Sentenza 14 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2001, n. 3691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3691 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
03691/01 Im ano La Corte Suprema di Cassazione . Sezione Lavoro Oggetto: Prev. sociale. composta dai seguenti Magistrati: Presidente R.G.m.16485/98 dr. Marino Donato Santo janni Consigliere Crom. 7747 dr. Fernando Lupi 1 Consigliere rel. Rep. dr. Donato Figurelli Consigliere ud.10.01.2001. dr. Attilio Celentano dr. Giuseppe Cellerino Consigliere ha promunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in perso- na del Presidente e legale rappresentante prof. ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Domenico Ponturo, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra per procura speciale im calce al ricorso e com essi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza m. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto medesimo,, ricorrente;
CONTRO
HOWARD s.r.l. im liquidazione, in persona del legale rap- presentante pro-tempore, 70 i 1 I intimata;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di . - 24 giugno 1998, m. 1332/98, Brescia im data 21 maggio n. 6804/97 R.G.A.C.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 10 gennaio 2001; udito l'avv. Antonino Sgroi, per delega dell'avv. Fabio Fonzo, per il ricorrente Istituto;
udito il P.M., im persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale dr. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 Svolgimento del processo. Com tempestivo ricorso la Howard S.r.l. in liquidazione proponeva opposizione davanti al Pretore di Brescia G.d.I. avverso il decreto ingiuntivo emeeso dal Pretore di Brescia stesso su ricorso dell'INPS com il quale era stato ad essa ingiunto il pagamento della somma di lire 106.022.331 a titolo di contributi asseritamente omessi in relazione al periodo gennaio 1993, oltre alle spese legali. Tempestivamente costituitasi, la parte convenuta chiedeva.. il rigetto del ricorso in opposizione. All'udienza fissata ex art. 415 c.p.c. parte ricorrente chiedeva termine per depositare domanda di condono e nota difensiva. Il Pretore accoglieva il ricorso. Avverso detta decisione proponeva tempestivo appello l'INPS. Si costituiva parte appellata, resistendo al gravame avversa- rio. Con sentenza in data 21 maggio - 24 giugno 1998 il Tribunale di Brescia respingeva l'appello. Osservava, per quanto ancora rileva, il Tribunale, che l'INPS deduceva l'intervenuta cessazione della materia del contendere per la presentazione da parte della società appellata di do- manda di condono spedita il 30 maggio 1997 e pervenuta all'INPS il 4 giugno 1997, domanda che comportava la cessazione della materia del contendere, malgrado l'apposizione ad essa della 3- 2 riserva di ripetizione all'esito del giudizio, clausola non valida;
che il motivo di gravame era infondato;
che nel silenzio del legislatore sul punto non era possibile riconnettere alla regolarizzazione contributiva l'effetto di automatica estinzione dei giudizi in corso;
che a tanto poteva pervenire soltanto il giudice, dopo aver accertato, tenuto conto del contegno processuale delle parti, l'intervenuta ces- sazione della materia del contendere e la sopravvenuta ca- renza di interesse a proseguire l'azione; che nella fatti- specie im esame tale situazione certamente non ricorreva;
che la riserva apposta dal contribuente alla domanda di regolar rizzazione, peraltro, se intesa come condizione risolutiva, appariva inefficace quale condizione unilaterale, se non accet- tata dall'altra parte, e come tale doveva essere ritenuta inva- lida;
ma che la riserva di ripetizione poteva avere una valenza più atipica, neutra e limitata, quale mera manifestazione di volontà con cui una parte preannunciava all'altra che intendeva insistere nel giudizio di contestazione della sussistenza della posizione debitoria, e richiedere, quindi, se vittoriosa, la restituzione di quanto pagato;
