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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/04/2025, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile iscritto al n. 3158/2021 del ruolo generale degli affari
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 22 maggio 2024 e pendente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, per procura allegata alla C.F._1
citazione, dagli avvocati Fabio Ferlito (C.F. e Gianfranco C.F._2
D'Alessandro (C.F. ), presso i quali elettivamente C.F._3
domicilia in Battipaglia, alla via Serroni n. 71
-attrice-
E
(C.F. ), in persona del Sindaco in carica, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Carla Concilio (C.F.
), con il quale elettivamente domicilia presso C.F._4
l'Avvocatura Comunale, in Battipaglia, via Aldo Moro, 1
-convenuto-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata l'8 aprile 2021, evocò in giudizio Parte_1
1 dinanzi a questo Tribunale il , per ottenerne la condanna Controparte_1
al risarcimento dei danni che le erano derivati dalle lesioni personali patite a seguito dell'incidente occorsole il 4 marzo 2020 allorquando, alle ore 11:00 circa,
“mentre stava percorrendo a piedi via Pastore, all'altezza tra il civico n. 11 e
quello n. 13, con direzione di marcia via Mazzini – Stazione Ferroviaria, pochi
metri prima delle strisce di attraversamento pedonale ivi presenti, a causa di una
mattonella sconnessa ed insidiosa presente sulla pavimentazione del
marciapiede, inciampava cadendo rovinosamente a terra”, riportando la “frattura
sovracondilea scomposta del femore sx”, tale da rendere necessario un
intervento chirurgico e successive cure e terapie riabbilitative. Tanto premesso,
l'attrice, invocata la responsabilità dell'ente territoriale proprietario della strada a norma degli artt. 2051 e 2043 c.c., chiese che fosse “accertata la responsabilità
del nella verificazione del sinistro per cui è causa, ai sensi Controparte_1
dell'art. 2051 c.c. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per l'effetto
condannare esso ente locale al risarcimento, in favore dell'attrice, dei danni alla
persona subiti come descritti nella misura di € 22.104,15 o nella diversa,
maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia;
il tutto oltre rivalutazione
ed interessi legali sulla somma rivalutata a decorrere dal sinistro (4.3.2020) al
soddisfo. Con condanna dell'Ente convenuto alla refusione di spese, diritti ed
onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Fabio Ferlito, quale
difensore antistatario.”
Il , costituendosi con comparsa del 1° settembre Controparte_1
2021, eccepì la genericità dell'avversa ricostruzione del fatto e l'infondatezza dell'avversa domanda, avendo i Vigili Urbani intervenuti sul posto confermato la visibilità del pericolo, vieppiù per chi, come l'attrice, frequentava abitualmente la strada per risiedere proprio in via Pastore, e la sua evitabilità con una condotta
2 attenta e prudente, sicché l'evento lesivo era da ascriversi alla esclusiva o concorsuale condotta colposa della danneggiata. L'ente locale, quindi, chiese: “•
in via principale, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'attrice,
essendo l'evento lesivo da ascriversi alla sola condotta colposa della stessa e,
per l'effetto, rigettare la domanda proposta dall' attore, perché assolutamente
infondata in fatto ed in diritto;
• in subordine e senza recesso dalle superiori
eccezioni, dichiarare la responsabilità dell'attrice per concorso di colpa ex art.
1227, co.1, c.c. con conseguente riduzione del quantum debeatur;
• condannare,
in ogni caso, l'attrice al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio.”
Ammessa e raccolta la prova orale, disposta una consulenza d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attrice, acquisita documentazione varia, la causa all'udienza del 22 gennaio 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, sostanzialmente conformi a quelle rassegnate con gli atti introduttivi, è stata riservata a sentenza, con la concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 14
aprile 2025.
2.- La domanda che l'attrice porta all'attenzione di questo tribunale va qualificata come diretta all'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c.
dell'ente territoriale in quanto custode della strada teatro dell'incidente.
Custode è ogni soggetto, pubblico o privato, che ha il possesso o la detenzione della cosa, e tale è il proprietario, gravato da obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita.
Nel caso di specie, il , quale ente proprietario della Controparte_1
strada teatro del sinistro oggetto di causa, era (ed è) tenuto a provvedere alla sua manutenzione, gestione e pulizia nonché al controllo tecnico della sua efficienza e delle relative pertinenze.
