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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/07/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1042 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Pedone, come da mandato in atti;
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Rita De Simone, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 15 maggio 2025 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il tuo intervento, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 5.3.2025, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 29.10.1981 in
Cutrofiano (LE); che dalla loro unione erano nati tre figli e, cioè, il 28.1.1983, Per_1 il 1°.
8.1986 e il 30.12.1992, tutti economicamente autonomi;
che la Per_2 Per_3 situazione lavorativa ed economico-patrimoniale delle parti era quella riportata in ricorso;
che, a causa di insanabili contrasti, il rapporto coniugale era definitivamente in crisi, tanto che i coniugi avevano interrotto ogni forma di condivisione personale ed economica già dal mese di gennaio 2020; che, in ragione di ciò, i coniugi avevano trovato un accordo per regolamentare i loro rapporti, atteso che tutti e tre i figli erano maggiorenni ed autosufficienti, ma che il non aveva ottemperato agli obblighi assunti, come più dettagliatamente Pt_1 specificato in atti, sicché la aveva dovuto far fronte alle spese necessarie per il CP_1 proprio sostentamento attingendo ai propri risparmi e ricorrendo all'aiuto dei propri familiari. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi, alle condizioni indicate in ricorso.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene, in mancanza di prole minorenne.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da
[...]
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_1 Controparte_1
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio il 29.10.1981 in Cutrofiano (LE), trascritto CP_1 nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 56 Parte II Serie A anno 1981, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio;
b) nulla per le spese;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14.7.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore