Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/02/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5603/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
REPUBBLICA ITALIANA N......................Rep. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Giovanni Maddaleni Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Valeria Ardoino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5603/2024 promossa da:
C.F.: nato a [...] il 08 Controparte_1 C.F._1 luglio 1973, residente in [...]
e
, C.F. nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._2
Minsk prsp Nezaleznasti 168/3-60
Entrambi elettivamente domiciliati in Genova-GE, Piazza Corvetto civ. 3 int.6, presso e nello studio dell'Avv. Maurizio Castagno (C.F.: che li rappresenta e difende C.F._3 in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
NEI CONFRONTI DI
elettivamente domiciliato in VIA SAN LORENZO, 15/15 16123 Controparte_2
GENOVA presso lo studio dell''avv. (C.F. ), Parte_2 C.F._4 che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE CONVENUTA
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova (C.F.
– PEC presso i cui uffici in Genova, Viale delle P.IVA_2 Email_1
Brigate Partigiane, n. 2
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
1. IN VIA PRELIMINARE: in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., emettere provvedimento indifferibile e urgente che consenta – anche in via temporanea e con riserva – l'iscrizione anagrafica della SI.ra nello stato di famiglia del convivente, Pt_1 il SI. , con annotazione del contratto di convivenza fra i predetti SI.ri e CP_1 Parte_1 [...]
, stipulato in data 14.11.2023, ai sensi della legge n. 76 del 2016, registrando altresì che, presso CP_1 l'abitazione sita in Genova (GE), Via San Luca n. 11, la coppia ha stabilito la propria comune residenza, e fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé assegnando ai Ricorrenti un termine perentorio per la notifica del ricorso e dell'emettendo decreto e, a tale udienza, con ordinanza, confermare il provvedimento indifferibile e urgente emanato con detto decreto.
1 IN VIA PRINCIPALE:
2 accertare la convivenza di fatto fra la SI.ra e il SI. costituente Parte_1 Controparte_1 stabile relazione affettiva debitamente documentata ai sensi della Direttiva costituzionale e sovranazionale;
per l'effetto, ordinare al medesimo Comune di Genova di provvedere alla trascrizione del contratto di convivenza stipulato tra la sig.ra e il SI. e alla conseguente iscrizione Parte_1 Controparte_1 nel registro anagrafico della popolazione residente la SI.ra ; Parte_1
sempre per l'effetto, ordinare al di provvedere a inserire la SI.ra nello Controparte_2 Parte_1 stato di famiglia del SI. registrando altresì che presso l'abitazione sita in Genova Controparte_1 (GE), Via San Luca n. 11, la coppia ha stabilito la propria comune residenza.”
Seguono istanze istruttorie.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, previa acquisizione ex art. 210 e/o 213 c.p.c. della documentazione relativa alla richiesta di premesso di soggiorno della SI.ra presso la Questura di Genova, ivi Pt_1 compreso l'eventuale provvedimento finale, e valutata così la permanenza o meno dell'interesse ad agire in capo ai ricorrenti, previo accertamento della legittimità dell'operato dell'Ufficiale di Anagrafe del Comune di Genova, contrariis reiectis, rigettate le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili poiché irrilevanti, rigettate le istanze cautelari avversarie poiché prive dei presupposti per l'accoglimento, per tutte le ragioni di cui alla parte espositiva, dato atto che il ricorso dei SInori e è stato CP_1 Pt_3 proposto avverso il diniego formulato dall'Ufficiale di Anagrafe quale Ufficiale di Governo, in virtù della legittimazione/interesse a resistere del , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_3 dello Stato, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del nel merito, rigettare il Controparte_2 ricorso in quanto destituito di fondamento in fatto e in diritto e non provato. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.
- in subordine, nel denegato caso di accoglimento delle istanze avversarie, mandare assolto il CP_2 da ogni profilo di responsabilità, con ogni effetto in ordine alla condanna alle spese”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Controparte_3
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, rigettare il ricorso avversario, in quanto inammissibile e, comunque, infondato.
Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.06.2024 il signor ha allegato di aver conosciuto la CP_1 OR durante un soggiorno a Minsk, alla fine del 2021 e che da tale data è iniziata la Pt_1 loro relazione sentimentale;
che successivamente il predetto si è recato diverse volte in Bielorussia per far visita alla compagna come risulta dalla documentazione prodotta dai ricorrenti sub. n. 2; che la OR , a propria volta, è venuta diverse volte in Italia;
che inoltre i predetti Pt_1 hanno fatto diversi viaggi insieme, ad esempio in Sardegna in data 04.09.2022 e a Tenerife in data 13.05.2023; che nel febbraio 2022, in ragione della stabilità della loro relazione sentimentale e in vista di un progetto di vita comune, la SInora ha richiesto il visto per l'Italia su invito Pt_1 dal SInor;
che in data 23.04.2022 l'Autorità Consolare, vagliata la CP_1 documentazione ed eseguiti i necessari controlli, ha rilasciato il visto per la durata di tre anni;
che la coppia ha quindi deciso di intraprendere una stabile convivenza;
che a ottobre 2023 la OR
è venuta in Italia stabilendosi nell'abitazione del compagno, sita in GENOVA, Via San Pt_1
Luca n. 11; che i predetti hanno quindi assunto la qualità di conviventi di fatto ex art 1 comma 36 l. 76/2016 in quanto “persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”; che i medesimi, al fine di disciplinare i rapporti patrimoniali e non patrimoniali relativi alla loro vita in comune, in data 14.11.2023, hanno stipulato un patto di convivenza ex art. 1 comma 50 e ss. L 76/2016, indicando quale residenza comune l'abitazione di Via San Luca n. 11; che in data 15.11.2023 tale contratto è stato trasmesso al affinché provvedesse Controparte_2 alle trascrizioni anagrafiche previste dalla legge;
che l'ente, tuttavia, con PEC del 01.12.2023 ha rifiutato la ricezione e l'annotazione dell'atto richiesto, adducendo quale motivazione: “la richiesta di convivenza di fatto è irricevibile in quanto il SI. risulta coniugato e la SI.ra non CP_1 Pt_1 risulta residente all'indirizzo dichiarato con il sig. ”; che a tale comunicazione le parti CP_1 hanno risposto facendo presente, in primis, come il SInor non fosse più sposato CP_1 in seguito a sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1939/2023 emessa da questo Tribunale di Genova in data 21.07.2023 e che il requisito della residenza anagrafica comune della coppia non costituisce un presupposto necessario per l'annotazione del patto di convivenza;
che l'ente, pur preso atto dell'avvenuto divorzio, ha ribadito il proprio diniego fondandolo unicamente sul fatto che la SInora non ha la residenza nell'abitazione di Via San Luca n. 11 in quanto “…la Pt_1 stabile convivenza, elemento essenziale per il riconoscimento della convivenza di fatto, deve essere accertata, nel suo elemento oggettivo, attraverso la verifica della sussistenza della convivenza anagrafica che deve essere presente al momento della richiesta dell'iscrizione”; che le parti con successiva PEC del 11.12.2023 hanno ribadito che tale presupposto non è previsto dalla legge, reiterando, quindi, la richiesta di iscrizione;
che l'ente ha ribadito il proprio diniego così argomentando: “i servizi demografici sono gestiti dai comuni su specifica delega dello Stato (ex artt. 14 e 54 Dlgs 267/2000), per decentramento, e non in autonomia: da ciò ne deriva che la Circolare definisce una prassi applicativa vincolante, e costituisce una fonte di c.d. soft law. Pertanto, nel caso di specie, e in relazione agli accordi di convivenza normati dal Dlgs 76/2016, tutti i comuni applicano la circolare n.78 del 21 settembre 2021 del Ministero dell'Interno”; che il ha, quindi, motivato il proprio diniego ritenendo che la presentazione della Controparte_2 domanda possa essere avanzata solo da parte di soggetti già anagraficamente residenti nello stesso immobile;
che, tuttavia, tale requisito della comune residenza anagrafica non è un presupposto necessario per l'annotazione del patto di convivenza, come ribadito da costante giurisprudenza di merito (Tribunale di Brindisi Ord. del 11.08.2022; Tribunale di Bologna Ord., sez. I, del 01.12.2022); che, inoltre, lo straniero che intende essere iscritto come anagraficamente residente presso un Comune italiano necessita del permesso di soggiorno;
che pertanto, subordinare la trascrizione del Patto di Convivenza alla sussistenza della residenza anagrafica, comporta, di fatto, il subordinare tale iscrizione alla sussistenza del permesso di soggiorno, circostanza in contrasto con la normativa europea e nazionale sul punto;
che è invece diritto della OR , in quanto compagna Pt_1 extracomunitaria di cittadino residente in un Comune italiano, ottenere un riconoscimento della situazione di fatto, per il fatto di aver stipulato un contratto di convivenza, pur in assenza di permesso di soggiorno (cfr. Tribunale di Foggia, sez. I civ., Ord. del 30.11.2022); che tuttavia, come detto, il Comune di Genova ha subordinato la registrazione del contratto di convivenza alla preventiva “regolarizzazione” della SInora sul TN attraverso il possesso di un Pt_1 permesso di soggiorno, requisito che l'art. 9 comma 5 del D. lgs. 30 del 2007 non richiede;
che ai sensi del Regolamento (CE) N. 399/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09 marzo 2016, la permanenza in area Schengen per i cittadini extra UE è concessa per la durata di 90 giorni ogni 180; che la OR è entrata in area Schengen in data 01.10.2023 nel mese di Pt_1 gennaio 2024 onde la stessa avrebbe dovuto necessariamente abbandonare il TN e fare rientro in Bielorussia;
che, pertanto, in data 17.01.2024, le parti hanno depositato ricorso ex art. 700 c.p.c. nanti questo TO;
che la suddetta procedura (R.G. n. 534/2024) si è conclusa con Decreto n. cronol. 2122/2024 con il quale il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza del requisito della sussidiarietà; che in data 10.05.2024 la SInora ha fatto rientro in Italia in ragione del Pt_1 proprio visto ed in data 16.05.2024 ha presentato presso la Questura di Genova domanda per il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare;
che, dal punto di vista giuridico, la l. 76/2016 ha introdotto la possibilità per le coppie di fatto di disciplinare i rapporti patrimoniali e non relativi alla loro vita in comune mediante la stipula di un patto di convivenza ai sensi dell'art. 1 comma 50 e ss.; che l'art. 1, comma 36 definisce conviventi di fatto: “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”; che il suddetto patto di convivenza può legittimamente essere stipulato anche fra un cittadino italiano e un cittadino extra- comunitario, come nel caso di specie;
che le norme che regolano l'istituto in esame, infatti, devono essere interpretate in senso conforme all'art. 8 CEDU e alla direttiva europea 2004/38/CE, recepita in Italia con il D.lgs. n. 30 del 2007, le quali fonti riconoscono il diritto alla coesione familiare, esteso anche alle formazioni sociali diverse dal matrimonio, come appunto le coppie conviventi more uxorio; che la direttiva 2004/38/CE disciplina anche i casi di soggetti che devono considerarsi
“partner” in virtù di una “relazione stabile debitamente attestata” con un cittadino dell'Unione; tale direttiva ha ricevuto attuazione nel nostro ordinamento per il tramite del D.lgs. n. 30/2007, al cui art. 3, 2 c., lett. b) è sancito il diritto di ingresso e di soggiorno del partner straniero del cittadino dell'Unione; che la norma prevede che “senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: ... b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata”; che l'art. 2 co. 1, lett. b) n. 2 del decreto definisce “familiare”
“il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante”; che in base a tali disposizioni, tenuto conto dell'avvenuta stipula del contratto di convivenza, come tale costituente la prova di una “relazione stabile debitamente attestata”, la OR
è da ritenersi “familiare” del SInor e quindi ha diritto a che il Patto Pt_1 CP_1 di Convivenza sia annotato presso l'Ufficio Anagrafico conformemente all'orientamento consolidato in giurisprudenza (cfr. Tribunale di Modena decreto del 07.02.2020 n. 370; cfr. Tribunale di Bologna Ord. del 03.02.2020 n. 21280; cfr. Tribunale di Brindisi Ord. del 11.08.2022; Tribunale di Torre Annunziata, sez. I civ., Ord. del 11.11.2022; cfr. Tribunale di Foggia, sez. I civ., Ord. del 30.11.2022; Tribunale di Bologna Ord., sez. I, del 01.12.2022, Tribunale di Torre Annunziata, sez. I civ., Ord. del 09.12.2022); che è irrilevante la circostanza per cui la SInora
non abbia ancora conseguito il permesso di soggiorno, in quanto, per procedere Pt_1 all'annotazione richiesta, la normativa nazionale e sovranazionale non richiede il preventivo possesso di tale titolo;
che il D.lgs. n. 30 del 2007, all'art. 9 comma 5 stabilisce che il partner del cittadino dell'Unione in presenza di “documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione” (quale, in questo caso il patto di convivenza) ha diritto a richiedere l'iscrizione anagrafica in quanto familiare;
che quindi non è richiesto il permesso di soggiorno;
che inoltre l'iscrizione anagrafica prevista dall'art. 1 c. 37 del D.lgs. 76/2016 non costituisce presupposto per la costituzione del rapporto di convivenza, bensì un effetto dell'annotazione del contratto stesso, contratto che costituisce esso stesso la documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione; che tale impostazione è stata accolta dalla giurisprudenza di merito nelle proprie pronunce (cfr. Prod. n. 16 - Tribunale di Brindisi Ord. del 11.08.2022 e Prod. n. 17 - Tribunale di Bologna Ord., sez. I, del 01.12.2022); che come chiarito dal Tribunale di Bologna
“si deve quindi aderire all'orientamento della prevalente Giurisprudenza di merito che prevede, in caso di convivenza, la possibilità di iscrizione al registro delle coppie, come previsto dalla L. n. 76 del 2016, da parte di un cittadino che dimostri, come nel caso di specie, un'effettiva convivenza con altro soggetto residente in territorio fuori dall'Unione Europea. Invero, la Legge non appare richiedere, per il requisito di iscrizione al predetto Registro, il possesso del permesso di soggiorno, appalesandosi l'iscrizione un prius per il conseguimento di tale permesso, così come analogamente avviene in caso di matrimonio, dovendosi ritenere che, di fatto, la legislazione in esame abbia voluto equiparare le coppie registrate sostanzialmente a quelle coniugate. Il rifiuto del d'altro lato, si presentava come atto dovuto, in forza di circolari CP_2 ministeriali, atti non aventi