TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/07/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 451/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dr. EL DE ANCONA Giudice Rel.
Dr. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
23/01/2025, assunto in decisione all'udienza in data 25/06/2025 e vertente
TRA
nato a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GROSSO ELISA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 non costituita;
- CONVENUTA CONTUMACE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 25.06.2025.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione così giudicare: previa fissazione da parte dell'Ill.mo Presidente della prima udienza per la comparizione personale della stessa e della Sig.ra e designazione del Giudice Istruttore, che l'Ill.mo Tribunale Controparte_1 di Monza Pronunci con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i Sigg. in data 17.12.1977 a Lissone (MB) e regolarmente trascritto nel relativo Registro degli Parte_2 atti di matrimonio di detto Comune come segue: Anno 1977, Numero 181, Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di provvedere alle rituali annotazioni ed a quant'altro di sua competenza.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Il ricorrente chiede sin d'ora che l'Ill.mo Giudice adito voglia:
a) Ammettere prova per testi sui capitoli dal n. 1) al n. 7) di cui in narrativa da intendersi qui ritrascritti e preceduti da “vero è che”.
Ci si riserva di indicare i testi.
b) Dichiarare inammissibili e/o irrilevanti e/o inconferenti i capitoli di prova che saranno formulati da controparte e, in ogni caso, respingere tutte le istanze istruttori avversarie.
c) Ammettere la prova contraria nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova che saranno dedotti da controparte.
Con riserva di ulteriormente dedurre, proporre, modificare e/o precisare domande, e produrre sia nel merito che in via istruttoria nel proseguo della presente causa.
***
Con ricorso depositato in data 23.01.2025 ricorreva nei confronti di Parte_1 Controparte_1 al fine di sentire pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da loro contratto a Lissone in data 17.12.1977, dando atto che i figli nati dalla predetta unione erano ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che, visto il disgregarsi del progetto di vita comune, il Tribunale di
Monza con sentenza del 24.09.2015 aveva pronunciato la separazione giudiziale.
Il ricorrente dichiarava che da quel momento la convivenza non si era più ricostituita e che, rispetto allo status, non vi erano ulteriori questioni da regolamentare, neppure di natura economica.
All'udienza del 25.06.2025, ove la convenuta non risultava costituita e non compariva neppure personalmente, il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di CP_2
[...] insisteva per l'accoglimento delle conclusioni come da ricorso introduttivo e il Giudice, ritenuta
[...] la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale pronunciata dal
Tribunale di Monza in data (sent. n. 2493/15 – pubbl. in data 07.10.2015). Il ricorrente ha poi rappresentato che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Nessuna ulteriore statuizione deve essere assunto, vertendo il ricorso unicamente sulla richiesta di pronuncia in punto status.
III. Vista la contumacia di parte convenuta e la semplicità istruttoria, dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 23/01/2025, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e , a Lissone (MB) in data 17.12.1977 (e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri di Stato Civile del Comune di Lissone (MB) atto n. 181, parte II, serie A, anno 1977);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa EL DE AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dr. EL DE ANCONA Giudice Rel.
Dr. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
23/01/2025, assunto in decisione all'udienza in data 25/06/2025 e vertente
TRA
nato a [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GROSSO ELISA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 non costituita;
- CONVENUTA CONTUMACE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 25.06.2025.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione così giudicare: previa fissazione da parte dell'Ill.mo Presidente della prima udienza per la comparizione personale della stessa e della Sig.ra e designazione del Giudice Istruttore, che l'Ill.mo Tribunale Controparte_1 di Monza Pronunci con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i Sigg. in data 17.12.1977 a Lissone (MB) e regolarmente trascritto nel relativo Registro degli Parte_2 atti di matrimonio di detto Comune come segue: Anno 1977, Numero 181, Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di provvedere alle rituali annotazioni ed a quant'altro di sua competenza.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Il ricorrente chiede sin d'ora che l'Ill.mo Giudice adito voglia:
a) Ammettere prova per testi sui capitoli dal n. 1) al n. 7) di cui in narrativa da intendersi qui ritrascritti e preceduti da “vero è che”.
Ci si riserva di indicare i testi.
b) Dichiarare inammissibili e/o irrilevanti e/o inconferenti i capitoli di prova che saranno formulati da controparte e, in ogni caso, respingere tutte le istanze istruttori avversarie.
c) Ammettere la prova contraria nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova che saranno dedotti da controparte.
Con riserva di ulteriormente dedurre, proporre, modificare e/o precisare domande, e produrre sia nel merito che in via istruttoria nel proseguo della presente causa.
***
Con ricorso depositato in data 23.01.2025 ricorreva nei confronti di Parte_1 Controparte_1 al fine di sentire pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da loro contratto a Lissone in data 17.12.1977, dando atto che i figli nati dalla predetta unione erano ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che, visto il disgregarsi del progetto di vita comune, il Tribunale di
Monza con sentenza del 24.09.2015 aveva pronunciato la separazione giudiziale.
Il ricorrente dichiarava che da quel momento la convivenza non si era più ricostituita e che, rispetto allo status, non vi erano ulteriori questioni da regolamentare, neppure di natura economica.
All'udienza del 25.06.2025, ove la convenuta non risultava costituita e non compariva neppure personalmente, il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di CP_2
[...] insisteva per l'accoglimento delle conclusioni come da ricorso introduttivo e il Giudice, ritenuta
[...] la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale pronunciata dal
Tribunale di Monza in data (sent. n. 2493/15 – pubbl. in data 07.10.2015). Il ricorrente ha poi rappresentato che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Nessuna ulteriore statuizione deve essere assunto, vertendo il ricorso unicamente sulla richiesta di pronuncia in punto status.
III. Vista la contumacia di parte convenuta e la semplicità istruttoria, dichiara irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 23/01/2025, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e , a Lissone (MB) in data 17.12.1977 (e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri di Stato Civile del Comune di Lissone (MB) atto n. 181, parte II, serie A, anno 1977);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone (MB) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa EL DE AN