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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/10/2025, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Cristina Giusti, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3417/2024 Ruolo Generale Previdenza
TRA
rapp.to e difeso, giusto mandato in calce al ricorso, dall'avv. LAURETTA GABRIELLA Parte_1 presso il quale è elett.te dom.to RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t. rappr.to e difeso dall' Avv. AZZANO STEFANO e con lui elett. CP_1 dom.to giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito, illegittimità delle trattenute
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/06/2024 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere stato titolare di pensione di invalidità civile, ora pensione di anzianità n. 024510101113292, Vfs, e premesso che a seguito di impugnazione in sede giudiziale del provvedimento di indebito del 04/01/2022 sulla pensione di invalidità civile il provvedimento era stato CP parzialmente annullato, esponeva che l' di C/Mare di Stabia nel procedere a giugno 2024 a operare la trattenuta sulla attuale pensione per la residua parte dell'indebito, ossia quella non annullata, pari ad Euro 6.790,37, tratteneva una rata che non rispettava il limite vitale di € 1.000,00 , in quanto non pignorava solo la parte eccedente tale importo nei limiti previsti dall'art. 545 cpc;
inoltre calcolava la rata sulla pensione lorda anziché sul netto della medesima;
contestava pertanto l'illegittimità della trattenuta nel quantum allegando la violazione del minimo vitale e il calcolo sul lordo. CP Tanto premesso, conveniva in giudizio l' resistente dinanzi all'adito Tribunale affinché, previa dichiarazione dell'illegittimità della trattenuta dell'importo di € 466,98 a titolo di “recupero indebiti” operata sulla pensione cat. VFS n. 024510101113292 sulla rata di giugno 2024, dichiarasse illegittimo il piano rateale di recupero indebiti indicato nel CP_ cedolino di pensione del 03/06/2024 ed accertasse il diritto dell' al recupero della rata a titolo di indebito sulla pensione cat. VFS n. 024510101113292, corrispondente al 20% della rata di pensione netta decurtata di € 1.000,00; con CP_ condanna dell' alla restituzione delle somme di differenza provenienti da quanto trattenuto illegittimamente a titolo di “recupero indebiti”, spese vinte. CP_ L' resistente, regolarmente citato si costituiva in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo che il recupero delle somme indebitamente riscosse avviene tramite trattenuta su pensione con una percentuale del 20%, sul lordo, applicandosi la norma speciale dell'art. 69 della L. n. 153/1969, che consente la trattenuta di 1/5 a condizione che non sia intaccato il trattamento minimo, con vittoria di spese.
All'odierna udienza cartolare, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, all'esito dello scambio di note scritte di trattazione, il Tribunale decideva con la presente sentenza.
La domanda è fondata solo in parte e va accolta per quanto di ragione, e rigettata nel resto. Va, in via preliminare, evidenziato che parte ricorrente non contesta il fondamento dell'indebito, essendosi limitata ad eccepire l'illegittimità del quantum della trattenuta.
1 Preliminarmente va evidenziato che secondo l'art. 69 l. 153/1969, co. 1, “le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite Controparte_2 a carico di forme di previdenza gestite dall stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le CP_2 somme dovute per interessi e sanzioni amministrative.”
Il co. 2 prevede che “Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.” Il co. 3 “Le somme dovute all nazionale della previdenza sociale, per prestazioni indebitamente percepite, non CP_2 possono essere gravate da interessi salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato” (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre 1988, n. 1041, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180, la CP_ pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni corrisposte dall . CP_ L quindi, salvo il diritto di avvalersi, come ogni creditore, dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti o le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo della pensione (Cass., 4 aprile 1978 n. 1532; 23 gennaio 1989 n. 383). Il principio opera anche sugli arretrati di pensione o di trattamento minimo (Cass. Sent. N. 206/2016: “tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione o di trattamento minimo, né incide su di esso l'art 6, comma 11-quinquies, del d.l. n. 463 del 1983, da riferire esclusivamente alla indebita percezione della integrazione al minimo e pertanto non contenente una deroga ai limiti vigenti, indicati dall'art. 69 legge n. 153 del 1969.”) Detto principio ha trovato conferma nei successivi arresti giurisprudenziali. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la disciplina contenuta nella disposizione legislativa sopra trascritta si applica anche al CP_ recupero dell'indebito pensionistico operato dall in via di compensazione mediante trattenute sul trattamento pensionistico in godimento, come ribadito anche nel recentissimo arresto della Cassazione, sez. lav., ord. n. 26580/2024, secondo cui: CP_
“In tema di indebito, l salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. – come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d. l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 e ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d.l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022 – che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga CP_ aggredita da soggetti diversi dall'istituto previdenziale, o quanto l agisce per crediti diversi dall'indebita percezione di prestazioni a suo pagina 9 di 11 carico o da omissioni contributive.” (nei medesimi termini Cass. n. 9001/2003, n. 206/2016 e 3648/2019). La stessa sentenza afferma che “in relazione all'art. 69 L. 153/1969, norma applicabile alla presente fattispecie, come chiarito da Corte Costituzionale 506/2002, che proprio su tale considerazione salvò la norma dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, la previsione va intesa quale ipotesi, selezionata dal legislatore, di (diverso e discrezionale) bilanciamento dei valori costituzionali, tale per cui, qualora il creditore sia lo stesso la fissazione della quota CP_1 pignorabile non transita per la previa detrazione di quanto da destinare al minimum vitale (come stabilito in via generale e per gli altri casi dalla medesima sentenza, con regola ora declinata dall'art. 545 co. 7 c.p.c.) ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia (comma 2) dei minimi pensionistici.” (cfr. Cass. 3648/2019)”. CP_ Si tratta di una norma speciale che stabilisce per il recupero dei crediti di cui è titolare l
1) la limitazione del recupero entro 1/5 della somma delle pensioni in pagamento;
2) la salvaguardia del trattamento minimo;
3) il recupero dell'indebito senza l'applicazione di interessi, a meno che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Pertanto l'art. 545 cpc e il limite dell'importo dell'assegno sociale aumentato della metà, previsto dall'art. 545 c.p.c., VII CP comma (introdotto dal D.L. 83/15 conv. in L. n. 132/15) non si applica ai recuperi disposti da per cui vige la speciale disciplina prevista dalla l. 153/69. Il limite dell'importo dell'assegno sociale aumentato della metà opera, quindi, solo allorquando il creditore - diverso dall notifichi all un pignoramento presso terzi, laddove l è il CP_1 CP_2 CP_1 terzo pignorato.
2 Per quanto riguarda la trattenuta al lordo o al netto, la sentenza n. 3648/2019 della Corte di Cassazione citata da parte ricorrente afferma poi che “Il tema specifico del pignoramento delle pensioni è dunque regolato in via generale dal D.P.R. 150 cit., art. 2, in una con le integrazioni che derivano, ora, anche dalle previsioni dall'art. 545 c.p.c., comma 7 e ss. Nella determinazione delle quote pignorabili il citato art. 2, stabilisce peraltro che esse, in ogni caso, siano valutate "al netto di ritenute”. Non vi è quindi dubbio che la disciplina generale del pignoramento delle pensioni, riveniente da tale quadro di fondo, ne preveda il calcolo al netto e non al lordo delle ritenute fiscali.”
Anche con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 69 L. 153/1969, la Suprema Corte ha stabilito che la quota pignorabile si debba calcolare sul netto e non sul lordo, atteso che la norma si inserisce comunque sistema generale del pignoramento delle pensioni, pur nella sua diversa dinamica e nella specificità del referente soggettivo (l . CP_1 Pertanto ha affermato il principio di diritto secondo cui “anche nel caso di compensazione attuata dall per propri CP_1 crediti, ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 69, sugli importi pignorabili dei trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari ad un quinto, va effettuato valutando tali trattamenti al netto delle ritenute che per legge siano applicate a titolo fiscale.” Inoltre, in applicazione dell'articolo 150 del decreto-legge n. 34/2020, dal 2021 gli indebiti previdenziali, rivendicati CP_ dall' devono essere calcolati al netto delle imposte trattenute al momento dell'erogazione della prestazione e non più al lordo. L' ha emanato la circolare n. 174 pubblicata il 22 novembre con la quale fornisce le Controparte_3 indicazioni operative, precisando che l'ambito di applicazione riguarda le pensioni e le varie indennità previdenziali, nonché le retribuzioni, sulle quali gravano le imposte, mentre sono escluse quelle che ne sono esenti, quali per esempio pensioni e assegni sociali, le pensioni di invalidità civile, le maggiorazioni sociali e gli assegni familiari.
La nuova disciplina introdotta dall'articolo 150 del D.L 34/2020 circa la restituzione delle somme indebitamente percepite che, per effetto del nuovo comma 2-bis inserito nell'articolo 10 del TUIR, avviene al netto delle ritenute subite e non costituisce onere deducibile dal reddito. CP_ Quindi ha correttamente calcolato la quota pignorabile sull'importo dell'intera pensione, senza la previa detrazione del minimo vitale, ma salvo il minimo vitale. Tuttavia, ha errato a calcolare la quota sul lordo e non sul netto. Pertanto, CP_ la somma che poteva trattenere al netto della pensione era pari a 1/5 della pensione netta, salvo il minimo vitale, e la somma ulteriore trattenuta va restituita. Alla stregua delle considerazioni sovra esposte la domanda va, pertanto, parzialmente accolta nei termini di cui in motivazione.
Le spese processuali sono compensate attesa la reciproca soccombenza.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1 CP_ 06/06/2024 nei confronti dell' in persona del legale rappr. te p.t., ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
CP_
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara illegittima la trattenuta rateale operata da al lordo della pensione e non al netto, sulla pensione di anzianità n. 024510101113292, e con essa il piano di rateizzazione calcolato sul lordo, e dispone la restituzione di quanto trattenuto per la parte che supera la somma calcolata al netto.
2. Rigetta nel resto il ricorso.
3. Compensa le spese di lite.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Cristina Giusti, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3417/2024 Ruolo Generale Previdenza
TRA
rapp.to e difeso, giusto mandato in calce al ricorso, dall'avv. LAURETTA GABRIELLA Parte_1 presso il quale è elett.te dom.to RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t. rappr.to e difeso dall' Avv. AZZANO STEFANO e con lui elett. CP_1 dom.to giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito, illegittimità delle trattenute
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/06/2024 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere stato titolare di pensione di invalidità civile, ora pensione di anzianità n. 024510101113292, Vfs, e premesso che a seguito di impugnazione in sede giudiziale del provvedimento di indebito del 04/01/2022 sulla pensione di invalidità civile il provvedimento era stato CP parzialmente annullato, esponeva che l' di C/Mare di Stabia nel procedere a giugno 2024 a operare la trattenuta sulla attuale pensione per la residua parte dell'indebito, ossia quella non annullata, pari ad Euro 6.790,37, tratteneva una rata che non rispettava il limite vitale di € 1.000,00 , in quanto non pignorava solo la parte eccedente tale importo nei limiti previsti dall'art. 545 cpc;
inoltre calcolava la rata sulla pensione lorda anziché sul netto della medesima;
contestava pertanto l'illegittimità della trattenuta nel quantum allegando la violazione del minimo vitale e il calcolo sul lordo. CP Tanto premesso, conveniva in giudizio l' resistente dinanzi all'adito Tribunale affinché, previa dichiarazione dell'illegittimità della trattenuta dell'importo di € 466,98 a titolo di “recupero indebiti” operata sulla pensione cat. VFS n. 024510101113292 sulla rata di giugno 2024, dichiarasse illegittimo il piano rateale di recupero indebiti indicato nel CP_ cedolino di pensione del 03/06/2024 ed accertasse il diritto dell' al recupero della rata a titolo di indebito sulla pensione cat. VFS n. 024510101113292, corrispondente al 20% della rata di pensione netta decurtata di € 1.000,00; con CP_ condanna dell' alla restituzione delle somme di differenza provenienti da quanto trattenuto illegittimamente a titolo di “recupero indebiti”, spese vinte. CP_ L' resistente, regolarmente citato si costituiva in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo che il recupero delle somme indebitamente riscosse avviene tramite trattenuta su pensione con una percentuale del 20%, sul lordo, applicandosi la norma speciale dell'art. 69 della L. n. 153/1969, che consente la trattenuta di 1/5 a condizione che non sia intaccato il trattamento minimo, con vittoria di spese.
All'odierna udienza cartolare, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, all'esito dello scambio di note scritte di trattazione, il Tribunale decideva con la presente sentenza.
La domanda è fondata solo in parte e va accolta per quanto di ragione, e rigettata nel resto. Va, in via preliminare, evidenziato che parte ricorrente non contesta il fondamento dell'indebito, essendosi limitata ad eccepire l'illegittimità del quantum della trattenuta.
1 Preliminarmente va evidenziato che secondo l'art. 69 l. 153/1969, co. 1, “le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite Controparte_2 a carico di forme di previdenza gestite dall stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le CP_2 somme dovute per interessi e sanzioni amministrative.”
Il co. 2 prevede che “Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.” Il co. 3 “Le somme dovute all nazionale della previdenza sociale, per prestazioni indebitamente percepite, non CP_2 possono essere gravate da interessi salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato” (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre 1988, n. 1041, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180, la CP_ pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni corrisposte dall . CP_ L quindi, salvo il diritto di avvalersi, come ogni creditore, dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti o le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo della pensione (Cass., 4 aprile 1978 n. 1532; 23 gennaio 1989 n. 383). Il principio opera anche sugli arretrati di pensione o di trattamento minimo (Cass. Sent. N. 206/2016: “tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione o di trattamento minimo, né incide su di esso l'art 6, comma 11-quinquies, del d.l. n. 463 del 1983, da riferire esclusivamente alla indebita percezione della integrazione al minimo e pertanto non contenente una deroga ai limiti vigenti, indicati dall'art. 69 legge n. 153 del 1969.”) Detto principio ha trovato conferma nei successivi arresti giurisprudenziali. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la disciplina contenuta nella disposizione legislativa sopra trascritta si applica anche al CP_ recupero dell'indebito pensionistico operato dall in via di compensazione mediante trattenute sul trattamento pensionistico in godimento, come ribadito anche nel recentissimo arresto della Cassazione, sez. lav., ord. n. 26580/2024, secondo cui: CP_
“In tema di indebito, l salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. – come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d. l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 e ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d.l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022 – che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga CP_ aggredita da soggetti diversi dall'istituto previdenziale, o quanto l agisce per crediti diversi dall'indebita percezione di prestazioni a suo pagina 9 di 11 carico o da omissioni contributive.” (nei medesimi termini Cass. n. 9001/2003, n. 206/2016 e 3648/2019). La stessa sentenza afferma che “in relazione all'art. 69 L. 153/1969, norma applicabile alla presente fattispecie, come chiarito da Corte Costituzionale 506/2002, che proprio su tale considerazione salvò la norma dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, la previsione va intesa quale ipotesi, selezionata dal legislatore, di (diverso e discrezionale) bilanciamento dei valori costituzionali, tale per cui, qualora il creditore sia lo stesso la fissazione della quota CP_1 pignorabile non transita per la previa detrazione di quanto da destinare al minimum vitale (come stabilito in via generale e per gli altri casi dalla medesima sentenza, con regola ora declinata dall'art. 545 co. 7 c.p.c.) ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia (comma 2) dei minimi pensionistici.” (cfr. Cass. 3648/2019)”. CP_ Si tratta di una norma speciale che stabilisce per il recupero dei crediti di cui è titolare l
1) la limitazione del recupero entro 1/5 della somma delle pensioni in pagamento;
2) la salvaguardia del trattamento minimo;
3) il recupero dell'indebito senza l'applicazione di interessi, a meno che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Pertanto l'art. 545 cpc e il limite dell'importo dell'assegno sociale aumentato della metà, previsto dall'art. 545 c.p.c., VII CP comma (introdotto dal D.L. 83/15 conv. in L. n. 132/15) non si applica ai recuperi disposti da per cui vige la speciale disciplina prevista dalla l. 153/69. Il limite dell'importo dell'assegno sociale aumentato della metà opera, quindi, solo allorquando il creditore - diverso dall notifichi all un pignoramento presso terzi, laddove l è il CP_1 CP_2 CP_1 terzo pignorato.
2 Per quanto riguarda la trattenuta al lordo o al netto, la sentenza n. 3648/2019 della Corte di Cassazione citata da parte ricorrente afferma poi che “Il tema specifico del pignoramento delle pensioni è dunque regolato in via generale dal D.P.R. 150 cit., art. 2, in una con le integrazioni che derivano, ora, anche dalle previsioni dall'art. 545 c.p.c., comma 7 e ss. Nella determinazione delle quote pignorabili il citato art. 2, stabilisce peraltro che esse, in ogni caso, siano valutate "al netto di ritenute”. Non vi è quindi dubbio che la disciplina generale del pignoramento delle pensioni, riveniente da tale quadro di fondo, ne preveda il calcolo al netto e non al lordo delle ritenute fiscali.”
Anche con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 69 L. 153/1969, la Suprema Corte ha stabilito che la quota pignorabile si debba calcolare sul netto e non sul lordo, atteso che la norma si inserisce comunque sistema generale del pignoramento delle pensioni, pur nella sua diversa dinamica e nella specificità del referente soggettivo (l . CP_1 Pertanto ha affermato il principio di diritto secondo cui “anche nel caso di compensazione attuata dall per propri CP_1 crediti, ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 69, sugli importi pignorabili dei trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari ad un quinto, va effettuato valutando tali trattamenti al netto delle ritenute che per legge siano applicate a titolo fiscale.” Inoltre, in applicazione dell'articolo 150 del decreto-legge n. 34/2020, dal 2021 gli indebiti previdenziali, rivendicati CP_ dall' devono essere calcolati al netto delle imposte trattenute al momento dell'erogazione della prestazione e non più al lordo. L' ha emanato la circolare n. 174 pubblicata il 22 novembre con la quale fornisce le Controparte_3 indicazioni operative, precisando che l'ambito di applicazione riguarda le pensioni e le varie indennità previdenziali, nonché le retribuzioni, sulle quali gravano le imposte, mentre sono escluse quelle che ne sono esenti, quali per esempio pensioni e assegni sociali, le pensioni di invalidità civile, le maggiorazioni sociali e gli assegni familiari.
La nuova disciplina introdotta dall'articolo 150 del D.L 34/2020 circa la restituzione delle somme indebitamente percepite che, per effetto del nuovo comma 2-bis inserito nell'articolo 10 del TUIR, avviene al netto delle ritenute subite e non costituisce onere deducibile dal reddito. CP_ Quindi ha correttamente calcolato la quota pignorabile sull'importo dell'intera pensione, senza la previa detrazione del minimo vitale, ma salvo il minimo vitale. Tuttavia, ha errato a calcolare la quota sul lordo e non sul netto. Pertanto, CP_ la somma che poteva trattenere al netto della pensione era pari a 1/5 della pensione netta, salvo il minimo vitale, e la somma ulteriore trattenuta va restituita. Alla stregua delle considerazioni sovra esposte la domanda va, pertanto, parzialmente accolta nei termini di cui in motivazione.
Le spese processuali sono compensate attesa la reciproca soccombenza.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1 CP_ 06/06/2024 nei confronti dell' in persona del legale rappr. te p.t., ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
CP_
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara illegittima la trattenuta rateale operata da al lordo della pensione e non al netto, sulla pensione di anzianità n. 024510101113292, e con essa il piano di rateizzazione calcolato sul lordo, e dispone la restituzione di quanto trattenuto per la parte che supera la somma calcolata al netto.
2. Rigetta nel resto il ricorso.
3. Compensa le spese di lite.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti
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