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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 13289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13289 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 18171/2024 R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Massimiliano Forlini, presso il cui studio domicilia, in Parte_1 Roma, via Collatina, n. 251
E
, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante, con l'avv. Silvia Caporossi, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 8
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_2 l'avv.to Zosima Vecchio, elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza, n. 53
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 10.5.2024– ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 13.5.2024) poi notificato, con il quale ha domandato quanto segue:
“…preliminarmente ed in via cautelare, sospenda, ove del caso anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dei ruoli opposti, nel merito, dichiari la nullità, illegittimità e/o inefficacia della cartella di pagamento n° 097 2023 02253872 52 000 per i motivi dedotti tutti. Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.”. L' , costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le Controparte_3 seguenti conclusioni:
“rigettare ogni avversa pretesa fatta valere nei confronti dell' con Controparte_4 l'odierno ricorso, poiché infondata e immeritevole di accoglimento. Per l'ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, limitare il proprio provvedimento di annullamento alle annualità 2011 e 2012 e, altresì, non disporre alcuna condanna al pagamento delle spese di lite in danno dell'Esattore, considerata l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità dell' per le causali ex adverso indicate nel ricorso. Controparte_4
Con vittoria delle spese del giudizio e compensi professionali, oltre IVA, C.P.A. e rimborso delle spese generali nella misura stabilita dalla legge, il tutto con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande, non disporre alcuna condanna per la rifusione di spese di lite in danno dell'Esattoria”. La , costituitasi in giudizio con Controparte_1 memoria, ha domandato quanto segue:
“– in via preliminare, per le motivazioni sopra esposte, confermare il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
– in ulteriore subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine CP_1 alle contestazioni relative agli eventuali vizi della procedura esattiva, per essere la procedura esattoriale di esclusiva competenza del Concessionario;
– in via principale, nel merito, condannare l'Avv. a corrispondere i relativi importi Pt_1 così come richiesti dal per la riscossione con la cartella esattoriale opposta;
CP_5
IN SUBORDINE, IN VIA RICONVENZIONALE
1 nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle pretese del ricorrente, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti dello stesso e, per l'effetto, accertata la legittimità del credito, condannare l'Avv. al pagamento diretto Pt_1 alla Cassa Forense delle somme iscritte nel ruolo 2023, per un totale di € 25.677,68, oltre interessi dal dovuto al saldo;
– Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
2. ha depositato –in data 15.5.2024– ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1
16.5.2024) poi notificato, con il quale ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097202490216055 nella parte riguardante le cartelle di pagamento indicate nella domanda di seguito riportata:
“…preliminarmente ed in via cautelare, sospenda, ove del caso anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dei ruoli opposti, nel merito, dichiari la nullità, illegittimità e/o inefficacia delle cartelle di pagamento nn° 097 2003 0312304919000 - 097 2009 0220896725000 - 097 2010 0371420440000 - 097 2011 0244807286000 - 097 2013 0102242090000 - 097 2016 0003717536000 per i motivi dedotti tutti. Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.”. L' , costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le Controparte_3 seguenti conclusioni:
“…verificata l'infondatezza delle avverse asserzioni, tesi e domande, rigettare il ricorso (in toto o per quanto di ragione) e comunque respingere ogni e qualsivoglia domanda avanzata dalle controparti nei confronti dell' . Controparte_4
Con vittoria delle spese del giudizio e compensi professionali, oltre IVA, C.P.A. e rimborso delle spese generali nella misura stabilita dalla legge, il tutto con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande, non disporre alcuna condanna per la rifusione di spese di lite in danno dell'Esattoria”. La , costituitasi in giudizio con Controparte_1 memoria, ha chiesto la riunione dei procedimenti ed ha formulato le seguenti conclusioni:
“- In via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio al giudizio n. R.G. 18171/2024, promosso dall'odierno ricorrente avverso il ruolo 2023 di competenza della per le medesime ragioni di cui al presente ricorso, pendente innanzi a codesto Ill.mo CP_1 Giudice, la cui udienza è parimenti fissata per il 05.11.2024:
-- Sempre in via preliminare, confermare il rigetto della richiesta di sospensione del provvedimento impugnato;
- ancora in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle domande del ricorrente per decorso del termine decadenziale di cui all'art. 24 del D. Lgs. 46/99;
- sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in CP_1 ordine alle contestazioni relative agli eventuali vizi della procedura esattiva, per essere la procedura esattoriale di esclusiva competenza del Concessionario;
- nel merito, rigettare l'opposizione come proposta dal ricorrente, confermando l'atto opposto per l'importo insoluto di Euro € 19.999,52, oltre interessi così come richiesto dall' ; Controparte_3
IN SUBORDINE, IN VIA RICONVENZIONALE - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle pretese attoree, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e delle sottese cartelle, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata nei 23 confronti del ricorrente e, per l'effetto, accertata la legittimità del credito, condannare l'Avv. al pagamento diretto alla Forense delle somme iscritte nei Pt_1 CP_1 ruoli impugnati, per un totale di € 19.999,52, oltre interessi ex art. 18 della legge n. 576/80, nella misura del 2,75% annuo ovvero al tasso legale se superiore dal dovuto al saldo;
- sempre in via riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese del ricorrente in ordine al decorso del termine di prescrizione, accogliere la domanda riconvenzionale di risarcimento danni formulata dalla nei CP_1
2 confronti del Concessionario per la riscossione, quale unico soggetto responsabile della procedura esattoriale, condannando il detto Concessionario al pagamento degli importi che dovessero essere dichiarati prescritti, oltre ulteriori interessi dalla data di consegna del ruolo. ”.
3. Respinte le istanze di sospensione cautelare (come da decreto), acquisita la documentazione, riuniti i procedimenti, la causa è stata infine rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori comparsi all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
4. Il primo ricorso riguarda la cartella di pagamento n. 09720230225387252000 avente ad oggetto contributi soggettivi ed integrativi e relative sanzioni inerenti agli anni 2011 e 2012, nonché “sanzioni dichiarative” inerenti agli anni 2020 e 2021, per complessivi € 25.683,68. Il secondo ricorso riguarda l'intimazione di pagamento n. 09720249021605528000 nella parte riferita alle seguenti cartelle di pagamento:
1) n. 09720030312304919000 per contributo soggettivo, integrativo, per maternità, inerenti all'anno 2003, di importo complessivo pari ad € 3.059,54.;
2) n. 097 2009 0220896725000 per contributo soggettivo, integrativo, per maternità inerenti all'anno 2007, di importo complessivo pari ad € 2.895,59;
3) n. 097 2010 0371420440000 per contributo soggettivo, integrativo e di maternità, inerenti all'anno 2008, di importo complessivo pari ad € 2.858,08;
\4) n. 097 2011 0244807286000 per contributo soggettivo, integrativo di maternità, conguaglio su contributo soggettivo ed integrativo 2004, oltre interessi e sanzioni, inerenti agli anni 1998/2000/2004/2009/2010, di importo complessivo pari ad € 11.201,21; 5) n. 097 2013 0102242090000 per contributo, soggettivo, integrativo e di maternità, oltre a interessi e sanzioni, inerenti agli anni 2006/2010/2011, di importo complessivo pari ad €
5.016,37;
6) n. 097 2016 0003717536000 – per sanzioni ex art. 9, l. n. 141/92, inerenti all'anno 2010, di importo complessivo pari ad € 515,92. In ogni caso il presente giudizio investe esclusivamente le pretese contributive previdenziali e le relative sanzioni, mentre i crediti tributari di cui all'atto di intimazione in oggetto, esulano dalla cognizione di questo Ufficio.
5. Il primo ricorso eccepisce: la tardività dell'iscrizione a ruolo, la prescrizione, nonché l'assenza della contestazione ex artt. 13 e 14, l. n. 689/1981. Il secondo ricorso eccepisce: “Omessa notifica delle cartelle: nullità ed illegittimità delle cartelle per intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'asserito credito”, nonché l'assenza della contestazione ex artt. 13 e 14, l. n. 689/1981.
6. L'art. 25, d. l.vo n. 46/1999, riguarda esclusivamente gli “enti pubblici previdenziali”, sicché i termini di decadenza ivi configurati non trovano applicazione per i crediti contributivi della , che è ente di diritto privato (v. Controparte_1 sent. n. 2697/2022 della Corte d'Appello di Roma, sez. Lavoro e sent. n. 226/2021 della Corte d'Appello di Brescia, sez. Lavoro, allegate dalla resistente). CP_1
7. In ordine alla mancanza di previa contestazione degli addebiti, eccepita da parte ricorrente in relazione al disposto degli artt. 13 e 14, l. n. 689/1981, si aderisce ai seguenti principi posti dalla Suprema Corte;
“…nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la notifica al
3 debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto...” (Cass., sez. L, ord. n. 4225 del 21.2.2018);
“Il particolare procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) per l'irrogazione della sanzione amministrativa e i requisiti di legittimità ed efficacia del relativo procedimento non si estendono alla richiesta di adempimento delle obbligazioni previdenziali, ancorché tale richiesta, mediante ordinanza - ingiunzione (o decreto ingiuntivo), sia congiunta a quella della sanzione amministrativa. Pertanto, in ipotesi di ricorso alla ordinanza - ingiunzione, ai sensi dell'art. 35, secondo comma, di detta legge, per il pagamento sia della sanzione amministrativa che dei contributi assicurativi e relativi accessori, l'inosservanza dell'obbligo della contestazione o della notificazione dell'illecito (che è causa di nullità dell'ordinanza per la parte relativa alla sanzione amministrativa) non spiega alcun effetto in ordine alle pretese concernenti i contributi assicurativi e gli accessori.” (Cass., sez. L, sent. n. 9863 del 22.5.2004). Alla luce di tali principi la notifica di un atto di accertamento o la contestazione dell'addebito, come previsto dagli artt. 13 e 14, l. n. 689/1981, non è dovuta in caso di crediti contributivi previdenziali e conseguenti sanzioni. In ogni caso la Suprema Corte ha altresì precisato:
“…l'orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 17/12/2022, n. 37038, non massimata), cui si intende dare continuità, è nel senso che affinché il vizio procedimentale - integrato dalla mancata consegna, al momento dell'accertamento ispettivo, del verbale di primo accesso - possa assumere rilevanza, in sede di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ove il giudice adito è giudice del rapporto e non dell'atto, occorre che vi sia stata una lesione effettiva del diritto di difesa;
e la predetta lesione deve essere, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie, allegata…” (Cass., sez. L, ord. n. 26050 del 7.9.2023). Il ricorrente neppure ha dedotto la lesione del diritto di difesa, in relazione alla mancanza di atti prodromici alle richieste di pagamento, sicché l'eccezione qui in esame va disattesa anche sotto tale ulteriore profilo.
8. Quanto alla prescrizione, l'art. 66, l. n. 247/2012, stabilisce:
“La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Controparte_1
In base a tale chiara norma di legge il generale termine di prescrizione quinquennale previsto (ex art. 3, l. n. 335/1995) per i contributi previdenziali, non si applica all'odierna resistente, sicché risulta ripristinato il termine decennale di cui art. 19, l. n. 576/1980 (salvo che per le prescrizioni già compiute, come ha precisato Cass., sez. L, sent. n. 18953/2014, ciò che esula dal caso in esame). L'art. 19, l. n. 576/1980, prevede che “per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”, cioè dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi. Come ha precisato la Suprema Corte:
“…tutt'affatto diversa è l'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista, atteso che, in una siffatta circostanza, proprio in virtù del rilievo conferito a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies a quo, va escluso che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere;
di conseguenza, avendo la fattispecie ad oggetto proprio redditi non dichiarati dal professionista, la ben può rivendicare i contributi maturati, per l'evidente CP_1 ragione che rispetto ad essi la prescrizione non ha mai iniziato a decorrere;
l'orientamento affermato da questa Corte ritiene che “L'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Controparte_1
, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la
[...]
4 comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione."(Cass. n. 6259 del 2011);” (Cass., sez. L, sent. n. 35873 del 16.6.2021). Inoltre, con riguardo sanzioni civili, si richiama ancora la Suprema Corte laddove ha precisato:
“Il credito per le sanzioni civili relative alle omissioni contributive è assoggettato al medesimo termine di prescrizione di queste ultime, traendo origine da un'obbligazione accessoria "ex lege" che possiede la stessa natura giuridica di quella principale.” (Cass., sez. L, ord. n. 29751 del 12.10.2022). Il ricorrente non ha inviato alla le Controparte_1 comunicazioni riguardanti i propri dati reddituali per gli anni in oggetto (come riferisce la stessa nelle proprie memorie e non è in contestazione), che sono stati in effetti CP_1 acquisiti dalla medesima con la consultazione dei dati presenti presso l CP_3
(come la medesima deduce).
[...] Pertanto, alla luce dei principi di legittimità sopra riportati, alla data di notifica (1.5.2024, come si legge nei ricorsi stessi) della cartella di pagamento n. 09720230225387252000 e dell'intimazione di pagamento n. 09720249021605528000 non era iniziato il decorso dei termini di prescrizione applicabili (all'evidenza neppure successivamente maturato).
9. All'esito delle precedenti argomentazioni i ricorsi vanno integralmente respinti (restano assorbite residue questioni).
10. Le spese di lite vanno regolate secondo soccombenza. In ordine ai criteri di liquidazione la Suprema Corte ha precisato:
“la liquidazione del compenso nelle cause riunite, sulla base del D.M. n. 55 del 2014, riceve una disciplina sostanzialmente analoga a quella vigente sotto il regime delle tariffe di cui al D.M. n. 127 del 2004 e precedenti, nel senso che il compenso è distinto solo fino alla riunione e successivamente è unico ma aumentabile di un data percentuale (v., rispetto ai richiamati previgenti regimi, Cass. 28 maggio 2018, n. 13276); sono quindi anche ora dovuti separati compensi per le fasi in cui le cause furono trattate separatamente (D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, secondo periodo) ed un unico compenso, aumentabile di una data percentuale (fino al 30% se le cause riunite non superino le dieci, con un ulteriore 10% per ciascuna causa oltre le dieci, secondo il disposto del D.M. n. 37 del 2018, con percentuali che erano invece, rispettivamente del 20 e del 5% nel testo originario del D.M. n. 55 del 2014)” (Cass. civ., sez. lav., 14/01/2019, n. 602). (Cass., sez. L, sent. n. 602 del 14.1.2019). Il valore di riferimento per la fase precedente alla riunione è dunque quello proprio di ciascuna causa secondo la tabella vigente e per la fase successiva deve farsi riferimento al valore maggiore che include in sé il valore delle cause di minor valore (v. ancora Cass. n. 602/2019). Pertanto il compenso si liquida (ex art. 4, D. M. n. 55/2014) quanto alle fasi (di studio e introduttiva) precedenti alla riunione in € 853,00 ed € 1010,50 per la fase decisoria (per ciascun ricorso secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00, esclusa la maggiorazione ex art. 4, co. 2, D. M. n. 55/2014 attesa la sostanziale identità delle questioni), liquidate come da dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. quanto all' . CP_6
P.Q.M.
respinge i ricorsi;
5 condanna al pagamento delle spese processuali della Parte_1 [...]
e dell' , liquidate per Controparte_1 Controparte_3 ciascuna complessivamente in € 2.716,50, oltre “spese forfettarie” pari al 15%, oltre iva e cpa come per legge e, quanto all' , distratte in favore del Controparte_7 procuratore costituito. Roma, 23.12.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
6
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 18171/2024 R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Massimiliano Forlini, presso il cui studio domicilia, in Parte_1 Roma, via Collatina, n. 251
E
, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante, con l'avv. Silvia Caporossi, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 8
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_2 l'avv.to Zosima Vecchio, elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza, n. 53
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 10.5.2024– ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 13.5.2024) poi notificato, con il quale ha domandato quanto segue:
“…preliminarmente ed in via cautelare, sospenda, ove del caso anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dei ruoli opposti, nel merito, dichiari la nullità, illegittimità e/o inefficacia della cartella di pagamento n° 097 2023 02253872 52 000 per i motivi dedotti tutti. Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.”. L' , costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le Controparte_3 seguenti conclusioni:
“rigettare ogni avversa pretesa fatta valere nei confronti dell' con Controparte_4 l'odierno ricorso, poiché infondata e immeritevole di accoglimento. Per l'ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, limitare il proprio provvedimento di annullamento alle annualità 2011 e 2012 e, altresì, non disporre alcuna condanna al pagamento delle spese di lite in danno dell'Esattore, considerata l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità dell' per le causali ex adverso indicate nel ricorso. Controparte_4
Con vittoria delle spese del giudizio e compensi professionali, oltre IVA, C.P.A. e rimborso delle spese generali nella misura stabilita dalla legge, il tutto con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande, non disporre alcuna condanna per la rifusione di spese di lite in danno dell'Esattoria”. La , costituitasi in giudizio con Controparte_1 memoria, ha domandato quanto segue:
“– in via preliminare, per le motivazioni sopra esposte, confermare il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
– in ulteriore subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine CP_1 alle contestazioni relative agli eventuali vizi della procedura esattiva, per essere la procedura esattoriale di esclusiva competenza del Concessionario;
– in via principale, nel merito, condannare l'Avv. a corrispondere i relativi importi Pt_1 così come richiesti dal per la riscossione con la cartella esattoriale opposta;
CP_5
IN SUBORDINE, IN VIA RICONVENZIONALE
1 nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle pretese del ricorrente, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti dello stesso e, per l'effetto, accertata la legittimità del credito, condannare l'Avv. al pagamento diretto Pt_1 alla Cassa Forense delle somme iscritte nel ruolo 2023, per un totale di € 25.677,68, oltre interessi dal dovuto al saldo;
– Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
2. ha depositato –in data 15.5.2024– ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1
16.5.2024) poi notificato, con il quale ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 097202490216055 nella parte riguardante le cartelle di pagamento indicate nella domanda di seguito riportata:
“…preliminarmente ed in via cautelare, sospenda, ove del caso anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dei ruoli opposti, nel merito, dichiari la nullità, illegittimità e/o inefficacia delle cartelle di pagamento nn° 097 2003 0312304919000 - 097 2009 0220896725000 - 097 2010 0371420440000 - 097 2011 0244807286000 - 097 2013 0102242090000 - 097 2016 0003717536000 per i motivi dedotti tutti. Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.”. L' , costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le Controparte_3 seguenti conclusioni:
“…verificata l'infondatezza delle avverse asserzioni, tesi e domande, rigettare il ricorso (in toto o per quanto di ragione) e comunque respingere ogni e qualsivoglia domanda avanzata dalle controparti nei confronti dell' . Controparte_4
Con vittoria delle spese del giudizio e compensi professionali, oltre IVA, C.P.A. e rimborso delle spese generali nella misura stabilita dalla legge, il tutto con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande, non disporre alcuna condanna per la rifusione di spese di lite in danno dell'Esattoria”. La , costituitasi in giudizio con Controparte_1 memoria, ha chiesto la riunione dei procedimenti ed ha formulato le seguenti conclusioni:
“- In via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio al giudizio n. R.G. 18171/2024, promosso dall'odierno ricorrente avverso il ruolo 2023 di competenza della per le medesime ragioni di cui al presente ricorso, pendente innanzi a codesto Ill.mo CP_1 Giudice, la cui udienza è parimenti fissata per il 05.11.2024:
-- Sempre in via preliminare, confermare il rigetto della richiesta di sospensione del provvedimento impugnato;
- ancora in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle domande del ricorrente per decorso del termine decadenziale di cui all'art. 24 del D. Lgs. 46/99;
- sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in CP_1 ordine alle contestazioni relative agli eventuali vizi della procedura esattiva, per essere la procedura esattoriale di esclusiva competenza del Concessionario;
- nel merito, rigettare l'opposizione come proposta dal ricorrente, confermando l'atto opposto per l'importo insoluto di Euro € 19.999,52, oltre interessi così come richiesto dall' ; Controparte_3
IN SUBORDINE, IN VIA RICONVENZIONALE - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle pretese attoree, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e delle sottese cartelle, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata nei 23 confronti del ricorrente e, per l'effetto, accertata la legittimità del credito, condannare l'Avv. al pagamento diretto alla Forense delle somme iscritte nei Pt_1 CP_1 ruoli impugnati, per un totale di € 19.999,52, oltre interessi ex art. 18 della legge n. 576/80, nella misura del 2,75% annuo ovvero al tasso legale se superiore dal dovuto al saldo;
- sempre in via riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese del ricorrente in ordine al decorso del termine di prescrizione, accogliere la domanda riconvenzionale di risarcimento danni formulata dalla nei CP_1
2 confronti del Concessionario per la riscossione, quale unico soggetto responsabile della procedura esattoriale, condannando il detto Concessionario al pagamento degli importi che dovessero essere dichiarati prescritti, oltre ulteriori interessi dalla data di consegna del ruolo. ”.
3. Respinte le istanze di sospensione cautelare (come da decreto), acquisita la documentazione, riuniti i procedimenti, la causa è stata infine rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori comparsi all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
4. Il primo ricorso riguarda la cartella di pagamento n. 09720230225387252000 avente ad oggetto contributi soggettivi ed integrativi e relative sanzioni inerenti agli anni 2011 e 2012, nonché “sanzioni dichiarative” inerenti agli anni 2020 e 2021, per complessivi € 25.683,68. Il secondo ricorso riguarda l'intimazione di pagamento n. 09720249021605528000 nella parte riferita alle seguenti cartelle di pagamento:
1) n. 09720030312304919000 per contributo soggettivo, integrativo, per maternità, inerenti all'anno 2003, di importo complessivo pari ad € 3.059,54.;
2) n. 097 2009 0220896725000 per contributo soggettivo, integrativo, per maternità inerenti all'anno 2007, di importo complessivo pari ad € 2.895,59;
3) n. 097 2010 0371420440000 per contributo soggettivo, integrativo e di maternità, inerenti all'anno 2008, di importo complessivo pari ad € 2.858,08;
\4) n. 097 2011 0244807286000 per contributo soggettivo, integrativo di maternità, conguaglio su contributo soggettivo ed integrativo 2004, oltre interessi e sanzioni, inerenti agli anni 1998/2000/2004/2009/2010, di importo complessivo pari ad € 11.201,21; 5) n. 097 2013 0102242090000 per contributo, soggettivo, integrativo e di maternità, oltre a interessi e sanzioni, inerenti agli anni 2006/2010/2011, di importo complessivo pari ad €
5.016,37;
6) n. 097 2016 0003717536000 – per sanzioni ex art. 9, l. n. 141/92, inerenti all'anno 2010, di importo complessivo pari ad € 515,92. In ogni caso il presente giudizio investe esclusivamente le pretese contributive previdenziali e le relative sanzioni, mentre i crediti tributari di cui all'atto di intimazione in oggetto, esulano dalla cognizione di questo Ufficio.
5. Il primo ricorso eccepisce: la tardività dell'iscrizione a ruolo, la prescrizione, nonché l'assenza della contestazione ex artt. 13 e 14, l. n. 689/1981. Il secondo ricorso eccepisce: “Omessa notifica delle cartelle: nullità ed illegittimità delle cartelle per intervenuta decadenza e/o prescrizione dell'asserito credito”, nonché l'assenza della contestazione ex artt. 13 e 14, l. n. 689/1981.
6. L'art. 25, d. l.vo n. 46/1999, riguarda esclusivamente gli “enti pubblici previdenziali”, sicché i termini di decadenza ivi configurati non trovano applicazione per i crediti contributivi della , che è ente di diritto privato (v. Controparte_1 sent. n. 2697/2022 della Corte d'Appello di Roma, sez. Lavoro e sent. n. 226/2021 della Corte d'Appello di Brescia, sez. Lavoro, allegate dalla resistente). CP_1
7. In ordine alla mancanza di previa contestazione degli addebiti, eccepita da parte ricorrente in relazione al disposto degli artt. 13 e 14, l. n. 689/1981, si aderisce ai seguenti principi posti dalla Suprema Corte;
“…nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la notifica al
3 debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto...” (Cass., sez. L, ord. n. 4225 del 21.2.2018);
“Il particolare procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) per l'irrogazione della sanzione amministrativa e i requisiti di legittimità ed efficacia del relativo procedimento non si estendono alla richiesta di adempimento delle obbligazioni previdenziali, ancorché tale richiesta, mediante ordinanza - ingiunzione (o decreto ingiuntivo), sia congiunta a quella della sanzione amministrativa. Pertanto, in ipotesi di ricorso alla ordinanza - ingiunzione, ai sensi dell'art. 35, secondo comma, di detta legge, per il pagamento sia della sanzione amministrativa che dei contributi assicurativi e relativi accessori, l'inosservanza dell'obbligo della contestazione o della notificazione dell'illecito (che è causa di nullità dell'ordinanza per la parte relativa alla sanzione amministrativa) non spiega alcun effetto in ordine alle pretese concernenti i contributi assicurativi e gli accessori.” (Cass., sez. L, sent. n. 9863 del 22.5.2004). Alla luce di tali principi la notifica di un atto di accertamento o la contestazione dell'addebito, come previsto dagli artt. 13 e 14, l. n. 689/1981, non è dovuta in caso di crediti contributivi previdenziali e conseguenti sanzioni. In ogni caso la Suprema Corte ha altresì precisato:
“…l'orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 17/12/2022, n. 37038, non massimata), cui si intende dare continuità, è nel senso che affinché il vizio procedimentale - integrato dalla mancata consegna, al momento dell'accertamento ispettivo, del verbale di primo accesso - possa assumere rilevanza, in sede di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ove il giudice adito è giudice del rapporto e non dell'atto, occorre che vi sia stata una lesione effettiva del diritto di difesa;
e la predetta lesione deve essere, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie, allegata…” (Cass., sez. L, ord. n. 26050 del 7.9.2023). Il ricorrente neppure ha dedotto la lesione del diritto di difesa, in relazione alla mancanza di atti prodromici alle richieste di pagamento, sicché l'eccezione qui in esame va disattesa anche sotto tale ulteriore profilo.
8. Quanto alla prescrizione, l'art. 66, l. n. 247/2012, stabilisce:
“La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Controparte_1
In base a tale chiara norma di legge il generale termine di prescrizione quinquennale previsto (ex art. 3, l. n. 335/1995) per i contributi previdenziali, non si applica all'odierna resistente, sicché risulta ripristinato il termine decennale di cui art. 19, l. n. 576/1980 (salvo che per le prescrizioni già compiute, come ha precisato Cass., sez. L, sent. n. 18953/2014, ciò che esula dal caso in esame). L'art. 19, l. n. 576/1980, prevede che “per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”, cioè dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi. Come ha precisato la Suprema Corte:
“…tutt'affatto diversa è l'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista, atteso che, in una siffatta circostanza, proprio in virtù del rilievo conferito a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies a quo, va escluso che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere;
di conseguenza, avendo la fattispecie ad oggetto proprio redditi non dichiarati dal professionista, la ben può rivendicare i contributi maturati, per l'evidente CP_1 ragione che rispetto ad essi la prescrizione non ha mai iniziato a decorrere;
l'orientamento affermato da questa Corte ritiene che “L'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Controparte_1
, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la
[...]
4 comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione."(Cass. n. 6259 del 2011);” (Cass., sez. L, sent. n. 35873 del 16.6.2021). Inoltre, con riguardo sanzioni civili, si richiama ancora la Suprema Corte laddove ha precisato:
“Il credito per le sanzioni civili relative alle omissioni contributive è assoggettato al medesimo termine di prescrizione di queste ultime, traendo origine da un'obbligazione accessoria "ex lege" che possiede la stessa natura giuridica di quella principale.” (Cass., sez. L, ord. n. 29751 del 12.10.2022). Il ricorrente non ha inviato alla le Controparte_1 comunicazioni riguardanti i propri dati reddituali per gli anni in oggetto (come riferisce la stessa nelle proprie memorie e non è in contestazione), che sono stati in effetti CP_1 acquisiti dalla medesima con la consultazione dei dati presenti presso l CP_3
(come la medesima deduce).
[...] Pertanto, alla luce dei principi di legittimità sopra riportati, alla data di notifica (1.5.2024, come si legge nei ricorsi stessi) della cartella di pagamento n. 09720230225387252000 e dell'intimazione di pagamento n. 09720249021605528000 non era iniziato il decorso dei termini di prescrizione applicabili (all'evidenza neppure successivamente maturato).
9. All'esito delle precedenti argomentazioni i ricorsi vanno integralmente respinti (restano assorbite residue questioni).
10. Le spese di lite vanno regolate secondo soccombenza. In ordine ai criteri di liquidazione la Suprema Corte ha precisato:
“la liquidazione del compenso nelle cause riunite, sulla base del D.M. n. 55 del 2014, riceve una disciplina sostanzialmente analoga a quella vigente sotto il regime delle tariffe di cui al D.M. n. 127 del 2004 e precedenti, nel senso che il compenso è distinto solo fino alla riunione e successivamente è unico ma aumentabile di un data percentuale (v., rispetto ai richiamati previgenti regimi, Cass. 28 maggio 2018, n. 13276); sono quindi anche ora dovuti separati compensi per le fasi in cui le cause furono trattate separatamente (D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, secondo periodo) ed un unico compenso, aumentabile di una data percentuale (fino al 30% se le cause riunite non superino le dieci, con un ulteriore 10% per ciascuna causa oltre le dieci, secondo il disposto del D.M. n. 37 del 2018, con percentuali che erano invece, rispettivamente del 20 e del 5% nel testo originario del D.M. n. 55 del 2014)” (Cass. civ., sez. lav., 14/01/2019, n. 602). (Cass., sez. L, sent. n. 602 del 14.1.2019). Il valore di riferimento per la fase precedente alla riunione è dunque quello proprio di ciascuna causa secondo la tabella vigente e per la fase successiva deve farsi riferimento al valore maggiore che include in sé il valore delle cause di minor valore (v. ancora Cass. n. 602/2019). Pertanto il compenso si liquida (ex art. 4, D. M. n. 55/2014) quanto alle fasi (di studio e introduttiva) precedenti alla riunione in € 853,00 ed € 1010,50 per la fase decisoria (per ciascun ricorso secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00, esclusa la maggiorazione ex art. 4, co. 2, D. M. n. 55/2014 attesa la sostanziale identità delle questioni), liquidate come da dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. quanto all' . CP_6
P.Q.M.
respinge i ricorsi;
5 condanna al pagamento delle spese processuali della Parte_1 [...]
e dell' , liquidate per Controparte_1 Controparte_3 ciascuna complessivamente in € 2.716,50, oltre “spese forfettarie” pari al 15%, oltre iva e cpa come per legge e, quanto all' , distratte in favore del Controparte_7 procuratore costituito. Roma, 23.12.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
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