3
Considerato che
a suo carico è senz'altro configurabile la responsabilità
per cosa in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo,
l'ente di gestione risponde in caso di sinistro dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall'art. 2051
c.c., ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi (cfr. Cass. 19/05/2011, n. 11016; Cass. 25/07/2008, n.20427).
Tale norma, quindi, presuppone la dimostrazione del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa, oltre che dell'esistenza della relazione custodiale tra quest'ultima e il responsabile, al quale la responsabilità viene imputata a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il fatto di essere il titolare del
"potere di governo" della cosa, inteso come potere di controllarla, tenuto ad eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte ed escludere i terzi dal contatto con essa: incisivamente si è evidenziato, in proposito, che non si deve parlare di "colpa nella custodia" (atteso che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi) ma di "rischio da custodia", in quanto la responsabilità è imputata a colui che, avendo di fatto il potere di effettivo controllo e disponibilità della cosa, è
chiamato a sopportarne anche gli incommoda (Cass.19/02/2008, n.4279; Cass.
19/05/2011, n.11016).
Nelle ipotesi di responsabilità per custodia, l'accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso prescinde dall'accertamento
4 dell'intrinseca pericolosità della cosa e richiede soltanto che il danno derivi da essa, costituendo l'esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa. Il
nesso, pertanto, sussiste sia in relazione ai danni verificatisi per effetto della connaturale forza dinamica della cosa, sia in relazione a quelli determinatisi per effetto dell'insorgenza in essa di un processo dannoso provocato da agenti esterni.
L'onere di provare l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo incombe sul danneggiato. Precisamente, atteso che la responsabilità
presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente, la dimostrazione che il danneggiato è
chiamato a fornire concerne il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Spetta invece al custode la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità,
sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Va, infine, rammentato che la più recente ed oramai consolidata giurisprudenza insegna che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione
(cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenze n. 21508 del 18/10/2011, n. 8935 del
12/04/2013, n. 24793 del 29/10/2013): una lettura costituzionalmente orientata delle norme di tutela riferite alla responsabilità civile della pubblica amministrazione in relazione alla non corretta manutenzione del manto o del
5 marciapiede, consente di concludere che la presunzione di responsabilità di danni alle cose, ai sensi dell'art. 2051 c.c., si applica anche ai danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, che nella specie deve senz'altro affermarsi tenendo conto della natura urbana del tratto di strada in questione. La responsabilità dell'ente proprietario della strada prescinde dalla maggiore o minore estensione della rete viaria e deve invece esser accertata o esclusa in concreto in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione, e all'affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione, secondo criteri di normalità.
3.- Tanto premesso, la dinamica del sinistro è acquisita alla decisione:
, alle ore 11:00 circa del 4 marzo 2020, in via Pastore di Battipaglia, Parte_1
cadde al suolo dopo essere inciampata in un dislivello tra due mattonelle del marciapiede.
La verità del sinistro non è stata negata dal convenuto e la sua dinamica,
per come riferita da parte attrice, è stata sostanzialmente dimostrata dalla prova orale. Invero, , indifferente alle parti e della cui attendibilità non CP_2
v'è ragione di dubitare, ha confermato che , mentre stava Parte_1
camminando sul marciapiede di via Pastore, è caduta a terra dopo essere inciampata nel dislivello presente tra due mattonelle della pavimentazione stradale, “sfalsate di 4-5 centimetri”. Analogamente ha riferito di Tes_1
avere visto la donna cadere al suolo e di avere notato, quando s'è avvicinato per prestarle soccorso, che “c'era un dislivello tra due mattonelle di circa 2-3 cm”.
entrambi i testimoni, poi, hanno riconosciuto nelle fotografie prodotte in atti e a loro esibite il luogo esatto dell'accaduto: dette foto raffigurano efficacemente la
6 presenza di un dislivello – misurato pari a 2 cm (cfr. quella inserita nel corpo della citazione introduttiva) – tra due mattonelle vicine, verosimilmente prodotto dalla spinta verso l'alto di una di esse impressa dalle radici del vicino albero:
l'insidiosità e pericolosità di tale dislivello è restituita dalla non visibilità del dislivello all'altezza degli occhi di un pedone, attese le caratteristiche oggettive del marciapiedi, di ridotte dimensioni e con la presenza nelle immediate vicinanze di un tombino, e delle due mattonelle a dislivello contornanti il fusto dell'albero,
che per forma e colore si confondono con quelle della circostante pavimentazione.
