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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/11/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3950/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MA DI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3950/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. CESARE FLAVIO Parte_1 C.F._1
CICORELLA
ATTRICE contro
(c.f. ) con l'avv. MORGANA DE Controparte_1 P.IVA_1
RO e l'avv. MARISTELLA BELLISTRI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da note finali:
Previa ogni più opportuna declaratoria, in fatto e diritto, dichiarare nullo, inefficace e, comunque, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo telematico numero 1351/2024, R.G.
3165/2024, per tutti i motivi esposti in narrativa, per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Dottoressa ad per i titoli dedotti Parte_1 Controparte_1 nel ricorso per decreto ingiuntivo, respingere comunque la domanda dell'opposta, così come formulata, perché infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio. La parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, in via pregiudiziale respingere la istanza di sospensiva della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non risultando per nulla dimostrati i fatti fondativi della opposizione;
nel merito respingere l'opposizione con condanna al pagamento delle spese del procedimento ovvero accoglierla subordinatamente, nel solo importo di euro 9.801,75 con restituzione del dovuto fino alla concorrenza di euro 15.919,60.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 30.7.2024 , esercente la professione sanitaria, Parte_1 propone opposizione nei confronti di assicuratrice della sua Controparte_1 responsabilità civile, avverso il decreto ingiuntivo n. 1351/2024, emesso per il credito di €
25.721,37, chiesti a titolo di ripetizione delle spese processuali pagate all'ingiunta in esecuzione di un capo di condanna (A Milano II 22.10.2021 n. 3064: doc. 2 att.) cassato senza rinvio dalla
Corte di Cassazione (CC III 4.9.2023 n. 25772: doc. e mon.).
Con sentenza 23.3.2020 n. 449 il Tribunale di Busto Arsizio (sezione terza: doc. 1 att.) condanna l' (nel prosieguo Controparte_2 CP_2
e assicurato dall'odierna convenuta, al risarcimento del danno in favore
[...] Controparte_3 dei congiunti di un paziente, rigettando la domanda da loro proposta nei confronti di Parte_1
e di
[...] Persona_1
Interposti appello da e appello incidentale da e Controparte_1 Controparte_3
con sentenza 22.10.2021 n. 3064 la Corte d'appello di Milano conferma il Controparte_2 rigetto della domanda nei confronti di e condanna Parte_1 Controparte_1 al pagamento in suo favore delle spese processuali.
[...]
Con ordinanza 4.9.2023 n. 25772 la Corte civile di Cassazione (sezione terza: doc. e mon.), in riforma del capo di condanna di al pagamento delle spese d'appello Controparte_1 di , le compensa, escludendo che sia stato l'appello di Parte_1 Controparte_1
a causare la costituzione in giudizio di , destinataria degli appelli
[...] Parte_1 incidentali;
quindi, condanna la professionista al pagamento in favore dell'assicuratrice delle spese di cassazione.
2 di 5 L'opponente eccepisce che il pagamento delle spese di resistenza in appello le è ugualmente dovuto a titolo di adempimento contrattuale (art. 19173 c.c.).
Costituitasi in giudizio, replica che l'assicurazione efficace Controparte_1 all'epoca del sinistro aveva ad oggetto i danni cagionati dal medico nell'esercizio della libera professione, mentre era legata a da un rapporto di lavoro Parte_1 Controparte_2 subordinato alla data dell'asserito inadempimento, che ha taciuto all'assicuratore (art. 1892 c.c.).
Deduce, in subordine, l'applicabilità dell'art. 29 delle condizioni contrattuali, che pone specifici limiti alla rifusione delle spese di resistenza.
Sospesa l'esecutorietà provvisoria del decreto ingiuntivo con ordinanza 22.2.2025 ed espletata la mediazione, la causa è istruita con documenti;
è discussa e posta in decisione all'udienza del
18.11.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
Il giudicato formatosi sulle spese di soccombenza (artt. 91-92 c.p.c.) non preclude l'esame delle difese inerenti alle spese di resistenza (art. 19173 c.c.), fondate su una diversa causa petendi, il contratto di assicurazione, e mai chieste con specifica domanda, qual è necessaria (cfr. CC III
16.2.2024 n. 4275), nel processo già definitosi.
2.
Il contratto che, per concorde assunto delle parti, era efficace alla data della condotta
(8.11.2015), dell'evento dannoso (12.11.2015), dell'azione giudiziaria e, perciò, di eventuali richieste risarcitorie anteriori (la causa è stata iscritta nel ruolo degli affari contenziosi del
Tribunale di Busto Arsizio per l'anno duemilasedici), era la « » 13.2.2015 Controparte_4
n. 130/15/1193 (doc. 3 att. e doc. a conv., p. 1; art. 16), che assicurava l'opponente dal 13.2.2015 al 13.2.2020 contro la responsabilità civile per danni cagionati come esercente la libera professione in favore di strutture sanitarie accreditate, quale è che aveva Controparte_2 concluso con un contratto d'opera professionale (doc. 8 att.). Posteriore, Parte_1 invece, è il contratto di lavoro del 27.9.2017-15.9.2017 (doc. 9 att.) con cui Controparte_2 assume a tempo indeterminato;
ugualmente, l'inadempimento contestato ad Parte_1
è successivo al perfezionamento dell'assicurazione; quindi, i rilievi di Parte_1 invalidità del contratto e di esclusione del rischio avveratosi dal suo oggetto infondati.
3.
3 di 5 I rilievi svolti solo nelle note finali da in merito all'obbligo di Controparte_1 salvataggio dell'assicurato (art. 1914 c.c.), di cui ha eccepito la tardività Parte_1
(verbale 18.11.2025), sono infondati.
L'obbligo di salvataggio (art. 19141 c.c.) è declinabile nel dovere dell'assicurato di condurre la controversia proposta nei suoi confronti in modo da evitare o diminuire il danno (CC III
23.4.2025 n. 10725), ma le spese di resistenza, diversamente dalle spese di soccombenza dovute al danneggiato, non costituiscono sequele dell'illecito, bensì spese di salvataggio sostenute dall'assicurato (CC VI-3 31.8.2020 n. 18076), ripetibili a prescindere dal raggiungimento dello scopo e salvo siano state «fatte inconsideratamente» (art. 19142 c.c.), come neppure la convenuta deduce, essendo la costituzione di conseguente alla sua citazione in appello e Parte_1 alla proposizione nei suoi confronti degli appelli incidentali di (doc. 4 att.) e Controparte_2
(doc. 5 att.). Controparte_3
4.
Le clausole contrattuali disciplinanti la tutela giudiziaria (art. 29) limitano la rifusione dei compensi professionali ai valori dimidiati dei parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55, parametri applicati dalla Corte d'appello di Milano considerando la controversia di valore da € 520.001,00 ad € 1.000,000,00.
Come indicato alle parti nel sottoporre loro la questione rilevabile d'ufficio (art. 101 c.p.c.), la clausola è nulla (art. 19321 c.c.) nella parte in cui comporta una deroga peggiorativa dell'art. 19173 c.c., poiché introduce un secondo limite alla rifusione delle spese di resistenza che si cumula al limite legale di un quarto del massimale, mentre l'art. 19321 c.c. consente solo una deroga dell'art. 19173 c.c. favorevole all'assicurato.
Secondo la sentenza 7.11.2013 della Corte di giustizia Controparte_1 dell'Unione europea (sez. VIII, C-442/12, affermerebbe il contrario, ma CP_5
l'interpretazione pregiudiziale dell'art. 4 par. 1 dir. 22.6.1987 n. 87/344/CEE resa con la pronuncia invocata concerne la diversa questione della libertà dell'assicurato di scegliere i professionisti cui affidare la propria difesa;
quindi, è inconferente. Per contro, l'invalidità della clausola discende dalla testuale inderogabilità in peius (art. 1932 c.c.) dell'art. 19173 c.c. (cfr. CC
III 5.7.2022 n. 21220; CC VI-III 9.2.2021 n. 3011).
5.
L'unico limite alla rifusione delle spese di resistenza è il quarto del massimale (art. 19173
c.c.), in ispecie ben superiore (€ 1.000.000,00 ÷ 4 = € 250.000,00) alle spese di resistenza;
sono
4 di 5 irrilevanti, quindi, le censure della convenuta avverso la determinazione del valore della controversia compiuta dal giudice d'appello per regolare le spese processuali, potendo il rimborso essere negato, in tutto o in parte, solo se è carente la prova delle spese (cfr. CC VI-3 5.7.2022 n.
21290). invece, non contesta l'allegazione avversaria per cui la Controparte_1 professionista ha sostenuto un esborso pari alle spese processuali regolate dalla sentenza d'appello per pagare il compenso dovuto al suo difensore;
al contrario, lo riconosce indirettamente (comparsa di costituzione, p. 3: «Si tratta ora di vedere se, fermo il diritto della
Compagnia ad ottenere la restituzione di quanto pagato, sia corretto il secondo motivo di opposizione dedotto dalla dottoressa di ottenere in questa sede il rimborso delle spese Pt_1 legali sostenute per il grado di appello ai sensi dell'articolo 1917 c.c.»). L'opponente, quindi, ha titolo di ritenere il pagamento quale prestazione dovuta in esecuzione del contratto di assicurazione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
6.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55 in conformità alla nota, considerati il valore della domanda alla data del ricorso (€ 25.721,37 oltre interessi legali dal 4.2.2022), la natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni rese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando:
1- accoglie l'opposizione di nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1351/2024, che revoca;
2- condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali, che liquida in € 118,50 per esborsi, € 5.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 24 novembre 2025
Il Giudice
MA DI
5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MA DI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3950/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. CESARE FLAVIO Parte_1 C.F._1
CICORELLA
ATTRICE contro
(c.f. ) con l'avv. MORGANA DE Controparte_1 P.IVA_1
RO e l'avv. MARISTELLA BELLISTRI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da note finali:
Previa ogni più opportuna declaratoria, in fatto e diritto, dichiarare nullo, inefficace e, comunque, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo telematico numero 1351/2024, R.G.
3165/2024, per tutti i motivi esposti in narrativa, per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla Dottoressa ad per i titoli dedotti Parte_1 Controparte_1 nel ricorso per decreto ingiuntivo, respingere comunque la domanda dell'opposta, così come formulata, perché infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio. La parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, in via pregiudiziale respingere la istanza di sospensiva della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non risultando per nulla dimostrati i fatti fondativi della opposizione;
nel merito respingere l'opposizione con condanna al pagamento delle spese del procedimento ovvero accoglierla subordinatamente, nel solo importo di euro 9.801,75 con restituzione del dovuto fino alla concorrenza di euro 15.919,60.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 30.7.2024 , esercente la professione sanitaria, Parte_1 propone opposizione nei confronti di assicuratrice della sua Controparte_1 responsabilità civile, avverso il decreto ingiuntivo n. 1351/2024, emesso per il credito di €
25.721,37, chiesti a titolo di ripetizione delle spese processuali pagate all'ingiunta in esecuzione di un capo di condanna (A Milano II 22.10.2021 n. 3064: doc. 2 att.) cassato senza rinvio dalla
Corte di Cassazione (CC III 4.9.2023 n. 25772: doc. e mon.).
Con sentenza 23.3.2020 n. 449 il Tribunale di Busto Arsizio (sezione terza: doc. 1 att.) condanna l' (nel prosieguo Controparte_2 CP_2
e assicurato dall'odierna convenuta, al risarcimento del danno in favore
[...] Controparte_3 dei congiunti di un paziente, rigettando la domanda da loro proposta nei confronti di Parte_1
e di
[...] Persona_1
Interposti appello da e appello incidentale da e Controparte_1 Controparte_3
con sentenza 22.10.2021 n. 3064 la Corte d'appello di Milano conferma il Controparte_2 rigetto della domanda nei confronti di e condanna Parte_1 Controparte_1 al pagamento in suo favore delle spese processuali.
[...]
Con ordinanza 4.9.2023 n. 25772 la Corte civile di Cassazione (sezione terza: doc. e mon.), in riforma del capo di condanna di al pagamento delle spese d'appello Controparte_1 di , le compensa, escludendo che sia stato l'appello di Parte_1 Controparte_1
a causare la costituzione in giudizio di , destinataria degli appelli
[...] Parte_1 incidentali;
quindi, condanna la professionista al pagamento in favore dell'assicuratrice delle spese di cassazione.
2 di 5 L'opponente eccepisce che il pagamento delle spese di resistenza in appello le è ugualmente dovuto a titolo di adempimento contrattuale (art. 19173 c.c.).
Costituitasi in giudizio, replica che l'assicurazione efficace Controparte_1 all'epoca del sinistro aveva ad oggetto i danni cagionati dal medico nell'esercizio della libera professione, mentre era legata a da un rapporto di lavoro Parte_1 Controparte_2 subordinato alla data dell'asserito inadempimento, che ha taciuto all'assicuratore (art. 1892 c.c.).
Deduce, in subordine, l'applicabilità dell'art. 29 delle condizioni contrattuali, che pone specifici limiti alla rifusione delle spese di resistenza.
Sospesa l'esecutorietà provvisoria del decreto ingiuntivo con ordinanza 22.2.2025 ed espletata la mediazione, la causa è istruita con documenti;
è discussa e posta in decisione all'udienza del
18.11.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
Il giudicato formatosi sulle spese di soccombenza (artt. 91-92 c.p.c.) non preclude l'esame delle difese inerenti alle spese di resistenza (art. 19173 c.c.), fondate su una diversa causa petendi, il contratto di assicurazione, e mai chieste con specifica domanda, qual è necessaria (cfr. CC III
16.2.2024 n. 4275), nel processo già definitosi.
2.
Il contratto che, per concorde assunto delle parti, era efficace alla data della condotta
(8.11.2015), dell'evento dannoso (12.11.2015), dell'azione giudiziaria e, perciò, di eventuali richieste risarcitorie anteriori (la causa è stata iscritta nel ruolo degli affari contenziosi del
Tribunale di Busto Arsizio per l'anno duemilasedici), era la « » 13.2.2015 Controparte_4
n. 130/15/1193 (doc. 3 att. e doc. a conv., p. 1; art. 16), che assicurava l'opponente dal 13.2.2015 al 13.2.2020 contro la responsabilità civile per danni cagionati come esercente la libera professione in favore di strutture sanitarie accreditate, quale è che aveva Controparte_2 concluso con un contratto d'opera professionale (doc. 8 att.). Posteriore, Parte_1 invece, è il contratto di lavoro del 27.9.2017-15.9.2017 (doc. 9 att.) con cui Controparte_2 assume a tempo indeterminato;
ugualmente, l'inadempimento contestato ad Parte_1
è successivo al perfezionamento dell'assicurazione; quindi, i rilievi di Parte_1 invalidità del contratto e di esclusione del rischio avveratosi dal suo oggetto infondati.
3.
3 di 5 I rilievi svolti solo nelle note finali da in merito all'obbligo di Controparte_1 salvataggio dell'assicurato (art. 1914 c.c.), di cui ha eccepito la tardività Parte_1
(verbale 18.11.2025), sono infondati.
L'obbligo di salvataggio (art. 19141 c.c.) è declinabile nel dovere dell'assicurato di condurre la controversia proposta nei suoi confronti in modo da evitare o diminuire il danno (CC III
23.4.2025 n. 10725), ma le spese di resistenza, diversamente dalle spese di soccombenza dovute al danneggiato, non costituiscono sequele dell'illecito, bensì spese di salvataggio sostenute dall'assicurato (CC VI-3 31.8.2020 n. 18076), ripetibili a prescindere dal raggiungimento dello scopo e salvo siano state «fatte inconsideratamente» (art. 19142 c.c.), come neppure la convenuta deduce, essendo la costituzione di conseguente alla sua citazione in appello e Parte_1 alla proposizione nei suoi confronti degli appelli incidentali di (doc. 4 att.) e Controparte_2
(doc. 5 att.). Controparte_3
4.
Le clausole contrattuali disciplinanti la tutela giudiziaria (art. 29) limitano la rifusione dei compensi professionali ai valori dimidiati dei parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55, parametri applicati dalla Corte d'appello di Milano considerando la controversia di valore da € 520.001,00 ad € 1.000,000,00.
Come indicato alle parti nel sottoporre loro la questione rilevabile d'ufficio (art. 101 c.p.c.), la clausola è nulla (art. 19321 c.c.) nella parte in cui comporta una deroga peggiorativa dell'art. 19173 c.c., poiché introduce un secondo limite alla rifusione delle spese di resistenza che si cumula al limite legale di un quarto del massimale, mentre l'art. 19321 c.c. consente solo una deroga dell'art. 19173 c.c. favorevole all'assicurato.
Secondo la sentenza 7.11.2013 della Corte di giustizia Controparte_1 dell'Unione europea (sez. VIII, C-442/12, affermerebbe il contrario, ma CP_5
l'interpretazione pregiudiziale dell'art. 4 par. 1 dir. 22.6.1987 n. 87/344/CEE resa con la pronuncia invocata concerne la diversa questione della libertà dell'assicurato di scegliere i professionisti cui affidare la propria difesa;
quindi, è inconferente. Per contro, l'invalidità della clausola discende dalla testuale inderogabilità in peius (art. 1932 c.c.) dell'art. 19173 c.c. (cfr. CC
III 5.7.2022 n. 21220; CC VI-III 9.2.2021 n. 3011).
5.
L'unico limite alla rifusione delle spese di resistenza è il quarto del massimale (art. 19173
c.c.), in ispecie ben superiore (€ 1.000.000,00 ÷ 4 = € 250.000,00) alle spese di resistenza;
sono
4 di 5 irrilevanti, quindi, le censure della convenuta avverso la determinazione del valore della controversia compiuta dal giudice d'appello per regolare le spese processuali, potendo il rimborso essere negato, in tutto o in parte, solo se è carente la prova delle spese (cfr. CC VI-3 5.7.2022 n.
21290). invece, non contesta l'allegazione avversaria per cui la Controparte_1 professionista ha sostenuto un esborso pari alle spese processuali regolate dalla sentenza d'appello per pagare il compenso dovuto al suo difensore;
al contrario, lo riconosce indirettamente (comparsa di costituzione, p. 3: «Si tratta ora di vedere se, fermo il diritto della
Compagnia ad ottenere la restituzione di quanto pagato, sia corretto il secondo motivo di opposizione dedotto dalla dottoressa di ottenere in questa sede il rimborso delle spese Pt_1 legali sostenute per il grado di appello ai sensi dell'articolo 1917 c.c.»). L'opponente, quindi, ha titolo di ritenere il pagamento quale prestazione dovuta in esecuzione del contratto di assicurazione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
6.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n.
55 in conformità alla nota, considerati il valore della domanda alla data del ricorso (€ 25.721,37 oltre interessi legali dal 4.2.2022), la natura documentale dell'istruttoria e le prestazioni rese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando:
1- accoglie l'opposizione di nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1351/2024, che revoca;
2- condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali, che liquida in € 118,50 per esborsi, € 5.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 24 novembre 2025
Il Giudice
MA DI
5 di 5