forza di legge che possono essere disapplicati dal Giudice Ordinario. Sussiste, altresì, il periculum in mora, dato dalla scadenza del permesso provvisorio della Ricorrente, per cui, successivamente, la sua presenza nel territorio dello Stato, in mancanza di accoglimento della domanda attualmente pendente, di permesso di soggiorno per motivi familiari, per l'accoglimento della quale l'iscrizione anagrafica e la registrazione del contratto della convivenza sono elementi imprescindibili, diventerebbe illegittima, con le conseguenze del caso.” (cfr. Prod. n. 17 - Tribunale di Bologna Ord., sez. I, del 01.12.2022); che il patto di convivenza è stato introdotto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, la quale ha previsto la possibilità per le coppie di fatto di disciplinare i rapporti patrimoniali e non solo, relativi alla loro vita in comune;
che l'art. 1, comma 37 stabilisce che “per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”; che la giurisprudenza di merito si è espressa circa la corretta interpretazione del comma 37 e sulla sua natura giuridica, adottando “un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, in quanto per la Giurisprudenza di merito dominante, la dichiarazione anagrafica indicata al co. 37 dell'Art.1 della l. 76/2016, non va intesa come elemento costitutivo della convivenza, in quanto ha una valenza meramente ricognitiva di una situazione già in atto;
che pertanto le risultanze anagrafiche assumono rilievo di mera presunzione legale della sussistenza di un rapporto di convivenza e della sua stabilità, anche perché, diversamente opinando, dovrebbe ritenersi costituita, in presenza del requisito formale, la convivenza di fatto paradossalmente iniziata da un solo giorno;
che pertanto la mancanza della dichiarazione anagrafica non osta alla configurabilità della convivenza di fatto, in presenza degli altri indici presuntivi atti a dimostrare la stabilità del rapporto di convivenza instaurato tra persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile;
che la giurisprudenza ha puntualizzato che “avendo la convivenza natura “fattuale”, e, cioè, traducendosi in una formazione sociale non esternata dai partners a mezzo di un vincolo civile formale, la dichiarazione anagrafica è strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo e ciò si ricava, oggi, dall'art. 1 comma 36 della Legge 76 del 2016, in materia di “regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. La definizione normativa che il Legislatore ha introdotto per i conviventi è scevra da ogni riferimento ad adempimenti formali … In altri termini, il convivere è un “fatto” giuridicamente rilevante da cui discendono effetti giuridici ora oggetto di regolamentazione normativa. Tant'è che la dichiarazione anagrafica è richiesta dalla legge 76 del 2016 «per l'accertamento della stabile convivenza», quanto a dire per la verifica di uno dei requisiti costitutivi ma non anche per appurarne l'effettiva esistenza fattuale” (così Trib. Milano, ord. del 31/05/2016 richiamata da Trib. Milano, ord. del 25/04/2021). Rafforza tale convincimento il rilievo per cui le dichiarazioni anagrafiche, a differenza di quelle di stato civile, non contengono manifestazioni di volontà, sicché alle stesse va riconnesso esclusivamente un valore probatorio relativo e non assoluto, non potendo produrre alcun effetto giuridico diverso ed ulteriore da quello derivante dalla stabile convivenza. Detto in altri termini, il richiamo che la legge fa alla dichiarazione anagrafica appare ultroneo ai fini della nascita di una convivenza di fatto, che viene ad esistenza a prescindere da tale formalizzazione.” (v. cfr. Prod. n. 18 Tribunale di Foggia, sez. I civ., Ord. del 30.11.2022 pagine 4 e 5); che, quanto poi alla Circolare Ministeriale n. 78 del 2021 emanata dal , la stessa si Controparte_3 pone in contrasto con fonti di legge di rango superiore, in quanto la stessa prevede che in mancanza di previa iscrizione anagrafica del cittadino straniero nel Comune di residenza, l'Amministrazione non possa procedere alla registrazione del contratto di convivenza con la conseguenza che lo straniero dovrebbe essere preliminarmente titolare di permesso di soggiorno;
che tale impostazione si pone in contrasto con la normativa nazionale e sovranazionale e con l'interpretazione secondo diritto che è stata adottata dalla giurisprudenza dei Tribunali di merito, i quali si sono unanimemente pronunciati condannando i comuni italiani a provvedere alle opportune iscrizioni anagrafiche (cfr. Tribunale di Modena decreto del 07.02.2020 n. 370; cfr. Tribunale di Bologna Ord. del 03.02.2020 n. 21280; cfr. Tribunale di Brindisi Ord. del 11.08.2022; Tribunale di Torre Annunziata, sez. I civ., Ord. del 11.11.2022; cfr. Tribunale di Foggia, sez. I civ., Ord. del 30.11.2022; Tribunale di Bologna Ord., sez. I, del 01.12.2022, Tribunale di Torre Annunziata, sez. I civ., Ord. del 09.12.2022); che le circolari ministeriali inoltre sono fonti subordinate a quelle del diritto di rango superiore, quali la direttiva europea 38/2004/CE e il D.lgs. 30/2007, con la conseguenza che la stessa dovrà essere legittimamente disapplicata. Sulla base di quanto sopra nonché di quanto meglio esposto in ricorso, le parti formulavano le conclusioni di cui in epigrafe.
