Sentenza 2 luglio 2025
Decreto collegiale 19 luglio 2025
Improcedibile
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 29/04/2026, n. 3366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3366 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03366/2026REG.PROV.COLL.
N. 07703/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di TA
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7703 del 2025, proposto da FI RU, rappresentato e difeso dall'avvocato GI Milo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati AL Fontanelli e Valentina Frezza, con domicilio eletto presso lo studio AL Fontanelli in Roma, via Emilio de' Cavalieri 11, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Agenzia del demanio - Direzione regionale Friuli Venezia GI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello TA, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia GI (sezione prima) n. 274 del 2 luglio 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trieste e dell’Agenzia del demanio -Direzione regionale Friuli Venezia GI;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il consigliere EF IN;
Udito l’avvocato Daniel Zavitteri per AL Fontanelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
1. Il giudizio ha per oggetto il ricorso, proposto ex artt. 31 e 117 c.p.a., per l’accertamento della illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Trieste rispetto all'istanza presentata dall'architetto FI RU - a mezzo pec il 2 luglio 2024, protocollata con numero 0151536 - con cui era stata richiesta l'emanazione di un provvedimento espresso di chiusura (nel senso dell’auspicata archiviazione) del procedimento per abusivismo edilizio pendente a carico del ricorrente dal 2020 e relativo a opere dallo stesso eseguite su un immobile di proprietà dell’Agenzia del demanio di cui il medesimo è conduttore nonché promissario acquirente.
2. Con la sentenza impugnata il T.a.r. per il Friuli Venezia GI, sez. I, n. 274 del 25 luglio 2025: i) ha escluso che il comune sia rimasto inadempiente rispetto all’obbligo di provvedere sull’istanza in questione e ha respinto il ricorso; ii) ha compensato fra le parti le spese di lite.
3. Con atto notificato in data 23 settembre 2025, depositato in data 7 ottobre 2025, l’interessato ha proposto il presente giudizio di appello, affidandolo ai seguenti due motivi di gravame, estesi da pag. 9 a pag. 14:
(i) Violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990 per la mancata conclusione del procedimento. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione dell’all’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001.
(ii) Violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990 per la natura meramente interlocutoria delle note richiamate nella motivazione della sentenza appellata. Violazione dell’obbligo di provvedere. Erroneità dei presupposti.
4. Si sono costituiti per resistere l’Agenzia del demanio in data 8 ottobre 2025 e il comune di Trieste in data 6 novembre 2025.
5. Nel corso del procedimento:
a) è stata disposta l’ammissione provvisoria dell’appellante al patrocinio a spese dello TA, come da decreto della competente Commissione n. 197 del 23 ottobre 2025;
b) con provvedimento comunale del 27 novembre 2025, prot. gen. 2025-0256087, avente ad oggetto: “ opere abusive sulla p.c.n. 1018 del C.C. di Cologna - Trieste; - signor FI RU - Agenzia del Demanio - proprietario - ingiunzione di demolizione ”, notificata all’architetto RU in data 11 dicembre 2025, è stato definito il procedimento per abusivismo edilizio oggetto del presente giudizio nel senso di ordinare la demolizione delle opere indicate nel verbale di sopralluogo del 4 marzo 2020, con conseguente remissione in pristino stato dei luoghi.
c) con memoria difensiva in data 24 marzo 2026 l’Agenzia del demanio, ferma restando, in via pregiudiziale, la marginalità della propria posizione, tale da giustificare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dello TA (il quale, nella vicenda, si è limitato ad una funzione iniziale d’impulso, mediante l’invio al comune di Trieste di una segnalazione in data 14 febbraio 2020 relativa ai presunti abusi edilizi realizzati sull’immobile condotto in locazione dal RU), chiedeva comunque, nel merito, il rigetto dell’appello argomentando in ordine alla assenza dei presupposti per ritenere configurato un silenzio-inadempimento del comune di Trieste, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite;
d) con memoria del 27 marzo 2026 l’appellante, sull’assunto che l’ordinanza comunale del 27 novembre 2025 abbia definito il procedimento per abusivismo edilizio pendente dal mese di ottobre 2020, sotteso al presente giudizio, ha chiesto darsi atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con condanna dell’amministrazione resistente alla rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio (affermando l’illegittimità del citato provvedimento definitorio -già impugnato dinanzi al T.a.r. Friuli Venezia GI con ricorso risulta pendente sub. r.g.n. 124/2026 - e, comunque, della sussistenza di un precedente inadempimento comunale rispetto all’obbligo di provvedere tempestivamente sull’istanza presentata dal privato in data 2 luglio 2024).
e) con memoria del 27 marzo 2026 il comune di Trieste, nel dare atto dell’adozione della citata ordinanza comunale del 27 novembre 2025, ha chiesto dichiararsi carenti di interesse le istanze del privato tese a ordinare al comune la conclusione del procedimento con provvedimento espresso e, comunque, il rigetto dell’appello, non sussistendo alcuna inerzia o inadempimento comunale in relazione al procedimento di specie;
f) con memorie di replica, rispettivamente depositate in data 2 aprile 2026 e 3 aprile 2026, il comune di Trieste e l’appellante hanno insistito sui rispettivi assunti.
6. Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio del 14 aprile 2026.
7. Preliminarmente occorre rilevare l’improcedibilità del gravame, che esime il collegio dall’esaminare le eccezioni sollevate dalle amministrazioni intimate.
7.1. Invero, nel caso di specie:
a) l’amministrazione comunale, mediante l’adozione della ricordata ordinanza di demolizione del 27 novembre 2025, ha provveduto espressamente in relazione all’istanza inviata dal ricorrente con pec del 2 luglio 2024 (protocollo numero 0151536) e diretta a chiedere l'emanazione di un provvedimento espresso di definizione (nel senso dell’auspicata archiviazione) del procedimento per abusivismo edilizio aperto a carico del predetto;
b) a ciò, tuttavia, non consegue la cessazione della materia del contendere, atteso che il bene della vita cui aspirava l’istante non è stato conseguito dal medesimo (tanto meno con effetti ex tunc ), posto che è stato sì emanato un provvedimento espresso sulla citata istanza dal medesimo presentata nel luglio 2024, ma di contenuto negativo e già oggetto di separata impugnativa (si veda, in termini, il recente precedente di questa sezione, vertente su analoga questione, n. 6828 del 2025); invero, al sopravvenire, nel corso del processo di secondo grado di un giudizio sul silenzio inadempimento, di un provvedimento espresso, si riconnette la ricorrenza di un evento impeditivo del giudizio che fa venire meno una condizione dell’azione (l’interesse ad agire) e per tale ragione il ricorso di primo grado diviene improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., con la conseguente riforma della sentenza impugnata.
8. E, in tali termini, deve essere definito il presente giudizio di appello.
9. Tenuto conto dell’andamento del processo e della novità e complessità delle questioni sottese, sussistono eccezionali ragioni per compensare integralmente fra le parti costituite le spese di ambedue i gradi di giudizio in base al combinato disposto degli artt. 26, comma 1, c.p.a e 92, comma 2, c.p.c.
10. Infine, va dato atto che non sono stati acquisiti al fascicolo di causa elementi che conducano, ex art. 136 t.u. n. 115 del 2002, alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello TA disposta in favore del ricorrente, ex art. 14 delle disposizioni di attuazione al c.p.a., con decreto n. 197 del 23 ottobre 2025 (in senso analogo, Cons. TA, sez. IV, nn. 6092 del 2022; 261 del 2017).
11. Ai fini del pagamento del contributo unificato deve ritenersi, per le ragioni sopra espresse, la soccombenza sostanziale dell’architetto RU.
P.Q.M.
Il Consiglio di TA in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto lo dichiara improcedibile.
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente giudizio;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
EF IN, Consigliere, Estensore
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| EF IN | Vito Poli |
IL SEGRETARIO