
2. La sig.ra si è prima d'ora trasferita in altra abitazione sita in Brivio (LC), Via Parte_1 Prada n. 12, di proprietà esclusiva della stessa, per il cui acquisto ella ha acceso, in data 14.10.2024, un mutuo presso la Banca Intesa San Paolo spa - Filiale di Lecco, Piazza Mazzini n. 18, 03474 - dell'importo complessivo di Euro 74.000,00= oltre interessi, come da piano di ammortamento che si allega al presente atto costituendone parte integrante.
3. A titolo di una tantum divorzile, il sig. si obbliga irrevocabilmente a CP_1 rimborsare alla sig.ra la residua somma mutuata, comprensiva degli Parte_1 interessi e accessori, nelle modalità di cui alla successiva condizione n. 4 delle presenti note congiunte, oltre a quanto pattuito alle successive condizioni n. 8, n. 9 e n. 10 delle presenti note congiunte.
4. A tal fine le parti concordano e pattuiscono che il rimborso da parte del sig. CP_1 in favore della sig.ra avverrà con cadenza mensile, mediante il pagamento
Parte_1 di una somma pari alla rata mensile del mutuo sostenuto dalla OR (pari
Parte_1 ad Euro 408,55/mese), secondo il piano di ammortamento in essere. Il pagamento mensile dovrà essere effettuato entro il giorno 5 di ciascun mese, a far data dal mese di ottobre 2025 a mezzo di bonifico sul c/c n. 0067/00604831 Banca Fideuram intestato alla OR . E' fatta salva la possibilità per il signor di
Parte_1 CP_1 corrispondere anticipatamente alla OR l'intero capitale residuo dovuto
Parte_1 per l'estinzione anticipata del mutuo, liberandosi così dall'obbligazione di rimborso rateale.
5. Le parti concordano e pattuiscono che l'obbligazione di rimborso di cui ai punti precedenti permane sino all'integrale restituzione della residua somma mutuata a far data dal mese di ottobre 2025 comprensiva di interessi previsti dal piano di ammortamento, restando inteso che l'obbligazione del signor nei confronti della OR CP_1
non è condizionata alla titolarità dell'immobile in capo alla OR Parte_1 [...]
né alla permanenza della stessa nel possesso o proprietà dell'immobile, né è Pt_1 suscettibile di venir meno in conseguenza dell'eventuale alienazione del bene.
6. Si conferma che il veicolo Nissan Quasquai tg. GD145HK, che era intestato al signor
[...]
, è già stato trasferito alla OR con spese di trapasso a carico CP_1 Parte_1 della stessa;
a far data dal trapasso, ogni relativa spesa rimarrà a carico della OR
[...]
. Pt_1
7. Si conferma che tutti gli altri veicoli indicati nel ricorso, già intestati al signor
[...]
, rimarranno assegnati definitivamente in proprietà allo stesso ed ogni relativa CP_1 spesa rimarrà a suo carico, ad eccezione di quelli assegnati al figlio Per_1
8. Il signor ha prima d'ora corrisposto la somma di Euro 35.000 alla OR CP_1
che, con la sottoscrizione del presente atto, rilascia quietanza. Parte_1
9. Il signor ha già corrisposto l'ulteriore somma di Euro 15.000 alla OR CP_1
che, con la sottoscrizione del presente atto, rilascia quietanza. Parte_1 10. Il signor dichiara - con espressa modifica di quanto previsto agli artt. 6), CP_1 7) e 8) del ricorso depositato - di rinunciare alla ripetizione delle somme di cui ai precedenti punti 8) e 9). 11. La OR dichiara - con espressa modifica di quanto previsto agli artt. 6), Parte_1 7) e 8) del ricorso depositato e fermo restando l'esatto ed integrale adempimento delle condizioni di cui al presente atto - di rinunciare irrevocabilmente a ricevere le somme di cui al punto 8) del ricorso. 12. I signori e sono economicamente autosufficienti e, pertanto, CP_1 Parte_1 ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
13. I ricorrenti dichiarano di aver prima d'ora suddiviso i beni mobili presenti nell'abitazione già coniugale.
14. Le parti si obbligano a prestare acquiescenza all'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio recettiva delle presenti condizioni entro e non oltre cinque (5) giorni lavorativi dalla sua pubblicazione a mezzo PCT.