Acquisita la verità e la dinamica del sinistro, come descritta da parte attrice sarebbe stato onere del convenuto dare la prova del fortuito, in sostanza CP_1
deducendo e dimostrando che l'anomalia o la caduta era stata determinata da un fatto imprevedibile e inevitabile: la mancanza di tale prova, certamente non integrata dalla sola eccezione di conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice,
impone di affermare che il danno è stato la conseguenza dell'inefficace esercizio,
da parte del convenuto dei poteri di sorveglianza della cosa. CP_1
È ben evidente che la gestione della strada e delle sue pertinenze è
demandata all' , gestione che non può dirsi limitata alla sede CP_3
stradale, ma va estesa alle relative pertinenze (il marciapiede, nel caso di specie):
il non ha dimostrato la corretta custodia e manutenzione Controparte_1
del tratto di strada in questione, ovvero l'avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
e parimenti manca la prova che tra l'inconveniente che determinò il dislivello e l'incidente lo spazio di tempo non sia stato così breve da non consentire un intervento di manutenzione, che il convenuto non deduce CP_1
né prova essere ordinariamente previsto e svolto sulla tratta teatro del sinistro.
Va aggiunto che, a parere di questo Tribunale, la familiarità della vittima
7 del sinistro con i luoghi di casa non recide il nesso di causa tra la cosa e l'evento dannoso. La circostanza che la sconnessione si trovasse nei pressi dell'abitazione dell'attrice non è, di per sé, indice di prevedibilità ed evitabilità
dell'evento per il danneggiato. Invero la prossimità della situazione di pericolo ad un luogo abitualmente frequentato o percorso dal danneggiato può costituire indice di prevedibilità ed evitabilità dell'evento solo quando possa dirsi raggiunta la prova, anche a mezzo di presunzioni, che l'utente della strada fosse effettivamente a conoscenza della presenza della sconnessione: il semplice pericolo posto nei pressi di un luogo abitualmente frequentato dal pedone non vale, in mancanza di ulteriori elementi, a connotare la condotta dello stesso in termine di difetto di diligenza, giacché solo la effettiva conoscibilità dello specifico stato di dissesto, consistente nell'instabilità della mattonella, consente di addossare in capo al pedone un dovere di adottare le cautele richieste dalle circostanze del caso.
L'istruttoria, infine, non consente di muovere nessun rimprovero al pedone, intenta semplicemente a camminare lungo via una strada del centro abitato di Battipaglia, su uno stretto marciapiede, ed inconsapevole del pericolo rappresentato dal dislivello tra le due mattonelle, nient'affatto avvistabile né
prevedibile come pericoloso.
4.- Quanto alla liquidazione dei danni, la documentazione versata in atti comprova che, a causa della caduta al suolo, l'attrice patì la frattura
diacondiloidea femore sinistro scomposta con pluriframmentarieta'
sovracondilidea e delle superfici articolari trocleari e del condilo femorale laterale,
accertata dai sanitari del pronto soccorso del P.O. San Giovanni di Dio e GG
d'Aragona di Salerno (v. verbale n. 20130014463 del 13 febbraio 2013), cui segì
un intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo retrogrado T2 + viti cannulate
8 diacondiloidee, ancora in sede al tempo della visita del consulente tecnico d'ufficio, con postumi d'invalidità temporanea e permanente
In particolare, il nominato consulente tecnico d'ufficio, dott. , le Persona_1
cui conclusioni sono condivise dal Tribunale in quanto fondate su un'attenta analisi, anche anamnestica, della documentazione sanitaria in atti, ha accertato che a è residuata una “Cicatrice chirurgica lineare di cm. 20 che si Parte_1
porta dal III inferiore di coscia al III superiore dr. di gamba, Persona_1
normoaffrontata e normocromica;
circonferenza del ginocchio 35 cm (+ 1,5 cm
rispetto al controlato) mobilizzazione passiva con blocco antalgico e meccanico
nella flessione che si arresta a 45°, senza alcun miglioramento nella manovra
forzata; estensione possibile fino a 10°, non migliorabile con la manovra forzata.
