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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta da:
1. dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2. dott. Caterina Greco Consigliere
3.dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°569 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello DA
, elett.te domiciliato in Palermo, Via Albanese n. 100, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Valentina Li Mandri, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Antonio Gabriele Armetta. Appellante CONTRO
( CP_1 Controparte_2
con sede in Roma, Via Salaria, in persona del Suo
[...] procuratore generale alle liti, Avv. con studio in Firenze, Via Controparte_3
Masaccio, 210 il quale la rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'Avv. Elisa Morici presso lo studio della quale ultima in Palermo, Via Siracusa n. 10 elegge domicilio. Appellata
All'udienza del 23 ottobre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato presso la Cancelleria del Tribunale G.L. di Palermo il 2 luglio 2019, , convenendo in giudizio la Parte_1 [...]
Controparte_4
aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.551/2019
[...] emesso dal medesimo Tribunale il 16.04.2019, con il quale gli era stato ingiunto il
1 pagamento della somma complessiva di €. 192.259,66, dovuta a titolo di contributi previdenziali soggettivo e integrativo per gli anni 2001 e dal 2009 al 2017 (per l'ammontare complessivo di €. 111.144,51) ed a titolo di interessi e sanzioni per gli anni dal 1999 al 2001 e dal 2009 al 2017 (per l'ammontare di € 81.115,15), rimasti insoluti. Aveva dedotto, preliminarmente, l'inesistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, ed eccepito la prescrizione delle somme richieste per tutte le annualità domandate;
in linea subordinata, che fosse dichiarata la prescrizione di tutte le somme richieste relativamente alle annualità dal 1999 al 2014 e, nel merito, che, per effetto della intervenuta rettifica delle dichiarazioni reddituali del ricorrente, relative alle annualità dal 2013 al 2017, la base imponibile per il calcolo della contribuzione previdenziale richiesta da fosse accertata inferiore a CP_1 quella assunta da quest'ultima; lamentava l'erroneità delle sanzioni comminate per ritardato pagamento, nonché l'illegittima applicazione di interessi sulle sanzioni, e chiedeva, quindi di rideterminare l'importo dovuto previa revoca del decreto ingiuntivo, anche disponendo apposita C.T.U. tecnico -contabile. Aveva proposto, infine, querela di falso con riguardo alla sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della nota inviata da in data 19.10.2010. CP_1
La aveva contestato la domanda e chiesto, di conseguenza, Controparte_2
l'accertamento della sussistenza del diritto di credito azionato, confermandosi la validità ed efficacia del decreto opposto. Con sentenza n.4051/2022 pubblicata il 15.12.2022, il Tribunale, ammessa la querela di falso - decisa dal Tribunale competente, con sentenza n. 4751/2021 di declaratoria della falsità della firma apposta in calce all'avviso di ricevimento della raccomandata del 19/10/2010 - e disposta CTU contabile (per quantificare la sorte capitale dei crediti contributivi, distintamente per ogni singola annualità, dovuti alla in seguito a rettifica presentata dal all'Agenzia delle Entrate;
il CP_2 Parte_1 corretto calcolo di interessi e sanzioni sulla sorte capitale, nonché l'eventuale capitalizzazione degli interessi scaduti e l'eventuale presenza di interessi sulle sanzioni, indicandone la tipologia), in parziale accoglimento del ricorso, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 551/2019, condannando l'opponente al pagamento, in favore di , della somma di € 172.296,84, oltre accessori di legge al saldo CP_1 nonché alla rifusione del 75% delle spese di lite in favore dell'opposta, che ha liquidato, così ridotte, in €. 3.977,50, compensando la restante parte e ponendo le spese di C.T.U. a carico solidale delle parti. Espunte dal novero delle lettere interruttive quella del 2010, oggetto di querela di falso, quella del 23.11.2004 e quella (del 14.05.2009) ricevuta il 27.05.2009 – perché, rispettivamente, non contenente alcun invito di pagamento e relativa a