15. Le Parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
16. Le Parti danno atto e dichiarano di avere risolto fra loro - anche in via transattiva e novativa - con le pattuizioni di cui alle presenti note congiunte ogni questione personale e/o di carattere economico patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale e/o di separazione di fatto e/o legale e dichiarano pertanto di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nelle precedenti condizioni, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.
17. Le Parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione delle presenti note congiunte, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.
18. I Ricorrenti dichiarano che le spese del presente procedimento sono da intendersi integralmente compensate tra loro e i rispettivi procuratori sottoscrivono la presente anche per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex LPF. Le spese legali spettanti al professionista incaricato per la redazione ed il deposito del ricorso congiunto di separazione verranno sostenute integralmente dal signor . CP_1
- di non volersi riconciliare e di rinunciare, pertanto, al tentativo di conciliazione, stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso;
- di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse;
- di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Tribunale di Lecco e, contestualmente, CHIEDONO All'Ill.mo Tribunale di Lecco, in persona del Giudice assegnatario, Dott.ssa Marta Paganini,
- l'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto Lecco in data 02/12/2002 dai signori e alle condizioni sopra esposte;
Parte_1 CP_1
- la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecco (LC) per la relativa annotazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile il Parte_1 CP_1
02/12/2002 a Lecco e dalla loro unione sono nati due figli, il 29/07/2000 e Persona_2
, nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 12.11.2024 i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso dell'12.11.2024, successivamente modificate con il deposito di note scritte d'udienza dell'11.9.2025 nei termini sopra riportati.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 67/2025 pubblicata il 31.01.2025 omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l.
n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle condizioni sopra riportate, modificate rispetto al ricorso introduttivo.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a Lecco il 02/12/2002, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2002, parte 1, numero 66;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente stesse, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di LECCO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 22.9.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Marta Paganini dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1456/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICHARD MARTINI Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIRELLA GELMI CP_1 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come precisate entro il termine del 15.9.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate CONCLUSIONI CONGIUNTE
Il signor continuerà a vivere nell'abitazione già coniugale, sita in Lecco, CP_1 Corso Monte San Gabriele n. 31, di proprietà esclusiva dello stesso e già assegnata allo stesso.
2. La sig.ra si è prima d'ora trasferita in altra abitazione sita in Brivio (LC), Via Parte_1 Prada n. 12, di proprietà esclusiva della stessa, per il cui acquisto ella ha acceso, in data 14.10.2024, un mutuo presso la Banca Intesa San Paolo spa - Filiale di Lecco, Piazza Mazzini n. 18, 03474 - dell'importo complessivo di Euro 74.000,00= oltre interessi, come da piano di ammortamento che si allega al presente atto costituendone parte integrante.
3. A titolo di una tantum divorzile, il sig. si obbliga irrevocabilmente a CP_1 rimborsare alla sig.ra la residua somma mutuata, comprensiva degli Parte_1 interessi e accessori, nelle modalità di cui alla successiva condizione n. 4 delle presenti note congiunte, oltre a quanto pattuito alle successive condizioni n. 8, n. 9 e n. 10 delle presenti note congiunte.
4. A tal fine le parti concordano e pattuiscono che il rimborso da parte del sig. CP_1 in favore della sig.ra avverrà con cadenza mensile, mediante il pagamento
Parte_1 di una somma pari alla rata mensile del mutuo sostenuto dalla OR (pari
Parte_1 ad Euro 408,55/mese), secondo il piano di ammortamento in essere. Il pagamento mensile dovrà essere effettuato entro il giorno 5 di ciascun mese, a far data dal mese di ottobre 2025 a mezzo di bonifico sul c/c n. 0067/00604831 Banca Fideuram intestato alla OR . E' fatta salva la possibilità per il signor di
Parte_1 CP_1 corrispondere anticipatamente alla OR l'intero capitale residuo dovuto
Parte_1 per l'estinzione anticipata del mutuo, liberandosi così dall'obbligazione di rimborso rateale.
5. Le parti concordano e pattuiscono che l'obbligazione di rimborso di cui ai punti precedenti permane sino all'integrale restituzione della residua somma mutuata a far data dal mese di ottobre 2025 comprensiva di interessi previsti dal piano di ammortamento, restando inteso che l'obbligazione del signor nei confronti della OR CP_1
non è condizionata alla titolarità dell'immobile in capo alla OR Parte_1 [...]
né alla permanenza della stessa nel possesso o proprietà dell'immobile, né è Pt_1 suscettibile di venir meno in conseguenza dell'eventuale alienazione del bene.
6. Si conferma che il veicolo Nissan Quasquai tg. GD145HK, che era intestato al signor
[...]
, è già stato trasferito alla OR con spese di trapasso a carico CP_1 Parte_1 della stessa;
a far data dal trapasso, ogni relativa spesa rimarrà a carico della OR
[...]
. Pt_1
7. Si conferma che tutti gli altri veicoli indicati nel ricorso, già intestati al signor
[...]
, rimarranno assegnati definitivamente in proprietà allo stesso ed ogni relativa CP_1 spesa rimarrà a suo carico, ad eccezione di quelli assegnati al figlio Per_1
8. Il signor ha prima d'ora corrisposto la somma di Euro 35.000 alla OR CP_1
che, con la sottoscrizione del presente atto, rilascia quietanza. Parte_1
9. Il signor ha già corrisposto l'ulteriore somma di Euro 15.000 alla OR CP_1
che, con la sottoscrizione del presente atto, rilascia quietanza. Parte_1 10. Il signor dichiara - con espressa modifica di quanto previsto agli artt. 6), CP_1 7) e 8) del ricorso depositato - di rinunciare alla ripetizione delle somme di cui ai precedenti punti 8) e 9). 11. La OR dichiara - con espressa modifica di quanto previsto agli artt. 6), Parte_1 7) e 8) del ricorso depositato e fermo restando l'esatto ed integrale adempimento delle condizioni di cui al presente atto - di rinunciare irrevocabilmente a ricevere le somme di cui al punto 8) del ricorso. 12. I signori e sono economicamente autosufficienti e, pertanto, CP_1 Parte_1 ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
13. I ricorrenti dichiarano di aver prima d'ora suddiviso i beni mobili presenti nell'abitazione già coniugale.
14. Le parti si obbligano a prestare acquiescenza all'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio recettiva delle presenti condizioni entro e non oltre cinque (5) giorni lavorativi dalla sua pubblicazione a mezzo PCT.
15. Le Parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
16. Le Parti danno atto e dichiarano di avere risolto fra loro - anche in via transattiva e novativa - con le pattuizioni di cui alle presenti note congiunte ogni questione personale e/o di carattere economico patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale e/o di separazione di fatto e/o legale e dichiarano pertanto di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nelle precedenti condizioni, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.
17. Le Parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione delle presenti note congiunte, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.
18. I Ricorrenti dichiarano che le spese del presente procedimento sono da intendersi integralmente compensate tra loro e i rispettivi procuratori sottoscrivono la presente anche per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex LPF. Le spese legali spettanti al professionista incaricato per la redazione ed il deposito del ricorso congiunto di separazione verranno sostenute integralmente dal signor . CP_1
- di non volersi riconciliare e di rinunciare, pertanto, al tentativo di conciliazione, stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso;
- di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse;
- di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Tribunale di Lecco e, contestualmente, CHIEDONO All'Ill.mo Tribunale di Lecco, in persona del Giudice assegnatario, Dott.ssa Marta Paganini,
- l'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto Lecco in data 02/12/2002 dai signori e alle condizioni sopra esposte;
Parte_1 CP_1
- la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecco (LC) per la relativa annotazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile il Parte_1 CP_1
02/12/2002 a Lecco e dalla loro unione sono nati due figli, il 29/07/2000 e Persona_2
, nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 12.11.2024 i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso dell'12.11.2024, successivamente modificate con il deposito di note scritte d'udienza dell'11.9.2025 nei termini sopra riportati.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 67/2025 pubblicata il 31.01.2025 omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l.
n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle condizioni sopra riportate, modificate rispetto al ricorso introduttivo.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a Lecco il 02/12/2002, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2002, parte 1, numero 66;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente stesse, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di LECCO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 22.9.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Marta Paganini dott. Marco Erminio Maria Tremolada