Si è costituto il eccependo anzitutto il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva in quanto il Sindaco avrebbe agito nella sua veste di Ufficiale del Governo e cioè quale delegato del : ai sensi dell'art. 152 n. 2 della legge comunale e provinciale n. Controparte_3
148/1915 il Sindaco, infatti, “quale ufficiale di governo, è incaricato sotto la direzione delle autorità superiori di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi”; inoltre le funzioni statali in materia di tenuta dei registri di popolazione “sono delegate al Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 comma 3, D. Lgs. n. 267/2000 e tale delega di funzioni comporta l'immediata riferibilità allo Stato italiano - e per esso al - degli atti”; l'ordinamento conosce quindi l'esercizio Controparte_3 di funzioni sindacali in nome e per conto non già dell'ente territoriale, ma in nome e per conto dell'Amministrazione Centrale, permanendo l'attribuzione in capo al della Controparte_3 vigilanza sulla tenuta delle anagrafi e, quindi, anche del registro della cittadinanza istituito presso ciascun comune;
da ciò consegue che eventuali pretese relative ad attività amministrativa asseritamente illegittima, proposta contro il Sindaco per gli atti compiuti in tale veste devono essere rivolte contro lo Stato e non contro il Comune;
che in ogni caso i ricorrenti hanno dato atto, nel proprio ricorso, che la SInora ha presentato in data 16.5.2024 richiesta di permesso Pt_3 di soggiorno presso la Questura di Genova con l'ottenimento del quale titolo la predetta ben potrebbe essere iscritta nell'anagrafe genovese;
che, per quanto riguarda il merito della causa, la domanda di iscrizione anagrafica della ricorrente è stata rigettata per mancanza del presupposto del permesso di soggiorno della richiedente, presupposto attestante la regolarità della medesima sul TN: che tale requisito non può essere sostituito da un contratto di convivenza, mera dichiarazione di parte prevista dalla Legge per altre finalità e non per ottenere il permesso di soggiorno;
che infatti l'art. 10 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 stabilisce che “…I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione…" e che il terzo comma del medesimo articolo dispone che, ai fini del rilascio della Carta di soggiorno, al partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale, è richiesta la presentazione di “…documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione…”; che a quel punto la Questura rilascia il permesso di soggiorno necessario alla successiva iscrizione anagrafica;
che la OR ha omesso di Pt_1 rivolgersi alla Questura per regolarizzare la propria posizione e preferendo invece rivolgere le proprie istanze al che la “documentazione ufficiale” di cui al D.lgs. 30/2007 Controparte_2 da presentarsi alla Questura non è costituita dal patto di convivenza, in quanto quest'ultimo è una mera dichiarazione delle parti senza alcuna ufficialità; che l'art. 37 D.lgs. 76/2016 definisce come deve essere accertata, per i conviventi di fatto, la stabile convivenza e fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lett. b) del comma 1 dell'art. 13 del DPR 223/1989; la norma non consente quindi che la stabile convivenza possa essere accertata mediante la presentazione di un patto di convivenza, ma richiede appunto, la dichiarazione anagrafica, la quale presuppone, in caso di cittadini stranieri, il permesso di soggiorno;
di conseguenza, per ottenere l'iscrizione anagrafica, allo straniero extra UE convivente con cittadino italiano non basta sottoscrivere e chiedere la trascrizione di un patto di convivenza;
che la ricorrente non è dotata di permesso di soggiorno, onde non si comprende come potrebbero riconoscersi effetti giuridici a tale convivenza che, addirittura, giuridicamente non potrebbe neppure sussistere poiché la ricorrente non è, appunto, dotata di permesso di soggiorno;
che l'ordinamento non può infatti che far discendere effetti giuridici (l'iscrizione anagrafica) solo da una situazione legittima (la legittima permanenza sul territorio, con possesso del permesso di soggiorno); che il permesso di soggiorno è quindi elemento indispensabile in quanto non potrebbe qualificarsi come giuridicamente
“convivente” di un cittadino italiano, presso una residenza anagrafica in Italia uno straniero che non può – giuridicamente – neppure permanere sul territorio italiano a causa della mancanza del permesso di soggiorno;
che lo scopo del patto di convivenza è soltanto quello di regolamentare i rapporti patrimoniali tra le parti, non già di consentire allo straniero di ottenere l'iscrizione anagrafica;
che pertanto il patto di convivenza non può essere strumentalmente utilizzato quale mezzo per aggirare le norme sulla legittimità della permanenza dello straniero sul TN;
che l'eventuale accoglimento del ricorso consentirebbe l'acquisizione della residenza a un soggetto che non può neppure permanere sul territorio italiano con la conseguenza che il patto di convivenza potrebbe essere utilizzato per far acquisire la residenza a cittadini stranieri con il solo mezzo di una mera dichiarazione delle parti non assistita da alcun valore fidefaciente, anche perché la sottoscrizione dell'avvocato in calce a detto atto ha unicamente l'effetto di autenticarne le firme e di dichiarare la conformità dell'atto alle norme imperative e all'ordine pubblico, ma non ad attestare la veridicità di quanto dichiarato dalle parti;
che pertanto il diniego del è CP_2 legittimo ed è stato emesso sulla scorta di disposizioni ministeriali alla cui applicazione la P.A. è tenuta a conformarsi, senza alcuna discrezionalità.
Si è costituito il eccependo a propria volta il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva in quanto parte necessaria sarebbe il Sindaco del il Controparte_2 quale, pur agendo quale “organo periferico dell'amministrazione statale” e cioè “in qualità di ufficiale del governo”, non perde la propria autonomia soggettiva e l'imputazione della propria attività all'ente locale di cui è esponente apicale;
che nel merito l'azione è destituita di fondamento in quanto muove da un'errata interpretazione delle condizioni previste dalla legge n. 76/2016 per l'annotazione presso i Registri dello Stato Civile del Comune delle cc.dd. convivenze di fatto;
che la prospettazione dei ricorrenti, opera una non condivisibile inversione logico/temporale degli adempimenti volti a ottenere la registrazione di un accordo di convivenza presso il Comune, confondendo il riconoscimento della convivenza di fatto con il contratto di convivenza ex art. 50 legge n. 76/2016, elemento solo accessorio ed eventuale e, pertanto, privo di valenza costitutiva del rapporto;
che la legge n. 76/2016, nella parte riservata alle convivenze di fatto, prevede:
- all'art. 36 che, “Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”;
- all'art. 37 che, “Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223”;
- all'art. 50 che “I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza”; - all'art. 51 che “Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico”;
- all'art. 52 che, “Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”;
- all'art. 53 che “Il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può contenere: a. l'indicazione della residenza;
b. le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
c. il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.” ;
Che da quanto sopra si evince che il contratto di convivenza concluso dai ricorrenti rappresenta solo un'eventuale evoluzione del rapporto, giacché ex art. 50 legge n. 76/2016 “I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune”, onde la coppia può eventualmente ricorrere al patto di cui si discute qualora desideri regolamentare i propri rapporti patrimoniali e/o le modalità di contribuzione della vita in comune;
che detta mera potenzialità implica che il contratto non sia elemento costitutivo del rapporto sottostante;
che pertanto la registrazione del contratto di convivenza presso il Comune altro non è che un'eventualità del percorso di coppia, ma non un elemento identificativo della stabile relazione e, men che meno, della convivenza dei contraenti;
che al contrario, l'elemento che ha valenza costitutiva della registrazione del patto di convivenza, è la c.d. dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 4 e 13, comma 1, lett. b), d.p.r. n. 223/1989, per ottenere la quale, espressamente richiesta dall'art. 37 legge n. 76/2016 quale presupposto per la registrazione del contratto di convivenza, è necessario che la coppia abbia una residenza comune ove effettivamente svolga stabilmente la propria vita familiare.; che detto requisito richiesto non è soddisfatto nel caso di specie in quanto la OR
non è attualmente residente nel Comune di Genova né in alcun altro Comune italiano;
Pt_1 che l'impossibilità di accertare il luogo di residenza e, in particolare la coincidenza con quella del ricorrente, impedisce di soddisfare i requisiti richiesti per la dichiarazione anagrafica e, di conseguenza, al Sindaco del Comune di Genova di iscrivere il contratto di convivenza nei Registri di Stato Civile;
che il requisito della dichiarazione anagrafica di cui all'art. 37 legge n. 76/2016 è necessitato dall'esigenza di consentire la puntuale identificazione di tutti i soggetti stranieri presenti sul territorio nazionale e, quindi, a tutela di interessi generali, quali sono quelli relativi alla sicurezza e all'ordine pubblico;
che l'inversione logica e temporale degli adempimenti volti a ottenere la registrazione di un contratto di convivenza finisce, invece, per consentire la strumentalizzazione della legge n. 76/2016, così favorendo il fenomeno di elusione delle disposizioni in materia di immigrazione e di ingresso sul territorio nazionale;
che la OR
avrebbe potuto legittimare la propria presenza sul territorio nazionale instando presso Pt_1 la Questura per l'ottenimento di un permesso ex art. 10 d.lgs. n. 30/2007, rubricato “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.” ; che in tal modo potrebbe richiedere l'iscrizione all'anagrafe dei residenti nel Comune di Genova e quindi la successiva trascrizione del contratto di convivenza presso i Registri dello Stato Civile;
che pertanto, in assenza del previo ottenimento del titolo di soggiorno, presupposto legittimante l'iscrizione della ricorrente all'anagrafe dei residenti del Comune di Genova, nonché dell'effettiva iscrizione della medesima, ritualmente ai ricorrenti è stata negata la trascrizione del contratto di convivenza presso i Registri dello Stato Civile da parte del Comune di GENOVA.
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All'udienza del 28.10.2024 venivano sentite le parti tra cui il signor il quale ha CP_1 dichiarato quanto segue: “noi adesso abitiamo assieme per quanto possibile o vado io in Bielorussia o viene lei qua ha un visto di tre anni ma entro 180 giorni può stare solo 90 anche continuativi giorni in Italia. Il visto scade ad aprile 2025 . la mia compagna è entrata in Italia il 01.05.2022 se non ricordo male. Lei è stata tre settimane poi io sono andato a Giugno da lei e sono stato lì due settimane e poi a luglio 2022 è stata due o tre settimane;
faccio presente che lei lavorava;
poi io sono andato ad agosto 2022, poi lei è venuta a settembre ed è stata due settimane e poi io sono adnato ad ottobre e poi a novembre poi a dicembre lei è venuta per le feste. E siamo andati avanti cosi finché poi lei si è licenziata il 30.09.2023 per venire qui pensando di poter fare il contratto di convivenza. L'ultima volta è arrivata ieri perché dobbiamo sempre contare i giorni. Ora i collegamenti sono molto difficoltosi e lunghi.”.
All'esito il GD si riservava e con successivo provvedimento, ritenuta la causa matura per la decisione rimetteva la causa al Collegio.
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Sulla eccepita carenza di legittimazione passiva del Controparte_2
Tale eccezione va rigettata in quanto la titolarità delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di temuta dei registri dell'anagrafe è rimessa dalla legge in capo al Sindaco (art. 3 l. 1228/54) e la circostanza che ciò accada nella sua qualità di ufficiale di Governo non inficia l'autonomia dell'esercizio delle funzioni: il Sindaco del pur agendo Controparte_2 quale “organo periferico dell'amministrazione statale” non perde, per ciò stesso, la propria autonomia soggettiva e l'imputazione della propria attività all'ente locale di cui è esponente apicale e legale rappresentante pro tempore. (cfr. Ordinanza Trib. BARI del 04.08.2023).
Nel merito
Ritiene il Collegio che la domanda dei ricorrenti sia fondata e meriti accoglimento per le seguenti ragioni.
Come già visto, ai sensi dell'art. 1 comma 36 l. 76/2016 per conviventi di fatto devono intendersi "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.": la norma si basa, dunque, sui concetti di stabile unione caratterizzata da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale: fermi questi presupposti, il comma 37 dispone che il requisito della stabile convivenza debba essere accertato con riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e 13, co. 1, lett b) del regolamento di cui al D.P.R. n. 223 del 1989.
Ai conviventi di fatto la L. n. 76 del 2016 ha riconosciuto la possibilità di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune mediante la sottoscrizione dei c.d. contratti di convivenza (comma 50), da redigersi in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attesti la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico (comma 51) e che provveda, ai fini della relativa opponibilità ai terzi, a trasmetterne copia, entro i successivi dieci giorni, al Comune di residenza dei conviventi per l' iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 (convivenza anagrafica) e 7 (iscrizioni anagrafiche) del regolamento di cui al D.P.R. n. 223 del 1989 (comma 52).
