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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/02/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3424/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to PISANI EMILIA, presso la quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
nato il 21/08/1988 in NOLA (NA) (C.F. ), rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to URBANO MICHELE, presso il cui studio elettivamente domicilia;
RESISTENTE
CON
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza svoltasi con modalità cartolare in data 10.02.2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9 giugno 2023, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 in IG il 29.06.2020 e che dalla predetta unione è nata la figlia CP_2 Persona_1 chiedeva pronunciarsi separazione personale dal coniuge con addebito nei confronti del , di CP_3 disporre l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e l'affido esclusivo della minore, regolamentando i doveri genitoriali del . CP_1
pur regolarmente citato in giudizio, si costituiva tardivamente e si associava alle CP_1 richieste della Pt_1
All'esito della prima udienza di comparizione, il Giudice delegato a funzioni presidenziali emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. e rinviava per discussione e decisione. All'udienza del 10.02.2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, il Giudice, lette le note depositate dalle parti, riservava la causa per la decisione al Collegio.
Preliminarmente occorre rilevare che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000), l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge.
1) STATO
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente
2 progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla parte in sede di udienza di prima comparizione che ha evidenziato l'interruzione di ogni rapporto;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi.
2) AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE
Dall'unione è nata la figlia (nata il [...]). Persona_1
Occorre, quindi, disporre in ordine al regime di affido della stessa.
Risulta preliminarmente opportuno osservare che alla regola dell'affidamento condiviso, come disposto dall'art. 337ter c.c., è possibile derogare laddove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”. Ed infatti, l'affidamento esclusivo dei figli minori, oggi disciplinato dall'art. 337quater c.c., rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre soltanto in via rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore.
Nel caso in esame, va in primo luogo evidenziato che è lo stesso a richiedere la conferma, in CP_1 ordine al regime di affido, del provvedimento provvisorio adottato dal Giudice e, dunque, dell'affido esclusivo della minore in capo alla madre. Peraltro, dalla relazione dei SS in atti emerge come il padre non abbia contatti con la minore sin dal 2022.
Da quanto emerso nell'ambito del presente procedimento emerge l'incontestata mancanza di rapporti tra il padre e la minore, il che induce questo Collegio a ritenere che non ricorrano i presupposti per l'affidamento condiviso, il quale richiede, in ogni caso, la capacità per i genitori di instaurare un'ottimale e prolungata sintonia sulle scelte educative relative ai figli, dovendosi optare per l'affidamento esclusivo che costituisce una soluzione eccezionale ma che risulta maggiormente conforme all'interesse della minore al netto della condotta paterna il quale ha motivato la richiesta di affido esclusivo in ragione della distanza e della mancata presenza nella vita della figlia.
Ebbene, proprio la totale assenza, allo stato, di un rapporto tra lo e la minore e la richiesta di CP_1 disporre tale modalità di affido esclusivo sono indici chiari del disinteresse dello stesso e, dunque, dell'esigenza del regime di affido esclusivo della minore.
Ciononostante, va rammentato che l'affidamento esclusivo in capo ad uno solo dei genitori non rappresenta infatti un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, ma ne modifica solo le modalità di esercizio. Il genitore affidatario esclusivo del minore deve attenersi, infatti, alle condizioni determinate dal giudice e l'altro genitore ha sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione del figlio e può ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse.
3 Anche nel caso di affidamento esclusivo, infatti, deve garantirsi al minore il più possibile la presenza comune dei genitori, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi e per l'effetto è necessario garantire al genitore non affidatario un adeguato ed effettivo diritto di visita.
L'affidamento esclusivo appare altresì scelta obbligata, nel presente giudizio, proprio in considerazione della radicata e persistente assenza della figura paterna nella vita della minore, anche considerando il tempo decorso dalla regolamentazione in via provvisoria, ai sensi dell'art. 473bis.22
c.p.c., la quale aveva disposto la previa attivazione, ai fini del diritto di visita, di un percorso di sostegno alla genitorialità, percorso che, per quanto consta a questo Collegio, mai è stato attivato dallo . CP_1
Per quanto sino ad ora esposto, la minore va, quindi, affidata in via esclusiva alla Persona_1 madre, con collocazione presso la stessa.
3) DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Per quanto concerne il diritto-dovere del padre di frequentare la figlia, stante la non contestata assenza di contatti tra il resistente e la minore, risulta opportuno prevedere, come del resto espressamente richiesto dal resistente, che possa vedere la figlia minore soltanto dopo CP_1 la positiva attivazione di un idoneo percorso di sostegno alla genitorialità presso il Servizio Sociale territorialmente competente, demandando al Servizio la calendarizzazione delle frequentazioni, una volta alla settimana, e inizialmente in spazio neutro.
Tali incontri dovranno essere attivati soltanto previa richiesta del padre e positivo superamento da parte dello stesso del percorso indicato finalizzato a dimostrare l'effettivo interesse del genitore ad avere una relazione con la minore.
Per quanto sino ad ora evidenziato si ritiene opportuno disporre la trasmissione degli atti al Giudice
Tutelare in sede per l'apertura di un procedimento di vigilanza ex art. 337 c.c.
4) MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
Con riferimento alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, risulta opportuno precisare che il contributo al mantenimento va determinato, ai sensi dell'art. 337ter c.c., considerando le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto dalla minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ed invero, per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dalle
4 minori in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze dei figli. Più precisamente, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337-ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche” (cfr Cass. civ., Sez. VI, 16 settembre 2020 n. 19229; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I,
10 febbraio 2023; n. 4145; Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2024, n. 14760).
Considerato che lo non documenta la propria condizione reddituale ma dichiara di non avere CP_1 un lavoro stabile e di svolgere lavori occasionali, tenuto conto che la ricorrente percepisce integralmente l'Assegno Unico per la figlia minore ma che la minore allo stato non frequenta il padre (risultando in tal senso nullo il mantenimento in forma diretta per la minore), il Collegio ritiene congruo il contributo a carico dello in € 300,00, oltre rivalutazione annuale ed CP_1 aggiornamento ISTAT.
5) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
Va altresì confermata l'assegnazione a della casa coniugale sita in AN (NA) Parte_1 alla via della Casa Comunale n. 13, perché, risultando la minore collocata presso di sé, il provvedimento in questione appare conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico ai sensi dell'art. 155quater c.c. Ed infatti, come graniticamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337-bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore” (cfr. Cass. civ., Sez.
I, 2 agosto 2023 n. 23501; Cass. civ., Sez. I, ord. 24 febbraio 2023 n. 5738; Cass. civ., sez. I, ord.
31 marzo 2022, n.10453).
6) REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
Quanto alle spese di lite, attesa la pronuncia di solo stato ed in mancanza di pronuncia di addebito, si rinvengono giusti motivi per la loro compensazione.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando con sentenza, così provvede:
➢ Dichiara la separazione personale di , nata il [...] in [...] Parte_1
(C.F. ), e nato il 21/08/1988 in NOLA (NA) (C.F. C.F._1 CP_1
), che hanno contratto matrimonio il giorno 29.06.2020 in C.F._2
IG (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 4; parte I, Serie, anno 2020 – Comune di IG);
➢ Affida la figlia (nata il [...]) in via esclusiva alla madre;
le decisioni di Persona_1 maggiore interesse per la prole relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore potranno essere prese dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
➢ Dispone che possa vedere la figlia minore soltanto dopo la positiva attivazione CP_1 di un idoneo percorso di sostegno alla genitorialità presso il Servizio Sociale territorialmente competente, demandando al Servizio la calendarizzazione delle frequentazioni, una volta alla settimana, e inizialmente in spazio neutro.
➢ Determina in € 300,00, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT, l'assegno di mantenimento a carico di in favore della figlia minore che il resistente dovrà CP_1 versare a entro il 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario;
Parte_1
➢ Dispone che ciascun genitore provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate in virtù del Protocollo d'intesa tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola ed il Tribunale di Nola, ove documentate o urgenti;
➢ Dispone la trasmissione della presente sentenza al Giudice tutelare in sede per l'apertura di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c. in merito al diritto di visita paterno;
➢ Assegna la casa familiare sita in AN (NA) alla via della Casa Comunale n. 13 a
[...]
; Pt_1
➢ Compensa integralmente le spese;
➢ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di IG (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), d.P.R. del 3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 25.02.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3424/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to PISANI EMILIA, presso la quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
nato il 21/08/1988 in NOLA (NA) (C.F. ), rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to URBANO MICHELE, presso il cui studio elettivamente domicilia;
RESISTENTE
CON
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza svoltasi con modalità cartolare in data 10.02.2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9 giugno 2023, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 in IG il 29.06.2020 e che dalla predetta unione è nata la figlia CP_2 Persona_1 chiedeva pronunciarsi separazione personale dal coniuge con addebito nei confronti del , di CP_3 disporre l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e l'affido esclusivo della minore, regolamentando i doveri genitoriali del . CP_1
pur regolarmente citato in giudizio, si costituiva tardivamente e si associava alle CP_1 richieste della Pt_1
All'esito della prima udienza di comparizione, il Giudice delegato a funzioni presidenziali emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. e rinviava per discussione e decisione. All'udienza del 10.02.2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, il Giudice, lette le note depositate dalle parti, riservava la causa per la decisione al Collegio.
Preliminarmente occorre rilevare che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000), l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge.
1) STATO
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente
2 progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla parte in sede di udienza di prima comparizione che ha evidenziato l'interruzione di ogni rapporto;
di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi.
2) AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE
Dall'unione è nata la figlia (nata il [...]). Persona_1
Occorre, quindi, disporre in ordine al regime di affido della stessa.
Risulta preliminarmente opportuno osservare che alla regola dell'affidamento condiviso, come disposto dall'art. 337ter c.c., è possibile derogare laddove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”. Ed infatti, l'affidamento esclusivo dei figli minori, oggi disciplinato dall'art. 337quater c.c., rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre soltanto in via rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore.
Nel caso in esame, va in primo luogo evidenziato che è lo stesso a richiedere la conferma, in CP_1 ordine al regime di affido, del provvedimento provvisorio adottato dal Giudice e, dunque, dell'affido esclusivo della minore in capo alla madre. Peraltro, dalla relazione dei SS in atti emerge come il padre non abbia contatti con la minore sin dal 2022.
Da quanto emerso nell'ambito del presente procedimento emerge l'incontestata mancanza di rapporti tra il padre e la minore, il che induce questo Collegio a ritenere che non ricorrano i presupposti per l'affidamento condiviso, il quale richiede, in ogni caso, la capacità per i genitori di instaurare un'ottimale e prolungata sintonia sulle scelte educative relative ai figli, dovendosi optare per l'affidamento esclusivo che costituisce una soluzione eccezionale ma che risulta maggiormente conforme all'interesse della minore al netto della condotta paterna il quale ha motivato la richiesta di affido esclusivo in ragione della distanza e della mancata presenza nella vita della figlia.
Ebbene, proprio la totale assenza, allo stato, di un rapporto tra lo e la minore e la richiesta di CP_1 disporre tale modalità di affido esclusivo sono indici chiari del disinteresse dello stesso e, dunque, dell'esigenza del regime di affido esclusivo della minore.
Ciononostante, va rammentato che l'affidamento esclusivo in capo ad uno solo dei genitori non rappresenta infatti un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, ma ne modifica solo le modalità di esercizio. Il genitore affidatario esclusivo del minore deve attenersi, infatti, alle condizioni determinate dal giudice e l'altro genitore ha sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione del figlio e può ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse.
3 Anche nel caso di affidamento esclusivo, infatti, deve garantirsi al minore il più possibile la presenza comune dei genitori, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi e per l'effetto è necessario garantire al genitore non affidatario un adeguato ed effettivo diritto di visita.
L'affidamento esclusivo appare altresì scelta obbligata, nel presente giudizio, proprio in considerazione della radicata e persistente assenza della figura paterna nella vita della minore, anche considerando il tempo decorso dalla regolamentazione in via provvisoria, ai sensi dell'art. 473bis.22
c.p.c., la quale aveva disposto la previa attivazione, ai fini del diritto di visita, di un percorso di sostegno alla genitorialità, percorso che, per quanto consta a questo Collegio, mai è stato attivato dallo . CP_1
Per quanto sino ad ora esposto, la minore va, quindi, affidata in via esclusiva alla Persona_1 madre, con collocazione presso la stessa.
3) DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO
Per quanto concerne il diritto-dovere del padre di frequentare la figlia, stante la non contestata assenza di contatti tra il resistente e la minore, risulta opportuno prevedere, come del resto espressamente richiesto dal resistente, che possa vedere la figlia minore soltanto dopo CP_1 la positiva attivazione di un idoneo percorso di sostegno alla genitorialità presso il Servizio Sociale territorialmente competente, demandando al Servizio la calendarizzazione delle frequentazioni, una volta alla settimana, e inizialmente in spazio neutro.
Tali incontri dovranno essere attivati soltanto previa richiesta del padre e positivo superamento da parte dello stesso del percorso indicato finalizzato a dimostrare l'effettivo interesse del genitore ad avere una relazione con la minore.
Per quanto sino ad ora evidenziato si ritiene opportuno disporre la trasmissione degli atti al Giudice
Tutelare in sede per l'apertura di un procedimento di vigilanza ex art. 337 c.c.
4) MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
Con riferimento alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, risulta opportuno precisare che il contributo al mantenimento va determinato, ai sensi dell'art. 337ter c.c., considerando le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto dalla minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ed invero, per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dalle
4 minori in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze dei figli. Più precisamente, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “la quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337-ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche” (cfr Cass. civ., Sez. VI, 16 settembre 2020 n. 19229; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I,
10 febbraio 2023; n. 4145; Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2024, n. 14760).
Considerato che lo non documenta la propria condizione reddituale ma dichiara di non avere CP_1 un lavoro stabile e di svolgere lavori occasionali, tenuto conto che la ricorrente percepisce integralmente l'Assegno Unico per la figlia minore ma che la minore allo stato non frequenta il padre (risultando in tal senso nullo il mantenimento in forma diretta per la minore), il Collegio ritiene congruo il contributo a carico dello in € 300,00, oltre rivalutazione annuale ed CP_1 aggiornamento ISTAT.
5) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
Va altresì confermata l'assegnazione a della casa coniugale sita in AN (NA) Parte_1 alla via della Casa Comunale n. 13, perché, risultando la minore collocata presso di sé, il provvedimento in questione appare conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico ai sensi dell'art. 155quater c.c. Ed infatti, come graniticamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337-bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore” (cfr. Cass. civ., Sez.
I, 2 agosto 2023 n. 23501; Cass. civ., Sez. I, ord. 24 febbraio 2023 n. 5738; Cass. civ., sez. I, ord.
31 marzo 2022, n.10453).
6) REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
Quanto alle spese di lite, attesa la pronuncia di solo stato ed in mancanza di pronuncia di addebito, si rinvengono giusti motivi per la loro compensazione.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando con sentenza, così provvede:
➢ Dichiara la separazione personale di , nata il [...] in [...] Parte_1
(C.F. ), e nato il 21/08/1988 in NOLA (NA) (C.F. C.F._1 CP_1
), che hanno contratto matrimonio il giorno 29.06.2020 in C.F._2
IG (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 4; parte I, Serie, anno 2020 – Comune di IG);
➢ Affida la figlia (nata il [...]) in via esclusiva alla madre;
le decisioni di Persona_1 maggiore interesse per la prole relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore potranno essere prese dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
➢ Dispone che possa vedere la figlia minore soltanto dopo la positiva attivazione CP_1 di un idoneo percorso di sostegno alla genitorialità presso il Servizio Sociale territorialmente competente, demandando al Servizio la calendarizzazione delle frequentazioni, una volta alla settimana, e inizialmente in spazio neutro.
➢ Determina in € 300,00, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT, l'assegno di mantenimento a carico di in favore della figlia minore che il resistente dovrà CP_1 versare a entro il 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario;
Parte_1
➢ Dispone che ciascun genitore provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate in virtù del Protocollo d'intesa tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola ed il Tribunale di Nola, ove documentate o urgenti;
➢ Dispone la trasmissione della presente sentenza al Giudice tutelare in sede per l'apertura di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c. in merito al diritto di visita paterno;
➢ Assegna la casa familiare sita in AN (NA) alla via della Casa Comunale n. 13 a
[...]
; Pt_1
➢ Compensa integralmente le spese;
➢ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di IG (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), d.P.R. del 3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 25.02.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
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