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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 6486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6486 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 04/06/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 2752/2025 TRA rappresentato e difeso dall'avv. PEZZELLA GIUSI, per mandato in Parte_1 atti, ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Roma, via Tiburtina n. 603; ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te domiciliato in Roma, via Giulio CP_1
Romano n. 46, presso il funzionario per delega del Direttore sede Roma;
Testimone_1 CP_1 resistente
FATTO E DIRITTO Con atto di ricorso depositato il 24.1.25 il ricorrente in epigrafe affermava:
che con decreto di omologa del 19.9.24 il Tribunale di Roma riconosceva il diritto del ricorrente a percepire l'assegno di assistenza ex art. 13 l. 118/71 dalla domanda amministrativa, ma l' non aveva provveduto al relativo pagamento. CP_1 Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla corresponsione dei ratei di assegno dalla CP_1 domanda amministrativa, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' , che contestava la fondatezza della domanda, essendo intervenuti CP_1 il riconoscimento e la liquidazione della prestazione.
All'udienza fissata per la discussione in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. il procuratore della ricorrente dichiarava essere intervenuto il pagamento dell'importo richiesto. Chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, sulla documentazione in atti la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto unitamente alla motivazione.
Va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo intervenuto il pagamento della somma oggetto del presente giudizio, successivamente al deposito del ricorso, come da dichiarazione delle parti.
Spese del giudizio irripetibili in quanto le stesse andrebbero poste a carico del ricorrente, in quanto il pagamento è intervenuto prima della notifica del ricorso, ma il ricorrente ha dichiarato di aver percepito nell'anno precedente al deposito del ricorso un reddito familiare inferiore ai limiti di legge per l'esenzione dalle spese.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Spese irripetibili.
Roma, 05/06/2025.
Il giudice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 04/06/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 2752/2025 TRA rappresentato e difeso dall'avv. PEZZELLA GIUSI, per mandato in Parte_1 atti, ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Roma, via Tiburtina n. 603; ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te domiciliato in Roma, via Giulio CP_1
Romano n. 46, presso il funzionario per delega del Direttore sede Roma;
Testimone_1 CP_1 resistente
FATTO E DIRITTO Con atto di ricorso depositato il 24.1.25 il ricorrente in epigrafe affermava:
che con decreto di omologa del 19.9.24 il Tribunale di Roma riconosceva il diritto del ricorrente a percepire l'assegno di assistenza ex art. 13 l. 118/71 dalla domanda amministrativa, ma l' non aveva provveduto al relativo pagamento. CP_1 Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla corresponsione dei ratei di assegno dalla CP_1 domanda amministrativa, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' , che contestava la fondatezza della domanda, essendo intervenuti CP_1 il riconoscimento e la liquidazione della prestazione.
All'udienza fissata per la discussione in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. il procuratore della ricorrente dichiarava essere intervenuto il pagamento dell'importo richiesto. Chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, sulla documentazione in atti la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto unitamente alla motivazione.
Va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo intervenuto il pagamento della somma oggetto del presente giudizio, successivamente al deposito del ricorso, come da dichiarazione delle parti.
Spese del giudizio irripetibili in quanto le stesse andrebbero poste a carico del ricorrente, in quanto il pagamento è intervenuto prima della notifica del ricorso, ma il ricorrente ha dichiarato di aver percepito nell'anno precedente al deposito del ricorso un reddito familiare inferiore ai limiti di legge per l'esenzione dalle spese.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Spese irripetibili.
Roma, 05/06/2025.
Il giudice