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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1961 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 15/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Alcide De Gasperi, n. 10, Parte_1 presso lo studio dell'avv. (PEC: Parte_1
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 11.10.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede opponendosi al Decreto Ingiuntivo n. 119/2023, emesso da questo Ufficio, il 13 luglio
2023 (previo ricorso per d.i. iscritto a ruolo dalla Cassa previdenziale il 4 luglio 2023), e notificato il
7.9.2023 con cui era stato intimato di pagare l'importo pari a 125.198,31 euro, relativo all'omesso versamento di contributi previdenziali per il Parte_2 periodo intercorrente fra il 1999 e il 2021.
Più precisamente, il ricorrente deduce la parziale estinzione della pretesa contributiva per il decorso del termine prescrizionale (con riferimento specifico al periodo fra il 1999 e il 2017); la non debenza di quanto richiesto, in ragione della sua sospensione sine die dall'Albo dei Geometri, avvenuta il
16.10.2020; la riduzione dell'importo ingiunto a 602,81 euro, in virtù della compensazione, derivante
1 dall'asserito rimborso che avrebbe vantato a seguito della mancata maturazione dei requisiti assicurativi necessari per aver diritto alla pensione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “voglia: - revocare il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale del Lavoro di Vibo Valentia, per i motivi esposti nel ricorso;
-accertare la prescrizione dei contributi previdenziali dall'anno 1999 all'anno 2016 nonché la non debenza dei contributi per l'anno 2021, per come specificato al punto sub 3) - dichiarare il diritto del ricorrente alla compensazione, per come specificato al punto sub 2) - ridurre la somma ingiunta nei limiti di € 602,81 o quella inferiore che emergerà in corso di causa;
- condannare l'opposta al pagamento delle spese e degli onorari di lite - salvezza illimitata”.
La sebbene sia stata Controparte_2 ritualmente intimata, è rimasta contumace.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dall'opponente, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. È ormai pacifico che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'apertura del giudizio ordinario di cognizione a cui segue un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, risultando: - a carico del creditore opposto (avente, in realtà, funzione di attore per aver chiesto l'ingiunzione) l'onere di provare l'esistenza del credito, - a carico del debitore opponente (avente la funzione di convenuto) quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (si cfr. al riguardo Cass. civile, sez. I, 31.05.20017 n.
12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n.
14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321;
Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).
3. La essendo rimasta contumace, non ha prodotto Parte_2 in giudizio il fascicolo monitorio.
4. Pertanto, il principio di diritto applicabile è quello secondo cui: «la documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione. Ne consegue che in difetto di tale produzione, essa non entra a far parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto.» (Cass. civ., sez. III, 18 aprile
2006, n. 8955; Cass. civ. sez. III, 07.10.2004 n. 19992). Pur trattandosi di documentazione “non nuova” come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in base al richiamo fatto agli artt. 188 disp att cpc e 638 cpc rimane onere dell'attore (odierno opposto) il deposito della documentazione relativa all'ingiunzione in questa sede opposta.
5. Dunque, l' non ha assolto all'onere di provare l'esistenza del credito, mediante la Controparte_3 produzione in giudizio del titolo da esigere.
6. Per le ragioni sopra espresse, il decreto ingiuntivo va revocato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto delle motivazioni della presente decisione €
2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 119/2023, emesso da questo Ufficio, il 13 luglio 2023 (previo ricorso per d.i. iscritto a ruolo dalla previdenziale il 4 luglio 2023), e notificato il 7.9.2023 CP_1
2) Condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2500,00, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.a., come per legge.
Vibo Valentia, 15/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 15/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Alcide De Gasperi, n. 10, Parte_1 presso lo studio dell'avv. (PEC: Parte_1
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 11.10.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede opponendosi al Decreto Ingiuntivo n. 119/2023, emesso da questo Ufficio, il 13 luglio
2023 (previo ricorso per d.i. iscritto a ruolo dalla Cassa previdenziale il 4 luglio 2023), e notificato il
7.9.2023 con cui era stato intimato di pagare l'importo pari a 125.198,31 euro, relativo all'omesso versamento di contributi previdenziali per il Parte_2 periodo intercorrente fra il 1999 e il 2021.
Più precisamente, il ricorrente deduce la parziale estinzione della pretesa contributiva per il decorso del termine prescrizionale (con riferimento specifico al periodo fra il 1999 e il 2017); la non debenza di quanto richiesto, in ragione della sua sospensione sine die dall'Albo dei Geometri, avvenuta il
16.10.2020; la riduzione dell'importo ingiunto a 602,81 euro, in virtù della compensazione, derivante
1 dall'asserito rimborso che avrebbe vantato a seguito della mancata maturazione dei requisiti assicurativi necessari per aver diritto alla pensione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “voglia: - revocare il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale del Lavoro di Vibo Valentia, per i motivi esposti nel ricorso;
-accertare la prescrizione dei contributi previdenziali dall'anno 1999 all'anno 2016 nonché la non debenza dei contributi per l'anno 2021, per come specificato al punto sub 3) - dichiarare il diritto del ricorrente alla compensazione, per come specificato al punto sub 2) - ridurre la somma ingiunta nei limiti di € 602,81 o quella inferiore che emergerà in corso di causa;
- condannare l'opposta al pagamento delle spese e degli onorari di lite - salvezza illimitata”.
La sebbene sia stata Controparte_2 ritualmente intimata, è rimasta contumace.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dall'opponente, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. È ormai pacifico che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'apertura del giudizio ordinario di cognizione a cui segue un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, risultando: - a carico del creditore opposto (avente, in realtà, funzione di attore per aver chiesto l'ingiunzione) l'onere di provare l'esistenza del credito, - a carico del debitore opponente (avente la funzione di convenuto) quello di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (si cfr. al riguardo Cass. civile, sez. I, 31.05.20017 n.
12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n.
14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321;
Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 07 luglio 1993 n. 7448).
3. La essendo rimasta contumace, non ha prodotto Parte_2 in giudizio il fascicolo monitorio.
4. Pertanto, il principio di diritto applicabile è quello secondo cui: «la documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione. Ne consegue che in difetto di tale produzione, essa non entra a far parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto.» (Cass. civ., sez. III, 18 aprile
2006, n. 8955; Cass. civ. sez. III, 07.10.2004 n. 19992). Pur trattandosi di documentazione “non nuova” come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in base al richiamo fatto agli artt. 188 disp att cpc e 638 cpc rimane onere dell'attore (odierno opposto) il deposito della documentazione relativa all'ingiunzione in questa sede opposta.
5. Dunque, l' non ha assolto all'onere di provare l'esistenza del credito, mediante la Controparte_3 produzione in giudizio del titolo da esigere.
6. Per le ragioni sopra espresse, il decreto ingiuntivo va revocato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto delle motivazioni della presente decisione €
2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 119/2023, emesso da questo Ufficio, il 13 luglio 2023 (previo ricorso per d.i. iscritto a ruolo dalla previdenziale il 4 luglio 2023), e notificato il 7.9.2023 CP_1
2) Condanna parte opposta alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2500,00, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.a., come per legge.
Vibo Valentia, 15/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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