Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 18/03/2026, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01860/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02483/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2483 del 2025, proposto da
RI Di AL, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Salerno che agisce anche in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VI - Ambito Territoriale di Napoli, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 1213/2024 emessa dal Tribunale di Napoli in funzione di G.L;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa IA EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - I ricorrenti espongono che:
- con sentenza n. 1213/2024, il Tribunale di Napoli – sez. Lavoro ha dichiarato “ il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall’art. 1 comma 121, della L. n. 107/2015 per gli. anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione alla relativa attivazione con l’importo di € 2.000,00” e condannato “l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 800,00, oltre IVA e CPA ed oltre le spese forfettarie come per legge, con attribuzione al difensore istante per dichiarato anticipo ”;
- la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale in data 28/4/25;
- la sentenza è stata notificata ai fini dell’esecuzione a mezzo pec in data 19/2/24 ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
- l’Amministrazione non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.
Di qui la proposizione del presente ricorso per l’ottemperanza della predetta sentenza.
Parte ricorrente chiede, inoltre, la condanna del Ministero ai sensi dell’art. 114 co. 4 lett e) c.p.a., nonché fin d’ora la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, vinte le spese di lite con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
2 – Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha preso parte alla lite.
3 – Alla camera di consiglio del 12 marzo 2026 il ricorso è transitato in decisione.
4 - Il ricorso va accolto, considerato che:
- la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96;
- l’Amministrazione intimata, costituitasi, non ha dato prova di aver dato esecuzione al dettato giudiziale che ne occupa.
4.1 - Va, quindi, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore, anche per quanto concerne la condanna alle spese in favore dell’avv. Salerno. Per granitica giurisprudenza, infatti, il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l'esecuzione della parte della pronuncia relativa alla condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa.
4.2 - Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza del ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
5 - Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, per accogliere la richiesta di fissazione di una penalità di mora, non essendo state peraltro evidenziate eventuali, valide ragioni ostative. Al riguardo, il Collegio reputa equo il parametro dell'interesse legale, ora esplicitamente indicato dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, sulla somma sopra individuata. Quanto alla decorrenza delle penalità di mora va precisato che, alla stregua del nuovo testo della citata lett. e), le astreintes, tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore. La penalità di mora cesserà all'atto dell'eventuale insediamento del Commissario ad acta o al giorno del soddisfo, se anteriore.
6 - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore, anche con riferimento alle somme ex art. 114 comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del Ministero dell'Istruzione e del Merito che provvederà secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 700,00 (settecento/00) oltre accessori come per legge e alla restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA AU AD, Presidente
MA Grazia D'Alterio, Consigliere
IA EN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA EN | MA AU AD |
IL SEGRETARIO