TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 13/10/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 18/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Gloria Giovanna Carlesso Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08/01/2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 2 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. COSLOVICH GABRIELLA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 14 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. COSLOVICH GABRIELLA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Lautoka (Figi) il 09/07/2001 (atto n. 534, parte II, serie C, anno 2001 del Comune di Trieste).
□ separati con sentenza n. 298/2024 del Tribunale di Trieste (passata in giudicato, v. documenti in atti). con i seguenti figli:
- , nata a [...] il [...], maggiorenne non economicamente autonoma. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- nulla disporre per il reciproco mantenimento essendo entrambe le parti economicamente autosufficienti;
- dare atto che il signor revoca la propria disponibilità a concedere in uso alla signora – che Pt_1 Pt_2 ne prende atto - l'autovettura targata DK407FT;
- disporre che le parti provvederanno al mantenimento della figlia mediante versamenti diretti alla stessa;
- disporre che le spese straordinarie mediche, ricreative ed universitarie della figlia – come elencate nel
Protocollo di Intesa siglato tra questo Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Trieste nella riunione dd.
18.05.2015 – saranno a carico dei coniugi per metà ciascuno, e così sarà per ogni altra eventuale spesa straordinaria preventivamente concordata tra le parti
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Lautoka (Figi) il 09/07/2001 tra Pt_1
e ;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il giorno 10 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Gloria Giovanna Carlesso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Gloria Giovanna Carlesso Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08/01/2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 2 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. COSLOVICH GABRIELLA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 14 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. COSLOVICH GABRIELLA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Lautoka (Figi) il 09/07/2001 (atto n. 534, parte II, serie C, anno 2001 del Comune di Trieste).
□ separati con sentenza n. 298/2024 del Tribunale di Trieste (passata in giudicato, v. documenti in atti). con i seguenti figli:
- , nata a [...] il [...], maggiorenne non economicamente autonoma. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- nulla disporre per il reciproco mantenimento essendo entrambe le parti economicamente autosufficienti;
- dare atto che il signor revoca la propria disponibilità a concedere in uso alla signora – che Pt_1 Pt_2 ne prende atto - l'autovettura targata DK407FT;
- disporre che le parti provvederanno al mantenimento della figlia mediante versamenti diretti alla stessa;
- disporre che le spese straordinarie mediche, ricreative ed universitarie della figlia – come elencate nel
Protocollo di Intesa siglato tra questo Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Trieste nella riunione dd.
18.05.2015 – saranno a carico dei coniugi per metà ciascuno, e così sarà per ogni altra eventuale spesa straordinaria preventivamente concordata tra le parti
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Lautoka (Figi) il 09/07/2001 tra Pt_1
e ;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il giorno 10 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Gloria Giovanna Carlesso