2 sanzioni per annualità ormai prescritte - il Tribunale ha riconosciuto come dovuto il credito della per le annualità dal 2009 al 2017, sulla scorta delle note, aventi CP_2 efficacia interruttiva, notificate a mezzo EC il 27.05.2014, il 28.04.2017 e il 7.01.2019. Per la riforma di tale decisione ha proposto appello , con Parte_2 ricorso depositato il 14 giugno 2023. Censura, con il primo motivo, la decisione per non avere il Tribunale valutato la natura degli atti interruttivi – taluni dei quali privi di tale efficacia per mancanza di una specifica intimazione di pagamento avente l'effetto di costituzione in mora, specie con riguardo ad interessi e sanzioni, mai richiesti espressamente - e per avere, quindi, accolto solo parzialmente l'eccezione di prescrizione. Lamenta, con il secondo motivo, l'esistenza di errori di calcolo sul dovuto, sia per la mancata decurtazione degli importi oggetto di prescrizione, (con riguardo, in particolare, a contributi, sanzioni e interessi relativi alle annualità 1999,2000,2001,2009,2010,2011,2012) che condurrebbe al minor importo di € 106.694,44, che per l'erronea lettura delle risultanze della ctu contabile;
in subordine, quanto al pagamento dei contributi relativi all'anno 2011, se ritenuti non prescritti, chiede dichiararsi che l'importo per tale annualità sarebbe dovuto nella misura inferiore di € 4.642,00; in ulteriore subordine, deduce che è in ogni caso prescritto ogni diritto a percepire le somme richieste a titolo di sanzioni ed interessi, per i quali sarebbe maturata la prescrizione per tutte le annualità sino al 2012 incluso, in assenza di richiesta in tal senso. Con memoria del 19 maggio 2025 si è costituita contestando le CP_1 avverse difese e chiedendo il rigetto dell'appello. All'udienza del 23 ottobre 2025, la causa, rinviata, con ordinanza del 29.05.2025, per consentire ad di sistemare il proprio fascicolo di parte, CP_1 depositato in unico file, è stata decisa sulle conclusioni adottate dalle parti, come da dispositivo steso in calce.
IN DIRITTO E' inammissibile la prima ragione di gravame, in quanto l'appellante non si confronta con gli argomenti sviluppati dal Tribunale che ha riconosciuto efficacia interruttiva, per il loro specifico contenuto, alle note del 26.05.2014, del 27.04.2017 e del 7.01.2019, contenenti, al di là dell'uso di formule sacramentali o di diffida o messa in mora per tutti gli insoluti eventualmente maturatisi, una richiesta di pagamento e, pertanto l'eventuale rinvio ai conteggi allegati in calce può rivestire la funzione di interruzione della prescrizione Il motivo è, in ogni caso, infondato.
3 Riguardo alle lettere PEC 26 maggio 2014 e 27 aprile 2017 (v. docc. all. al fasc. monitorio) parte appellante muove due critiche alla sentenza impugnata contestando, rispettivamente, la presunta ritenuta loro efficacia interruttiva e la circostanza che, in ogni caso, posta la caducazione della precedente lettera del 2009, la lettera PEC del 2014 non arriverebbe a salvare dalla prescrizione la contribuzione del 2009. Quanto al primo rilievo si osserva che in entrambe le PEC, del 2014 e del 2017, vi è la specificazione che: “La presente comunicazione ha valore di atto interruttivo dei termini di decorrenza della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2943, 4°comma del Codice Civile e dell'articolo 11 del Regolamento Generale Previdenza”, rendendo, così, inequivocabile la volontà della di far valere il CP_2 proprio diritto;
inoltre, nella PEC del 2014 è ancora scritto: “Segnaliamo altresì che la Sua posizione presenta debiti pregressi per gli anni fino al 2010, rilevabili dall'estratto conto allegato... Il mancato pagamento entro il 31/07/2014 dell'intero debito scaduto, previo addebito degli ulteriori interessi maturati, comporterà l'avvio del recupero forzoso di quanto da Lei dovuto, con aggravio di spese a Suo esclusivo carico.” Nella successiva PEC del 2017 è poi allegato il riepilogo della situazione contabile dell'Ing. , alla data del 26 aprile 2017, con l'indicazione Parte_1 dell'insieme dei contributi soggettivi, integrativi e maternità, interessi e sanzioni per gli anni dovuti, comprensivi di quelli relativi al periodo dal 2009 al 2017, con la precisazione che: “Il debito complessivo di Euro 118.421,97, si compone come segue: - Debiti scaduti per i quali non è possibile usufruire di alcuno strumento di conciliazione per Euro 105.416,71. - Debiti per i quali è possibile avvalersi degli strumenti di conciliazione per Euro 9.983,26”. Non coglie nel segno neppure la seconda censura, con cui si contesta che, se la nota dell'anno 2009 non aveva - come dice il Tribunale - alcuna efficacia interruttiva, non avrebbe senso che la medesima venga posta in correlazione con la nota del 2014 al fine di individuare una presunta interruzione della prescrizione, atteso che il Tribunale ha statuito – senza che sul punto vi sia stata contestazione - che la prescrizione quinquennale del credito contributivo di decorre CP_1 dal termine del saldo del pagamento dei contributi per i contributi medesimi (31.12) e dal termine di presentazione della dichiarazione per le sanzioni per omessa dichiarazione... “[venendo a quindi a prescriversi il diritto e il dovere di versare la contribuzione rispettivamente nel ... 31.12.2014 per il 2009, 31.12.2015 per il 2010, 31.12.2016 per il 2011, 31.12.2017 per il 2012, 31.12.2018 per il 2013, 31.12.2019 per il 2014, 31.12.2020 per il 2015, 31.12.2021 per il 2016, 31.12.2022 per il 2017”.
4 Considerato, dunque, che la citata EC del 2014 è pervenuta all'Ing. Parte_1 il 27 aprile di detto anno, deve ritenersi che essa abbia interrotto il termine di prescrizione (che sarebbe andato a compiersi con il 31 dicembre 2014) relativo al quinquennio precedente, fino al 27 aprile 2009 (e ciò anche in ordine alle sanzioni, il cui termine scadeva il 31 ottobre 2014). In ogni caso, tenuto conto che detta nota trasmessa con EC del 2014 è atto certamente interruttivo della prescrizione per le ragioni indicate dal giudice - La nota del 26.5.2014(ricevuta il 27.5.2014) contiene un aggiornamento della posizione contributiva fino al 2013, con adeguamento del reddito professionale dichiarato nel 2008 rispetto alle emergenze dell'anagrafe tributaria, per € 4.642,00, notificata a mezzo PEC in data 27.5.2014 - deve rilevarsi che la nota inviata con EC del 2017 ha poi, interrotto, il termine con riguardo alle annualità 2015 e 2016, come ritenuto dal Tribunale (la nota del 27.4.2017 contiene un aggiornamento al 201 6per le annualità contributive 2015,2016 per un totale di € 9.983,26, e dal 1999 al 2016 tot . 118.491,67, inviata via PEC 1l 28.4.2017) e quella inviata con EC (con allegato l'estratto contributivo del 5 novembre 2018) all'Ing. dal difensore della Parte_1
in data 9 gennaio 2019 (v. doc D all al fascicolo monitorio, pag.63), ha CP_2 ulteriormente interrotto il termine di prescrizione fino a tale data. Né risponde al vero che con dette note telematiche del 2014 e 2017 non sarebbe stato richiesto anche il pagamento delle sanzioni ed interessi. Difatti, quanto alla PEC del 2014, l'estratto conto previdenziale allegato (e di cui la ha chiesto il saldo), concerne sia i contributi soggettivo, integrativo e CP_2 maternità (con i relativi interessi) ma anche le sanzioni (v. doc D fascicolo monitorio, allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, pagg 41 e segg. e pag. 51 le sanzioni) e lo stesso vale per la PEC del 2017 (v. all.D pagg. 55 e segg.). Ne deriva che l'interruzione della prescrizione relativamente alla contribuzione, si estende, in automatico, anche alle sanzioni. (V. Cass.SS.UU. 13 marzo 2015 n. 5076 che ha precisato: “In materia previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse all'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali, sì che gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tale ultimo credito, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili.”). È, parimenti, infondato il secondo motivo con il quale l'appellante denuncia l'erroneità dei calcoli effettuati dal consulente tecnico, fatti propri dal Tribunale. Esso attiene ai contributi, sanzioni ed interessi dovuti per gli anni 1999 – 2001 (Punto II a).
