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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/03/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3926 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 3926 /2023 r.g. tra
Parte_1
- opponente -
E
Controparte_1
[...]
-opposta-
Oggi 10 marzo 2025 alle ore 10.13 innanzi alla dott.ssa Anna Rombolà, sono comparsi:
l'avv. Principe Roberto per la parte opponente;
CP_ nessuno per e per l' Controparte_2
L'avv. Principe si riporta a tutti gli scritti difensivi, ivi incluse le note difensive, ed insiste per l'accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate, con condanna della controparte al pagamento delle spese, con distrazione in proprio favore quale antistatario.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 3926 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Principe, nel cui studio in Rende (CS) alla Piazza Martin Luther King n. 10 è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;
- opponente -
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore (P.I. , elettivamente domiciliata in Avellino (AV), Parco Abate n. 7, presso P.IVA_1
lo studio dell'avv. Francesco Ucci che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione;
- convenuta -
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 rappresentato e difeso dall'avv. Gilda Avena giusta procura generale alle liti per notar Per_1
del 22.3.2024 n.37875;
[...]
- terzo pignorato - avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 10 marzo 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, introduceva il giudizio di merito Parte_1 relativo all'opposizione all'esecuzione, in riferimento alla procedura esecutiva n. 537/2023
r.g.es.mob., introdotta con atto di pignoramento presso terzi n. 03484202300000142001, notificato da , in data 10.3.2023, per il pagamento della somma complessiva Controparte_2 di € 36.477,20, fondato sull'intimazione n. 03420239001345021/000 in relazione a quattro cartelle n. 03420010059923507000, n. 03420020028843286000, n. 03420020034505572000 e n.
03420020034505673000, chiedendo che ne venisse dichiarata l'illegittimità. e/o nullità, ordinandosi ai convenuti di provvedere alla ripetizione, in favore dell'opponente, delle somme eventualmente già riscosse nonché allo sblocco immediato delle somme illegittimamente accantonate.
A fondamento dell'opposizione deduceva che l'intimazione di pagamento era stata già impugnata dinanzi la competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, il cui giudizio era ancora pendente;
che, in ogni caso, era maturata la prescrizione del credito oggetto delle cartelle di pagamento, in ragione del tempo decorso tra la data di notificazione delle cartelle esattoriali
(06/06/2001 – 25/07/2002 – 14/08/2002) e quella dell'intimazione di pagamento n.
03420239001345021/000 (21/02/2023), in assenza di altri atti interruttivi.
Si costituiva in giudizio l' che, in via preliminare, eccepiva il Controparte_2
parziale difetto di giurisdizione del Tribunale, in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, atteso che le quattro cartelle di pagamento sottese al pignoramento avevano ad oggetto crediti tributari (Irpef, imposte di registro), nonché l'inammissibilità dell'opposizione, per litispendenza e per violazione dell'art. 39 c.p.c., in ragione della proposizione del ricorso dinanzi al
Giudice Tributario;
nel merito, contestava la fondatezza delle censure sollevate dall'opponente, rilevando che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento ed al pignoramento erano state ritualmente notificate al debitore, come dimostrato dalla documentazione allegata e che, attesa l'esistenza di altri atti interruttivi (intimazione di pagamento n. 03420109040577817000 notificata nel corso dell'anno 2011), non era maturata alcuna prescrizione dei relativi crediti.
Concludeva chiedendo che venisse dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario e che, nel merito, la domanda attorea fosse rigettata.
Si costituiva, altresì, l' che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto tardiva, CP_1
nonché per la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, con conseguente cristallizzazione dei relativi crediti.
*****
Il presente giudizio ha ad oggetto la fase di merito dell'opposizione proposta da Parte_1 avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 03484202300000142001, notificato da
[...]
, in data 10.3.2023, per il pagamento della somma complessiva di € 36.477,20, Controparte_2 fondato sull'intimazione n. 03420239001345021/000 in relazione a quattro cartelle n.
03420010059923507000, n. 03420020028843286000, n. 03420020034505572000 e n.
03420020034505673000, aventi ad oggetto crediti di natura tributaria (Irpef e imposte di registro).
Sebbene l'opponente abbia depositato la sentenza n. 6267/2023 emessa, in data 05/12/2023, dalla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza che, in accoglimento del ricorso proposto alla , ha annullato l'intimazione di pagamento n. 03420239001345021/000 nonché le Pt_1 cartelle esattoriali ad essa sottese, in ragione dell'intervenuta prescrizione dei crediti, questo giudicante non può esimersi dal dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario, conformemente all'eccezione sollevata dalla parte convenuta, avuto riguardo alla natura dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento oggetto del pignoramento.
A tale riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 21642 del
28.7.2021).
L'orientamento da ultimo citato è stato confermato dalla recentissima pronuncia resa delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n. 2098/2025, in data 30.01.2025), secondo cui
“Tali principi risultano ribaditi e affinati dalle successive Cass., Sez. U n.21642 del 28 luglio 2021, id. n. 8465 del 15 marzo 2022 e da Cass., Sez. U., n.16986 del 22 maggio 2022 con la quale, in particolare, la Corte ha avuto modo di affermare che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Consegue che, rispetto all'opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi n.
03484202300000142001, notificato da , in data 10.3.2023, per il Controparte_2 pagamento della somma complessiva di € 36.477,20, fondato su intimazione e cartelle aventi ad oggetto crediti tributari, in ragione del motivo dedotto – concernente la prescrizione del credito maturata per decorso del tempo tra la notificazione delle cartelle e quella dell'intimazione di pagamento - deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della
Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, dinanzi alla quale il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine di 90 giorni.
In considerazione delle ragioni della decisione e del comportamento processuale delle parti, nonché tenuto conto dell'intervenuta pronuncia del Giudice Tributario sulle cartelle sottese al pignoramento, appaiono ravvisabili fondati motivi atti a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti Parte_1 dell' e dell' , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Controparte_2 CP_1
disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Commissione
Tributaria Provinciale di Cosenza rispetto all'opposizione proposta avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 03484202300000142001, notificato da Controparte_2
, in data 10.3.2023, per il pagamento della somma complessiva di € 36.477,20,
[...]
fondato su cartelle aventi ad oggetto crediti di natura tributaria;
2) assegna alle parti il termine di 90 giorni per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione;
3) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Sentenza letta in udienza e depositata telematicamente.
Cosenza, 10.3.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 3926 /2023 r.g. tra
Parte_1
- opponente -
E
Controparte_1
[...]
-opposta-
Oggi 10 marzo 2025 alle ore 10.13 innanzi alla dott.ssa Anna Rombolà, sono comparsi:
l'avv. Principe Roberto per la parte opponente;
CP_ nessuno per e per l' Controparte_2
L'avv. Principe si riporta a tutti gli scritti difensivi, ivi incluse le note difensive, ed insiste per l'accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate, con condanna della controparte al pagamento delle spese, con distrazione in proprio favore quale antistatario.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 3926 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Principe, nel cui studio in Rende (CS) alla Piazza Martin Luther King n. 10 è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;
- opponente -
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore (P.I. , elettivamente domiciliata in Avellino (AV), Parco Abate n. 7, presso P.IVA_1
lo studio dell'avv. Francesco Ucci che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione;
- convenuta -
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 rappresentato e difeso dall'avv. Gilda Avena giusta procura generale alle liti per notar Per_1
del 22.3.2024 n.37875;
[...]
- terzo pignorato - avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 10 marzo 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, introduceva il giudizio di merito Parte_1 relativo all'opposizione all'esecuzione, in riferimento alla procedura esecutiva n. 537/2023
r.g.es.mob., introdotta con atto di pignoramento presso terzi n. 03484202300000142001, notificato da , in data 10.3.2023, per il pagamento della somma complessiva Controparte_2 di € 36.477,20, fondato sull'intimazione n. 03420239001345021/000 in relazione a quattro cartelle n. 03420010059923507000, n. 03420020028843286000, n. 03420020034505572000 e n.
03420020034505673000, chiedendo che ne venisse dichiarata l'illegittimità. e/o nullità, ordinandosi ai convenuti di provvedere alla ripetizione, in favore dell'opponente, delle somme eventualmente già riscosse nonché allo sblocco immediato delle somme illegittimamente accantonate.
A fondamento dell'opposizione deduceva che l'intimazione di pagamento era stata già impugnata dinanzi la competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, il cui giudizio era ancora pendente;
che, in ogni caso, era maturata la prescrizione del credito oggetto delle cartelle di pagamento, in ragione del tempo decorso tra la data di notificazione delle cartelle esattoriali
(06/06/2001 – 25/07/2002 – 14/08/2002) e quella dell'intimazione di pagamento n.
03420239001345021/000 (21/02/2023), in assenza di altri atti interruttivi.
Si costituiva in giudizio l' che, in via preliminare, eccepiva il Controparte_2
parziale difetto di giurisdizione del Tribunale, in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, atteso che le quattro cartelle di pagamento sottese al pignoramento avevano ad oggetto crediti tributari (Irpef, imposte di registro), nonché l'inammissibilità dell'opposizione, per litispendenza e per violazione dell'art. 39 c.p.c., in ragione della proposizione del ricorso dinanzi al
Giudice Tributario;
nel merito, contestava la fondatezza delle censure sollevate dall'opponente, rilevando che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento ed al pignoramento erano state ritualmente notificate al debitore, come dimostrato dalla documentazione allegata e che, attesa l'esistenza di altri atti interruttivi (intimazione di pagamento n. 03420109040577817000 notificata nel corso dell'anno 2011), non era maturata alcuna prescrizione dei relativi crediti.
Concludeva chiedendo che venisse dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario e che, nel merito, la domanda attorea fosse rigettata.
Si costituiva, altresì, l' che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto tardiva, CP_1
nonché per la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, con conseguente cristallizzazione dei relativi crediti.
*****
Il presente giudizio ha ad oggetto la fase di merito dell'opposizione proposta da Parte_1 avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 03484202300000142001, notificato da
[...]
, in data 10.3.2023, per il pagamento della somma complessiva di € 36.477,20, Controparte_2 fondato sull'intimazione n. 03420239001345021/000 in relazione a quattro cartelle n.
03420010059923507000, n. 03420020028843286000, n. 03420020034505572000 e n.
03420020034505673000, aventi ad oggetto crediti di natura tributaria (Irpef e imposte di registro).
Sebbene l'opponente abbia depositato la sentenza n. 6267/2023 emessa, in data 05/12/2023, dalla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza che, in accoglimento del ricorso proposto alla , ha annullato l'intimazione di pagamento n. 03420239001345021/000 nonché le Pt_1 cartelle esattoriali ad essa sottese, in ragione dell'intervenuta prescrizione dei crediti, questo giudicante non può esimersi dal dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario, conformemente all'eccezione sollevata dalla parte convenuta, avuto riguardo alla natura dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento oggetto del pignoramento.
A tale riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 21642 del
28.7.2021).
L'orientamento da ultimo citato è stato confermato dalla recentissima pronuncia resa delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n. 2098/2025, in data 30.01.2025), secondo cui
“Tali principi risultano ribaditi e affinati dalle successive Cass., Sez. U n.21642 del 28 luglio 2021, id. n. 8465 del 15 marzo 2022 e da Cass., Sez. U., n.16986 del 22 maggio 2022 con la quale, in particolare, la Corte ha avuto modo di affermare che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Consegue che, rispetto all'opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi n.
03484202300000142001, notificato da , in data 10.3.2023, per il Controparte_2 pagamento della somma complessiva di € 36.477,20, fondato su intimazione e cartelle aventi ad oggetto crediti tributari, in ragione del motivo dedotto – concernente la prescrizione del credito maturata per decorso del tempo tra la notificazione delle cartelle e quella dell'intimazione di pagamento - deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della
Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, dinanzi alla quale il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine di 90 giorni.
In considerazione delle ragioni della decisione e del comportamento processuale delle parti, nonché tenuto conto dell'intervenuta pronuncia del Giudice Tributario sulle cartelle sottese al pignoramento, appaiono ravvisabili fondati motivi atti a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti Parte_1 dell' e dell' , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Controparte_2 CP_1
disattesa, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Commissione
Tributaria Provinciale di Cosenza rispetto all'opposizione proposta avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 03484202300000142001, notificato da Controparte_2
, in data 10.3.2023, per il pagamento della somma complessiva di € 36.477,20,
[...]
fondato su cartelle aventi ad oggetto crediti di natura tributaria;
2) assegna alle parti il termine di 90 giorni per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione;
3) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Sentenza letta in udienza e depositata telematicamente.
Cosenza, 10.3.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà