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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/06/2025, n. 2625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2625 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di TA, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 13 giugno 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1147/2022 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Concetta La Delfa, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
.-Ricorrente-
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante , Controparte_1 Controparte_2
Avvocato Responsabile del Contenzioso Europeo, Dipartimento della Giustizia degli
[...]
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Pulejo e Stefano C. Zanghì Controparte_1
giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
.-Resistente-
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.02.2022, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere stato assunto in data 07.06.1993 con il titolo di “Trades Helper A/CEQ” e la qualifica di operaio meccanico e di svolgere la sua attività lavorativa in tutta la base Nato di Sigonella
(NAS 1 e NAS 2), ha agito in giudizio esponendo: che con nota del 5.11.2019 il datore di lavoro ha formulato proposta di sospensione dal lavoro per dieci giorni contestandogli nello specifico di aver oziato sul luogo di lavoro e di essere di essere rimasto per buona parte della giornata del 26.9.2019 inattivo essendo stato visto alle ore 13,03 dal proprio supervisore
, sottoscrittore della stessa nota di addebito, fuori dall'edificio n. 639 al quale Persona_1
1 era stato assegnato insieme al collega , di aver fornito dichiarazioni errate Persona_2
al predetto supervisore durante il colloquio orale avvenuto in pari data alle ore 15,20, nonché, di aver erroneamente inserito nel rapporto dell'attività nella predetta giornata lo svolgimento di otto ore lavorative presso l'edificio n. 639, nonostante che il registro di accesso al predetto edificio n. 639 attestasse la sua presenza al lavoro solo per complessivi 55 minuti (dalle 9,15 alle 10,10); che con nota del 11.11.2019 aveva rassegnato le sue giustificazioni negando gli addebiti: che tuttavia il datore di lavoro, con nota del 5.12.2019, ritenendo di non accettare le sue giustificazioni, gli aveva comminato ugualmente la sanzione disciplinare pari a 10 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione ritenendo i fatti di rilevante gravità; che aveva impugnato la predetta sanzione disciplinare avanti la commissione DARB, prevista dall'art. 30 del CCNL “Per il personale civile non statunitense delle Forze Armate U.S.A. in Italia” la quale pur confermando la sussistenza degli addebiti l'ha commutata in sei giorni di lavoro effettivo nel periodo compreso dal 24 gennaio al 2 febbraio 2020; che con successiva nota del 7.9.2021 il datore di lavoro gli aveva contestato che nella giornata del
15.7.2021 egli era rimasto inattivo durante l'orario di lavoro e di non aver comunicato al proprio superiore il mancato completamento dell'ordine di lavoro urgente che gli era stato affidato e segnatamente la risoluzione dei problemi di impostazione della temperatura della stanza n. 341 dell'edificio n. 545 (NGSI); che in occasione dell'incontro del 7.10.2021, alla presenza del suo rappresentante sindacale, ha eccepito la tardività della contestazione e nel merito ha rassegnato le sue giustificazioni, rilevando che lo svolgimento dell'intervento si era reso necessario per la sostituzione della centralina del condizionatore e di essersi recato presso l'officina intorno alle 15,20, allorché il suo supervisore, vista l'approssimarsi della fine del suo turno previsto per le ore 16,00, aveva provveduto ad inviare sul posto altri due colleghi per completare il lavoro;
che, ciò nonostante, con provvedimento del 16.11.2021 il datore di lavoro, non accogliendo le sue giustificazioni, gli aveva comminata la sanzione pari a 5 giorni di sospensione dal lavoro senza retribuzione;
che aveva impugnato ai sensi dell'art. 7 L. 300/1970 Stat. Lav. in data 22.11.2021 la predetta sanzione avanti la DTL di
TA e di Siracusa dandone comunicazione al datore di lavoro;
che, ciò nonostante, la sanzione disciplinare non veniva sospesa e il datore di lavoro gli ha comunicato la sua sospensione dal lavoro a far data dal 14 dicembre 2021; che in data 15.12.2021 aveva comunicato la sua malattia sino al giorno 21.12.2021; che nelle more la DTL di TA con comunicazione del 17.12.2021, preso atto che il datore di lavoro non aveva provveduto nei termini a nominare il proprio rappresentante in seno al costituendo collegio arbitrale, aveva
2 dichiarato inefficace la sanzione disciplinare impugnata;
che tuttavia il ricorrente ritornato al lavoro veniva ugualmente sospeso dal lavoro, in forza della predetta sanzione disciplinare, dal 28 dicembre 2021 per 4 giorni lavorativi effettivi.
Ciò premesso in fatto, avuto riguardo alla sanzione disciplinare di 5 giorni lavorativi del
16.11.2021, ha eccepito la tardività della contestazione stante l'eccessivo periodo di tempo trascorso tra il giorno in cui sarebbe avvenuto l'ipotetico inadempimento (15/07/2021) e la data di invio della contestazione disciplinare (07/09/2021) in violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare e tenuto conto che i presunti fatti contestati non abbisognavano di alcuna ulteriore verifica
Nel merito contestava gli addebiti rilevando l'insussistenza degli stessi, non rispondendo al vero che egli aveva oziato sul lavoro e non avendo responsabilità in ordine al mancato completamento del lavoro affidatogli in data 15.7.2021 che comunque era stato regolarmente eseguito il giorno successivo dai colleghi e Controparte_3 Controparte_4
Eccepiva l'inefficacia della sanzione comminatagli non avendo il datore di lavoro, in violazione della procedura prevista dall'art. 7 Stat. Lav., aderito alla procedura conciliativa mancando di nominare il proprio arbitro in seno al Collegio Arbitrale.
Rilevava l'abnormità della sanzione inflittagli poiché non giustificata dalla precedente sanzione disciplinare pari a 6 giorni di sospensione e comunque comminata in violazione della normativa del CCNL applicato laddove prevede per tale tipo di mancanza la sanzione massima di tre giorni di sospensione solo alla terza infrazione.
Con riferimento alla sanzione disciplinare pari a 10 giorni lavorativi del 5.12.2019, ha eccepito in via preliminare la tardività della contestazione del 5.11.2019 avvenuta ad oltre un mese di distanza rispetto alla presunta data degli addebiti (26.9.2019).
Nel merito ha contestato la ricostruzione di fatti così come riferita dal datore di lavoro non rispondendo al vero che, egli unitamente al collega , aveva mancato di Testimone_1 svolgere, nella giornata del 26.9.2019, la propria attività lavorativa presso l'edificio n. 639 al quale era stato assegnato e che i compiti assegnatogli erano stati regolarmente portati a termini come indicato nei report dell'attività presentati.
Rilevava, altresì, che la sanzione comminata pari a giorni 6 di lavoro effettivo non trova riscontro nella normativa del CCNL applicato laddove prevede per tale tipo di mancanza la sanzione massima pari a tre di sospensione dalla terza infrazione.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: ritenere e dichiarare illegittime, inefficaci e nulle le sanzioni disciplinari impugnate e di seguito annullarle;
3 condannare il convenuto TA ER al pagamento della complessiva somma di euro
1.147,52, oltre quanto risulterà dalla busta paga del mese di febbraio 2022, per le causali sopra esposte salvo errori od omissioni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o al pagamento di quell'altra maggiore o minor somma che sarà stabilita anche in via equitativa;
in subordine, qualora fossero ravvisabili estremi disciplinari, applicare una sanzione meno grave, tenuto conto della graduazione delle sanzioni di cui al CCNL applicato;
condannare la resistente alle spese e compensi del presente giudizio, da distrarre in favore del procuratore che se ne è dichiarato antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, il si è costituito Controparte_5
tempestivamente con memoria depositata il 16.03.2022, spiegando difese volte a perorare l'infondatezza del ricorso nel merito.
In particolare, la resistente ha dedotto la tempestività delle contestazioni disciplinari oggetto del giudizio rilevando che i fatti contestati e le predette contestazioni era trascorso un periodo di tempo del tutto ragionevole e congruo tanto da permettere al ricorrente di elaborare le proprie difese e che l'articolata struttura organizzativa della datrice di lavoro, nonché, la necessità di provvedere alla traduzione in italiano delle note da inviare al ricorrente, avevano giustificato i tempi occorsi per la formulazione della contestazione disciplinare.
Con riferimento alla sanzione disciplinare del 5.12.2019 relativa alle condotte di giorno
26.9.2019, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso avendo il ricorrente, come dallo stesso dedotto in ricorso, impugnato la predetta sanzione avanti la Commissione di Conciliazione denominata “DARB” di cui all'Art. 30 del CCNL regolante il rapporto di lavoro la quale, pur avendo confermato i fatti contestati, aveva comminato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per complessivi pari a 6 giorni di lavoro effettivi in luogo ai 10 originariamente previsti.
Con riferimento alla dedotta inefficacia della sanzione disciplinare del 16.11.2021, ha eccepito la prevalenza della procedura conciliativa prevista dall'art. 30 del CCNL applicato al ricorso rispetto a quella prevista dall'art. 7 Stat. Lav. ed ha precisato di non aver proceduto a nominare il proprio arbitro non avendo mai ricevuto da parte della DTL di TA e di
Siracusa alcun invito ad aderire alla conciliazione arbitrale.
Nel merito, ha contestato le deduzioni avversarie ribadendo la sussistenza dei fatti contestati al ricorrente con le predette impugnate contestazioni disciplinari, nonché, la proporzionalità delle conseguenti sanzioni poiché comminate nel rispetto della normativa di cui al CCNL applicato ed in base alla gravità degli addebiti commessi dal lavoratore.
4 Inutilmente tentata la conciliazione, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e assunzione di prove orali, con escussione dei testi sia di parte ricorrente che di parte resistente.
L'udienza del 12.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e,
a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata emessa la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va innanzitutto esaminata l'eccezione, sollevata da parte resistente, di inammissibilità della domanda di annullamento della sanzione disciplinare del 5.12.2019 pari a dieci giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
Deduce a tale riguardo parte resistente che, come dedotto e documentato in ricorso, la predetta sanzione disciplinare era già stata impugnata in via stragiudiziale dal ricorrente dinanzi alla Commissione provvedimenti disciplinari prevista dal CCNL applicato al rapporto di lavoro e, in detta sede, giusto verbale di accordo del 8.1.2020 era stata commutata e ridotta a sei giorni di sospensione di lavoro effettivo rispetto all'originaria misura pari a dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Al riguardo mette conto evidenziare che l'art. 7 della Stat. Lav. al comma 6 prevede espressamente che “Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro.”
La predetta norma nell'introdurre e disciplinare, anche in chiave deflattiva del contenzioso giudiziale, l'eventuale e facoltativa risoluzione conciliativa delle controversie aventi ad oggetto l'applicazione delle sanzioni disciplinari conservative - prevedendo la facoltà del lavoratore di rivolgersi al competente l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per la costituzione di apposito collegio di conciliazione - fa tuttavia salva l'applicazione delle eventuali analoghe procedure di conciliazione previste dalla contrattazione collettiva applicata in concreto al rapporto di lavoro.
5 Ed invero, l'art. 30 del CCNL “Per il personale civile non statunitense delle Forze Armate
U.S.A. in Italia” pacificamente applicato al rapporto di lavoro che ci occupa, al comma 3, prevede espressamente che “(…) Il dipendente può farsi assistere da un rappresentante sindacale. In caso di contestazione degli addebiti da parte del dipendente, se le ragioni da questi presentate sono accettate dal Comando, il provvedimento è ritirato o modificato. Se la decisione non è accettata dal dipendente, questi può richiedere ed il Comando provvede alla convocazione della Commissione per i provvedimenti disciplinari. La Commissione sarà costituita nell'installazione e composta di due (2) rappresentanti del datore di lavoro non facenti parte della scala gerarchica del dipendente e di un (1) rappresentante sindacale per ciascuna (2) organizzazione. La Commissione dovrà esprimere entro 15 giorni lavorativi dalla convocazione la sua decisione sul provvedimento disciplinare. Tale decisione dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti la
Commissione e sarà vincolante per le parti. Il mancato accordo rende libere le parti stesse di assumere le iniziative che riterranno opportune”.
La predetta disposizione ricalca in modo analogo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 7
Stat. Lav., atteso che conferisce al lavoratore la possibilità di impugnare la sanzione disciplinare ritenuta ingiusta avanti ad un organismo di conciliazione terzo ed indipendente con ampie garanzie di imparzialità in quanto costituito sia da rappresentati del datore di lavoro estranei alla catena gerarchia del lavoratore sia da rappresentanti delle OO.SS. e ciò al fine di ottenere una decisione vincolante tra le parti in merito alla sussistenza dei fatti contestati e alla conseguente sanzione comminata.
Ciò posto, si osserva che nel caso che ci occupa e come espressamente dedotto e documentato in ricorso, è circostanza pacifica che ha chiesto ed ottenuto Parte_1
la convocazione della Commissione degli affari disciplinari denominata DARB, ai sensi dell'art. 30 del CCNL applicato al rapporto.
Come emerge dal verbale di riunione del 8.1.2020 – sottoscritto dallo stesso ricorrente - la
Commissione Disciplinare composta, peraltro da due rappresentati sindacali delle OO.SS. aziendali, ha ampiamento ridiscusso il caso disciplinare analizzando gli eventi contestati e la relativa documentazione. (cfr. All. 23 fasc. res.)
In particolare, le parti sindacali, nel perorare le ragioni del ricorrente, hanno espressamente richiesto alla parte datoriale di mitigare la sanzione comminata al ricorrente distribuendo la sospensione dal servizio su due distinti periodi di pagamento;
tale richiesta, risulta essere stata positivamente accolta dalla Commissione che - come peraltro espressamente dedotto
6 anche dallo stesso ricorrente in ricorso - ha provveduto ad applicare al la Pt_1
sospensione dal servizio e dalla retribuzione per il periodo compreso tra il 24.1.2020 al
2.2.2020 pari a soli sei giorni effettivi di lavoro. (cfr. All. 23 pag. 2).
Sul punto mette conto evidenziare che, per come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata anche da parte resistente e condivisa da questo Tribunale, “nell'ipotesi in cui il lavoratore (cui il datore di lavoro abbia irrogato una sanzione disciplinare) richieda la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato - secondo quanto previsto dalla
L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 6, o da analoghe disposizioni della contrattazione collettiva - l'arbitrato in questione ha natura irrituale (e non già rituale); ne consegue che la relativa decisione non è impugnabile in sede giudiziaria in ordine alle valutazioni affidate alla discrezionalità degli arbitri (quali le valutazioni relative al materiale probatorio, ovvero le scelte operate per comporre la controversia), ma soltanto per vizi idonei ad inficiare la determinazione degli arbitri per alterata percezione o falsa rappresentazione dei fatti, ovvero per inosservanza delle disposizioni inderogabili di legge o di contratti o accordi collettivi”. (Cass. Sezioni Unite 01.12.2009, n. 25253).
Il predetto principio è stato ripreso anche dalle sezioni semplici della Suprema Corte ed ulteriormente ribadito nel senso che “le procedure arbitrali riguardanti controversie di lavoro privato - sia che siano previste dalla legge che dalla contrattazione collettiva o nelle clausole compromissorie inserite nello statuto e nei regolamenti federali delle Federazioni sportive - nonché quelle concernenti controversie in materia di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego contrattualizzato - a decorrere dalla vigenza dell'art. 59 bis del d.lgs. 3 febbraio 1993, n.20 operante a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo di settore - salvo che sia diversamente previsto in modo espresso, hanno natura di arbitrato irrituale” (così ex multis Cass. Sez. lav. 19.08.2013, n. 19182).
Ne consegue pertanto che, per effetto della avviata procedura conciliativa avanti la
Commissione per i provvedimenti disciplinari, l'originaria sanzione disciplinare del
5.12.2019 della sospensione di dieci giorni dal servizio e dalla retribuzione oggetto del presente giudizio è stata sostituita con quella pari a sei giorni di sospensione come risultante dal verbale sottoscritto in data 08.01.2020.
Ciò posto, era pertanto onere del ricorrente impugnare il verbale di accordo sottoscritto avanti la predetta Commissione, avente natura di autonomo lodo arbitrale, facendo valere eventuali vizi procedurali, nonché, quelli connessi alla volontà degli arbitri e alla violazione della disciplina inderogabile di legge e di contratto.
7 Alla luce di quanto sopra, va pertanto dichiarato inammissibile il capo di domanda afferente alla chiesta declaratoria di illegittimità dell'impugnata sanzione disciplinare del 5.12.2019 di sospensione pari a dieci giorni dal servizio e dalla retribuzione e relativa ai fatti commessi e contestati il 26.9.2019.
Conviene adesso passare all'esame della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per cinque giorni irrogata al ricorrente con provvedimento del 16.11.2021, a definizione del procedimento disciplinare avviato con lettera di addebito del 7.9.2021 con cui è stato contestato al ricorrente quanto segue:“(…) a. Ozio sul luogo di lavoro, [per] essere rimasto inattivo durante l'orario di lavoro e per aver mancato di comunicare al supervisore il mancato completamento di un ordine di lavoro urgente.
Tes_ Giovedì 15 luglio 2021, alle ore 09:20 circa, il SI (capo reparto Le Parte_2
ha assegnato l'ordine di lavoro di emergenza numero C4YWXT che riguardava la risoluzione dei problemi delle impostazioni della temperatura interna all'interno della stanza 341 dell'edificio 545 (NGIS). Inizialmente Lei era stato assegnato a lavorare con un collega italiano che ha dovuto richiedere inaspettatamente un congedo. A quel punto, ii
Tes_ SI ne è stato informato e Le ha immediatamente assegnato un militare del Reparto
Seabee per assisterLa con i compiti assegnati. Giovedì 15 luglio 2021, alle 13:00 circa, Lei
Tes_ ha poi contattato il Sig. per informarlo che il militare del Reparto Seabee non sarebbe più stato in grado di assisterLa in quanto aveva un impegno operativo precedentemente
Tes_ programmato da sbrigare (rifornimento caldaia). A quel punto, il Sig. Le ha assegnato due Meccanici Italiani del Reparto HIVAC per assisterLa nelle Sue mansioni. Giovedì 15
Tes_ luglio 2021, alle 14:45 circa, il Sig. ha parlato con un altro dei Suoi colleghi, il quale ha riferito che Lei aveva individuato che un controllore elettronico necessitava di una riprogrammazione e che il nostro Tecnico di Controllo Digitale Diretto Le aveva già parlato
Tes_ e l'aveva assistito. Nel momento in cui il SI ha appreso questo, si è recato immediatamente nel negozio dove l'ha trovato seduto ad aspettare la fine della giornata lavorativa con il controller elettronico in Suo possesso. Quando Le ha chiesto se l'ordine di
Tes_ lavoro di emergenza era stato completato, la Sua risposta è stata no. Il SI poi Le ha chiesto se [avesse] aveva segnalato lo stato dei lavori al responsabile dell'edificio NGIS,
Tes_ Lei ha risposto di no. Il Sig. a quindi chiarito che non siamo autorizzati a interrompere
i1 lavoro su ordini di lavoro urgenti fino al completamento del lavoro, ricevendo da parte
Sua nessun feedback. A quel punto, il completamento dell'ordine di lavoro è stato assegnato ad un altro Meccanico del Reparto HVAC.
2. Si fa presente che Lei e tutti i dipendenti del
8 reparto siete ben consapevoli che tutti gli ordini di lavoro relativi alla temperatura interna ricevuti per ii Dipartimento NGIS e le strutture delle caserme sono trattati quali emergenze poiché l'ufficiale comandante dell'installazione e l'autorità superiore della catena di comando hanno ritenuto che tale lavoro ha un impatto negativo diretto sulla qualità della vita per gli inquilini residenti. Tuttavia, nonostante Lei fosse a conoscenza del requisito di cui sopra, lo ha ignorato, non ha informato il Suo supervisore della Sua decisione di non completare l'ordine di lavoro e Lei è rimasto volontariamente inattivo durante l'orario di lavoro causando un ritardo nella risposta a un'emergenza.
3. In conformità all'articolo 27 del riferimento (a), Lei ha i1 dovere di dare una giornata di giusto lavoro in cambio di una giornata di equa retribuzione. Lei ha mancato di ottemperare all' articolo appena menzionato. Il Suo comportamento in data 15 luglio 2021 è stato misero ed inaccettabile.
Non può e non sarà tollerato. Mancanze simili in futuro porteranno ad un'azione più severa.
4. Si fa presente che nel valutare la sopramenzionata violazione è stata considerata la sospensione senza paga per 10 giorni di calendario che è stata emessa nei Suoi confronti negli ultimi 24 messi in data 5 dicembre 2019 per i seguenti addebiti: per ozio sul luogo di lavoro, essere rimasto inattivo durante l'orario di lavoro, aver fornito una dichiarazione errata al proprio supervisore ed aver inserito dati errati. (…)”.
Il ricorrente con nota del 13.9.2021 ha rassegnato le sue giustificazioni contestando gli addebiti e rappresentando nello specifico i) di essere rimasto solo nello svolgimento della sua attività lavorativa del giorno 15.7.2021 e di aver contattato alle ore 13,30 circa il proprio Per_ responsabile sig. chiedendo la consegna di un pezzo di ricambio necessario per completare il lavoro;
ii) che il pezzo di ricambio gli era stato consegnato dai colleghi CP_6
e ; iii) di essersi reso conto che la centralina del condizionatore non
[...] CP_7
era funzionante e, dopo averla smontata ed aver consegnato le chiavi della stanza alla reception, alle ore 15,00 si era recato presso il dipartimento tecnico per far eseguire la riparazione;
iv) di essersi poi recato alle 15,20 presso l'officina e di aver incontrato alle 15,30 Per_ il sig. il quale, visto l'approssimarsi della fine suo turno, previsto per le 16,00, decideva di far completare il lavoro ad altri due colleghi e segnatamente e Controparte_3 Per_4
(cfr. All. 29 Memoria)
[...]
La datrice di lavoro con provvedimento del 16.11.2021, ritenuto di non accogliere le predette giustificazioni a sua discolpa ribadite anche in occasione dell'incontro del 7.10.2021 svoltosi alla presenza del suo rappresentante sindacale, per i fatti contestati di giorno 15.7.2021 ha
9 applicato la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 5 giorni.
In particolare, come si legge nel provvedimento impugnato “(…) Reputo irrilevante la Sua dichiarazione in merito all'orario della restituzione delle chiavi a] dipartimento NGIS, in quanto le suddette chiavi non sono restituite ogni qualvolta i tecnici lasciano l'edificio. La presunta differenza di orario (le 15 .00 contro l'approssimativo 14 .45) non incide affatto sugli addebiti del presente provvedimento disciplinare. Gli addebiti si riferiscono al Suo stato di ozio sul luogo di lavoro, alla Sua inattività durante l'orario di lavoro, non completando l'ordine di lavoro urgente e mancando di informarne il Suo supervisore.
Reputo, pertanto, che l'addebito contestato sia pienamente sostenuto da prove e che non sia stato prodotto alcun elemento nuovo atto ad ovviare l'applicazione del provvedimento proposto”. (cfr. All. 30 memoria)
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della sanzione conservativa irrogatagli per tardività della contestazione disciplinare, nonché, per insussistenza del fatto contestatogli chiedendo, altresì, dichiararsi la sproporzione della sanzione applicare una sanzione meno grave, tenuto conto della graduazione delle sanzioni di cui al CCNL applicato.
La società resistente, dal canto suo, ha affermato la tempestività e la legittimità della sanzione disciplinare.
In via preliminare, si osserva che il ricorrente ha negato la legittimità della sanzione per non aver ricevuto immediatamente la contestazione disciplinare del fatto addebitatogli.
L'eccezione non merita condivisione.
Il principio dell'immediatezza e della tempestività riguarda, ad un tempo, sia la contestazione degli addebiti sia l'irrogazione della sanzione e trova il suo fondamento nell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori che, riconoscendo al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, conduce a ritenere illegittime le contestazioni che, pur potendo essere prontamente elevate al dipendente, sono dilatoriamente procrastinate nel tempo così da rendere difficile il concreto allestimento di una posizione difensiva utilmente diretta a contrastare nel modo più efficace il contenuto delle accuse che sono state rivolte nei suoi confronti.
La giurisprudenza di legittimità, nel dare applicazione al principio in parola con prevalente riferimento alle ipotesi di licenziamento disciplinare, ma con principi sicuramente applicabili anche alle sanzioni conservative, , ha sottolineato che “il requisito della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di
10 tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustifichi o meno il ritardo.” (così, tra le altre, Cass. civ. Sez. lav. 10.9.2013, n. 20719 e, da ultimo, Cass. civ. Sez. lav., 26.6.2018, n. 16841).
Giova, altresì, evidenziare che il principio dell'immediatezza della contestazione tende non solo ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, ma anche a tutelare il legittimo affidamento del prestatore - in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede - sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile;
con la conseguenza che, ove la contestazione sia tardiva, si realizza una preclusione all'esercizio del relativo potere e l'invalidità della sanzione irrogata.
Muovendo da tali considerazioni, va rilevato che la contestazione disciplinare è stata formulata dalla parte datoriale il 07.09.2021 a distanza di un mese e 22 giorni dal comportamento fonte di addebito che è stato rimproverato al ricorrente di avere posto in essere il 15.7.2021.
Nel contesto considerato, il complessivo lasso di tempo intercorso tra la contestazione e la commissione del fatto, avuto riguardo alla complessa articolazione gerarchica ed organizzativa della datrice datore di lavoro, alla pausa estiva del mese di agosto, nonché, alla necessità di tradurre in italiano tutti i documenti afferenti il procedimento disciplinare, escludono che l'esercizio del potere disciplinare sia intervenuto tardivamente e sia stato contrario a buona fede.
Deve, in definitiva, ritenersi che la contestazione disciplinare del 7.9.2021 sia stata tempestiva.
Tanto chiarito, si rileva che la valutazione della legittimità o meno della sanzione disciplinare irrogata impone, in primo luogo, di verificare, anche alla luce delle contestazioni di parte resistente, la sussistenza dei fatti addebitati, nonché la loro rilevanza disciplinare, tenuto conto del principio per cui “grava sul datore di lavoro l'onere di provare gli elementi costitutivi di detta fattispecie, in quanto fondamento in concreto dell'esercitato potere disciplinare. Ne consegue la rilevanza, ai fini dell'accertamento in questione, di tutti gli
11 elementi di prova legalmente acquisiti, idonei a dimostrare la sussistenza o meno della responsabilità disciplinare e il suo grado.” (cfr. Cass. 15950/2004).
Nel caso che ci occupa, in sintesi, al ricorrente è stato, infatti, contestato di non aver completato il lavoro assegnatogli in data 15.7.2021 e di essere rimasto inattivo durante il
Per_ proprio turno di lavoro poiché, come riferito dal suo responsabile sig. pur avendo il ricorrente alle ore 14:45 circa individuato e risolto con l'ausilio del Tecnico di Controllo la causa del malfunzionamento del condizionatore, era stato trovato alle ore 15,30 dal suo responsabile, , presso l'officina intento ad aspettare invano la fine del suo turno CP_8
di lavoro.
Venendo al merito della questione, ritiene il Tribunale che l'espletata prova testimoniale non sia valsa a confermare la condotta contesta al ricorrente ed oggetto di addebito disciplinare.
Anzitutto mette conto evidenziare che il teste di parte resistente , sentito CP_8 all'udienza del 16.1.2024, in qualità di supervisore del reparto aria condizionata, ha chiarito che “gli interventi sui sistemi di condizionamento delle strutture residenziali con riferimento alle strutture dove risiede(va)no i piloti” sono “classificati come emergenza” e che detti interventi “non si possono sospendere i lavori classificati come emergenza senza informare il supervisore” (cfr. ADR cap 3 e 2 memoria); in merito ai fatti oggetto di contestazione ha riferito di essere stato contattato, intorno alle ore 13,00, dal poiché rimasto solo, di Pt_1
aver pertanto inviato i colleghi e per coadiuvarlo, di aver poi incontrato CP_6 CP_4
intorno le 15,00 il signor il quale gli riferiva che sig. aveva problemi con CP_6 Pt_1
la scheda elettronica, ossia con il DDC controller che necessitava di essere sostituito e programmato (ADR cap 18 “… ricordo che quel giorno, se mal non ricordo intorno alle 15, io incontrai il signor nel corridoio dell'edificio in cui si trova il mio ufficio, edificio CP_6
n. 618 e chiesi allo stesso di aggiornarmi sullo stato di avanzamento del lavoro che gli avevo affidato, in quanto io avevo mandato il sig. ad aiutare il e mi disse di CP_6 Pt_1
rivolgermi direttamente al sig. , che aveva problemi con la scheda elettronica, ossia Pt_1 con il DDC controller , ossia il sistema che gestiva l'intero condizionamento della stanza e che va programmato ovvero, se è guasto va sostituito e programmato”); il teste, dopo aver confermato tutte le circostanze di cui all'articolato di prova n. 19 della memoria (id est.
“Vero che il 15.7.2021 il Sig. portò il pannello al Sig. addetto alle Pt_1 Persona_5 riparazioni dei componenti elettronici prima dell'ora di pranzo;
vero che il pannello funzionava e che il Sig. lo riprogrammò comunque e lo consegnò al Sig. tra Per_5 Pt_1 le 13,00 e le 14,00”) ha tuttavia precisato che “tali circostanze mi furono riferite dal signor
12 che mi parlò della riconsegna del pannello al “dopo pranzo”. Le circostanze Per_5 Pt_1
di cui al capitolo io le ho apprese dal signor al quale mi sono rivolto per avere notizie Per_5 nella giornata del 15 luglio anche se non ricordo l'orario; e chiesi tali notizie al anche Per_5 successivamente per avere certezza di come era andato l'intervento, perché per lavoro interloquisco con lui molte volte al giorno”, aggiungendo altresì, sentito a prova contraria sull'articolato di prova n. 91 del ricorso che “per quanto mi è stato riferito dal la Per_5
centralina elettronica è stata programmata soltanto una volta e consegnata al dalle Pt_1
13 alle 14 del 15 luglio 2021 e non è stata ulteriormente riprogrammata neppure il giorno successivo” (…); “aggiungo che mentre parlavo con il nell'officina, sono entrati Pt_1
il signor TA e il sig. , e allora io dissi al TA, visto che il mi Per_4 Pt_1
aveva detto che avrebbe fatto il lavoro il giorno successivo e visto che il TA è coperto da indennità di reperibilità e può prolungare il suo orario di lavoro fino a oltre le 16,00, ho chiesto al TA di effettuare l'installazione del controllore elettronico in questione. Si è offerto di aiutarlo il signor che pure ho mandato per tale intervento. Persona_4
Alle ore 16 ho poi ricevuto la telefonata del TA che mi avvertiva che il controllore elettronico era stato installato e funzionava e non c'era nient'altro che non funzionasse tranne il motore elettrico che era bruciato”.
Per_ Ora, si osserva che la ricostruzione dei fatti del teste oltre a non essere frutto di una sua conoscenza diretta dei fatti di causa avendo lo stesso soltanto pedissequamente riferito quanto avrebbe appreso da collega , non ha trovato riscontro alcuno ed anzi Persona_5
è stata smentita dalle ulteriori testimonianze rese in giudizio dai testi e Controparte_6
della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare avendo entrambi dimostrato CP_7
di possedere un conoscenza diretta degli eventi di giorno 15.7.2021 oggetto di contestazione.
Ed invero, il teste sentito all'udienza del 16.1.2024 sulle circostanze di Controparte_6 cui al capitolato n. 9 del ricorso ha così riferito “ricordo che il quel giorno ha Pt_1 riconsegnato la chiave della stanza nella hall dell'edificio 558, se mal non ricordo, ed erano le ore 15. Poi si reca presso il tecnico di controllo per effettuare la riprogrammazione del controllore elettronico e tale riprogrammazione avveniva. Poi il si è recato presso Pt_1 l'officina con la centralina, io l'ho visto entrare presso l'officina ma non so dire per quale ragione vi è andato. Poi forse io sono andato via e non so dire cosa è successo dopo. In Per_ quell'occasione io mi trovavo con il sig. che è stato contattato dal sig. CP_7 per effettuare l'intervento del controllore elettronico che non funzionava e quindi abbiamo dato supporto. Tanto avveniva dopo la pausa pranzo ma non so essere preciso sull'orario
o, meglio, ricordo che avveniva alle 13,30” precisando, altresì, che “io insieme al CP_4 siamo andati presso la stanza di cui al capitolo nell'edificio 545 e abbiamo dato supporto al fino alle ore 15,00, ma non abbiamo completato il lavoro in quanto la centralina Pt_1
era guasta e quindi, alle ore 15,00, come ho detto il si è poi recato dal tecnico. Pt_1
Successivamente, io ero in officina e come ho detto ho visto il pervenire in officina Pt_1
ma poi ci siamo separati e poi nulla so dire su quello che è successo dopo”.
Le predette circostanze sono state, altresì, confermate, in modo ancora più puntuale, dal teste
, esaminato all'udienza del 11.9.2024 il quale sentito sulle circostanze di cui CP_7 al capitolo 9 del ricorso ha così dichiarato “ posso confermare quello che ho visto, e cioè che il sig. ha consegnato la chiave alle ore 15:00 al desk, edificio 558, avevamo Pt_1
lavorato insieme alla verifica della scheda elettronica;
tra le ore 13:00 e le ore 13:30 circa sono stato contattato dal caposquadra che mi ha inviato a recarmi da lui per CP_8 prendere in consegna un sensore magneto e mi sono dopo recato nell'edificio 545 per supportare il nella prosecuzione del lavoro che stava svolgendo;
ho raggiunto il Pt_1
intorno alle ore 13:45; so inoltre, per averlo visto, che il sig. si è Pt_1 Pt_1 successivamente recato in officina, ubicata presso l'edifico 618, per fare riprogrammare dal tecnico di controllo la citata scheda elettronica”, aggiungendo, altresì, sulle circostanze di cui al capitolo 19 della memoria che “… il sig. consegnò il pannello di comando al Pt_1
sig. il pannello era guasto;
il ha consegnato il pannello al dopo le ore Per_5 Pt_1 Per_5
15:00 perché l'ho visto personalmente andare verso l'officina del il pannello era Per_5
ancora installato quando è stato smontato da me e il .” Pt_1
Alla luce delle predette testimonianze complessivamente valutare, non hanno pertanto trovato conferma né i fatti di cui alla contestazione di addebiti del 5.11.2019 né, in
Per_ particolare, l'ulteriore circostanza riferita dal teste ovvero che il pezzo difettoso del condizionatore, sarebbe stato regolarmente riprogrammato dal tra le 13,00 e Persona_5
le 14,00 di giorno 15.7.2021 e quindi riconsegnato al ricorrente.
L'istruttoria condotta in giudizio ha invece dimostrato che il , giorno 15.7.2021 ha Pt_1
svolto regolarmente la sua attività lavorativa nella stanza n. 341 dell'edificio 545 coadiuvato
14 dapprima dal tecnico militare Seabee e, successivamente dai colleghi e il CP_4 CP_6
ricorrente, avendo individuato la causa del guasto nel malfunzionamento della scheda tecnica del condizionatore, alle ore 15,00 ha riconsegnato le chiavi della stanza alla reception
- come peraltro documentalmente provato (cfr. “lettera consegna chiavi” ricorso) - per poi recarsi dal collega per far riparare la predetta scheda danneggiata;
Persona_5
Per_ successivamente, si è diretto all'officina ed ivi, alle ore 15,30, il suo supervisore come da quest'ultimo confermato, non essendo il ricorrente autorizzato a fare ore di straordinario oltre le ore 16,00, ha disposto che i colleghi, TA e completassero il lavoro al Per_4
suo posto.
Sulla base delle superiori considerazioni, discende la globale insussistenza materiale dei fatti di giorno 15.7.2021 contestati al ricorrente (id est ozio sul lavoro ed omessa comunicazione al supervisore del mancato completamento del compito affidatogli), nonché, l'illegittimità della sanzione disciplinare disposta con provvedimento del 16.11.2021 che pertanto deve essere annullata integralmente con condanna della resistente alla restituzione al ricorrente della complessiva somma pari ad euro 531,20 trattenuta a tale titolo dalla retribuzione come riportato nella busta paga di febbraio 2022 rimasta incontestata.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1147/2002 R.G., disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione;
dichiara illegittima ed annulla la sanzione disciplinare conservativa irrogata a Pt_1
con comunicazione del 16.11.2021;
[...] condanna il Governo degli , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, alla restituzione della somma di euro 531,20 trattenuta per tale titolo, oltre accessori come per legge. dichiara inammissibile, per le ragioni di cui in parte motiva, il capo di domanda afferente alla chiesta declaratoria di illegittimità della impugnata sanzione conservativa del 5.12.2019; compensa interamente le spese di lite tra le parti.
TA, 20 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppe Tripi
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cap. 9 Ricorso Essere vero o no che il Sig. il giorno 15 luglio 2021, dopo aver Parte_1 riconsegnato la chiave della stanza 341 dell'edificio 545 (NGIS) alle 15.00, si recava presso il tecnico di controllo poiché il controllore elettronico necessitava di una riprogrammazione e quindi effettuava tale riprogrammazione con la sua assistenza, intervento che richiedeva del tempo, e dopo aver fatto riparare la centralina si recava nell'officina per mettere la centralina nella borsa degli attrezzi e per ricercare un altro ricambio (magnete sensore porta) per poi rimetterlo nella propria borsa e recarsi nuovamente nella stanza 341 dell'edificio 545 (NGIS) ;
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di TA, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 13 giugno 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1147/2022 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Concetta La Delfa, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
.-Ricorrente-
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante , Controparte_1 Controparte_2
Avvocato Responsabile del Contenzioso Europeo, Dipartimento della Giustizia degli
[...]
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Pulejo e Stefano C. Zanghì Controparte_1
giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
.-Resistente-
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.02.2022, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere stato assunto in data 07.06.1993 con il titolo di “Trades Helper A/CEQ” e la qualifica di operaio meccanico e di svolgere la sua attività lavorativa in tutta la base Nato di Sigonella
(NAS 1 e NAS 2), ha agito in giudizio esponendo: che con nota del 5.11.2019 il datore di lavoro ha formulato proposta di sospensione dal lavoro per dieci giorni contestandogli nello specifico di aver oziato sul luogo di lavoro e di essere di essere rimasto per buona parte della giornata del 26.9.2019 inattivo essendo stato visto alle ore 13,03 dal proprio supervisore
, sottoscrittore della stessa nota di addebito, fuori dall'edificio n. 639 al quale Persona_1
1 era stato assegnato insieme al collega , di aver fornito dichiarazioni errate Persona_2
al predetto supervisore durante il colloquio orale avvenuto in pari data alle ore 15,20, nonché, di aver erroneamente inserito nel rapporto dell'attività nella predetta giornata lo svolgimento di otto ore lavorative presso l'edificio n. 639, nonostante che il registro di accesso al predetto edificio n. 639 attestasse la sua presenza al lavoro solo per complessivi 55 minuti (dalle 9,15 alle 10,10); che con nota del 11.11.2019 aveva rassegnato le sue giustificazioni negando gli addebiti: che tuttavia il datore di lavoro, con nota del 5.12.2019, ritenendo di non accettare le sue giustificazioni, gli aveva comminato ugualmente la sanzione disciplinare pari a 10 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione ritenendo i fatti di rilevante gravità; che aveva impugnato la predetta sanzione disciplinare avanti la commissione DARB, prevista dall'art. 30 del CCNL “Per il personale civile non statunitense delle Forze Armate U.S.A. in Italia” la quale pur confermando la sussistenza degli addebiti l'ha commutata in sei giorni di lavoro effettivo nel periodo compreso dal 24 gennaio al 2 febbraio 2020; che con successiva nota del 7.9.2021 il datore di lavoro gli aveva contestato che nella giornata del
15.7.2021 egli era rimasto inattivo durante l'orario di lavoro e di non aver comunicato al proprio superiore il mancato completamento dell'ordine di lavoro urgente che gli era stato affidato e segnatamente la risoluzione dei problemi di impostazione della temperatura della stanza n. 341 dell'edificio n. 545 (NGSI); che in occasione dell'incontro del 7.10.2021, alla presenza del suo rappresentante sindacale, ha eccepito la tardività della contestazione e nel merito ha rassegnato le sue giustificazioni, rilevando che lo svolgimento dell'intervento si era reso necessario per la sostituzione della centralina del condizionatore e di essersi recato presso l'officina intorno alle 15,20, allorché il suo supervisore, vista l'approssimarsi della fine del suo turno previsto per le ore 16,00, aveva provveduto ad inviare sul posto altri due colleghi per completare il lavoro;
che, ciò nonostante, con provvedimento del 16.11.2021 il datore di lavoro, non accogliendo le sue giustificazioni, gli aveva comminata la sanzione pari a 5 giorni di sospensione dal lavoro senza retribuzione;
che aveva impugnato ai sensi dell'art. 7 L. 300/1970 Stat. Lav. in data 22.11.2021 la predetta sanzione avanti la DTL di
TA e di Siracusa dandone comunicazione al datore di lavoro;
che, ciò nonostante, la sanzione disciplinare non veniva sospesa e il datore di lavoro gli ha comunicato la sua sospensione dal lavoro a far data dal 14 dicembre 2021; che in data 15.12.2021 aveva comunicato la sua malattia sino al giorno 21.12.2021; che nelle more la DTL di TA con comunicazione del 17.12.2021, preso atto che il datore di lavoro non aveva provveduto nei termini a nominare il proprio rappresentante in seno al costituendo collegio arbitrale, aveva
2 dichiarato inefficace la sanzione disciplinare impugnata;
che tuttavia il ricorrente ritornato al lavoro veniva ugualmente sospeso dal lavoro, in forza della predetta sanzione disciplinare, dal 28 dicembre 2021 per 4 giorni lavorativi effettivi.
Ciò premesso in fatto, avuto riguardo alla sanzione disciplinare di 5 giorni lavorativi del
16.11.2021, ha eccepito la tardività della contestazione stante l'eccessivo periodo di tempo trascorso tra il giorno in cui sarebbe avvenuto l'ipotetico inadempimento (15/07/2021) e la data di invio della contestazione disciplinare (07/09/2021) in violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare e tenuto conto che i presunti fatti contestati non abbisognavano di alcuna ulteriore verifica
Nel merito contestava gli addebiti rilevando l'insussistenza degli stessi, non rispondendo al vero che egli aveva oziato sul lavoro e non avendo responsabilità in ordine al mancato completamento del lavoro affidatogli in data 15.7.2021 che comunque era stato regolarmente eseguito il giorno successivo dai colleghi e Controparte_3 Controparte_4
Eccepiva l'inefficacia della sanzione comminatagli non avendo il datore di lavoro, in violazione della procedura prevista dall'art. 7 Stat. Lav., aderito alla procedura conciliativa mancando di nominare il proprio arbitro in seno al Collegio Arbitrale.
Rilevava l'abnormità della sanzione inflittagli poiché non giustificata dalla precedente sanzione disciplinare pari a 6 giorni di sospensione e comunque comminata in violazione della normativa del CCNL applicato laddove prevede per tale tipo di mancanza la sanzione massima di tre giorni di sospensione solo alla terza infrazione.
Con riferimento alla sanzione disciplinare pari a 10 giorni lavorativi del 5.12.2019, ha eccepito in via preliminare la tardività della contestazione del 5.11.2019 avvenuta ad oltre un mese di distanza rispetto alla presunta data degli addebiti (26.9.2019).
Nel merito ha contestato la ricostruzione di fatti così come riferita dal datore di lavoro non rispondendo al vero che, egli unitamente al collega , aveva mancato di Testimone_1 svolgere, nella giornata del 26.9.2019, la propria attività lavorativa presso l'edificio n. 639 al quale era stato assegnato e che i compiti assegnatogli erano stati regolarmente portati a termini come indicato nei report dell'attività presentati.
Rilevava, altresì, che la sanzione comminata pari a giorni 6 di lavoro effettivo non trova riscontro nella normativa del CCNL applicato laddove prevede per tale tipo di mancanza la sanzione massima pari a tre di sospensione dalla terza infrazione.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: ritenere e dichiarare illegittime, inefficaci e nulle le sanzioni disciplinari impugnate e di seguito annullarle;
3 condannare il convenuto TA ER al pagamento della complessiva somma di euro
1.147,52, oltre quanto risulterà dalla busta paga del mese di febbraio 2022, per le causali sopra esposte salvo errori od omissioni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o al pagamento di quell'altra maggiore o minor somma che sarà stabilita anche in via equitativa;
in subordine, qualora fossero ravvisabili estremi disciplinari, applicare una sanzione meno grave, tenuto conto della graduazione delle sanzioni di cui al CCNL applicato;
condannare la resistente alle spese e compensi del presente giudizio, da distrarre in favore del procuratore che se ne è dichiarato antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, il si è costituito Controparte_5
tempestivamente con memoria depositata il 16.03.2022, spiegando difese volte a perorare l'infondatezza del ricorso nel merito.
In particolare, la resistente ha dedotto la tempestività delle contestazioni disciplinari oggetto del giudizio rilevando che i fatti contestati e le predette contestazioni era trascorso un periodo di tempo del tutto ragionevole e congruo tanto da permettere al ricorrente di elaborare le proprie difese e che l'articolata struttura organizzativa della datrice di lavoro, nonché, la necessità di provvedere alla traduzione in italiano delle note da inviare al ricorrente, avevano giustificato i tempi occorsi per la formulazione della contestazione disciplinare.
Con riferimento alla sanzione disciplinare del 5.12.2019 relativa alle condotte di giorno
26.9.2019, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso avendo il ricorrente, come dallo stesso dedotto in ricorso, impugnato la predetta sanzione avanti la Commissione di Conciliazione denominata “DARB” di cui all'Art. 30 del CCNL regolante il rapporto di lavoro la quale, pur avendo confermato i fatti contestati, aveva comminato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per complessivi pari a 6 giorni di lavoro effettivi in luogo ai 10 originariamente previsti.
Con riferimento alla dedotta inefficacia della sanzione disciplinare del 16.11.2021, ha eccepito la prevalenza della procedura conciliativa prevista dall'art. 30 del CCNL applicato al ricorso rispetto a quella prevista dall'art. 7 Stat. Lav. ed ha precisato di non aver proceduto a nominare il proprio arbitro non avendo mai ricevuto da parte della DTL di TA e di
Siracusa alcun invito ad aderire alla conciliazione arbitrale.
Nel merito, ha contestato le deduzioni avversarie ribadendo la sussistenza dei fatti contestati al ricorrente con le predette impugnate contestazioni disciplinari, nonché, la proporzionalità delle conseguenti sanzioni poiché comminate nel rispetto della normativa di cui al CCNL applicato ed in base alla gravità degli addebiti commessi dal lavoratore.
4 Inutilmente tentata la conciliazione, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e assunzione di prove orali, con escussione dei testi sia di parte ricorrente che di parte resistente.
L'udienza del 12.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e,
a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata emessa la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va innanzitutto esaminata l'eccezione, sollevata da parte resistente, di inammissibilità della domanda di annullamento della sanzione disciplinare del 5.12.2019 pari a dieci giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
Deduce a tale riguardo parte resistente che, come dedotto e documentato in ricorso, la predetta sanzione disciplinare era già stata impugnata in via stragiudiziale dal ricorrente dinanzi alla Commissione provvedimenti disciplinari prevista dal CCNL applicato al rapporto di lavoro e, in detta sede, giusto verbale di accordo del 8.1.2020 era stata commutata e ridotta a sei giorni di sospensione di lavoro effettivo rispetto all'originaria misura pari a dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Al riguardo mette conto evidenziare che l'art. 7 della Stat. Lav. al comma 6 prevede espressamente che “Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro.”
La predetta norma nell'introdurre e disciplinare, anche in chiave deflattiva del contenzioso giudiziale, l'eventuale e facoltativa risoluzione conciliativa delle controversie aventi ad oggetto l'applicazione delle sanzioni disciplinari conservative - prevedendo la facoltà del lavoratore di rivolgersi al competente l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per la costituzione di apposito collegio di conciliazione - fa tuttavia salva l'applicazione delle eventuali analoghe procedure di conciliazione previste dalla contrattazione collettiva applicata in concreto al rapporto di lavoro.
5 Ed invero, l'art. 30 del CCNL “Per il personale civile non statunitense delle Forze Armate
U.S.A. in Italia” pacificamente applicato al rapporto di lavoro che ci occupa, al comma 3, prevede espressamente che “(…) Il dipendente può farsi assistere da un rappresentante sindacale. In caso di contestazione degli addebiti da parte del dipendente, se le ragioni da questi presentate sono accettate dal Comando, il provvedimento è ritirato o modificato. Se la decisione non è accettata dal dipendente, questi può richiedere ed il Comando provvede alla convocazione della Commissione per i provvedimenti disciplinari. La Commissione sarà costituita nell'installazione e composta di due (2) rappresentanti del datore di lavoro non facenti parte della scala gerarchica del dipendente e di un (1) rappresentante sindacale per ciascuna (2) organizzazione. La Commissione dovrà esprimere entro 15 giorni lavorativi dalla convocazione la sua decisione sul provvedimento disciplinare. Tale decisione dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti la
Commissione e sarà vincolante per le parti. Il mancato accordo rende libere le parti stesse di assumere le iniziative che riterranno opportune”.
La predetta disposizione ricalca in modo analogo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 7
Stat. Lav., atteso che conferisce al lavoratore la possibilità di impugnare la sanzione disciplinare ritenuta ingiusta avanti ad un organismo di conciliazione terzo ed indipendente con ampie garanzie di imparzialità in quanto costituito sia da rappresentati del datore di lavoro estranei alla catena gerarchia del lavoratore sia da rappresentanti delle OO.SS. e ciò al fine di ottenere una decisione vincolante tra le parti in merito alla sussistenza dei fatti contestati e alla conseguente sanzione comminata.
Ciò posto, si osserva che nel caso che ci occupa e come espressamente dedotto e documentato in ricorso, è circostanza pacifica che ha chiesto ed ottenuto Parte_1
la convocazione della Commissione degli affari disciplinari denominata DARB, ai sensi dell'art. 30 del CCNL applicato al rapporto.
Come emerge dal verbale di riunione del 8.1.2020 – sottoscritto dallo stesso ricorrente - la
Commissione Disciplinare composta, peraltro da due rappresentati sindacali delle OO.SS. aziendali, ha ampiamento ridiscusso il caso disciplinare analizzando gli eventi contestati e la relativa documentazione. (cfr. All. 23 fasc. res.)
In particolare, le parti sindacali, nel perorare le ragioni del ricorrente, hanno espressamente richiesto alla parte datoriale di mitigare la sanzione comminata al ricorrente distribuendo la sospensione dal servizio su due distinti periodi di pagamento;
tale richiesta, risulta essere stata positivamente accolta dalla Commissione che - come peraltro espressamente dedotto
6 anche dallo stesso ricorrente in ricorso - ha provveduto ad applicare al la Pt_1
sospensione dal servizio e dalla retribuzione per il periodo compreso tra il 24.1.2020 al
2.2.2020 pari a soli sei giorni effettivi di lavoro. (cfr. All. 23 pag. 2).
Sul punto mette conto evidenziare che, per come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata anche da parte resistente e condivisa da questo Tribunale, “nell'ipotesi in cui il lavoratore (cui il datore di lavoro abbia irrogato una sanzione disciplinare) richieda la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato - secondo quanto previsto dalla
L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 6, o da analoghe disposizioni della contrattazione collettiva - l'arbitrato in questione ha natura irrituale (e non già rituale); ne consegue che la relativa decisione non è impugnabile in sede giudiziaria in ordine alle valutazioni affidate alla discrezionalità degli arbitri (quali le valutazioni relative al materiale probatorio, ovvero le scelte operate per comporre la controversia), ma soltanto per vizi idonei ad inficiare la determinazione degli arbitri per alterata percezione o falsa rappresentazione dei fatti, ovvero per inosservanza delle disposizioni inderogabili di legge o di contratti o accordi collettivi”. (Cass. Sezioni Unite 01.12.2009, n. 25253).
Il predetto principio è stato ripreso anche dalle sezioni semplici della Suprema Corte ed ulteriormente ribadito nel senso che “le procedure arbitrali riguardanti controversie di lavoro privato - sia che siano previste dalla legge che dalla contrattazione collettiva o nelle clausole compromissorie inserite nello statuto e nei regolamenti federali delle Federazioni sportive - nonché quelle concernenti controversie in materia di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego contrattualizzato - a decorrere dalla vigenza dell'art. 59 bis del d.lgs. 3 febbraio 1993, n.20 operante a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo di settore - salvo che sia diversamente previsto in modo espresso, hanno natura di arbitrato irrituale” (così ex multis Cass. Sez. lav. 19.08.2013, n. 19182).
Ne consegue pertanto che, per effetto della avviata procedura conciliativa avanti la
Commissione per i provvedimenti disciplinari, l'originaria sanzione disciplinare del
5.12.2019 della sospensione di dieci giorni dal servizio e dalla retribuzione oggetto del presente giudizio è stata sostituita con quella pari a sei giorni di sospensione come risultante dal verbale sottoscritto in data 08.01.2020.
Ciò posto, era pertanto onere del ricorrente impugnare il verbale di accordo sottoscritto avanti la predetta Commissione, avente natura di autonomo lodo arbitrale, facendo valere eventuali vizi procedurali, nonché, quelli connessi alla volontà degli arbitri e alla violazione della disciplina inderogabile di legge e di contratto.
7 Alla luce di quanto sopra, va pertanto dichiarato inammissibile il capo di domanda afferente alla chiesta declaratoria di illegittimità dell'impugnata sanzione disciplinare del 5.12.2019 di sospensione pari a dieci giorni dal servizio e dalla retribuzione e relativa ai fatti commessi e contestati il 26.9.2019.
Conviene adesso passare all'esame della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per cinque giorni irrogata al ricorrente con provvedimento del 16.11.2021, a definizione del procedimento disciplinare avviato con lettera di addebito del 7.9.2021 con cui è stato contestato al ricorrente quanto segue:“(…) a. Ozio sul luogo di lavoro, [per] essere rimasto inattivo durante l'orario di lavoro e per aver mancato di comunicare al supervisore il mancato completamento di un ordine di lavoro urgente.
Tes_ Giovedì 15 luglio 2021, alle ore 09:20 circa, il SI (capo reparto Le Parte_2
ha assegnato l'ordine di lavoro di emergenza numero C4YWXT che riguardava la risoluzione dei problemi delle impostazioni della temperatura interna all'interno della stanza 341 dell'edificio 545 (NGIS). Inizialmente Lei era stato assegnato a lavorare con un collega italiano che ha dovuto richiedere inaspettatamente un congedo. A quel punto, ii
Tes_ SI ne è stato informato e Le ha immediatamente assegnato un militare del Reparto
Seabee per assisterLa con i compiti assegnati. Giovedì 15 luglio 2021, alle 13:00 circa, Lei
Tes_ ha poi contattato il Sig. per informarlo che il militare del Reparto Seabee non sarebbe più stato in grado di assisterLa in quanto aveva un impegno operativo precedentemente
Tes_ programmato da sbrigare (rifornimento caldaia). A quel punto, il Sig. Le ha assegnato due Meccanici Italiani del Reparto HIVAC per assisterLa nelle Sue mansioni. Giovedì 15
Tes_ luglio 2021, alle 14:45 circa, il Sig. ha parlato con un altro dei Suoi colleghi, il quale ha riferito che Lei aveva individuato che un controllore elettronico necessitava di una riprogrammazione e che il nostro Tecnico di Controllo Digitale Diretto Le aveva già parlato
Tes_ e l'aveva assistito. Nel momento in cui il SI ha appreso questo, si è recato immediatamente nel negozio dove l'ha trovato seduto ad aspettare la fine della giornata lavorativa con il controller elettronico in Suo possesso. Quando Le ha chiesto se l'ordine di
Tes_ lavoro di emergenza era stato completato, la Sua risposta è stata no. Il SI poi Le ha chiesto se [avesse] aveva segnalato lo stato dei lavori al responsabile dell'edificio NGIS,
Tes_ Lei ha risposto di no. Il Sig. a quindi chiarito che non siamo autorizzati a interrompere
i1 lavoro su ordini di lavoro urgenti fino al completamento del lavoro, ricevendo da parte
Sua nessun feedback. A quel punto, il completamento dell'ordine di lavoro è stato assegnato ad un altro Meccanico del Reparto HVAC.
2. Si fa presente che Lei e tutti i dipendenti del
8 reparto siete ben consapevoli che tutti gli ordini di lavoro relativi alla temperatura interna ricevuti per ii Dipartimento NGIS e le strutture delle caserme sono trattati quali emergenze poiché l'ufficiale comandante dell'installazione e l'autorità superiore della catena di comando hanno ritenuto che tale lavoro ha un impatto negativo diretto sulla qualità della vita per gli inquilini residenti. Tuttavia, nonostante Lei fosse a conoscenza del requisito di cui sopra, lo ha ignorato, non ha informato il Suo supervisore della Sua decisione di non completare l'ordine di lavoro e Lei è rimasto volontariamente inattivo durante l'orario di lavoro causando un ritardo nella risposta a un'emergenza.
3. In conformità all'articolo 27 del riferimento (a), Lei ha i1 dovere di dare una giornata di giusto lavoro in cambio di una giornata di equa retribuzione. Lei ha mancato di ottemperare all' articolo appena menzionato. Il Suo comportamento in data 15 luglio 2021 è stato misero ed inaccettabile.
Non può e non sarà tollerato. Mancanze simili in futuro porteranno ad un'azione più severa.
4. Si fa presente che nel valutare la sopramenzionata violazione è stata considerata la sospensione senza paga per 10 giorni di calendario che è stata emessa nei Suoi confronti negli ultimi 24 messi in data 5 dicembre 2019 per i seguenti addebiti: per ozio sul luogo di lavoro, essere rimasto inattivo durante l'orario di lavoro, aver fornito una dichiarazione errata al proprio supervisore ed aver inserito dati errati. (…)”.
Il ricorrente con nota del 13.9.2021 ha rassegnato le sue giustificazioni contestando gli addebiti e rappresentando nello specifico i) di essere rimasto solo nello svolgimento della sua attività lavorativa del giorno 15.7.2021 e di aver contattato alle ore 13,30 circa il proprio Per_ responsabile sig. chiedendo la consegna di un pezzo di ricambio necessario per completare il lavoro;
ii) che il pezzo di ricambio gli era stato consegnato dai colleghi CP_6
e ; iii) di essersi reso conto che la centralina del condizionatore non
[...] CP_7
era funzionante e, dopo averla smontata ed aver consegnato le chiavi della stanza alla reception, alle ore 15,00 si era recato presso il dipartimento tecnico per far eseguire la riparazione;
iv) di essersi poi recato alle 15,20 presso l'officina e di aver incontrato alle 15,30 Per_ il sig. il quale, visto l'approssimarsi della fine suo turno, previsto per le 16,00, decideva di far completare il lavoro ad altri due colleghi e segnatamente e Controparte_3 Per_4
(cfr. All. 29 Memoria)
[...]
La datrice di lavoro con provvedimento del 16.11.2021, ritenuto di non accogliere le predette giustificazioni a sua discolpa ribadite anche in occasione dell'incontro del 7.10.2021 svoltosi alla presenza del suo rappresentante sindacale, per i fatti contestati di giorno 15.7.2021 ha
9 applicato la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 5 giorni.
In particolare, come si legge nel provvedimento impugnato “(…) Reputo irrilevante la Sua dichiarazione in merito all'orario della restituzione delle chiavi a] dipartimento NGIS, in quanto le suddette chiavi non sono restituite ogni qualvolta i tecnici lasciano l'edificio. La presunta differenza di orario (le 15 .00 contro l'approssimativo 14 .45) non incide affatto sugli addebiti del presente provvedimento disciplinare. Gli addebiti si riferiscono al Suo stato di ozio sul luogo di lavoro, alla Sua inattività durante l'orario di lavoro, non completando l'ordine di lavoro urgente e mancando di informarne il Suo supervisore.
Reputo, pertanto, che l'addebito contestato sia pienamente sostenuto da prove e che non sia stato prodotto alcun elemento nuovo atto ad ovviare l'applicazione del provvedimento proposto”. (cfr. All. 30 memoria)
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della sanzione conservativa irrogatagli per tardività della contestazione disciplinare, nonché, per insussistenza del fatto contestatogli chiedendo, altresì, dichiararsi la sproporzione della sanzione applicare una sanzione meno grave, tenuto conto della graduazione delle sanzioni di cui al CCNL applicato.
La società resistente, dal canto suo, ha affermato la tempestività e la legittimità della sanzione disciplinare.
In via preliminare, si osserva che il ricorrente ha negato la legittimità della sanzione per non aver ricevuto immediatamente la contestazione disciplinare del fatto addebitatogli.
L'eccezione non merita condivisione.
Il principio dell'immediatezza e della tempestività riguarda, ad un tempo, sia la contestazione degli addebiti sia l'irrogazione della sanzione e trova il suo fondamento nell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori che, riconoscendo al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, conduce a ritenere illegittime le contestazioni che, pur potendo essere prontamente elevate al dipendente, sono dilatoriamente procrastinate nel tempo così da rendere difficile il concreto allestimento di una posizione difensiva utilmente diretta a contrastare nel modo più efficace il contenuto delle accuse che sono state rivolte nei suoi confronti.
La giurisprudenza di legittimità, nel dare applicazione al principio in parola con prevalente riferimento alle ipotesi di licenziamento disciplinare, ma con principi sicuramente applicabili anche alle sanzioni conservative, , ha sottolineato che “il requisito della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di
10 tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustifichi o meno il ritardo.” (così, tra le altre, Cass. civ. Sez. lav. 10.9.2013, n. 20719 e, da ultimo, Cass. civ. Sez. lav., 26.6.2018, n. 16841).
Giova, altresì, evidenziare che il principio dell'immediatezza della contestazione tende non solo ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, ma anche a tutelare il legittimo affidamento del prestatore - in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede - sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile;
con la conseguenza che, ove la contestazione sia tardiva, si realizza una preclusione all'esercizio del relativo potere e l'invalidità della sanzione irrogata.
Muovendo da tali considerazioni, va rilevato che la contestazione disciplinare è stata formulata dalla parte datoriale il 07.09.2021 a distanza di un mese e 22 giorni dal comportamento fonte di addebito che è stato rimproverato al ricorrente di avere posto in essere il 15.7.2021.
Nel contesto considerato, il complessivo lasso di tempo intercorso tra la contestazione e la commissione del fatto, avuto riguardo alla complessa articolazione gerarchica ed organizzativa della datrice datore di lavoro, alla pausa estiva del mese di agosto, nonché, alla necessità di tradurre in italiano tutti i documenti afferenti il procedimento disciplinare, escludono che l'esercizio del potere disciplinare sia intervenuto tardivamente e sia stato contrario a buona fede.
Deve, in definitiva, ritenersi che la contestazione disciplinare del 7.9.2021 sia stata tempestiva.
Tanto chiarito, si rileva che la valutazione della legittimità o meno della sanzione disciplinare irrogata impone, in primo luogo, di verificare, anche alla luce delle contestazioni di parte resistente, la sussistenza dei fatti addebitati, nonché la loro rilevanza disciplinare, tenuto conto del principio per cui “grava sul datore di lavoro l'onere di provare gli elementi costitutivi di detta fattispecie, in quanto fondamento in concreto dell'esercitato potere disciplinare. Ne consegue la rilevanza, ai fini dell'accertamento in questione, di tutti gli
11 elementi di prova legalmente acquisiti, idonei a dimostrare la sussistenza o meno della responsabilità disciplinare e il suo grado.” (cfr. Cass. 15950/2004).
Nel caso che ci occupa, in sintesi, al ricorrente è stato, infatti, contestato di non aver completato il lavoro assegnatogli in data 15.7.2021 e di essere rimasto inattivo durante il
Per_ proprio turno di lavoro poiché, come riferito dal suo responsabile sig. pur avendo il ricorrente alle ore 14:45 circa individuato e risolto con l'ausilio del Tecnico di Controllo la causa del malfunzionamento del condizionatore, era stato trovato alle ore 15,30 dal suo responsabile, , presso l'officina intento ad aspettare invano la fine del suo turno CP_8
di lavoro.
Venendo al merito della questione, ritiene il Tribunale che l'espletata prova testimoniale non sia valsa a confermare la condotta contesta al ricorrente ed oggetto di addebito disciplinare.
Anzitutto mette conto evidenziare che il teste di parte resistente , sentito CP_8 all'udienza del 16.1.2024, in qualità di supervisore del reparto aria condizionata, ha chiarito che “gli interventi sui sistemi di condizionamento delle strutture residenziali con riferimento alle strutture dove risiede(va)no i piloti” sono “classificati come emergenza” e che detti interventi “non si possono sospendere i lavori classificati come emergenza senza informare il supervisore” (cfr. ADR cap 3 e 2 memoria); in merito ai fatti oggetto di contestazione ha riferito di essere stato contattato, intorno alle ore 13,00, dal poiché rimasto solo, di Pt_1
aver pertanto inviato i colleghi e per coadiuvarlo, di aver poi incontrato CP_6 CP_4
intorno le 15,00 il signor il quale gli riferiva che sig. aveva problemi con CP_6 Pt_1
la scheda elettronica, ossia con il DDC controller che necessitava di essere sostituito e programmato (ADR cap 18 “… ricordo che quel giorno, se mal non ricordo intorno alle 15, io incontrai il signor nel corridoio dell'edificio in cui si trova il mio ufficio, edificio CP_6
n. 618 e chiesi allo stesso di aggiornarmi sullo stato di avanzamento del lavoro che gli avevo affidato, in quanto io avevo mandato il sig. ad aiutare il e mi disse di CP_6 Pt_1
rivolgermi direttamente al sig. , che aveva problemi con la scheda elettronica, ossia Pt_1 con il DDC controller , ossia il sistema che gestiva l'intero condizionamento della stanza e che va programmato ovvero, se è guasto va sostituito e programmato”); il teste, dopo aver confermato tutte le circostanze di cui all'articolato di prova n. 19 della memoria (id est.
“Vero che il 15.7.2021 il Sig. portò il pannello al Sig. addetto alle Pt_1 Persona_5 riparazioni dei componenti elettronici prima dell'ora di pranzo;
vero che il pannello funzionava e che il Sig. lo riprogrammò comunque e lo consegnò al Sig. tra Per_5 Pt_1 le 13,00 e le 14,00”) ha tuttavia precisato che “tali circostanze mi furono riferite dal signor
12 che mi parlò della riconsegna del pannello al “dopo pranzo”. Le circostanze Per_5 Pt_1
di cui al capitolo io le ho apprese dal signor al quale mi sono rivolto per avere notizie Per_5 nella giornata del 15 luglio anche se non ricordo l'orario; e chiesi tali notizie al anche Per_5 successivamente per avere certezza di come era andato l'intervento, perché per lavoro interloquisco con lui molte volte al giorno”, aggiungendo altresì, sentito a prova contraria sull'articolato di prova n. 91 del ricorso che “per quanto mi è stato riferito dal la Per_5
centralina elettronica è stata programmata soltanto una volta e consegnata al dalle Pt_1
13 alle 14 del 15 luglio 2021 e non è stata ulteriormente riprogrammata neppure il giorno successivo” (…); “aggiungo che mentre parlavo con il nell'officina, sono entrati Pt_1
il signor TA e il sig. , e allora io dissi al TA, visto che il mi Per_4 Pt_1
aveva detto che avrebbe fatto il lavoro il giorno successivo e visto che il TA è coperto da indennità di reperibilità e può prolungare il suo orario di lavoro fino a oltre le 16,00, ho chiesto al TA di effettuare l'installazione del controllore elettronico in questione. Si è offerto di aiutarlo il signor che pure ho mandato per tale intervento. Persona_4
Alle ore 16 ho poi ricevuto la telefonata del TA che mi avvertiva che il controllore elettronico era stato installato e funzionava e non c'era nient'altro che non funzionasse tranne il motore elettrico che era bruciato”.
Per_ Ora, si osserva che la ricostruzione dei fatti del teste oltre a non essere frutto di una sua conoscenza diretta dei fatti di causa avendo lo stesso soltanto pedissequamente riferito quanto avrebbe appreso da collega , non ha trovato riscontro alcuno ed anzi Persona_5
è stata smentita dalle ulteriori testimonianze rese in giudizio dai testi e Controparte_6
della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare avendo entrambi dimostrato CP_7
di possedere un conoscenza diretta degli eventi di giorno 15.7.2021 oggetto di contestazione.
Ed invero, il teste sentito all'udienza del 16.1.2024 sulle circostanze di Controparte_6 cui al capitolato n. 9 del ricorso ha così riferito “ricordo che il quel giorno ha Pt_1 riconsegnato la chiave della stanza nella hall dell'edificio 558, se mal non ricordo, ed erano le ore 15. Poi si reca presso il tecnico di controllo per effettuare la riprogrammazione del controllore elettronico e tale riprogrammazione avveniva. Poi il si è recato presso Pt_1 l'officina con la centralina, io l'ho visto entrare presso l'officina ma non so dire per quale ragione vi è andato. Poi forse io sono andato via e non so dire cosa è successo dopo. In Per_ quell'occasione io mi trovavo con il sig. che è stato contattato dal sig. CP_7 per effettuare l'intervento del controllore elettronico che non funzionava e quindi abbiamo dato supporto. Tanto avveniva dopo la pausa pranzo ma non so essere preciso sull'orario
o, meglio, ricordo che avveniva alle 13,30” precisando, altresì, che “io insieme al CP_4 siamo andati presso la stanza di cui al capitolo nell'edificio 545 e abbiamo dato supporto al fino alle ore 15,00, ma non abbiamo completato il lavoro in quanto la centralina Pt_1
era guasta e quindi, alle ore 15,00, come ho detto il si è poi recato dal tecnico. Pt_1
Successivamente, io ero in officina e come ho detto ho visto il pervenire in officina Pt_1
ma poi ci siamo separati e poi nulla so dire su quello che è successo dopo”.
Le predette circostanze sono state, altresì, confermate, in modo ancora più puntuale, dal teste
, esaminato all'udienza del 11.9.2024 il quale sentito sulle circostanze di cui CP_7 al capitolo 9 del ricorso ha così dichiarato “ posso confermare quello che ho visto, e cioè che il sig. ha consegnato la chiave alle ore 15:00 al desk, edificio 558, avevamo Pt_1
lavorato insieme alla verifica della scheda elettronica;
tra le ore 13:00 e le ore 13:30 circa sono stato contattato dal caposquadra che mi ha inviato a recarmi da lui per CP_8 prendere in consegna un sensore magneto e mi sono dopo recato nell'edificio 545 per supportare il nella prosecuzione del lavoro che stava svolgendo;
ho raggiunto il Pt_1
intorno alle ore 13:45; so inoltre, per averlo visto, che il sig. si è Pt_1 Pt_1 successivamente recato in officina, ubicata presso l'edifico 618, per fare riprogrammare dal tecnico di controllo la citata scheda elettronica”, aggiungendo, altresì, sulle circostanze di cui al capitolo 19 della memoria che “… il sig. consegnò il pannello di comando al Pt_1
sig. il pannello era guasto;
il ha consegnato il pannello al dopo le ore Per_5 Pt_1 Per_5
15:00 perché l'ho visto personalmente andare verso l'officina del il pannello era Per_5
ancora installato quando è stato smontato da me e il .” Pt_1
Alla luce delle predette testimonianze complessivamente valutare, non hanno pertanto trovato conferma né i fatti di cui alla contestazione di addebiti del 5.11.2019 né, in
Per_ particolare, l'ulteriore circostanza riferita dal teste ovvero che il pezzo difettoso del condizionatore, sarebbe stato regolarmente riprogrammato dal tra le 13,00 e Persona_5
le 14,00 di giorno 15.7.2021 e quindi riconsegnato al ricorrente.
L'istruttoria condotta in giudizio ha invece dimostrato che il , giorno 15.7.2021 ha Pt_1
svolto regolarmente la sua attività lavorativa nella stanza n. 341 dell'edificio 545 coadiuvato
14 dapprima dal tecnico militare Seabee e, successivamente dai colleghi e il CP_4 CP_6
ricorrente, avendo individuato la causa del guasto nel malfunzionamento della scheda tecnica del condizionatore, alle ore 15,00 ha riconsegnato le chiavi della stanza alla reception
- come peraltro documentalmente provato (cfr. “lettera consegna chiavi” ricorso) - per poi recarsi dal collega per far riparare la predetta scheda danneggiata;
Persona_5
Per_ successivamente, si è diretto all'officina ed ivi, alle ore 15,30, il suo supervisore come da quest'ultimo confermato, non essendo il ricorrente autorizzato a fare ore di straordinario oltre le ore 16,00, ha disposto che i colleghi, TA e completassero il lavoro al Per_4
suo posto.
Sulla base delle superiori considerazioni, discende la globale insussistenza materiale dei fatti di giorno 15.7.2021 contestati al ricorrente (id est ozio sul lavoro ed omessa comunicazione al supervisore del mancato completamento del compito affidatogli), nonché, l'illegittimità della sanzione disciplinare disposta con provvedimento del 16.11.2021 che pertanto deve essere annullata integralmente con condanna della resistente alla restituzione al ricorrente della complessiva somma pari ad euro 531,20 trattenuta a tale titolo dalla retribuzione come riportato nella busta paga di febbraio 2022 rimasta incontestata.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1147/2002 R.G., disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione;
dichiara illegittima ed annulla la sanzione disciplinare conservativa irrogata a Pt_1
con comunicazione del 16.11.2021;
[...] condanna il Governo degli , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, alla restituzione della somma di euro 531,20 trattenuta per tale titolo, oltre accessori come per legge. dichiara inammissibile, per le ragioni di cui in parte motiva, il capo di domanda afferente alla chiesta declaratoria di illegittimità della impugnata sanzione conservativa del 5.12.2019; compensa interamente le spese di lite tra le parti.
TA, 20 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppe Tripi
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cap. 9 Ricorso Essere vero o no che il Sig. il giorno 15 luglio 2021, dopo aver Parte_1 riconsegnato la chiave della stanza 341 dell'edificio 545 (NGIS) alle 15.00, si recava presso il tecnico di controllo poiché il controllore elettronico necessitava di una riprogrammazione e quindi effettuava tale riprogrammazione con la sua assistenza, intervento che richiedeva del tempo, e dopo aver fatto riparare la centralina si recava nell'officina per mettere la centralina nella borsa degli attrezzi e per ricercare un altro ricambio (magnete sensore porta) per poi rimetterlo nella propria borsa e recarsi nuovamente nella stanza 341 dell'edificio 545 (NGIS) ;
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