Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 2517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2517 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3589/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3589 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2022, cui è stato riunito R.G. n. 699/2023, avente ad oggetto “opposizione ex artt. 615 c.p.c.”, vertente TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, come Parte_1 C.F._1 da procura in atti, dall'Avv. Antonio Larocca, con domicilio eletto in Salerno alla Via Roma n. 61; Opponente E
, C.F. , rappresentato, difeso, Controparte_1 CodiceFiscale_2 giusta procura in atti, dall'Avv. Salvatore Vecchia, con domicilio eletto in Montella alla Via Don Minzoni n. 90; Opposto CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attorea contestava la legittimità del precetto notificatogli in data 28.02.2022, con il quale l'opposto gli intimava il pagamento di € 26.817,42, sulla scorta di sentenza recante n. 1831/2012, resa in data 08.05.2012 dalla Corte di Appello di Napoli, munita di formula esecutiva in data 19.06.2012. A sostegno della domanda, esponeva di aver corrisposto alla parte precettante, in esecuzione del titolo giudiziale la somma di euro 23.300,00 a titolo di acconto, eccependo che lo stesso statuisse sulla restituzione dell'importo di € 7.703,85, già versato dall'opposto in forza della originaria sentenza recante n. 200/2009, resa nel giudizio di primo grado dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi. Per tale ultimo motivo, censurava l'imputazione di pagamento prospettata da controparte nell'atto di precetto, dolendosi dell'eccessività della somma ingiunta e concludendo per l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese processuali.
1.1 Delibata e sommariamente rigettata l'istanza di sospensione del titolo posto a corredo dell'atto di precetto, la causa veniva istruita con la produzione documentale di parte. 1.2 Con propria memoria, si costituiva parte convenuta, che insisteva nell'affermare il proprio diritto ad agire in executivis sulla scorta dei capi di condanna recati dalla sentenza sottesa al precetto, pur riconoscendo di aver erroneamente quantificato le somme dovute nell'atto di precetto, avendo imputato a titolo di ripetizione la somma di euro 7.963,25 (rectius euro 7.703,85 quale sorte capitale versata in esito al giudizio di primo grado ed euro 259,40 per interessi dal 10.2.10 al 22.5.12, come si evince dal precetto in atti), corrisposta originariamente all'opponente sulla scorta della sentenza nresa in primo grado tra le parti e riformata in sede di gravame. Dichiarava, pertanto, di aderire alla contestazione di controparte in via parziale e concludeva per la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese giudiziali.
1.3 Al giudizio de qua veniva riunito quello successivamente incardinato, rubricato con R.G. n. 699/2023, proposto avverso atto di precetto del 05.01.2023 dall'odierno opponente che spiegava i medesimi motivi di doglianza sopra riepilogati, sicché, ritenuti sussistenti profili di connessione oggettiva e soggettiva, se ne disponeva, con provvedimento del 03.01.2024, la riunione. All'udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data 02.04.2025, la causa, ritenuta matura per la decisone, veniva trattenuta a sentenza, con concessione alle parti di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
2. Tanto premesso in punto di fatto, venendo a scandagliare nel merito l'an dell'intentata esecuzione, mette conto puntualizzare come l'attore insti, in buona sostanza, per una pronuncia dichiarativa della inesigibilità parziale della obbligazione pecuniaria portata dal precetto, deducendo che gli sia stato ingiunto il pagamento di un quantum eccessivo, avendo controparte inteso recuperare l'importo versato in adempimento di quanto statuito nella pronuncia di primo grado, sentenza n. 200/09 del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, imputando parte delle somme già corrispostegli – € 23.300,00 a mezzo assegno bancario n. 8301291600 del 19.09.2012– a parziale soddisfo del maggior credito derivante dalla sentenza n. 1831/2012 della Corte di Appello di Napoli, benché non ne avesse richiesto la ripetizione nel giudizio di gravame. Cionondimeno, risulta evidente che la materia del contendere sia venuta meno in conseguenza della rinunzia della parte convenuta alla predetta somma, determinando il venir meno dell'interesse alla domanda di opposizione, con conseguente preclusione dell'esame del merito. Ed infatti, parte opposta, nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla prospettazione in diritto resa dall'attore, riconoscendo di non aver titolo a ripetere la somma di euro € 7.703,85, oggetto di contestazione. Questo giudice osserva che la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e R.G. 3589/2022 grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda, si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ipotesi di estinzione del processo di creazione giurisprudenziale correlata alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio e alla impossibilità di dichiarare la rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. AS civile, sez. III, 08 settembre 2008
, n. 22650). In sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull'intero oggetto della lite (cfr. AS civile, sez. I, 10 novembre 2008, n. 26909). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno, in corso di causa, il fondamento stesso della lite, che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267 e per tutte Cass. Sez. 1 n. 884/2012 che ha stabilito che: "Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione della materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse). Si tratta di una sentenza di rito, che determina il passaggio in giudicato solo della circostanza del venir meno dell'interesse alla prosecuzione di un particolare procedimento (quello che conclude il processo con la sentenza di cessata materia del contendere), ma, proprio perché sentenza di rito, non preclude la possibilità di ripresentare le medesime domande in un successivo processo;
ribadita la natura di pronuncia di mero rito della R.G. 3589/2022 dichiarazione di cessazione della materia del contendere, va pure rilevato che essa non è in grado di acquisire giudicato su alcuno dei fatti dedotti nel giudizio in cui è resa, ma solo sulla diversa circostanza del venir meno dell'interesse a proseguire;
ma, appunto, a proseguire proprio quel giudizio in cui è resa, impregiudicato - se non altro, per il solo fatto della declaratoria - ogni altro aspetto, perché altrimenti la limitazione endoprocessuale della sua valenza sarebbe radicalmente vanificata. Pur pervenendosi a questo tipo di pronuncia, occorre ugualmente provvedere sulle spese del giudizio, trattandosi di una decisione che definisce il procedimento. A tal fine – secondo i principi generali – bisogna porre riferimento al criterio della c.d. soccombenza virtuale, sempre che non sussistano le condizioni per addivenire, in concreto, alla compensazione delle spese medesime. Venendo, a tal fine, a scandagliare il motivo di merito opposto, deve ritenersene la accoglibilità. Nel caso di opposizione preventiva all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 co I c.p.c., la cognizione del giudice è sostanzialmente limitata all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre, per granitica giurisprudenza, le eventuali ragioni incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o del diverso provvedimento giudiziale) che costituisca il titolo medesimo (cfr. Cass. Civ. sez. III 7/10/2008 n. 24752). La facoltà di interpretazione del titolo riservata al giudice della opposizione alla esecuzione è limitata alla verifica della congruità e corrispondenza di quanto contenuto nel titolo all'azione esecutiva posta in essere dal creditore, non certo al riesame delle ragioni di merito sottese alla pretesa cristallizzata nel titolo esecutivo. In altri termini, l'indagine da compiersi attiene all'interpretazione da conferire al titolo esecutivo giudiziale sulla quale le parti controvertono, per cui non è necessario che lo scrutinio richiesto al giudicante, quale giudice dell'opposizione all'esecuzione, si addentri ad esaminare le ragioni di merito della decisione, ma è sufficiente che si accerti la portata e il contenuto dell'obbligazione azionata per l'esecuzione forzata. Il diritto a procedere all'esecuzione deve risultare dallo stesso titolo esecutivo in forza del quale è stato intimato il precetto e non può essere ricavato da elementi estranei al titolo e, tantomeno, da fatti estranei all'azione esecutiva e ciò neppure al fine limitato di interpretare estensivamente il titolo in base al quale si procede, quanto una tale interpretazione è esclusa dalla lettera e dalla portata delle disposizioni contenute nel titolo esecutivo medesimo. Al riguardo, giovano le considerazioni rese dalle Sezioni Unite della AS con la sentenza n. 11066 del 02/07/2012 che ha chiarito che “a proposito delle sentenze e dei provvedimenti ed atti del giudice cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, l'idoneità a fondare la relativa azione dipende dalla valutazione che l'ordinamento esprime circa l'idoneità dei relativi procedimenti ad accertare i diritti vantati nel processo, idoneità che a sua volta deriva dalla cognizione a loro riguardo da svolgersi nelle pertinenti forme del contraddittorio. Perché la parte sulla base di tali provvedimenti possa accedere all'azione esecutiva, l'art. 474 c.p.c., richiede bensì che il diritto accertato sia esattamente individuato e R.G. 3589/2022 ricorrano le condizioni perché ne possa essere preteso l'adempimento. E però ciò non implica per sé un'esigenza di compiutezza del documento giudiziario, la cui mancanza impedisca di accedere agli atti del processo in cui il provvedimento è formato, data la funzione propria di quel documento, che è di esprimere il giudizio che sulla base appunto di quegli atti è destinato a doversi formare all'esito della relativa fase del procedimento. Non si tratta di dare spazio ad un accertamento che è mancato, ma di precisarne l'oggetto. Per altro verso, non è sulla base del documento titolo esecutivo che inizia l'esecuzione forzata, ma sulla base di questo e del precetto (art. 479 c.p.c., comma 1), il quale a sua volta deve contenere la specificazione che della prestazione della parte obbligata vi è fatta dalla parte istante (art. 480 c.p.c., comma 1, e art. 605 c.p.c., comma 1), al fine di consentirne lo spontaneo adempimento (art, 494 cod. proc. civ.), nel termine dilatorio a tale scopo previsto dalla legge”. Ancora, nell'ipotesi in cui la sentenza sia passata in giudicato, la giurisprudenza di legittimità ammette che “l'interpretazione del titolo esecutivo consistente in una sentenza passata in giudicato, compiuta dal giudice dell'opposizione a precetto o all'esecuzione, si risolve nell'apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità se esente, come in questo caso, da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che, in sede di esecuzione, la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come giudicato esterno (in quanto decisione assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della controversia, bensì come titolo esecutivo e, pertanto, al pari degli altri titoli esecutivi, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensì come presupposto fattuale dell'esecuzione, ossia come condizione necessaria e sufficiente per procedere alla stessa” (cfr. AS civile sez. III, 25/02/2016, n.3701; Cass. civ. 7 maggio 2015, n. 9247; Cass. civ. 19 dicembre 2014, n. 26890; Cass. civ. 14 gennaio 2011, n. 760; Cass. civ. 6 luglio 2010, n. 15852). Tanto premesso in ordine all'ambito della presente cognizione, va osservato come in parte dispositiva della sentenza n. 1831/2012 della Corte di Appello di Napoli, costituente titolo esecutivo per la pretesa in contestazione, era disposto che:“ 1) accoglie l'appello principale, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna e in Parte_1 CP_2 solido tra loro, al pagamento in favore di a titolo di risarcimento danni, della somma Controparte_1 complessiva di euro 15.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo ed oltre interessi legali dall'aprile del 1992 ad oggi a partire dalla minor somma di euro 9.052,00 via vi a rivalutata di anno in anno;
2) rigetta l 'appello incidentale proposto da e 3) condanna Parte_1 CP_2 gli appellati in solido tra loro al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate quanto al primo grado in complessivi 7.200,00 di cui 450,00 per spese, euro 2000 per diritti, euro 4000 per onorari ed euro 750,00 per rimborso spese generali, oltre e cpa come per legge e quanto al presente grado di giudizio in complessivi euro 5.014,12 di cui 450,00 per spese, 979,50 per diritti, euro 3077,50 per onorari ed euro 507,12 per rimborso spese generali, oltre iva i cpa come per legge;
4) pone le spese di CTU, come liquidate nel corso del giudizio di primo grado, in via definitiva a carico degli appellati in solido”. Nell'intimazione opposta, si ricava, invece, che l'intimato-odierno opponente aveva proceduto a versare, con assegno bancario n. 8301291600 del 19.09.2012, la somma di € 23.300,00, a titolo di acconto sul maggior dovuto liquidato in sentenza, e che “la somma R.G. 3589/2022 versata da quest'ultimo è stata imputata prioritariamente a ripetizione delle somme versate in forza della sentenza n. 200/09 e per l'esubero a quanto dovuto in virtù della sentenza n. 1831/12” (cfr. atti di precetto versati in atti). Ed infatti, la parte creditrice, mediante l'atto di precetto del 28.02.2022, prima, e poi con quello del 05.01.2023, ha inteso domandare le somme residuate dal pagamento parziario reso dall'odierno opponente, come pacificamente ammesso dalle parti, azionando il titolo giudiziale reso in sede di gravame, in riforma della decisione di primo grado (i.e. sentenza n. 200/2009 Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi), con contestuale decurtazione degli importi– pari ad euro 7.703,85 - versati in favore dell'opponente in esito al giudizio di primo grado. Tuttavia, dal tenore letterale della pronuncia suddetta non si evince, né considerando la parte motiva, né tantomeno la parte dispositiva appena richiamata, alcuna formalizzazione della domanda di restituzione delle somme corrisposte per effetto della decisione gravata ed annullata. In proposito, la Corte di AS è chiara nell'affermare che: “la sentenza di appello che, in riforma di quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo che il solvens attivi un autonomo giudizio o formuli in sede di gravame... un'apposita domanda in tal senso” (cfr. Cass. n.12387/2016). La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado n. 200/09, riformata dalla Corte di Appello di Napoli con la decisione n. 1831/2012, non è stata proposta dalla parte creditoria nel giudizio di gravame. Il titolo portato in esecuzione non contiene alcuna statuizione in ordine alla condanna dell'accipiens (id est opponente) alla restituzione in favore del solvens (id est opposto) degli importi ricevuti in esito al giudizio di primo grado. Pur dovendosi ammettere l'azionabilità nella fase di gravame delle pretese restitutorie conseguenti alla riforma in appello della sentenza di primo grado, attesane l'utilità proprio in vista della necessaria precostituzione di un titolo esecutivo, va escluso che sia sufficiente, a tal fine, una mera sentenza di riforma (cfr. sul punto Cass. 9287/2012). Il Supremo Consesso ha rammentato come “in presenza di una sentenza di appello che, dopo avere specificamente dato atto: a) della proposizione di domanda per la restituzione della somma versata in esecuzione di una pronuncia di prime cure provvisoriamente esecutiva;
b) dell'avvenuto pagamento della somma;
c) della mancanza di contestazioni sul punto, aveva tuttavia omesso la condanna alle restituzioni nel dispositivo - si è qualificata l'omessa, esplicita statuizione al riguardo mero errore materiale, emendabile con il rimedio della correzione, piuttosto che vizio censurabile con ricorso per AS (cfr. Cass. civ. 24 aprile 2008, n. 10765), si è con ciò stesso implicitamente ma inequivocabilmente riaffermata la necessità di una statuizione di condanna per potere procedere al recupero coattivo di quanto versato in esecuzione della sentenza riformata” (cfr. Cass cit.). Il solvens, al fine di munirsi del titolo esecutivo, può attivare un autonomo giudizio, per esempio agendo in via monitoria, ovvero proporre la sua domanda in sede di gravame. Laddove opti per la seconda soluzione, la richiesta di restituzione delle somme corrisposte R.G. 3589/2022
a controparte in forza della decisione di primo grado e prima della notifica dell'atto di gravame, deve essere avanzata -a pena di decadenza- con tale atto (cfr. Corte di Appello di Firenze n. 970/2022). Anzi, l'istanza di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado è conseguente alla stessa richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova (cfr. ex multis, Cass. 21 luglio 1981, n. 4684; Cass. 6 novembre 1995, n. 11527; Cass. 16 giugno 1998, n. 6002). Di recente si è chiarito come “l'azione di restituzione di somme pagate in base alla sentenza d'appello poi annullata (e più in generale l'azione di restituzione o riduzione in pristino che in relazione alle "prestazioni eseguite" venga proposta, a norma dell'art. 389 cod. proc. civ., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione) non è riconducibile nello schema della condictio indebiti, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza. Analoga natura giuridica è stata riconosciuta alla richiesta di restituzione delle somme, corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata. Ne consegue che il presupposto di tale domanda di restituzione è dato dall'avvenuta corresponsione delle somme, in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, mentre la natura è quella ripristinatoria della situazione anteatta. Ciò comporta che tale richiesta deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Resta in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione proposta con la comparsa conclusionale in appello, atteso che tale comparsa ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l'esecuzione della sentenza sia successiva all'udienza di conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse (cfr. Cass.
5.2.2024 n. 3187; Cass.
3.8.2004 n. 14816; Cass.
8.8.2002 n. 12011)” (cfr. Cass. 6788/2024). Dal tenore di tali pronunce, non può non evincersi come la giurisprudenza di legittimità sia granitica nel riconoscere che la statuizione sulla restituzione delle somme versate in esito alla pronuncia condannatoria resa in primo grado debba conseguire ad un'apposita domanda espressa resa dalla parte solvente. Sulla scia di tali coordinate ermeneutiche, si pone anche l'argomento letterale e sistematico desumibile dal disposto dell'art. 474 c.p.c., comma 1, che recita chiaramente che “l'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo, per un diritto certo, liquido ed esigibile”. Ne consegue che debba ribadirsi ed applicarsi alla fattispecie in esame il principio di diritto secondo cui per azionare in executivis le pretese restitutorie, non basta la mera sentenza di riforma di quella di prime cure, ma è necessario disporre di una pronuncia di condanna al rimborso degli importi già corrisposti. In conclusione, la prospettazione di parte opponente sarebbe stata l'unica condivisibile, in quanto la sentenza di appello portata in esecuzione col precetto opposto non costituisce titolo esecutivo azionabile per la restituzione delle somme versate dal creditore in virtù della decisione annullata. R.G. 3589/2022
3. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il giudicante che, nel caso in esame, sussistano le condizioni per addivenire ad una compensazione della metà delle spese di lite alla stregua della condotta processuale e sostanziale delle parti, dovendo sottolinearsi che l'opposto, sin dalla costituzione, ha aderito alla eccezione di controparte sulla eccessività della somma ingiunta. Con riguardo poi alla residua parte, va puntualizzato che “entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 25788 del 13.11.2020). Inoltre, nel procedere alla liquidazione delle spese di lite da rifondere alla parte vittoriosa il giudice tiene conto del valore della controversia, secondo l'ordinario criterio del petitum del giudizio, per le sole fasi di lite che abbiano avuto effettivamente luogo ed applicando i parametri medi, i sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/14. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell'art. 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che si debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale. In questi casi di manifesta sproporzione tra il formale "petitum" e l'effettivo valore della controversia, si ritiene equo adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia e in applicazione del formante giurisprudenziale (cfr. AS civile sez. II, 18/10/2023, n.28885). Al lume di tali considerazioni, le spese del presente grado di giudizio sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità della questione decisa, ritenendo di escludere la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento (fase di studio della controversia: € 460;00 fase introduttiva del giudizio: € 389,00; fase decisionale € 851,00; totale: € 1700,00; totale dimidiato: 850).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Condanna parte opponente, al pagamento della metà delle spese Parte_1 di lite in favore della parte opposta che si liquidano in euro Controparte_1
545,00 per esborsi ed in euro 850,00 per competenze legali, oltre iva e cpa, rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge;
3. Compensa la residua metà. R.G. 3589/2022
Così deciso in Salerno lì, 6.06.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Pecoraro