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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17432 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 1966/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MO AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 1966/2024 vertente
TRA
nato a [...]ù) in data 20.12.2003, codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Covelli (C.F. C.F._1
), con domicilio eletto in Roma, Via Zignago n. 9. C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. , in persona dei rispettivi Ministri e Dirigenti pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato.
RESISTENTI
Motivazione di fatto e di diritto
La causa è stata promossa da con ricorso depositato in Parte_1 data 09.01.2024, con cui ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, del decreto di rifiuto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, emesso dalla Questura di Roma in data 13.11.2023 e notificato il 14.12.2023. Il Ricorrente ha richiesto in via principale l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per coesione familiare con la madre, IG.ra Parte_2
, annullando l'atto impugnato e condannando la Questura di Roma a
[...] provvedere al rilascio del titolo, con vittoria di spese.
Il e la Questura di Roma si sono costituiti in giudizio in data Controparte_1
15.02.2025 con comparsa di costituzione e risposta, chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda di annullamento, basandosi sui motivi deducibili dal rapporto informativo della Questura di Roma del 14 febbraio 2025 e sulla documentazione acclusa.
IN FATTO
1 Il IG. , cittadino peruviano, è entrato nel territorio Parte_1 nazionale in data 18.10.2022, in regime di esenzione di visto per soggiorni brevi.
In data 04.11.2022, il Ricorrente ha presentato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare con la madre, IG.ra , tramite Parte_2 kit postale con assicurata n. 05597234741-7. Al momento della richiesta (04.11.2022), il Ricorrente aveva da poco compiuto la maggiore età (18 anni, 10 mesi e 15 giorni), essendo nato il [...]. La madre, IG.ra , era regolarmente Parte_2 soggiornante in Italia, titolare di un permesso per lavoro subordinato valido dal 23.01.2022 al 23.01.2024.
A seguito dell'istruttoria, l'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma ha comunicato il primo preavviso di diniego in data 05.05.2023, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90, evidenziando l'assenza dei requisiti richiesti per il ricongiungimento dei figli maggiorenni di cui all'art. 30, c. 1, lett. c, del D. Lgs. 286/98. A tale preavviso è seguito un riscontro in data 09.05.2023 da parte del precedente legale della madre, Avv. Massimiliano Ciccacci, che rappresentava la condizione di studente neomaggiorenne e la frequenza scolastica del Ricorrente presso la classe quinta elementare dell'Istituto "FE Y ALEGRIA Irfeyal" di Roma per l'anno scolastico 2022/2023.
In data 12.08.2023, l' comunicava nuovamente la sospensione del Controparte_2 procedimento amministrativo, preavvisando l'emissione di un decreto di inammissibilità per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in ragione del compimento della maggiore età al momento della richiesta. Il legale del Ricorrente, Avv. Carmen Covelli, inviava ulteriori osservazioni alla Questura in data 31.10.2023.
Nonostante le osservazioni, la Questura di Roma emetteva il decreto di rifiuto in data 13.11.2023, reiterando il diniego per mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 29, c. 1, lett. c) del D. Lgs. 286/98 (relativo ai soli figli minori o maggiorenni totalmente invalidi). Il decreto di rifiuto è stato notificato al IG. in data 14.12.2023 Parte_1 presso il Commissariato di P.S. Flaminio Nuovo.
Successivamente all'istanza e al diniego, il Ricorrente ha dimostrato un avanzato percorso di integrazione e dipendenza:
1. Dipendenza Economica e Convivenza: La madre, IG.ra , Parte_2 ha documentato il possesso di un reddito da lavoro dipendente e assimilati per l'anno 2022 pari a € 12.491,00, ampiamente superiore ai limiti previsti. Ha inoltre documentato l'esistenza di due contratti di lavoro a tempo indeterminato (data assunzione 03.04.2023 e 02.05.2023). La dipendenza economica pregressa è stata comprovata dalle rimesse di denaro inviate al figlio negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. La convivenza con la madre a Roma, in Via Albignasego n. 15, è attestata dal contratto di locazione ad uso abitativo agevolato stipulato in data 01.06.2022.
2. Integrazione Sociale e Formativa: Il Ricorrente si è immatricolato in data 15.11.2023 al Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica presso l'Università degli Studi Roma Tre per l'A.A. 2023/2024 ed è risultato iscritto in corso al secondo anno per l'A.A.
Pag. 2 di 4 2024/2025. Ha inoltre frequentato assiduamente il corso di Lingua e Cultura Italiana di livello Elementare A2, sostenendo l'esame finale con esito positivo nel mese di giugno
2025, ed è impegnato in attività settimanali di volontariato a beneficio di persone senza fissa dimora. Ha anche avviato, con iscrizione del 20 maggio 2025, un Corso di Sicurezza informatica e-learning il cui inizio è datato 1° luglio 2025.
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti per la tutela del diritto all'unità familiare del Ricorrente, la cui posizione non può essere valutata unicamente sulla base del mero dato anagrafico formale.
Il rifiuto impugnato, datato 13.11.2023, si basa sulla circostanza che il Ricorrente fosse maggiorenne al momento della presentazione dell'istanza di coesione familiare in data 04.11.2022, e quindi non rientrante nella rigida previsione dell'Art. 29, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 286/1998 (TUI), applicabile solo a figli minori o maggiorenni totalmente invalidi a carico.
Tuttavia, il quadro normativo di riferimento, in ossequio all'Art. 8 della CEDU (Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali) e ai principi costituzionali (Art. 2, 29, 30 Cost.), impone una valutazione sostanziale dell'effettività del vincolo familiare, soprattutto quando in gioco è la stabilità del soggiorno di familiari di cittadini stranieri regolarmente residenti. Il Giudice Ordinario, nella sua funzione di accertamento del diritto soggettivo, deve applicare il D. Lgs. 286/98 alla luce di una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, come stabilito dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 202 del 2013 e dalla giurisprudenza di legittimità successiva (es. Cass. 781/2019; Cass. 19296/2022).
Il principio consolidato stabilisce che la valutazione non debba limitarsi alla sussistenza formale dei requisiti di ricongiungimento ex Art. 29 TUI, ma deve tener conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno e dell'integrazione sociale. Tali elementi, se di particolare "stretta e effettiva consistenza", sono preponderanti rispetto alla causa di diniego fondata sull'età.
Nel caso di specie, la prova documentale versata in atti dal Ricorrente dimostra l'effettiva sussistenza dei presupposti per la tutela dell'unità familiare:
1. Vincolo e Convivenza: Il vincolo di filiazione è incontestato. La convivenza con la madre, , è dimostrata dal contratto di locazione a uso abitativo Parte_2 agevolato, in essere dal 01.06.2022 a Roma, Via Albignasego n. 15.
2. Dipendenza Economica: La madre è titolare di due rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, assunti rispettivamente il 03.04.2023 e il 02.05.2023. Ha dichiarato un reddito complessivo per l'anno 2022 pari a € 12.491,00. L'onere di mantenimento a carico della madre è provato anche in via pregressa dalle rimesse di denaro inviate al figlio tra il 2018 e il 2022. Il IG. , in quanto studente Parte_1 universitario e non lavoratore, è pienamente a carico della madre.
Pag. 3 di 4 3. Integrazione e Radicamento: L'integrazione del Ricorrente è provata da un percorso formativo e sociale di alto livello iniziato immediatamente dopo l'ingresso in Italia (18.10.2022), compresa la frequenza scolastica (A.S. 2022/2023), l'iscrizione universitaria al Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica presso Roma Tre dal 15.11.2023 e la frequenza in corso al secondo anno (A.A. 2024/2025). A ciò si aggiunge il conseguimento del livello linguistico A2 a giugno 2025 e l'attività di volontariato svolta. Tale solido radicamento sociale e culturale è un elemento determinante a favore della tutela rafforzata.
Considerata la documentata e prolungata dipendenza economica del Ricorrente dalla madre e la consistenza dei vincoli familiari, rafforzati dal percorso di integrazione intrapreso sul territorio nazionale, il diniego del permesso di soggiorno basato unicamente sull'età raggiunta appare sproporzionato rispetto al diritto fondamentale alla coesione familiare. L'età di neomaggiorenne al momento della domanda (meno di diciannove anni) si colloca in un contesto di transizione che la giurisprudenza valuta con maggiore elasticità, specie in presenza di dipendenza e integrazione provate.
Pertanto, il diritto al rilascio del titolo di soggiorno per coesione familiare, ai sensi del D. Lgs. n. 286/1998, sussiste in base alla prova dei presupposti sostanziali.
Le spese di lite vanno compensate atteso che il vincolo che radica il legame familiare nell'ottica dell'art. 8 CEDU è emerso successivamente alla verifica amministrativa
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 1966/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA il diritto del Ricorrente, , al rilascio del Parte_1 permesso di soggiorno per coesione familiare.
2. ORDINA alla Questura di Roma di provvedere al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare al Ricorrente.
3. Spese compensate
Roma 10/12/2025
Il Giudice
MO AR
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 1966/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MO AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 1966/2024 vertente
TRA
nato a [...]ù) in data 20.12.2003, codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Covelli (C.F. C.F._1
), con domicilio eletto in Roma, Via Zignago n. 9. C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. , in persona dei rispettivi Ministri e Dirigenti pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato.
RESISTENTI
Motivazione di fatto e di diritto
La causa è stata promossa da con ricorso depositato in Parte_1 data 09.01.2024, con cui ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, del decreto di rifiuto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, emesso dalla Questura di Roma in data 13.11.2023 e notificato il 14.12.2023. Il Ricorrente ha richiesto in via principale l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per coesione familiare con la madre, IG.ra Parte_2
, annullando l'atto impugnato e condannando la Questura di Roma a
[...] provvedere al rilascio del titolo, con vittoria di spese.
Il e la Questura di Roma si sono costituiti in giudizio in data Controparte_1
15.02.2025 con comparsa di costituzione e risposta, chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda di annullamento, basandosi sui motivi deducibili dal rapporto informativo della Questura di Roma del 14 febbraio 2025 e sulla documentazione acclusa.
IN FATTO
1 Il IG. , cittadino peruviano, è entrato nel territorio Parte_1 nazionale in data 18.10.2022, in regime di esenzione di visto per soggiorni brevi.
In data 04.11.2022, il Ricorrente ha presentato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare con la madre, IG.ra , tramite Parte_2 kit postale con assicurata n. 05597234741-7. Al momento della richiesta (04.11.2022), il Ricorrente aveva da poco compiuto la maggiore età (18 anni, 10 mesi e 15 giorni), essendo nato il [...]. La madre, IG.ra , era regolarmente Parte_2 soggiornante in Italia, titolare di un permesso per lavoro subordinato valido dal 23.01.2022 al 23.01.2024.
A seguito dell'istruttoria, l'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma ha comunicato il primo preavviso di diniego in data 05.05.2023, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90, evidenziando l'assenza dei requisiti richiesti per il ricongiungimento dei figli maggiorenni di cui all'art. 30, c. 1, lett. c, del D. Lgs. 286/98. A tale preavviso è seguito un riscontro in data 09.05.2023 da parte del precedente legale della madre, Avv. Massimiliano Ciccacci, che rappresentava la condizione di studente neomaggiorenne e la frequenza scolastica del Ricorrente presso la classe quinta elementare dell'Istituto "FE Y ALEGRIA Irfeyal" di Roma per l'anno scolastico 2022/2023.
In data 12.08.2023, l' comunicava nuovamente la sospensione del Controparte_2 procedimento amministrativo, preavvisando l'emissione di un decreto di inammissibilità per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in ragione del compimento della maggiore età al momento della richiesta. Il legale del Ricorrente, Avv. Carmen Covelli, inviava ulteriori osservazioni alla Questura in data 31.10.2023.
Nonostante le osservazioni, la Questura di Roma emetteva il decreto di rifiuto in data 13.11.2023, reiterando il diniego per mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 29, c. 1, lett. c) del D. Lgs. 286/98 (relativo ai soli figli minori o maggiorenni totalmente invalidi). Il decreto di rifiuto è stato notificato al IG. in data 14.12.2023 Parte_1 presso il Commissariato di P.S. Flaminio Nuovo.
Successivamente all'istanza e al diniego, il Ricorrente ha dimostrato un avanzato percorso di integrazione e dipendenza:
1. Dipendenza Economica e Convivenza: La madre, IG.ra , Parte_2 ha documentato il possesso di un reddito da lavoro dipendente e assimilati per l'anno 2022 pari a € 12.491,00, ampiamente superiore ai limiti previsti. Ha inoltre documentato l'esistenza di due contratti di lavoro a tempo indeterminato (data assunzione 03.04.2023 e 02.05.2023). La dipendenza economica pregressa è stata comprovata dalle rimesse di denaro inviate al figlio negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. La convivenza con la madre a Roma, in Via Albignasego n. 15, è attestata dal contratto di locazione ad uso abitativo agevolato stipulato in data 01.06.2022.
2. Integrazione Sociale e Formativa: Il Ricorrente si è immatricolato in data 15.11.2023 al Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica presso l'Università degli Studi Roma Tre per l'A.A. 2023/2024 ed è risultato iscritto in corso al secondo anno per l'A.A.
Pag. 2 di 4 2024/2025. Ha inoltre frequentato assiduamente il corso di Lingua e Cultura Italiana di livello Elementare A2, sostenendo l'esame finale con esito positivo nel mese di giugno
2025, ed è impegnato in attività settimanali di volontariato a beneficio di persone senza fissa dimora. Ha anche avviato, con iscrizione del 20 maggio 2025, un Corso di Sicurezza informatica e-learning il cui inizio è datato 1° luglio 2025.
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti per la tutela del diritto all'unità familiare del Ricorrente, la cui posizione non può essere valutata unicamente sulla base del mero dato anagrafico formale.
Il rifiuto impugnato, datato 13.11.2023, si basa sulla circostanza che il Ricorrente fosse maggiorenne al momento della presentazione dell'istanza di coesione familiare in data 04.11.2022, e quindi non rientrante nella rigida previsione dell'Art. 29, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 286/1998 (TUI), applicabile solo a figli minori o maggiorenni totalmente invalidi a carico.
Tuttavia, il quadro normativo di riferimento, in ossequio all'Art. 8 della CEDU (Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali) e ai principi costituzionali (Art. 2, 29, 30 Cost.), impone una valutazione sostanziale dell'effettività del vincolo familiare, soprattutto quando in gioco è la stabilità del soggiorno di familiari di cittadini stranieri regolarmente residenti. Il Giudice Ordinario, nella sua funzione di accertamento del diritto soggettivo, deve applicare il D. Lgs. 286/98 alla luce di una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, come stabilito dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 202 del 2013 e dalla giurisprudenza di legittimità successiva (es. Cass. 781/2019; Cass. 19296/2022).
Il principio consolidato stabilisce che la valutazione non debba limitarsi alla sussistenza formale dei requisiti di ricongiungimento ex Art. 29 TUI, ma deve tener conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno e dell'integrazione sociale. Tali elementi, se di particolare "stretta e effettiva consistenza", sono preponderanti rispetto alla causa di diniego fondata sull'età.
Nel caso di specie, la prova documentale versata in atti dal Ricorrente dimostra l'effettiva sussistenza dei presupposti per la tutela dell'unità familiare:
1. Vincolo e Convivenza: Il vincolo di filiazione è incontestato. La convivenza con la madre, , è dimostrata dal contratto di locazione a uso abitativo Parte_2 agevolato, in essere dal 01.06.2022 a Roma, Via Albignasego n. 15.
2. Dipendenza Economica: La madre è titolare di due rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, assunti rispettivamente il 03.04.2023 e il 02.05.2023. Ha dichiarato un reddito complessivo per l'anno 2022 pari a € 12.491,00. L'onere di mantenimento a carico della madre è provato anche in via pregressa dalle rimesse di denaro inviate al figlio tra il 2018 e il 2022. Il IG. , in quanto studente Parte_1 universitario e non lavoratore, è pienamente a carico della madre.
Pag. 3 di 4 3. Integrazione e Radicamento: L'integrazione del Ricorrente è provata da un percorso formativo e sociale di alto livello iniziato immediatamente dopo l'ingresso in Italia (18.10.2022), compresa la frequenza scolastica (A.S. 2022/2023), l'iscrizione universitaria al Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica presso Roma Tre dal 15.11.2023 e la frequenza in corso al secondo anno (A.A. 2024/2025). A ciò si aggiunge il conseguimento del livello linguistico A2 a giugno 2025 e l'attività di volontariato svolta. Tale solido radicamento sociale e culturale è un elemento determinante a favore della tutela rafforzata.
Considerata la documentata e prolungata dipendenza economica del Ricorrente dalla madre e la consistenza dei vincoli familiari, rafforzati dal percorso di integrazione intrapreso sul territorio nazionale, il diniego del permesso di soggiorno basato unicamente sull'età raggiunta appare sproporzionato rispetto al diritto fondamentale alla coesione familiare. L'età di neomaggiorenne al momento della domanda (meno di diciannove anni) si colloca in un contesto di transizione che la giurisprudenza valuta con maggiore elasticità, specie in presenza di dipendenza e integrazione provate.
Pertanto, il diritto al rilascio del titolo di soggiorno per coesione familiare, ai sensi del D. Lgs. n. 286/1998, sussiste in base alla prova dei presupposti sostanziali.
Le spese di lite vanno compensate atteso che il vincolo che radica il legame familiare nell'ottica dell'art. 8 CEDU è emerso successivamente alla verifica amministrativa
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 1966/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA il diritto del Ricorrente, , al rilascio del Parte_1 permesso di soggiorno per coesione familiare.
2. ORDINA alla Questura di Roma di provvedere al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare al Ricorrente.
3. Spese compensate
Roma 10/12/2025
Il Giudice
MO AR
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