5 Dopo avere correttamente indicato le somme (anni 1999 - 2001) coperte da prescrizione relativamente alle sanzioni e interessi riguardanti il contributo integrativo per detti anni (€. 581,58 anno 1999; €. 672,03 anno 2000 ed €. 715, 24 per l'anno 2001, per complessivi €. 1.968,85) – v. prospetto a pag.13 dell'appello - il ricorrente aggiunge poi la somma di € 369,58 da espungere dal contributo integrativo 2001 per sorte capitale, portando il totale ad €. 2.338,43, così da contestare la correttezza dell'importo indicato in sentenza, pari ad € 14.118,47, come somma dovuta per interessi e sanzioni sui contributi integrativi ad , CP_1 defalcata appunto dal periodo prescritto 1999- 2001. Tuttavia, il calcolo di detti interessi e sanzioni è esatto. Alla pag. 11 della CTU, la tabella relativa al contributo integrativo riporta, quanto a sanzioni ed interessi su di esso dovuti, una quantificazione pari a complessivi €. 16.087,32, partendo dal 1999. Se si espunge da detta somma (€ 16.087,32 ) quanto si è prescritto per interessi e sanzioni per gli anni 1999 - 2001 (cioè € 1.968,85) si giunge, appunto, quanto alle sanzioni ed interessi sul contributo integrativo, alla somma di €. 14,118, 47 indicata dal giudice, risultando ultronea la somma di €. 369,58 da espungere semmai da quanto dovuto a titolo di contributo integrativo per sorte capitale (anno 2001). Non vanno, invece, espunte – come preteso - le somme dovute per contributi interessi e sanzioni, relativi agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, come detto, non coperte da prescrizione. Anche con riguardo al contributo soggettivo, i rilievi del ricorrente appaiono fuorvianti. La medesima tabella di pag. 13 del ricorso in appello, riguardante la contribuzione nonché sanzioni ed interessi (soggettivo ed integrativo) per gli anni 1999, 2000 e 2001, quindi da espungere dal calcolo del debito, riporta dati inesatti;
difatti, le sanzioni ed interessi sul contributo soggettivo 2001 ammontano ad €. 3.282,32 (come da tabella CTU pag. 10) e non €. 3.288,32, come riportato. Di conseguenza il debito totale delle somme relative all'anno 2001 ammonta ad €. 6.008,57 e non ad €. 6.014,57 e quello per sanzioni ed interessi relativi alla contribuzione soggettiva anni 1999 - 2001 ammonta ad €. 8.925,04 e non ad € 8.931,04. Inoltre, il ricorrente inserisce nuovamente nel conteggio (dichiaratamente riservato al contributo soggettivo), anche gli €.1.968,85 già decurtati dal corretto calcolo degli interessi e sanzioni sui contributi integrativi dovuti ad , CP_1 che, sommati nella suddetta tabella, portano ad un totale di €.12.910,90. Vale evidenziare, tuttavia, che il Tribunale, pur riportandosi, in ordine al quantum, alla CTU contabile ha indicato erroneamente dette somme (a pag.9 della
6 sentenza); quanto al contributo soggettivo la CTU (v. tabella pag. 10 della relazione) ha indicato come dovuta la somma (sorte capitale) di €. 79.080,90; se dalla stessa si sottrae l'importo di €. 1.641,43 richiesto per l'anno 2001, ormai prescritto, il debito residuo del ricorrente ammonta ad €. 77.439,47 (e non ad € 91.436,76); parallelamente, quanto al contributo integrativo dovuto, il consulente (v. tabella pag. 11) ha indicato come dovuta la residua somma (per sorte capitale) di €. 23.401,90 che, decurtata di €. 369,50 dovuta per l'anno (prescritto) 2001, il debito del è pari ad €. 23.032,32 e non alla minor somma indicata in sentenza Parte_1
a tale titolo (€15.504,76). In conseguenza il residuo debito totale a carico dell'Ing. nei confronti Parte_1 di ammonta ad €. 165.827,11. CP_1
Al punto II b) del medesimo motivo di appello il ricorrente insiste nel ritenere prescritte la annualità dovute per gli anni che vanno dal 2009 al 2012, perché mai richieste (anni 2009/2010) ovvero contenute in estratto contributivo privo di efficacia interruttiva (anni 2011/2012). Si tratta, tuttavia, come anticipato, di annualità richieste con le due PEC del 2014 e 2017 aventi valore di atti interruttivi. Con la conseguenza che, per tali annualità, sono dovute anche le somme indicate nelle tabelle a pag. 10 e 11 della ctu e non quelle, per totali € 106.694,44 riportate dal ricorrente a pag.15 dell'appello e riconosciute dallo stesso ricorrente come dovute (in quanto decurtate di ulteriori € 58.132,67 (per contributi, interessi e sanzioni anni 2009 -2012). In ultimo, con il terzo, subordinato, motivo di gravame, relativo alla misura dei contributi per l'anno 2011, vale evidenziare che la lettera interruttiva del 2014 è chiara nel richiedere l'intera contribuzione dovuta anche per detto anno, compresa la quota a conguaglio del contributo soggettivo, nonché il contributo integrativo e le relative sanzioni ed interessi. Difatti, la somma richiesta per contributo soggettivo, per l'anno 2011, è pari ad
€ 6.242,00 (riconosciuta dovuta nella minor somma di €. 6.167,00 dal ctu), come tale esattamente indicata nel riepilogo allegato sia alla lettera PEC del 2014 che a quella del 2017. La somma di €. 4.642,00 indicata nella lettera PEC del 2014, si riferisce, invece, alla sola quota proporzionale del contributo soggettivo, dovuto per il 2011, come risulta invero dall'estratto conto contabile allegato a detta missiva, ove la somma richiesta per l'anno 2011 (v. pagg. 43 e 46 doc. D fasc. monitorio) è esattamente indicata, quanto ad €. 1.600,00 quale quota fissa per detto anno e quanto ad € 4.567,00 + € 75,00 (= €. 4.642,00) per quota proporzionale.
7 La stessa è stata correttamente liquidata nel 2014 in quanto, come si ricava dalla relazione del ctu. a pag.10, punto 5, nell'anno 2013 gli imponibili dei redditi professionali dovuti dall'Ing. , da cui dipende la misura dei contributi dovuti Parte_1 alla furono rettificati dall'Agenzia delle Entrate, generando, per il 2011, un CP_2 ulteriore importo di € 75,00 quale contributo soggettivo, che fu sommato a quello precedentemente calcolato (prima della rettifica) in € 4.567,00 nell'estratto conto del 24 maggio 2014, allegato alla lettera PEC notificata il 27.05.2014, assieme a tutte la altre complessivamente dovute, comprese le somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi dal 2009 al 2012 (v. estratto contributivo allegato alla lettera 26 maggio 2014 cit., e alla lettera PEC 27 aprile 2017 cit.). Ne segue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, il ricorrente andrà condannato a pagare in favore di la somma di complessivi €. 165.827,11, in CP_1 luogo di quella di €. 172.296,84 indicata. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.4051/2022 emessa il 15 dicembre 2022 dal Tribunale G.L. di Palermo, condanna al pagamento, in favore di , della Parte_1 CP_1 somma di €165.827,11, oltre accessori di legge.
Conferma nel resto la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata, in persona del legale rappresentante, delle spese di questo grado di giudizio che liquida in € 4.997,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge. Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Così deciso in Palermo, il 23 ottobre 2025. Il Presidente estensore Cinzia Alcamo
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