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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/09/2025, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2622/2022 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. Maria Briuglia, che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Messina presso lo studio dell'avv. Piera Russo che lo rappresenta e difende per procura in atti, resistente oggetto: sospensione dal servizio per violazione dell'obbligo vaccinale - impiego pubblico privatizzato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 13 maggio 2022 adiva questo giudice del Parte_1 lavoro e, premesso di lavorare alle dipendenze del , Controparte_2 con la qualifica di Istruttore, lamentava l'illegittimità della determinazione n. 1134 del 14 febbraio 2022 con la quale il Direttore Generale dell'ente, sulla base della presunta violazione dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 ter d.l. n. 44/2021, come convertito con modifiche dalla l. n. 76/2021, lo avevo sospeso dal servizio e dalla retribuzione con decorrenza dal 31 gennaio 2022 e fino al 25 marzo 2022 (data a partire dalla quale la predetta determina era stata revocata per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 8, comma 6, d.l. n. 24/2022). Eccepiva, in particolare: - il mancato rispetto da parte del responsabile del proprio dipartimento della procedura prescritta dalla menzionata disposizione;
- l'illegittima retroattività della sospensione, poiché disposta con determina del 14 febbraio 2022 e decorrenza anticipata al 31 gennaio;
- l'incompetenza del direttore generale ad emettere il provvedimento, trattandosi di soggetto diverso rispetto al responsabile del struttura ove egli prestava servizio;
- la mancata notifica dell'impugnata determina, della quale egli era venuto a conoscenza solo a seguito della sua pubblicazione sull'albo pretorio del Comune e dietro segnalazione di un collega. Lamentava, inoltre, l'illegittimità della sospensione poiché disposta in violazione degli artt. 1 e 4 Cost., con privazione del lavoratore di ogni forma, anche minima, di sostentamento economico e senza considerare il possibile impiego alternativo dello stesso al fine di contenere il rischio di diffusione del contagio.
Sosteneva, poi, il proprio diritto al consenso informato e all'autodeterminazione, con conseguente possibilità di sottrarsi all'obbligo vaccinale, nonché l'illegittima formulazione della norma, essendo notoria l'inidoneità dei vaccini anti Covid a prevenire l'infezione.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento degli effetti della sospensione e la condanna dell'ente alla corresponsione della retribuzione non percepita per i mesi di febbraio e marzo 2022, oltre al risarcimento del danno alla professionalità subito e di quelli patrimoniali derivanti dalle spese sostenute per l'effettuazione del tampone antigenico nel periodo di inerzia dell'amministrazione e dalla mancata corresponsione della retribuzione;
in subordine, chiedeva il riconoscimento del proprio diritto a un indennizzo in misura pari all'80% o al 50% della retribuzione non percepita nel periodo di sospensione, da qualificarsi quale strumento minimo di sopravvivenza e assistenza, tenuto conto altresì del fatto che nell'anzidetto periodo egli risultava formalmente individuato come “indisponibile” e non “sospeso”.
Nella resistenza del sostituita l'udienza del 16 settembre 2025 dal deposito Controparte_1 telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Ai fini della decisione della controversia occorre anzitutto richiamare il quadro normativo di riferimento.
L'art. 4 ter d.l. n. 44/2021, come introdotto dall'art. 2 d.l. n. 172/2021, convertito con modifiche dalla l. n. 3/2022, ha esteso a decorrere dal 15 dicembre 2021 l'obbligo vaccinale già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario anche nei confronti, tra gli altri, del
“personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale”, stabilendo al comma 2 che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative”.
La verifica dell'adempimento di detto obbligo è stata demandata, per la generalità dei dipendenti non apicali, ai responsabili delle strutture in cui i lavoratori prestano servizio, con espressa applicabilità, anche a tali categorie di lavoratori, delle disposizioni di cui all'art. 4, commi 2 e 7, a norma dei quali “2.
Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita (…)
7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-
CoV-2”.
Ne consegue che al di fuori di tali ipotesi, l'inadempimento dell'obbligo vaccinale comportava l'immediata sospensione del lavoratore dall'attività lavorativa e dalla retribuzione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto;
a norma del menzionato art. 4 ter, comma 3, nella versione antecedente alle varie modifiche introdotte con successivi decreti legge, la sospensione rimaneva efficace “fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo,
e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.
Quanto alla legittimità dell'imposizione dell'obbligo vaccinale la Corte Costituzionale, superando le medesime censure qui avanzate dal ricorrente circa la mancata idoneità del ciclo vaccinale anti Covid ad evitare la contrazione del virus e, dunque, il rischio di conseguente contagio, ha precisato che “gli Co stessi dati esposti nei rapporti dell menzionati nell'ordinanza di rimessione, lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione,
l'efficacia del vaccino - intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati - sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale
(…) La stessa circostanza, evidenziata dal rimettente, che il Ministero della salute abbia dichiarato
«tassativamente falsa l'affermazione secondo cui se ho fatto il vaccino
contro
SARS-CoV-2 e anche il richiamo con la terza dose non posso ammalarmi di Covid-19 e non posso trasmettere l'infezione agli altri», non vale ad inficiare la scelta operata dal legislatore di prescrivere, per le diverse categorie degli operatori sanitari, l'obbligo vaccinale, ma solo a rendere consapevoli i soggetti vaccinati della inevitabile impossibilità di restare del tutto immuni dalla malattia e, ancora prima, dal contagio. Invero,
l'affermazione che un vaccino sia efficace solo se esso produca una immunizzazione pari al 100 per cento delle somministrazioni, da un lato, non può ritenersi sorretta da un'adeguata dimostrazione scientifica;
dall'altro, non esclude affatto che, in una situazione caratterizzata da una rapidissima circolazione del virus, i vaccini fossero idonei a determinare una significativa riduzione di quella circolazione (…) In base a tali considerazioni, l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque
a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico. Può quindi affermarsi che le disposizioni qui censurate hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività” (v. in termini Corte Cost. n. 15/2023). La Corte ha, del resto, chiarito che nelle ipotesi, quale quella qui prospettata dall'istante, in cui entrino in conflitto le due dimensioni, individuale e collettiva, della salute, contemplate dal ricordato art. 32 Cost. “il diritto alla salute individuale può trovare una limitazione in nome dell'interesse della collettività, nel quale trova considerazione il diritto (individuale) degli altri in nome di quella solidarietà
"orizzontale", che lega ciascun membro della comunità agli altri consociati (sentenza n. 288 del 2019).
I doveri inderogabili, a carico di ciascuno, sono infatti posti a salvaguardia e a garanzia dei diritti degli altri, che costituiscono lo specchio dei diritti propri” (v. Corte Cost. n. 14/2023).
Sulla base di tali considerazioni, ha poi ritenuto non in contrasto con gli artt. 3,4,32,33,34 e 97 Cost la misura legislativa della sospensione dall'esercizio della professione del dipendente che si sia sottratto all'obbligo vaccinale, alla luce del bilanciamento del principio di solidarietà e del diritto dell'individuo all'autodeterminazione con il coesistente diritto alla salute degli altri e, quindi, con l'interesse della collettività, anche nell'accezione della tutela del buon funzionamento del servizio pubblico sanitario. In particolare, tale scelta legislativa è stata ritenuta non sproporzionata “perché non risultavano, a quel tempo, misure altrettanto adeguate rispetto allo scopo prefissato dal legislatore per fronteggiare la pandemia. E ciò vale, in particolare, per la soluzione alternativa prospettabile (utilizzata in ambiti più generali, per l'accesso ai luoghi pubblici da parte di soggetti non appartenenti a categorie soggette a vaccinazione obbligatoria), rappresentata dall'effettuazione periodica di test diagnostici dell'infezione da SARS-CoV-2. Innanzitutto perché, dovendo essere effettuati con una cadenza particolarmente serrata
(e cioè ogni due o tre giorni), avrebbero avuto costi insostenibili e avrebbero comportato un intollerabile sforzo per il sistema sanitario, già impegnato nella gestione della pandemia, tanto a livello logistico- organizzativo, quanto per l'impiego di personale. D'altro canto, l'esito del test non è immediatamente disponibile rispetto al momento della sua effettuazione: esso, pertanto, nasce già "obsoleto", posto che
l'esito può essere già stato superato da un contagio sopravvenuto nel frattempo, con il fisiologico rischio della presenza nei luoghi di cura di soggetti inconsapevolmente contagiati”; inoltre, “la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo è rappresentata dalla sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, con reintegro al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica. La scelta - che non riveste natura sanzionatoria - si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus. E ciò tanto in termini di durata, posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito;
quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione” (cfr. in termini n. 14/2023 cit.). Tali principi, espressi in relazione alla legittimità dell'art. 4 d.l. n. 44/2021 - relativo all'obbligo vaccinale imposto al personale sanitario - sono stati più di recente richiamati dalla Corte anche al fine di dichiarare l'infondatezza delle questioni di illegittimità costituzionale sollevate in relazione all'art.
