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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2584/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2584/2025 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GARELLO MONICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 Controparte_2 concordatario in Torino il 06/10/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 967 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio è nato una figlia: o 03/09/2007. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 31/01/2022.
Con ricorso depositato il 06/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza,
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla può disporsi in punto affidamento e collocamento della minore, nonché regime di visita genitore-figlia in ragione del raggiungimento della maggiore età della figlia nel corso del Per_1 procedimento.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Controparte_1 Controparte_2 Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che la figlia conserverà la residenza, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna.
DISPONE che il Sig. versi alla Sig.ra per 12 mesi l'anno, Controparte_2 Parte_1 entro il 10 di ciascun mese ed a mezzo bonifico bancario, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia, la Per_1 somma mensile di Euro 400,00.=, da rivalutare annualmente secondo i dati ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie tutte, previamente concordate o necessarie e comunque documentate, con rimborso del dovuto alla parte che le ha anticipate integralmente, assumendo quale criterio per determinare la necessità di preventivo accordo o meno, così come le modalità di richiesta e pagamento, quelle previste nel "Protocollo d'intesa fra Magistrati ed Avvocati" del Foro di Torino sulle spese per i figli, siglato in Torino in data 15.3.2016.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano vicendevolmente a richieste di mantenimento.
PRENDE ATTO che la casa già coniugale, sita in Torino, Via Dante Di Nanni n. 29b ed il box auto pertinenziale sito in Torino Via Valdieri, di proprietà esclusiva della Sig.ra d ad essa assegnati, Pt_1 sono stati prima d'ora venduti dalla stessa. PRENDE ATTO che il fondo di investimento cointestato esistente resterà nella piena proprietà e disponibilità dei Sigg. e secondo la rispettiva attuale Parte_1 Controparte_2 intestazione.
PRENDE ATTO che la Sig.ra si impegna ed obbliga a cedere senza corrispettivo la propria Pt_1 quota di partecipazione al capitale della a semplice richiesta del Sig. Controparte_3 CP_2 rinunciando sin d'ora a richiedere gli eventuali utili. Si precisa che i costi della cessione saranno, come per prassi, a carico della parte cessionaria.
PRENDE ATTO che i coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto, con l'iscrizione della figlia su entrambi i documenti. Per_1
PRENDE ATTO che le parti danno atto di avere regolato ogni pregresso rapporto economico e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere, salvo l'adempimento degli obblighi derivanti dalle presenti condizioni di divorzio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2584/2025 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GARELLO MONICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 Controparte_2 concordatario in Torino il 06/10/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 967 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio è nato una figlia: o 03/09/2007. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 31/01/2022.
Con ricorso depositato il 06/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza,
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla può disporsi in punto affidamento e collocamento della minore, nonché regime di visita genitore-figlia in ragione del raggiungimento della maggiore età della figlia nel corso del Per_1 procedimento.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Controparte_1 Controparte_2 Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che la figlia conserverà la residenza, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna.
DISPONE che il Sig. versi alla Sig.ra per 12 mesi l'anno, Controparte_2 Parte_1 entro il 10 di ciascun mese ed a mezzo bonifico bancario, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia, la Per_1 somma mensile di Euro 400,00.=, da rivalutare annualmente secondo i dati ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie tutte, previamente concordate o necessarie e comunque documentate, con rimborso del dovuto alla parte che le ha anticipate integralmente, assumendo quale criterio per determinare la necessità di preventivo accordo o meno, così come le modalità di richiesta e pagamento, quelle previste nel "Protocollo d'intesa fra Magistrati ed Avvocati" del Foro di Torino sulle spese per i figli, siglato in Torino in data 15.3.2016.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano vicendevolmente a richieste di mantenimento.
PRENDE ATTO che la casa già coniugale, sita in Torino, Via Dante Di Nanni n. 29b ed il box auto pertinenziale sito in Torino Via Valdieri, di proprietà esclusiva della Sig.ra d ad essa assegnati, Pt_1 sono stati prima d'ora venduti dalla stessa. PRENDE ATTO che il fondo di investimento cointestato esistente resterà nella piena proprietà e disponibilità dei Sigg. e secondo la rispettiva attuale Parte_1 Controparte_2 intestazione.
PRENDE ATTO che la Sig.ra si impegna ed obbliga a cedere senza corrispettivo la propria Pt_1 quota di partecipazione al capitale della a semplice richiesta del Sig. Controparte_3 CP_2 rinunciando sin d'ora a richiedere gli eventuali utili. Si precisa che i costi della cessione saranno, come per prassi, a carico della parte cessionaria.
PRENDE ATTO che i coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto, con l'iscrizione della figlia su entrambi i documenti. Per_1
PRENDE ATTO che le parti danno atto di avere regolato ogni pregresso rapporto economico e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere, salvo l'adempimento degli obblighi derivanti dalle presenti condizioni di divorzio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.