che una volta fatto il condono, il contribuente poteva coltivare la domanda di accertamento ne- gativo del debito e di ripetizione nei confronti dell'INPS; che vi era una categoria di debitori, che non essendo certi di tale qualità, volevano avvalersi cautelativamente del condono (e pagavano quindi con riserva), senza con ciò veder compromessi - 4 - il diritto e l'interesse all'accertamento del debito. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 24 settem- bre 1998, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affi- dato ad unico motivo. L'intimata società non si è costituita in giudizio. Motivi della decisione. Con l'unico motivo, demunziando violazione e falsa appli- cazione delle norme disciplinanti il condono previdenzia- le ed, in particolare, dell'art. 4 d.1. 28 marzo 1997 n. 79, convertito com modifiche nella legge m. 140/97, nonchè vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), l'Ente ricorren- te deduce che la decisione impugnata appare illegittima e nom idoneamente motivata, in quanto frutto di un'erronea interpretazione della normativa sul cosiddetto "condono previdenziale", richiama Cass. 26 marzo 1997 m. 2684, nonchè Cass. S.U. 15 maggio 1998 n. 4918. L'Ente ricorrente deduce che le conclusioni e le ampie argo- mentazioni articolate nella citata sentenza n. 4918 del 1998 confermano l'infondatezza delle argomentazioni e delle conclu- sioni alle quali è giunto il Tribunale di Brescia com la sem- tenza oggetto del presente giudizio%;B che la Suprema Corte ha ribadito che una volta esercitata la facoltà di avvalersi del condono, nom è possibile agire - o proseguire nell'azione - per contrastare la pretesa creditoria dell'Ente, al fine di richiedere la restituzione delle somme versate;
che la Supre- -- 5 - ma Corte ha affermato che la "riserva" apposta ad una domanda di regolarizzazione contributiva nom può incidere sulla vali- dità della domanda di condono e quindi"vitiatur sed non vitiat"; che erroneamente il Tribunale di Brescia ha rite- muto che una volta fatto il condono, il contribuente possa coltivare la domanda di accertamento negativo del debito e di ripetizione nei confronti dell'INPS. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Al riguardo va rilevato che il contrasto interpretativo im ordine all'apponibilità alla domanda di condono previ- denziale della riserva di ripetizione del pagamento, al- l'esito dell'accertamento giudiziale in corso o da instau- rare, era stato composto dalle Sezioni Unite di questa Corte com la sentenza 15 maggio 1998 n. 4918, con la quale f si era stabilito che la domanda di condono accolta dall'en- +9 F te previdenziale fa venir meno ogni contenzioso sull'esi- F stenza del debito contributivo, mentre la riserva di accer- tamento negativo del debito apposta alla domanda stessa priva di effetti (ma nom incide sulla validità della doman- 47 da di condono). Successivamente, però,, a tale composizione del contrasto, il legislatore ha disciplinato la materia con il nono comma dell'art. 81 della legge 23 dicembre 1998 m. 448, the stabili- sce im modo specifico: "Le clausole di riserva di ripetizione, subordinate all'esito del contenzioso per il disconoscimento - 6 - del proprio debito, apposte alle domande di condono pre- videnziale, presentate ai sensi dell'art. 4 del d.l. 28 marzo 1997 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997 m. 140 e precedenti provvedimenti di legge sempre in materia di condono previdenziale, sono va- lide e non preclusono la possibilità di accertamento ne- gativo in fase contenziosa del relativo debito". Pertanto, come questa Corte ha già affermato (Cass. 18 agosto 1999 m. 8698), ai sensi dell'art. 81, comma nono, della legge n. 448 del 1998, le clausole di riserva di سلام ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle do- mande di condono previdenziale (ivi comprese, stante il tenore letterale della norma, quelle relative a provvedi- menti di condono precedenti a quello disposto com l'art. 3 d.l. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997 n. 140), sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa del relativo debito, di tal che si deve escludere che la domanda di con- dono possa valere come riconoscimento di debito. A tale principio si è correttamente attenuta la sentenza impugnata. Il ricorso deve essere im conseguenza rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, non essendo l'intimata costituïta in giudizio. -7- La Conte rigetta il di cassazione. Così deciso in Roma
P.Q.M.
ricorso. Nulla per le spese del giudizio il 10 gennaio 2001. Il Presidente (dr. Marino Donato Santojanni) Л агінь Зантораший Il Consigliere estensore (dr. Do ato Figurelli) Salle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi, 14 MAR. 2001 IL CANCELCANCE WERE 3 3 0 5 1 . . A S T I N S R D A A 3 , ' T 7 , O L - L L A 8 L E S - E D 1 O P B 1 I S S I I E N D N E G G A S G T O I S E A A O L D P O E T A M , I T L I O L A R R E I T D D D S I E G T O E N R E S E - 8 -