4-ter d.l. n. 44/2021, nella parte in cui dispone la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione degli appartenenti alla polizia penitenziaria (cfr. Corte Cost. n. 188/2024).
E' stato, in particolare, chiarito che “La mancata sottoposizione a vaccinazione, determinando la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, comporta il venire meno (sia pure temporaneo) del sinallagma funzionale del contratto, rendendo la previsione sulla mancata corresponsione della retribuzione così come di ogni altro compenso o emolumento non contrastante con gli invocati parametri. Ciò giustifica anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare, considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile. Né possono ritenersi validi tertia comparationis le ipotesi — evocate dal giudice rimettente al fine di sostenere la violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento — in cui sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare in base alla legge o al contratto collettivo di comparto. Diversamente da tali ipotesi, in cui il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, nel caso in esame è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa legittimamente esercitabile. Tali conclusioni non vengono intaccate pur aderendo alla tesi della natura assistenziale, e non retributiva, dell'assegno alimentare, in quanto comunque non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa”.
Ne consegue che non emergono nella specie ulteriori profili rilevanti per un nuovo coinvolgimento in materia del giudice delle leggi.
3.- Passando, ora, all'esame della controversia, il ricorrente si duole essenzialmente del mancato rispetto da parte dell'Amministrazione della particolare procedura di accertamento prevista dal richiamato art.
4-ter d.l. n. 44/2021, ritenendo in particolare illegittima la sospensione in quanto asseritamente disposta in forma retroattiva.
La norma, nella versione ratione temporis applicabile, antecedente alle modifiche introdotte a far data dal 25 marzo 2022 con d.l. n. 24/2022, convertito con modifiche dalla l. n. 52/2022, demandava ai responsabili delle strutture presso le quali prestava servizio il personale sottoposto all'obbligo vaccinale il compito di assicurarne il rispetto e le conseguenti attività di verifica.
A tal fine, essi erano chiamati: - ad acquisire le informazioni necessarie, anche secondo le modalità definite con d.P.C.M. di cui all'art. 9, comma 10, d.l. n. 52/2021; - nei casi in cui non risultasse effettuata la vaccinazione, ad invitare senza indugio l'interessato a produrre, entro cinque giorni dall'invito, “la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1”; - in caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, ad invitare “l'interessato
a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale”; - in caso di mancata presentazione dell'anzidetta documentazione, ad accertare l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e a darne immediata comunicazione scritta all'interessato.
L'ultimo inciso del terzo comma disponeva, nel dettaglio, che “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.
La sospensione, dunque, discendeva quale effetto ex lege dell'anzidetto accertamento, senza che fosse necessaria a tal fine l'adozione da parte del datore di lavoro di uno specifico provvedimento.
Sul punto è, infatti, ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “dal complesso delle disposizioni dettate dal legislatore… si evince che, sorto l'obbligo di legge a partire dalla data sopra indicata, l'attività imposta ai datori di lavoro aveva solo finalità accertativa dell'avvenuto rispetto dell'obbligo medesimo, sicché anche l'eventuale omissione da parte del datore di lavoro della procedura indicata dal comma 3 (omissione passibile di sanzione amministrativa) non rende possibile e lecita una prestazione ormai vietata dal chiaro disposto della legge" (così, Cass. n. 12211 del 2024). Tanto in coerenza con quanto ritenuto dalle Sezioni unite di questa Corte che, in sede di riparto di giurisdizione, hanno più volte ritenuto che l'autorità amministrativa preposta è tenuta unicamente ad accertare il compimento di una fattispecie legale specificamente regolata, ossia che - nei termini stabiliti dalle stesse disposizioni di legge - si sia determinato il "fatto" dell'inadempimento all'obbligo vaccinale, per darne, quindi, attestazione e comunicazione;
si tratta di un atto, di mera verifica dell'essersi determinato il "fatto" dell'inadempimento all'obbligo imposto dalla legge, che ha
"natura dichiarativa" e che non richiede alcun apprezzamento discrezionale” (cfr. in termini Cass. n
26918/2024 e i numerosi precedenti in essa richiamati). Tali conclusioni, espresse con specifico riferimento all'art. 4 d.l. n. 44/2021, ben possono applicarsi in questa sede in relazione alle procedure prescritte dall'art. 4-ter, attesa la sostanziale identicità di contenuto.
Si rammenta, poi, che come chiarito dalla stessa S.C., gli obblighi di sicurezza imposti da tali normative avevano “valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro, con la conseguenza che la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, rendendo certamente giustificato il rifiuto della prestazione da parte del datore di lavoro”.
Nel caso di specie, è pacifico oltre che documentalmente provato che alla data del 31 gennaio 2022 il non aveva ancora adempiuto all'obbligo vaccinale (cfr. mail inviata dallo stesso Parte_1 lavoratore all'ufficio del personale del Comune di Messina, ove egli comunicava di non aver effettuato, nella giornata programmata del 27 gennaio 2022, il vaccino anticovid e di averlo già comunicato telefonicamente al medesimo ufficio nella mattina del giorno successivo).
Tale inadempimento è poi stato accertato dal responsabile della struttura cui il lavoratore era addetto – vale a dire dal dirigente del Dipartimento della Polizia Municipale di Messina – con nota prot.
n. 28154 del 31 gennaio 2022, trasmessa via email all'istante in pari data.
Ne consegue che del tutto legittimamente l'Amministrazione ha dichiarato la relativa sospensione del a decorrere dal 31 gennaio, discendendo tale effetto dal mancato assolvimento di un Parte_1 obbligo imposto dalla legge e non già, come preteso dal ricorrente, dalla successiva determina n. 46860 del 16 febbraio 2022, con la quale il si è limitato a prenderne atto. CP_1
Ciò implica l'irrilevanza in questa sede delle denunciate irregolarità dell'anzidetta procedura, tanto in ordine alla tardività nell'avvio degli accertamenti, quanto all'asserita incompetenza del direttore generale all'adozione del contestato provvedimento e alla sua presunta mancata notifica al lavoratore.
4.- La legittimità della sospensione esclude in radice la fondatezza delle richieste risarcitorie avanzate dal ricorrente, anche in punto di presunto danno patrimoniale subito per l'effettuazione dei tamponi antigenici nel periodo di inerzia dell'Amministrazione, essendo piuttosto pacifico che per l'intero periodo dal 15 novembre 2021 (data a partire dalla quale è stato imposto l'obbligo vaccinale) al
31 gennaio 2022 egli abbia continuato a svolgere la propria attività lavorativa pur in violazione di un espresso divieto di legge, percependo la relativa retribuzione.
5.- Quanto sopra ampiamente richiamato in ordine alla legittimità della sospensione esclude, inoltre, la fondatezza della domanda subordinata di condanna del alla corresponsione in favore CP_1 del ricorrente quantomeno del trattamento assistenziale (peraltro escluso dalle pronunce richiamate) per l'intero periodo di sospensione, non assumendo a tal fine rilevanza il dato, meramente formale, dell'inserimento del lavoratore nei fogli presenze con la dicitura di “indisponibile” in luogo di “sospeso”. In definitiva, le pretese vanno integralmente respinte.
6.- Le peculiarità e controvertibilità delle questioni trattate e l'incontestata irregolarità delle procedure di accertamento poste in essere dall'Amministrazione comunale giustificano, comunque, la compensazione per due terzi delle spese del giudizio, che per il resto seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, in 3.086 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e condanna Parte_1
a rimborsare al un terzo delle spese processuali, liquidato in 3.086 euro, oltre spese Controparte_1 generali, iva e cpa;
compensa il resto.
Messina, 17.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro