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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa AN Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3556 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 06.08.2025 da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Dolo (VE), via Brentabassa, 45,
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Dolo (VE), via Brentabassa 45, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avvocati Paolo Boldrin (pec:
e RI AI (pec: Email_1 Email_2
in Dolo (VE), in Via Cairoli 83, che li rappresentano ed assistono per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 29.10.2025 che di seguito si riproducono: “1) Dichiarare la separazione dei coniugi e , autorizzandoli a vivere separati di tetto e di mensa, Parte_1 Parte_2
con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile;
2) La casa di abitazione coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi per la quota del 50%, sita a Dolo in via Brenta Bassa 45, verrà assegnata alla sig.ra , con tutti gli arredi presenti, che vi abiterà unitamente ai figli, Parte_1
fino a quando non saranno tutti economicamente autosufficienti, il sig. continuerà a Pt_2
versare la propria quota della rata di restituzione mutuo oltre assicurazione, per la propria quota di competenza del 50%; 3) i figli minori , e vengono affidati Persona_1 Per_2 Persona_3
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la casa coniugale, mentre il sig. Pt_2
si impegna a lasciare la casa di abitazione entro gg.30 dall'omologa della presente separazione e contestualmente varierà la propria residenza;
4) il sig. verserà alla sig.ra Parte_2
la somma di €. 300,00 per ciascun figlio a titolo di concorso nel mantenimento Parte_1
dei minori, rivalutabili ISTAT dal 2026 entro il gg. 20 di ogni mese;
il padre inoltre verserà alla madre il 50% delle spese scolastiche straordinarie, delle spese mediche straordinarie non coperte dal servizio sanitario nazionale e delle spese ricreative dei minori, tutto come da Protocollo del
Tribunale di Venezia, i coniugi inoltre parteciperanno per la metà ciascuno al costo degli eventuali centri estivi;
5) l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra con rinuncia Parte_1
formale del sig. ; 6) quanto al diritto di visita del sig. Settimana A) Il padre Parte_2 Pt_2
potrà vedere e tenere con sé i figli , e il martedì e il giovedì pomeriggio Per_1 Per_2 Persona_3
dalle ore 18.00, salvo diverse necessità dei minori, fino al mattino successivo quando li riaccompagnerà a scuola o, in alternativa, a casa della madre a seconda delle loro esigenze;
nella settimana A è compreso il weekend, durante il quale i figli staranno con la madre;
Settimana B) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori , e sara il martedì Per_1 Per_2 Per_3
pomeriggio dalle ore 18.00 salvo diverse necessità dei minori, fino al mattino successivo quando li riaccompagnerà a scuola o, in alternativa, a casa della madre a seconda delle loro esigenze, e il venerdì, dalle 18.00, salvo diverse esigenze dei minori, e tutto il week end fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola o, in alternativa, a casa della madre a seconda delle loro esigenze,. Vacanze di Natale: i figli trascorreranno metà delle vacanze natalizie, ricomprendendo ad anni alterni o il giorno di Natale, o quello dell'ultimo dell'anno con l'uno e l'altro genitore, resta inteso che il giorno di Natale i minori potranno andare a trovare l'altro genitore per lo scambio degli auguri. Vacanze pasquali: i figli trascorreranno, inoltre, metà delle vacanze pasquali, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, salvo diverso accordo tra gli stessi. Nelle altre festività civili e religiose (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre e 8 dicembre) i minori trascorreranno la giornata in base al calendario di cui sopra, salvo diversi accordi tra i genitori. Per qualsiasi ulteriore festività e/o motivazione, a mero titolo esemplificativo una assenza per malattia, che comporti l'assenza scolastica dei figli per più di una giornata, i genitori si impegnano a suddividere in uguale misura la permanenza dei figli presso ciascuno di essi. Vacanze estive: il padre potrà tenere con sé i figli durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ogni anno.
Ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati, di volta in volta, tra i genitori. 6) entrambi i genitori si prestano reciproco consenso per l'inserimento dei minori nei rispettivi documenti validi per l'espatrio, e comunque acconsentono che ognuno possa chiedere la carta di identità ovvero il passaporto per il minore ”.
Il P.M. intervenuto ha espresso parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 06.08.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e , espongono di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio civile in data 25.05.2013, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova al n. 108 , parte I, vol. 01, dell'anno 2013.
Dal matrimonio sono nati tre figli: l'11.11.2008, il 10.07.2012 e il Per_1 Per_2 Persona_3
14.04.2014.
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento ai figli.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
29.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 04.11.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori.
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e , congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 25.05.2013, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Padova al n. 108 , parte I, vol. 01, dell'anno 2013, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.12.2025
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa AN Vettore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa AN Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3556 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 06.08.2025 da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Dolo (VE), via Brentabassa, 45,
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Dolo (VE), via Brentabassa 45, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avvocati Paolo Boldrin (pec:
e RI AI (pec: Email_1 Email_2
in Dolo (VE), in Via Cairoli 83, che li rappresentano ed assistono per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 29.10.2025 che di seguito si riproducono: “1) Dichiarare la separazione dei coniugi e , autorizzandoli a vivere separati di tetto e di mensa, Parte_1 Parte_2
con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile;
2) La casa di abitazione coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi per la quota del 50%, sita a Dolo in via Brenta Bassa 45, verrà assegnata alla sig.ra , con tutti gli arredi presenti, che vi abiterà unitamente ai figli, Parte_1
fino a quando non saranno tutti economicamente autosufficienti, il sig. continuerà a Pt_2
versare la propria quota della rata di restituzione mutuo oltre assicurazione, per la propria quota di competenza del 50%; 3) i figli minori , e vengono affidati Persona_1 Per_2 Persona_3
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la casa coniugale, mentre il sig. Pt_2
si impegna a lasciare la casa di abitazione entro gg.30 dall'omologa della presente separazione e contestualmente varierà la propria residenza;
4) il sig. verserà alla sig.ra Parte_2
la somma di €. 300,00 per ciascun figlio a titolo di concorso nel mantenimento Parte_1
dei minori, rivalutabili ISTAT dal 2026 entro il gg. 20 di ogni mese;
il padre inoltre verserà alla madre il 50% delle spese scolastiche straordinarie, delle spese mediche straordinarie non coperte dal servizio sanitario nazionale e delle spese ricreative dei minori, tutto come da Protocollo del
Tribunale di Venezia, i coniugi inoltre parteciperanno per la metà ciascuno al costo degli eventuali centri estivi;
5) l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra con rinuncia Parte_1
formale del sig. ; 6) quanto al diritto di visita del sig. Settimana A) Il padre Parte_2 Pt_2
potrà vedere e tenere con sé i figli , e il martedì e il giovedì pomeriggio Per_1 Per_2 Persona_3
dalle ore 18.00, salvo diverse necessità dei minori, fino al mattino successivo quando li riaccompagnerà a scuola o, in alternativa, a casa della madre a seconda delle loro esigenze;
nella settimana A è compreso il weekend, durante il quale i figli staranno con la madre;
Settimana B) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori , e sara il martedì Per_1 Per_2 Per_3
pomeriggio dalle ore 18.00 salvo diverse necessità dei minori, fino al mattino successivo quando li riaccompagnerà a scuola o, in alternativa, a casa della madre a seconda delle loro esigenze, e il venerdì, dalle 18.00, salvo diverse esigenze dei minori, e tutto il week end fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola o, in alternativa, a casa della madre a seconda delle loro esigenze,. Vacanze di Natale: i figli trascorreranno metà delle vacanze natalizie, ricomprendendo ad anni alterni o il giorno di Natale, o quello dell'ultimo dell'anno con l'uno e l'altro genitore, resta inteso che il giorno di Natale i minori potranno andare a trovare l'altro genitore per lo scambio degli auguri. Vacanze pasquali: i figli trascorreranno, inoltre, metà delle vacanze pasquali, ricomprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, salvo diverso accordo tra gli stessi. Nelle altre festività civili e religiose (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre e 8 dicembre) i minori trascorreranno la giornata in base al calendario di cui sopra, salvo diversi accordi tra i genitori. Per qualsiasi ulteriore festività e/o motivazione, a mero titolo esemplificativo una assenza per malattia, che comporti l'assenza scolastica dei figli per più di una giornata, i genitori si impegnano a suddividere in uguale misura la permanenza dei figli presso ciascuno di essi. Vacanze estive: il padre potrà tenere con sé i figli durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ogni anno.
Ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati, di volta in volta, tra i genitori. 6) entrambi i genitori si prestano reciproco consenso per l'inserimento dei minori nei rispettivi documenti validi per l'espatrio, e comunque acconsentono che ognuno possa chiedere la carta di identità ovvero il passaporto per il minore ”.
Il P.M. intervenuto ha espresso parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 06.08.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e , espongono di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio civile in data 25.05.2013, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova al n. 108 , parte I, vol. 01, dell'anno 2013.
Dal matrimonio sono nati tre figli: l'11.11.2008, il 10.07.2012 e il Per_1 Per_2 Persona_3
14.04.2014.
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento ai figli.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
29.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 04.11.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori.
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e , congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 25.05.2013, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Padova al n. 108 , parte I, vol. 01, dell'anno 2013, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.12.2025
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa AN Vettore