Lieve ipotrofia del quadricipite femorale (-1 cm). L'accovacciamento è incompleto
e la ripresa posturale impacciata”, e che i postumi, eziologicamente riconducibili all'evento lesivo, sono consistititi in un'invalidità temporanea totale di 45 giorni e parziale progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 50% per i primi 45 giorni e al 25% per gli ultimi 45 giorni, oltre che un danno biologico, del
6%, senza incidenza sulla capacità lavorativa.
Ciò posto, applicando la tabella elaborata dall'Osservatorio della giustizia civile di Milano, nella sua più recente formulazione, il danno va quantificato, per i postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione, nell'importo complessivo di € 11.279,00, compresa la sofferenza soggettiva presumibilmente correlata alla natura, durata ed entità delle lesioni patite (punto di danno biologico
€ 1.915,76, incremento per sofferenza soggettiva del 25%).
Per il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, considerando la somma di € 115,00 per ciascun giorno di invalidità, spetta all'attrice la somma di
€ 5.175,00 per 45 giorni di ITT, di € 2.587,50 per 45 giorni di ITP al 50% e di €
9 1.293,75 per 45 giorni di ITP al 25%, quindi la somma totale di € 9.056,25.
Le Tabelle di Milano tengono già conto dei c.d. "aspetti relazionali" propri del danno non patrimoniale, non rendendosi necessario, nel caso di specie,
procedere alla cosiddetta "personalizzazione", in mancanza di allegazione di circostanze di fatto che giustifichino il riconoscimento di un pregiudizio ulteriore e più grave rispetto a quello complessivamente già considerato: l'attrice non ha provato, ma ancora prima non ha allegato una particolare incidenza del danno nell'ambito della propria vita relazione.
Neppure spetta l'invocato danno morale, in difetto di specifica allegazione e prova circa le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento: il danno morale, invero, va liquidato,
ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), solo se emergente dalla lesione in concreto subita e dalle specifiche allegazioni e prove dell'istante il risarcimento, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, vieppiù in misura proporzionale, come preteso dall'attore (cfr.
tra le tante Cass., Sez. 3, sentenza n. 339 del 13/01/2016).
Nulla, infine, l'attrice ha chiesto – e nulla è emerso dall'istruttoria – per danno patrimoniale.
Pertanto, complessivamente compete a , quale ristoro dei Parte_1
danni non patrimoniali patiti in conseguenza dell'infortunio, la somma di €
20.335,25.
Tale somma, computata in valori monetari attuali, va maggiorata degli interessi compensativi del maggior danno per non aver potuto la danneggiata disporre di quanto dovutale nel tempo trascorso dall'epoca del sinistro –
verificatosi, come s'è detto, il 4 marzo 2020 – alla data della presente decisione e, a sua volta, equitativamente liquidato in un importo pari a quello degli interessi
10 legali che sarebbero maturati su detta somma, prima devalutata fino all'epoca dell'infortunio secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, e poi rivalutata annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino all'attualità. Tale voce di danno ammonta a €
1.828,99.
Sono infine dovuti sulla sola sorta capitale innanzi indicata gli interessi al tasso di legge dalla presente decisione al saldo.
5.- In conclusione, il va condannato a pagare a Controparte_1
la somma di € 22.164,24, oltre gli interessi al tasso di legge dalla Parte_1
presente decisione al saldo sulla sola sorta capitale di € 20.335,25.
6.- La soccombenza del ne impone la condanna Controparte_1
verso l'attrice al pagamento delle spese del giudizio, distratte, per dichiarato anticipo dell'avvocato Fabio Ferlito, e liquidate in complessivi € 4.400,00 (di cui
€ 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 1.300,00 per la fase conclusionale, in applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10 marzo
2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite, della natura delle questioni trattate e dell'attività professionale svolta nelle varie fasi del processo.
Anche le spese della disposta consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico del convenuto , in ragione della Controparte_1
medesima regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando,
così provvede:
11 1) condanna il a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
22.164,24, oltre gli interessi al tasso di legge dalla presente decisione al saldo sulla sola sorta capitale di € 20.335,25;
2) condanna il a pagare a le spese giudiziali, Controparte_1 Parte_1
che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 4.400,00 per compensi professionali,
oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge, e che direttamente attribuisce all'avvocato
Fabio Ferlito;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del
. Controparte_1
Salerno, 23 aprile 2025. Il giudice
Andrea Luce
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile iscritto al n. 3158/2021 del ruolo generale degli affari
contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 22 maggio 2024 e pendente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, per procura allegata alla C.F._1
citazione, dagli avvocati Fabio Ferlito (C.F. e Gianfranco C.F._2
D'Alessandro (C.F. ), presso i quali elettivamente C.F._3
domicilia in Battipaglia, alla via Serroni n. 71
-attrice-
E
(C.F. ), in persona del Sindaco in carica, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Carla Concilio (C.F.
), con il quale elettivamente domicilia presso C.F._4
l'Avvocatura Comunale, in Battipaglia, via Aldo Moro, 1
-convenuto-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione notificata l'8 aprile 2021, evocò in giudizio Parte_1
1 dinanzi a questo Tribunale il , per ottenerne la condanna Controparte_1
al risarcimento dei danni che le erano derivati dalle lesioni personali patite a seguito dell'incidente occorsole il 4 marzo 2020 allorquando, alle ore 11:00 circa,
“mentre stava percorrendo a piedi via Pastore, all'altezza tra il civico n. 11 e
quello n. 13, con direzione di marcia via Mazzini – Stazione Ferroviaria, pochi
metri prima delle strisce di attraversamento pedonale ivi presenti, a causa di una
mattonella sconnessa ed insidiosa presente sulla pavimentazione del
marciapiede, inciampava cadendo rovinosamente a terra”, riportando la “frattura
sovracondilea scomposta del femore sx”, tale da rendere necessario un
intervento chirurgico e successive cure e terapie riabbilitative. Tanto premesso,
l'attrice, invocata la responsabilità dell'ente territoriale proprietario della strada a norma degli artt. 2051 e 2043 c.c., chiese che fosse “accertata la responsabilità
del nella verificazione del sinistro per cui è causa, ai sensi Controparte_1
dell'art. 2051 c.c. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per l'effetto
condannare esso ente locale al risarcimento, in favore dell'attrice, dei danni alla
persona subiti come descritti nella misura di € 22.104,15 o nella diversa,
maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia;
il tutto oltre rivalutazione
ed interessi legali sulla somma rivalutata a decorrere dal sinistro (4.3.2020) al
soddisfo. Con condanna dell'Ente convenuto alla refusione di spese, diritti ed
onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Fabio Ferlito, quale
difensore antistatario.”
Il , costituendosi con comparsa del 1° settembre Controparte_1
2021, eccepì la genericità dell'avversa ricostruzione del fatto e l'infondatezza dell'avversa domanda, avendo i Vigili Urbani intervenuti sul posto confermato la visibilità del pericolo, vieppiù per chi, come l'attrice, frequentava abitualmente la strada per risiedere proprio in via Pastore, e la sua evitabilità con una condotta
2 attenta e prudente, sicché l'evento lesivo era da ascriversi alla esclusiva o concorsuale condotta colposa della danneggiata. L'ente locale, quindi, chiese: “•
in via principale, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'attrice,
essendo l'evento lesivo da ascriversi alla sola condotta colposa della stessa e,
per l'effetto, rigettare la domanda proposta dall' attore, perché assolutamente
infondata in fatto ed in diritto;
• in subordine e senza recesso dalle superiori
eccezioni, dichiarare la responsabilità dell'attrice per concorso di colpa ex art.
1227, co.1, c.c. con conseguente riduzione del quantum debeatur;
• condannare,
in ogni caso, l'attrice al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio.”
Ammessa e raccolta la prova orale, disposta una consulenza d'ufficio medico-legale sulla persona dell'attrice, acquisita documentazione varia, la causa all'udienza del 22 gennaio 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, sostanzialmente conformi a quelle rassegnate con gli atti introduttivi, è stata riservata a sentenza, con la concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 14
aprile 2025.
2.- La domanda che l'attrice porta all'attenzione di questo tribunale va qualificata come diretta all'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c.
dell'ente territoriale in quanto custode della strada teatro dell'incidente.
Custode è ogni soggetto, pubblico o privato, che ha il possesso o la detenzione della cosa, e tale è il proprietario, gravato da obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita.
Nel caso di specie, il , quale ente proprietario della Controparte_1
strada teatro del sinistro oggetto di causa, era (ed è) tenuto a provvedere alla sua manutenzione, gestione e pulizia nonché al controllo tecnico della sua efficienza e delle relative pertinenze.
3
Considerato che
a suo carico è senz'altro configurabile la responsabilità
per cosa in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo,
l'ente di gestione risponde in caso di sinistro dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall'art. 2051
c.c., ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi (cfr. Cass. 19/05/2011, n. 11016; Cass. 25/07/2008, n.20427).
Tale norma, quindi, presuppone la dimostrazione del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa, oltre che dell'esistenza della relazione custodiale tra quest'ultima e il responsabile, al quale la responsabilità viene imputata a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il fatto di essere il titolare del
"potere di governo" della cosa, inteso come potere di controllarla, tenuto ad eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte ed escludere i terzi dal contatto con essa: incisivamente si è evidenziato, in proposito, che non si deve parlare di "colpa nella custodia" (atteso che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi) ma di "rischio da custodia", in quanto la responsabilità è imputata a colui che, avendo di fatto il potere di effettivo controllo e disponibilità della cosa, è
chiamato a sopportarne anche gli incommoda (Cass.19/02/2008, n.4279; Cass.
19/05/2011, n.11016).
Nelle ipotesi di responsabilità per custodia, l'accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso prescinde dall'accertamento
4 dell'intrinseca pericolosità della cosa e richiede soltanto che il danno derivi da essa, costituendo l'esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa. Il
nesso, pertanto, sussiste sia in relazione ai danni verificatisi per effetto della connaturale forza dinamica della cosa, sia in relazione a quelli determinatisi per effetto dell'insorgenza in essa di un processo dannoso provocato da agenti esterni.
L'onere di provare l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo incombe sul danneggiato. Precisamente, atteso che la responsabilità
presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente, la dimostrazione che il danneggiato è
chiamato a fornire concerne il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Spetta invece al custode la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità,
sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Va, infine, rammentato che la più recente ed oramai consolidata giurisprudenza insegna che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione
(cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenze n. 21508 del 18/10/2011, n. 8935 del
12/04/2013, n. 24793 del 29/10/2013): una lettura costituzionalmente orientata delle norme di tutela riferite alla responsabilità civile della pubblica amministrazione in relazione alla non corretta manutenzione del manto o del
5 marciapiede, consente di concludere che la presunzione di responsabilità di danni alle cose, ai sensi dell'art. 2051 c.c., si applica anche ai danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, che nella specie deve senz'altro affermarsi tenendo conto della natura urbana del tratto di strada in questione. La responsabilità dell'ente proprietario della strada prescinde dalla maggiore o minore estensione della rete viaria e deve invece esser accertata o esclusa in concreto in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione, e all'affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione, secondo criteri di normalità.
3.- Tanto premesso, la dinamica del sinistro è acquisita alla decisione:
, alle ore 11:00 circa del 4 marzo 2020, in via Pastore di Battipaglia, Parte_1
cadde al suolo dopo essere inciampata in un dislivello tra due mattonelle del marciapiede.
La verità del sinistro non è stata negata dal convenuto e la sua dinamica,
per come riferita da parte attrice, è stata sostanzialmente dimostrata dalla prova orale. Invero, , indifferente alle parti e della cui attendibilità non CP_2
v'è ragione di dubitare, ha confermato che , mentre stava Parte_1
camminando sul marciapiede di via Pastore, è caduta a terra dopo essere inciampata nel dislivello presente tra due mattonelle della pavimentazione stradale, “sfalsate di 4-5 centimetri”. Analogamente ha riferito di Tes_1
avere visto la donna cadere al suolo e di avere notato, quando s'è avvicinato per prestarle soccorso, che “c'era un dislivello tra due mattonelle di circa 2-3 cm”.
entrambi i testimoni, poi, hanno riconosciuto nelle fotografie prodotte in atti e a loro esibite il luogo esatto dell'accaduto: dette foto raffigurano efficacemente la
6 presenza di un dislivello – misurato pari a 2 cm (cfr. quella inserita nel corpo della citazione introduttiva) – tra due mattonelle vicine, verosimilmente prodotto dalla spinta verso l'alto di una di esse impressa dalle radici del vicino albero:
l'insidiosità e pericolosità di tale dislivello è restituita dalla non visibilità del dislivello all'altezza degli occhi di un pedone, attese le caratteristiche oggettive del marciapiedi, di ridotte dimensioni e con la presenza nelle immediate vicinanze di un tombino, e delle due mattonelle a dislivello contornanti il fusto dell'albero,
che per forma e colore si confondono con quelle della circostante pavimentazione.
Acquisita la verità e la dinamica del sinistro, come descritta da parte attrice sarebbe stato onere del convenuto dare la prova del fortuito, in sostanza CP_1
deducendo e dimostrando che l'anomalia o la caduta era stata determinata da un fatto imprevedibile e inevitabile: la mancanza di tale prova, certamente non integrata dalla sola eccezione di conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice,
impone di affermare che il danno è stato la conseguenza dell'inefficace esercizio,
da parte del convenuto dei poteri di sorveglianza della cosa. CP_1
È ben evidente che la gestione della strada e delle sue pertinenze è
demandata all' , gestione che non può dirsi limitata alla sede CP_3
stradale, ma va estesa alle relative pertinenze (il marciapiede, nel caso di specie):
il non ha dimostrato la corretta custodia e manutenzione Controparte_1
del tratto di strada in questione, ovvero l'avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
e parimenti manca la prova che tra l'inconveniente che determinò il dislivello e l'incidente lo spazio di tempo non sia stato così breve da non consentire un intervento di manutenzione, che il convenuto non deduce CP_1
né prova essere ordinariamente previsto e svolto sulla tratta teatro del sinistro.
Va aggiunto che, a parere di questo Tribunale, la familiarità della vittima
7 del sinistro con i luoghi di casa non recide il nesso di causa tra la cosa e l'evento dannoso. La circostanza che la sconnessione si trovasse nei pressi dell'abitazione dell'attrice non è, di per sé, indice di prevedibilità ed evitabilità
dell'evento per il danneggiato. Invero la prossimità della situazione di pericolo ad un luogo abitualmente frequentato o percorso dal danneggiato può costituire indice di prevedibilità ed evitabilità dell'evento solo quando possa dirsi raggiunta la prova, anche a mezzo di presunzioni, che l'utente della strada fosse effettivamente a conoscenza della presenza della sconnessione: il semplice pericolo posto nei pressi di un luogo abitualmente frequentato dal pedone non vale, in mancanza di ulteriori elementi, a connotare la condotta dello stesso in termine di difetto di diligenza, giacché solo la effettiva conoscibilità dello specifico stato di dissesto, consistente nell'instabilità della mattonella, consente di addossare in capo al pedone un dovere di adottare le cautele richieste dalle circostanze del caso.
L'istruttoria, infine, non consente di muovere nessun rimprovero al pedone, intenta semplicemente a camminare lungo via una strada del centro abitato di Battipaglia, su uno stretto marciapiede, ed inconsapevole del pericolo rappresentato dal dislivello tra le due mattonelle, nient'affatto avvistabile né
prevedibile come pericoloso.
4.- Quanto alla liquidazione dei danni, la documentazione versata in atti comprova che, a causa della caduta al suolo, l'attrice patì la frattura
diacondiloidea femore sinistro scomposta con pluriframmentarieta'
sovracondilidea e delle superfici articolari trocleari e del condilo femorale laterale,
accertata dai sanitari del pronto soccorso del P.O. San Giovanni di Dio e GG
d'Aragona di Salerno (v. verbale n. 20130014463 del 13 febbraio 2013), cui segì
un intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo retrogrado T2 + viti cannulate
8 diacondiloidee, ancora in sede al tempo della visita del consulente tecnico d'ufficio, con postumi d'invalidità temporanea e permanente
In particolare, il nominato consulente tecnico d'ufficio, dott. , le Persona_1
cui conclusioni sono condivise dal Tribunale in quanto fondate su un'attenta analisi, anche anamnestica, della documentazione sanitaria in atti, ha accertato che a è residuata una “Cicatrice chirurgica lineare di cm. 20 che si Parte_1
porta dal III inferiore di coscia al III superiore dr. di gamba, Persona_1
normoaffrontata e normocromica;
circonferenza del ginocchio 35 cm (+ 1,5 cm
rispetto al controlato) mobilizzazione passiva con blocco antalgico e meccanico
nella flessione che si arresta a 45°, senza alcun miglioramento nella manovra
forzata; estensione possibile fino a 10°, non migliorabile con la manovra forzata.
Lieve ipotrofia del quadricipite femorale (-1 cm). L'accovacciamento è incompleto
e la ripresa posturale impacciata”, e che i postumi, eziologicamente riconducibili all'evento lesivo, sono consistititi in un'invalidità temporanea totale di 45 giorni e parziale progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 50% per i primi 45 giorni e al 25% per gli ultimi 45 giorni, oltre che un danno biologico, del
6%, senza incidenza sulla capacità lavorativa.
Ciò posto, applicando la tabella elaborata dall'Osservatorio della giustizia civile di Milano, nella sua più recente formulazione, il danno va quantificato, per i postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione, nell'importo complessivo di € 11.279,00, compresa la sofferenza soggettiva presumibilmente correlata alla natura, durata ed entità delle lesioni patite (punto di danno biologico
€ 1.915,76, incremento per sofferenza soggettiva del 25%).
Per il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, considerando la somma di € 115,00 per ciascun giorno di invalidità, spetta all'attrice la somma di
€ 5.175,00 per 45 giorni di ITT, di € 2.587,50 per 45 giorni di ITP al 50% e di €
9 1.293,75 per 45 giorni di ITP al 25%, quindi la somma totale di € 9.056,25.
Le Tabelle di Milano tengono già conto dei c.d. "aspetti relazionali" propri del danno non patrimoniale, non rendendosi necessario, nel caso di specie,
procedere alla cosiddetta "personalizzazione", in mancanza di allegazione di circostanze di fatto che giustifichino il riconoscimento di un pregiudizio ulteriore e più grave rispetto a quello complessivamente già considerato: l'attrice non ha provato, ma ancora prima non ha allegato una particolare incidenza del danno nell'ambito della propria vita relazione.
Neppure spetta l'invocato danno morale, in difetto di specifica allegazione e prova circa le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento: il danno morale, invero, va liquidato,
ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), solo se emergente dalla lesione in concreto subita e dalle specifiche allegazioni e prove dell'istante il risarcimento, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, vieppiù in misura proporzionale, come preteso dall'attore (cfr.
tra le tante Cass., Sez. 3, sentenza n. 339 del 13/01/2016).
Nulla, infine, l'attrice ha chiesto – e nulla è emerso dall'istruttoria – per danno patrimoniale.
Pertanto, complessivamente compete a , quale ristoro dei Parte_1
danni non patrimoniali patiti in conseguenza dell'infortunio, la somma di €
20.335,25.
Tale somma, computata in valori monetari attuali, va maggiorata degli interessi compensativi del maggior danno per non aver potuto la danneggiata disporre di quanto dovutale nel tempo trascorso dall'epoca del sinistro –
verificatosi, come s'è detto, il 4 marzo 2020 – alla data della presente decisione e, a sua volta, equitativamente liquidato in un importo pari a quello degli interessi
10 legali che sarebbero maturati su detta somma, prima devalutata fino all'epoca dell'infortunio secondo la corrispondente variazione dell'indice calcolato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, e poi rivalutata annualmente secondo le corrispondenti variazioni dello stesso indice fino all'attualità. Tale voce di danno ammonta a €
1.828,99.
Sono infine dovuti sulla sola sorta capitale innanzi indicata gli interessi al tasso di legge dalla presente decisione al saldo.
5.- In conclusione, il va condannato a pagare a Controparte_1
la somma di € 22.164,24, oltre gli interessi al tasso di legge dalla Parte_1
presente decisione al saldo sulla sola sorta capitale di € 20.335,25.
6.- La soccombenza del ne impone la condanna Controparte_1
verso l'attrice al pagamento delle spese del giudizio, distratte, per dichiarato anticipo dell'avvocato Fabio Ferlito, e liquidate in complessivi € 4.400,00 (di cui
€ 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 1.300,00 per la fase conclusionale, in applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10 marzo
2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite, della natura delle questioni trattate e dell'attività professionale svolta nelle varie fasi del processo.
Anche le spese della disposta consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico del convenuto , in ragione della Controparte_1
medesima regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando,
così provvede:
11 1) condanna il a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
22.164,24, oltre gli interessi al tasso di legge dalla presente decisione al saldo sulla sola sorta capitale di € 20.335,25;
2) condanna il a pagare a le spese giudiziali, Controparte_1 Parte_1
che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 4.400,00 per compensi professionali,
oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge, e che direttamente attribuisce all'avvocato
Fabio Ferlito;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del
. Controparte_1
Salerno, 23 aprile 2025. Il giudice
Andrea Luce
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