Nel caso in esame i ricorrenti hanno prodotto in giudizio il contratto di convivenza con sottoscrizione autenticata da parte dell'avvocato.
L'Amministrazione comunale ha rigettato la loro richiesta di iscrizione riportandosi al contenuto della circolare ministeriale n. 78/2021 che inquadra la dichiarazione anagrafica di cui al sopracitato comma 37 come atto costitutivo della stabile convivenza di fatto tra due soggetti con la conseguenza che l' iscrizione anagrafica del cittadino straniero (e quindi, a monte, il possesso di un regolare permesso di soggiorno in Italia) si pone come condizione preliminare per la registrabilità del contratto di convivenza sottoscritto dalle parti.
Di conseguenza, per accertare la legittimità o meno di detto provvedimento di rigetto è necessario approfondire la questione relativa al diritto o meno della OR ad Pt_1 ottenere la residenza anagrafica presso il Comune di GENOVA in forza della convivenza stabile con il signor , ivi già residente. CP_1
Va anzitutto premesso che le circolari interpretative hanno efficacia interna, non costituiscono fonti del diritto e quindi non vincolano il giudice che può sempre disapplicarle laddove ritenute non conformi alle norme (cfr. Consiglio di Stato, 21.06.2010, n. 3877): nel caso di specie ritiene il Collegio di non condividere l' impostazione adottata dai convenuti risultando maggiormente aderente alla definizione stessa di convivenza di fatto l'interpretazione già adottata dalla giurisprudenza di merito (Trib. Mantova 01.04.2022; Trib. Modena 07.02.2020, Trib. Milano 31.5.2016 e 25.4.2021, Trib. Bologna 1.12.2022, Trib Lecco 11.10.2022), secondo cui tale dichiarazione deve essere intesa non già come elemento costitutivo della convivenza di fatto tra due soggetti bensì come strumento privilegiato di prova della stessa, la quale, pertanto, potrà essere dimostrata dalle parti anche con altri mezzi di prova (tra cui, ad esempio, proprio il contratto di convivenza).
Inoltre, con riferimento alla preliminare necessità per il cittadino straniero di detenere un regolare permesso di soggiorno, occorre richiamare quanto disposto in merito dal D.Lgs. n. 30 del 2007, con cui il nostro ordinamento ha dato attuazione alla Direttiva europea 38/2004/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. In particolare ai sensi dell'art. 3 comma 2 lo stato membro ospitante deve agevolare l'ingresso e il soggiorno anche al "partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale" (lett. b). Inoltre l'art. 9 co. 5, lett. c-bis) consente ai soggetti di cui al predetto articolo, ovvero al partner del cittadino europeo che non sia titolare di autonomo titolo di soggiorno, la possibilità di presentare ai fini dell' iscrizione anagrafica "documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione". Nel caso di specie deve ritenersi che il contratto di convivenza stipulato tra le parti alla presenza dell'avvocato, oltre alle allegazioni relative ai viaggi effettuati dalla coppia tra l'Italia e la Bielorussia ed al visto ottenuto dalla OR all'esclusivo fine di Pt_1 ricongiungersi con il compagno residente in Italia, costituiscano una sufficiente prova della esistenza di una stabile relazione di convivenza more uxorio tra la predetta ed il signor
. CP_1
Ciò posto, appaiono ravvisabili nel caso in esame i presupposti per l'accoglimento del ricorso alla luce di un' interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata delle norme sopra citate;
si vedano l'art. 8 CEDU e la Direttiva Europea 2004/38/CE recepita in Italia con D.Lgs. n. 30 del 2007 che riconoscono il diritto alla coesione familiare, esteso anche alle formazioni sociali diverse dal matrimonio.
Il ricorso va dunque accolto e per l'effetto il Sindaco di Imola dovrà provvedere all'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente della ricorrente con inserimento nello stato di famiglia del signor e e annotazione del contratto di convivenza CP_1 CP_1 dagli stessi stipulato.
Con riferimento alle spese di lite, la complessità e la novità della materia giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le odierne parti in causa, considerato che il ha comunque agito nel formale rispetto di una Circolare Ministeriale e che il CP_2
risulta vittorioso, quanto meno, sulla legittimazione passiva del Controparte_3 stesso. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
ORDINA al Sindaco del Comune di GENOVA, in qualità di Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici della popolazione residente, di provvedere alla iscrizione di nata a [...] il [...] nell'anagrafe della popolazione Parte_1 residente e al suo inserimento nello stato di famiglia di nato a Controparte_1
Minsk il 08.07.1973 e residente a [...] con annotazione del contratto di convivenza tra gli stessi stipulato ai sensi della L. n. 76 del 2016.
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova il 17.01.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni