Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/05/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2674 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2019
TRA
elettivamente domiciliata in VIA PAOLO BORSELLINO, N. 24 Parte_1
BAGHERIA presso lo studio dell'avv. SCARDINA LETIZIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti
ATTRICE
CONTRO
, in persona del sindaco pro- tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in via A. VIVALDI, N. 7 BAGHERIA, presso lo studio dell'avv. GRECO
TOMMASO che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTO OGGETTO: lesione personale
Conclusioni delle parti: All'udienza del 07/03/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, per chiedere il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro CP_1 occorso in data 22.08.2017, quantificati in complessivi € 20.000,00 o nella misura maggiore e/o minore ritenuta legittima, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali alla data del sinistro al soddisfo.
L'attrice, a fondamento delle richieste risarcitorie, ha dedotto che:
-in data 22.8.2017 alle ore 1.00 circa si trovava a per la festa di paese e, CP_1 mentre percorreva come pedone la via Cusimano (tenendosi a destra della carreggiata) in direzione Bagheria per tornare alla propria autovettura parcheggiata nelle vicinanze,
Pagina 1 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
- si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Buccheri la Ferla di Palermo solo in solo in un secondo momento e che le veniva diagnosticato “frattura base quinto metatarso sinistro”;
-che aveva inutilmente chiesto al convenuto il risarcimento dei danni subiti a CP_1 mezzo pec, senza ricevere riscontro.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale contestava la ricostruzione CP_1 fattuale operata in citazione chiedendo, preliminarmente, la rimessione in termini ex art
153.c.p.c. per l'impossibilità di costituirsi tempestivamente a causa dell'intervenuta sospensione del Sindaco e del Vice Sindaco del Comune di , essendo incorso, CP_1 per le suddette ragioni, in decadenze e preclusioni per causa non imputabile.
Sempre in via preliminare, eccepiva: -l'improcedibilità della domanda per omesso invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita;
-la nullità dell'atto di citazione per assoluta genericità ed indeterminatezza, stante la mancanza dei requisiti di legge previsti a pena di nullità dall'art. art. 163 c.p.c. n. 4.
Nel merito, sosteneva l'infondatezza delle pretese attoree, chiedendone il rigetto. In subordine, la riduzione del quantum richiesto in ragione della prevalente e/o concorrente responsabilità colposa dell'attrice nella causazione del danno stesso, con vittoria di spese competenze ed onorari.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione del 15 gennaio 2020, l'allora Giudice Istruttore dott.ssa Di Bernardi rigettava le eccezioni preliminari e concedeva termini ex art. 183 co. 6 c.p.c..
La causa veniva istruita documentalmente e mediante prove orali e, successivamente, con ctu medico- legale.
Mutato il giudicante nella persona del giudice scrivente (dal 07.06.2024), e precisate le conclusioni innanzi al medesimo, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Merito della lite.
Così chiariti i fatti posti a fondamento del presente giudizio, e ricostruito brevemente il suo svolgimento, giova osservare, in punto di diritto, in conformità all'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 156/1999 – che la disposizione di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, deve ritenersi applicabile alla
Pubblica Amministrazione anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass.
Pagina 2 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile civ. n. 24529/2009 e n. 20754/2009).
I giudici di legittimità hanno, invero, precisato, al riguardo, che, in tema di responsabilità della P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica tutte le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili (cfr., in questi termini, Cass. n. 1257/2018).
Con più specifico riguardo al compito di manutenere le strade comunali, mette conto evidenziare che, a norma dell'art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), tra i compiti istituzionale del rientra quello provvedere alla CP_1 manutenzione, alla gestione e alla pulizia delle strade di sua proprietà.
La definizione di strada pubblica include anche il marciapiede (si v., a tal proposito,
l'art. 3, n. 33, del Codice della strada, in cui si statuisce che per marciapiede si intende la
“parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni”).
Sicché, in definitiva, il deve considerarsi titolare del diritto di proprietà sia CP_1 sulle strade che sui marciapiedi facenti parte delle strade comunali, sui quali, pertanto, ha il compito non soltanto di verificarne la sicurezza, ma anche di mantenerli in condizioni adeguate di efficienza, provvedendo alla manutenzione e alla pulizia, secondo i criteri di corretta e diligente gestione.
La Suprema Corte ha, inoltre, espressamente chiarito come l'eventuale affidamento a soggetti terzi dei compiti di manutenzione delle strade non possa valere a sottrarre al proprietario la sorveglianza ed il controllo sulle strade medesime, e quindi ad CP_1 esonerarlo dalla responsabilità da custodia, posto che in tale ipotesi il contratto d'appalto costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del codice della strada emanato con D.Lgs. n. 285/1992 (cfr. Cass. civ. n. 1691/2009, in motivazione).
Ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato
“cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011).
Pagina 3 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non
è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n.
12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno (cfr. Cass. civ. n. 5808/2019, n. 30775/2017 e n. 11225/2017).
In altri termini, in base al criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c., applicato alla fattispecie della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni riportati dagli utenti della strada, è onere del danneggiato provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza della p.a. (cfr., Cass. civ. n. 24881/2008 e n. 390/2008).
Ne deriva che, laddove venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., occorre dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ. n. 15761/2016 e n. 6141/2018).
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. (cfr. Cass. n. 2660/2013 e, successivamente, Cass. Ordinanza n.
11526 del 11/05/2017); allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento,
e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (cfr. Sentenza n. 12895 del
22/06/2016).
Ciò detto, facendo applicazione dei suesposti principi di diritto al caso che ci occupa, lo scrivente ritiene che l'attrice, sulla quale incombeva il relativo onere della prova, trattandosi di responsabilità ex art. 2051 c.c. (o in via subordinata ex art. 2043 c.c.), non abbia provato sufficientemente la sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda.
Invero, sulla base delle prove costituite, nella specie, referto del pronto soccorso, rilievi
Pagina 4 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile fotografici scattati del luogo del sinistro e delle prove costituende (interrogatorio formale e prove testimoniali), deve ritenersi non sufficientemente dimostrato l'effettivo accadimento dell'evento nei termini descritti in citazione.
In primo luogo, occorre evidenziare come, nel caso che ci occupa, non vi sia stato alcun intervento sul luogo dell'incidente da parte delle forze dell'ordine, né sia intervenuta l'ambulanza a prestare i dovuti soccorsi, avendo l'attrice dichiarato di essere stata condotta in Pronto Soccorso solo in un secondo momento.
Deve, inoltre, rilevarsi che le testimonianze assunte non collimano con le risultanze dell'interrogatorio formale, sia in ordine alla visibilità dei luoghi al momento dell'occorso sia riguardo le condizioni effettive della strada alla data del sinistro.
Ed infatti, da un lato, l'attrice in sede di interrogatorio formale, ha risposto positivamente al capitolo n.2 (“vero è che il giorno del sinistro le condizioni di visibilità, luminosità e meteo-ambientali erano ottime”); ed, in ordine alle condizioni della strada, ha poi dichiarato “Chiarisco tuttavia che il giorno del sinistro non c'erano tutte queste buche che vengono raffigurate nelle foto esibitemi, non ricordo quante fossero le buche ma non erano tutte quelle presenti in foto” (cfr. verb. ud. 06.4.2022), assumendo dunque che alla data dell'occorso le condizioni del manto stradale fossero “migliori” rispetto a quelle ritratte.
Dall'altro lato, la teste quanto alla visibilità dei luoghi, in Testimone_1 contraddizione con quanto riferito dalla madre, in ordine alla visibilità ha dichiarato ancora “ADR:” chiarisco che l'incidente si è verificato all'una di notte e che c'era poca Testi luce, non è infatti una strada molto illuminata” “preciso che non c'era completamente illuminazione pubblica”; e successivamente, in risposta ad una domanda a chiarimento dalla controparte sulla la foto n. 2, previo riconoscimento dello stato dei luoghi, ha dichiarato invece che al momento del sinistro le condizioni della strada “erano peggiori” rispetto a quelle riprodotte nella foto mostratale(cfr. verb. ud. 06.4.2022)..
Pure la teste , contrariamente alle risultanze dell'interrogatorio Testimone_3 formale, ha dichiarato che “la visibilità era scarsa”; inoltre -dopo aver affermato di non ricordare le condizioni della strada-, esibita la fotografia ritraente la buca, chiariva che la stessa “aveva piccole dimensioni”, non identificando la stessa con quella ritratta nella produzione fotografica attorea (cfr. verb. ud. 06.4.2022).
Emergono dunque rilevanti discrasie fra le riproduzioni fotografiche accluse all'atto introduttivo e le risultanze delle prove orali;
nonché fra le stesse dichiarazioni rese dall'interroganda e le testimonianze rese dai testi escussi;
divergenze che inducono a considerare non attendibili queste ultime e tali da non poter essere poste a fondamento della decisione.
Pagina 5 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Aggiungasi che, pur a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del
1974- che non permette una aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate dall'art. 247 c.p.c. – non si esclude che l'esistenza di uno dei rapporti in essa indicati (nella specie, figlia e sorella dell'attrice) possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (cass. sent. 12259 del 20/08/2003).
Dunque, nel caso di specie, le emergenze istruttorie non consentono, in punto di fatto, una ricostruzione dell'accadimento prodromica alla valutazione della dinamica del sinistro e, dunque, all'accertamento delle responsabilità delle parti in lite, ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 cc, né tantomeno dell'art.2043 c.c..
In virtù del complesso delle argomentazioni fin qui svolte, va esclusa la responsabilità dell'ente locale convenuto.
3.Spese di lite.
In base al principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., l'attrice Parte_1 deve, infine, essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'ente
[...] convenuto, che si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri introdotti dal
D.M. Giustizia 55/2014 e succ. modifiche, in conformità allo scaglione corrispondente al valore della causa (atteso che in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attrice soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del "disputatum", senza che trovi applicazione il correttivo del "decisum" – così Cass. n. 28417/2018-) secondo i valori minimi, tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta da ciascuna parte, nonché del fatto che non sono state affrontate questioni di fatto o di diritto particolarmente complesse.
Le spese di ctu vanno interamente poste a carico dell'attrice (ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello stato con delibera del Coa del 23.4.2019), la quale ha formalmente rinunciato al patrocinio a spese dello stato.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti del Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
, che vanno liquidate in € 2.540,00 per compenso Controparte_1 professionale, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
Pagina 6 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile 3) pone le spese della consulenza tecniche d'ufficio in via definitiva a carico dell'attrice.
Così deciso in Termini Imerese il 28.5.2025.
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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