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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/04/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al n. 6370/2024 promossa da
- - ass. avv. DE PAOLA e LONGHITANO Parte_1 C.F._1
contro
- - Controparte_1 P.IVA_1
parte convenuta contumace all'udienza del 11/04/2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. premesso che
- si è rivolto al tribunale affermando di aver lavorato alle dipendenze di Parte_1
con mansioni di Controparte_1
pizzaiolo e chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive analiticamente indicate nel conteggio allegato al ricorso, a lui dovute per il maggior orario osservato e per il superiore inquadramento (il IV anziché il VI super c.c.n.l. Turismo Pubblici Esercizi Minori);
- la parte convenuta, ritualmente citata in giudizio, è rimasta contumace;
- nel corso del processo è stata sentita la parte ricorrente, è stato vanamente disposto l'interrogatorio formale di parte convenuta, sono state assunte le prove testimoniali;
2.
ritenuto che
le domande del ricorrente siano meritevoli di accoglimento, considerato che
1 2.1. l'esistenza del rapporto di lavoro tra le parti e la sua durata, le mansioni di pizzaiolo svolte dalla parte ricorrente (espressamente previste tra quelle indicate nel IV livello c.c.n.l.: v. doc. 7) e l'orario da questa osservato risultano pienamente provati in giudizio in considerazione della documentazione prodotta (contratto, buste paga, foto, conversazioni Whatsapp), delle deposizioni testimoniali acquisite e della mancata comparizione di parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale, elemento, questo, in base al quale, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., valutati gli altri elementi di prova dianzi indicati, tutti i fatti dedotti in ricorso possono ritenersi ammessi;
2.2. la parte ricorrente ha dunque offerto prova dei propri crediti;
2.3. per costante giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per ottenere l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., tra le altre, Cass. Sez. L, sentenza n. 6205 del 15/3/2010, Cass. Sez. VI-I civile sentenza n. 25584 12/10/2018);
2.4. la parte datoriale, sulla quale gravava quindi il relativo onere, non ha fornito alcuna prova del pagamento delle somme dovute al ricorrente per retribuzioni dirette, indirette e differite, calcolate sulla base del maggior orario osservato e del livello che doveva essergli riconosciuto;
2.6. in merito al quantum, il conteggio delle spettanze allegato al ricorso appare conforme alle previsioni e ai dati retributivi del IV livello del c.c.n.l. applicabile e dunque esso, in assenza di puntuali contestazioni ad opera della parte convenuta, ben può essere posto a fondamento della presente decisione laddove individua l'ammontare dei crediti maturati dalla parte ricorrente in complessivi € 25.612,74 lordi di cui € 1872,85 a titolo di t.f.r.;
2.7. trattandosi di crediti di lavoro, devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
3.
ritenuto che
ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c. la parte soccombente debba essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte, liquidate in
2 dispositivo - in assenza di nota spese - sulla base dei valori minimi di cui al d.m.
55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di difese ad opera della parte convenuta;
P.Q.M.
Visto l'art.429 c.p.c., definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, dichiara tenuto e condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a
[...]
la somma lorda € 25.612,74 lordi (di cui € 1872,85 a titolo di t.f.r.) Parte_1
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
condanna a Controparte_1 rimborsare a le spese di causa liquidate in € 4629,00, oltre aumento Parte_1
del 30% ex art. 4 comma 1 bis d.m. 55/2014, i.v.a. e c.p.a, spese forfetarie in misura del
15%, contributo se versato.
La giudice
Roberta PASTORE
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