CASS
Sentenza 4 ottobre 2021
Sentenza 4 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2021, n. 35982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35982 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da GUEYE CHEIKH, nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torino del 20/07/2020. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MARIA CRISTINA AMOROSO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca di due cellulari con le relative schede, con rinvio, su tale punto, al Tribunale di Torino. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 20.7.2020 il Tribunale di Torino applicava, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a GUEYE CHEIKH, la pena concordata con il P.M. di anni uno di reclusione ed euro 2.200 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (illecita detenzione e messa in vendita di sostanza stupefacente). Penale Sent. Sez. 3 Num. 35982 Anno 2021 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 15/04/2021 Disponeva altresì la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, la confisca del denaro e di "quant'altro in sequestro". 2. Avverso tale provvedimento l'imputato, tramite il suo difensore, propone ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge in ordine alla confisca dei telefoni cellulari e delle relative schede SIM in essi inserite poichè disposta con una mera formula di stile riferita genericamente ai beni in sequestro priva di qualsivoglia motivazione in ordine alla relazione di asservimento tra cosa e reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto è ammissibile ed è altresì fondato. 2. In punto di ammissibilità giova ricordare che la questione «se l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge n. 103, del 2017, osti all'ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena con la quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale», rimessa con ordinanza della Sez. 6, n. 17770 del 16/01/2019, VI ed altri, è stata decisa dalle Sezioni Unite della S. C. che, con sentenza n. 20381 del 26/09/2019, hanno ritenuto ammissibile, anche in caso di applicazione di pena su richiesta, il ricorso per cassazione con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali. 3. La fondatezza del ricorso discende dalla circostanza che il giudice non ha motivato la confisca (facoltativa) dei telefoni cellulari trovati in possesso del prevenuto, e delle schede SIM in essi inserite, limitandosi a disporre la confisca "di quant'altro in sequestro", mentre, per giurisprudenza costante, anche in sede di patteggiamento la confisca facoltativa dei beni può essere disposta soltanto nei casi in cui il giudice non soltanto evidenzi la sussistenza di un rapporto di asservimento del bene rispetto al reato, ma riscontri motivatamente anche la circostanza che il reo, secondo Ild quod plerumque accidit, reitererebbe l'attività punibile se restasse nel possesso di detto bene, in quanto la misura, per la sua natura cautelare, tende a prevenire la commissione di nuovi reati (cfr. Sez. 3, n. 10091 del 16/01/2020, Marigliano, Rv. 27840601; Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013, Spinelli, Rv. 25488101). Tanto non è stato in alcun modo riscontrato, né argomentato nella sentenza impugnata, che si è limitata, come precisato, a fare un generico 2 riferimento ai "beni in sequestro" senza giustificare, come avrebbe dovuto, l'emissione della misura di sicurezza patrimoniale in questione. 4. Ne consegue che la sentenza impugnata appare meritevole di annullamento limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari, e delle relative SIM in esse inserite, con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino. Così deciso il 15/04/2021.
udita la relazione svolta dal consigliere MARIA CRISTINA AMOROSO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca di due cellulari con le relative schede, con rinvio, su tale punto, al Tribunale di Torino. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 20.7.2020 il Tribunale di Torino applicava, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a GUEYE CHEIKH, la pena concordata con il P.M. di anni uno di reclusione ed euro 2.200 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (illecita detenzione e messa in vendita di sostanza stupefacente). Penale Sent. Sez. 3 Num. 35982 Anno 2021 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 15/04/2021 Disponeva altresì la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, la confisca del denaro e di "quant'altro in sequestro". 2. Avverso tale provvedimento l'imputato, tramite il suo difensore, propone ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge in ordine alla confisca dei telefoni cellulari e delle relative schede SIM in essi inserite poichè disposta con una mera formula di stile riferita genericamente ai beni in sequestro priva di qualsivoglia motivazione in ordine alla relazione di asservimento tra cosa e reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto è ammissibile ed è altresì fondato. 2. In punto di ammissibilità giova ricordare che la questione «se l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge n. 103, del 2017, osti all'ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena con la quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale», rimessa con ordinanza della Sez. 6, n. 17770 del 16/01/2019, VI ed altri, è stata decisa dalle Sezioni Unite della S. C. che, con sentenza n. 20381 del 26/09/2019, hanno ritenuto ammissibile, anche in caso di applicazione di pena su richiesta, il ricorso per cassazione con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali. 3. La fondatezza del ricorso discende dalla circostanza che il giudice non ha motivato la confisca (facoltativa) dei telefoni cellulari trovati in possesso del prevenuto, e delle schede SIM in essi inserite, limitandosi a disporre la confisca "di quant'altro in sequestro", mentre, per giurisprudenza costante, anche in sede di patteggiamento la confisca facoltativa dei beni può essere disposta soltanto nei casi in cui il giudice non soltanto evidenzi la sussistenza di un rapporto di asservimento del bene rispetto al reato, ma riscontri motivatamente anche la circostanza che il reo, secondo Ild quod plerumque accidit, reitererebbe l'attività punibile se restasse nel possesso di detto bene, in quanto la misura, per la sua natura cautelare, tende a prevenire la commissione di nuovi reati (cfr. Sez. 3, n. 10091 del 16/01/2020, Marigliano, Rv. 27840601; Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013, Spinelli, Rv. 25488101). Tanto non è stato in alcun modo riscontrato, né argomentato nella sentenza impugnata, che si è limitata, come precisato, a fare un generico 2 riferimento ai "beni in sequestro" senza giustificare, come avrebbe dovuto, l'emissione della misura di sicurezza patrimoniale in questione. 4. Ne consegue che la sentenza impugnata appare meritevole di annullamento limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari, e delle relative SIM in esse inserite, con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino. Così deciso il 15/04/2021.