Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 05/02/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITNA
IN NOME DEL POPOLO ITNO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Oriana calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 1342 2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
CORDOVA N.19 95042 EL IT , CF elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. CAMPISI SALVINA BENEDETTA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nato in [...] [...] residente in [...]11 95046 Parte_2
AL IT CF elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 dell'avv PICCITTO GAETANO . che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 30.1.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva
Con ricorso depositato in data 29/12/2024 e adivano Parte_1 Parte_2
codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 31/01/1987 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di AL al n.7 anno 1987 parte II serie A
l ricorrenti esponevano che con sentenza n. 335/22 resa in data 1.8.2022 il Tribunale di Caltagirone aveva pronunciato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 30.1.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero , il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata pronunciata con sentenza dell'1.8.2022
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto Parte_1
e in data 31/01/1987 annotato nel registro degli atti di matrimonio
[...] Parte_2
del comune di AL al n. 7 anno 1987 parte II serie A alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 4.2.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo