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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 2723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2723 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza del 10 giugno 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7/25 r. g. l., vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Tecame, presso il quale elettivamente Parte_1 domicilia, in Frattamaggiore, via Vergara n. 140
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Vincenzo Di Monte, presso il quale elettivamente domicilia, in Sant'Arpino, via
Marconi n. 15
APPELLATA
NONCHE'
CP_2
1
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti, telematicamente depositato in data 3 gennaio 2025, appellava Parte_1 la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, n. 3335 pubbl. il
28 giugno 2024, che articolatamente censurava, con la quale era stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo, che veniva revocato, n. 390 del 2022 del medesimo Tribunale, con il qual si era ingiunto alla società indicata in epigrafe il pagamento della complessiva somma di euro
41.342,16, oltre accessori di legge, a titolo di trattamento di fine rapporto. Con la medesima pronuncia veniva dichiarato inammissibile anche l'intervento adesivo dipendente di CP_2
socio della società.
[...]
Concludeva pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la condanna di controparte alla condanna di una somma che rideterminava in euro 25.342,16.
Si costituiva la , che resisteva all'appello, preliminarmente Controparte_1 eccependone l'inammissibilità, perché tardivo.
Non si costituiva nonostante la regolare notifica. CP_2
All'odierna udienza, sulle note scritte di trattazione rispettivamente depositate dalle parti costituite, la causa veniva decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Orbene, appare fondata, come d'altronde prontamente riconosciuto dalla parte appellante, la preliminare e assorbente eccezione (su un profilo comunque rilevabile d'ufficio, in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado;
cfr. Cassazione, III, 22.6.2007, n.14591) di inammissibilità dell'appello, depositato, come evincibile da quanto esposto in premessa, ben oltre il termine semestrale, che nella materia del lavoro non è assistito dalla sospensione feriale, di cui all'art. 327 c.p.c., come modificato dall'art. 46, comma 17, della l. n. 69 del 2009, applicabile a tutte le controversie introdotte, come la presente, a decorrere dal 4 luglio 2009.
Infatti, nella fattispecie al vaglio, a fronte di una sentenza pubblicata il 28 giugno 2024, il gravame veniva inoltrato solo il 3 gennaio 2025.
Da quanto esposto discende la declaratoria di inammissibilità dell'appello, con conseguente conferma della pronuncia gravata.
In considerazione del riconoscimento espresso dalla parte appellante in ordine all'intempestività del gravame e, in ogni caso, dell'obiettiva peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92
c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
2 Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte, così provvede: dichiara inammissibile l'appello; dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza del 10 giugno 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7/25 r. g. l., vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Tecame, presso il quale elettivamente Parte_1 domicilia, in Frattamaggiore, via Vergara n. 140
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Vincenzo Di Monte, presso il quale elettivamente domicilia, in Sant'Arpino, via
Marconi n. 15
APPELLATA
NONCHE'
CP_2
1
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti, telematicamente depositato in data 3 gennaio 2025, appellava Parte_1 la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, n. 3335 pubbl. il
28 giugno 2024, che articolatamente censurava, con la quale era stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo, che veniva revocato, n. 390 del 2022 del medesimo Tribunale, con il qual si era ingiunto alla società indicata in epigrafe il pagamento della complessiva somma di euro
41.342,16, oltre accessori di legge, a titolo di trattamento di fine rapporto. Con la medesima pronuncia veniva dichiarato inammissibile anche l'intervento adesivo dipendente di CP_2
socio della società.
[...]
Concludeva pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la condanna di controparte alla condanna di una somma che rideterminava in euro 25.342,16.
Si costituiva la , che resisteva all'appello, preliminarmente Controparte_1 eccependone l'inammissibilità, perché tardivo.
Non si costituiva nonostante la regolare notifica. CP_2
All'odierna udienza, sulle note scritte di trattazione rispettivamente depositate dalle parti costituite, la causa veniva decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Orbene, appare fondata, come d'altronde prontamente riconosciuto dalla parte appellante, la preliminare e assorbente eccezione (su un profilo comunque rilevabile d'ufficio, in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado;
cfr. Cassazione, III, 22.6.2007, n.14591) di inammissibilità dell'appello, depositato, come evincibile da quanto esposto in premessa, ben oltre il termine semestrale, che nella materia del lavoro non è assistito dalla sospensione feriale, di cui all'art. 327 c.p.c., come modificato dall'art. 46, comma 17, della l. n. 69 del 2009, applicabile a tutte le controversie introdotte, come la presente, a decorrere dal 4 luglio 2009.
Infatti, nella fattispecie al vaglio, a fronte di una sentenza pubblicata il 28 giugno 2024, il gravame veniva inoltrato solo il 3 gennaio 2025.
Da quanto esposto discende la declaratoria di inammissibilità dell'appello, con conseguente conferma della pronuncia gravata.
In considerazione del riconoscimento espresso dalla parte appellante in ordine all'intempestività del gravame e, in ogni caso, dell'obiettiva peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92
c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
2 Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte, così provvede: dichiara inammissibile l'appello; dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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